Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività.
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di Francesco De Santis, Professore ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Salerno, avvocato Sommario: 1. La questione all'attenzione delle Sezioni Unite e l'ordinanza di rimessione – 2. La requisitoria della Procura Generale – 3. Ragion pratica… – 4. …e ragioni teoriche. 1. La questione all'attenzione delle Sezioni Unite e l'ordinanza di rimessione È giunta alle Sezioni Unite della Suprema Corte la seguente questione di massima di particolare importanza: se sia ammissibile (rectius: procedibile) l'istanza (e la successiva eventuale dichiarazione) di fallimento, introdotta ai sensi degli artt. 6 e 7 l. fall. nei confronti di un'impresa che si trova sotto concordato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2016, n. 12265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12265 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
12265/ 16 REPUBBLICA ITALIANA MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Conc. prev. PRIMA SEZIONE CIVILE Decreto svincolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: somme. Ricorso ex - Presidente Dott. ANIELLO NAPPI art.111 Cost. Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Inammiss. + Rel. Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO R.G.N. 22166/2010 Dott. MASSIMO FERRO Consigliere Cron.1226 .
1. Dott. GUIDO MERCOLINO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 20/04/2016 SENTENZA PU sul ricorso 22166-2010 proposto da: ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (c.f. 00412200586), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l'avvocato ANTONIO CAIAFA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
2016 - ricorrente 831
contro
EL.MAN S.P.A. (c.f. 05657231006), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1 domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38. presso l'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
DI FRANCESCO NO;
intimato avversO il provvedimento del TRIBUNALE di TERAMO, 458/01 R.C.t. ;idepositato il 30/06/2010, n. 458 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANTONIO CAIAFA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Teramo, con decreto del 21.7.2010, ha respinto l'istanza di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. volta ad ottenere lo svincolo delle somme accantonate dal liquidatore del concordato preventivo della EL. MAN. S.p.a. (già CB s.p.a.) e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione vantati verso la società da IN Servizi Finanziari s.p.a., da quest'ultima ceduti ad Ericsson. Il tribunale ha rilevato: che lo svincolo era subordinato all'esito del giudizio pendente fra IN e CB, nel quale erano controverse le reciproche ragioni di credito e di debito delle due società; che, tuttavia, la sentenza che aveva definito il giudizio aveva respinto l'eccezione di compensazione fra il maggior credito di IN, (riconosciuto dalla società in concordato in € 765.972,72) ed il minor credito verso questa vantato da CB (accertato in € 613.531,25), proprio perché il primo dei due era stato nelle more ceduto ad Ericsson, che non era intervenuta nel processo;
che pertanto lo svincolo avrebbe potuto essere autorizzato solo a seguito di una nuova pronuncia di accertamento dell'ammontare del credito ceduto, che avrebbe ше sostanzialmente sostituito quella alla cui emissione era originariamente condizionato il provvedimento, ma che era risultata del tutto irrilevante a tale scopo. Il decreto è stato impugnato da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. con ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui EL. MAN s.p.a. ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che lo svincolo non sia stato disposto, nonostante il credito di IN non fosse mai stato contestato ed il liquidatore avesse accantonato la somma corrispondente alla percentuale concordataria per esso dovuta alla creditrice. Col secondo motivo contesta che il cessionario del credito, per veder affermata la propria legittimazione alla riscossione, debba intervenire nel giudizio in cui il credito medesimo è controverso. 3 Con il terzo motivo sostiene che il decreto impugnato avrebbe erroneamente dato atto dell'avvenuta esecuzione del concordato ancor prima della chiusura della fase liquidatoria ed avrebbe, altrettanto erroneamente, affermato il diritto della società proponente ad ottenere la restituzione delle somme ricavate dalla liquidazione in eccedenza rispetto alla percentuale minima, del 40% dell'ammontare dei crediti chirografari, offerta in pagamento ai sensi dell'art. 160, 2° comma n.1) I. fall. ante riforma (applicabile ratione temporis). MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, secondo quanto già affermato da questa Corte, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale - manca una fase di accertamento dello stato passivo - tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il provvedimento del giudice che ha rigettato la domanda di svincolo delle somme accantonate, che è atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Depositato in Cancelleria Roma, 20 aprile 2016. II Presidente Il cons. est. Ак 14 GIU 2016 Funzionario Giudiziario Amaldo CASANO 4 MO OL