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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11628 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11628 /2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PREGNO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa 42, presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. POGLIANO PIER GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Torino, Via Giovanni Prati 1,
presso il difensore
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi all'occorrenza, ed in caso di contestazione, le deducende prove, in
materia propria e contraria, per interpello e testi, con espressa riserva di indicare i capi di prova,
produrre i documenti ed indicare i testi, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
pagina 1 di 8 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, autorizzando
gli stessi a vivere separatamente, per fatto e colpa esclusiva del marito signor Controparte_1
, addebitando la responsabilità della separazione per tradimento al signor
[...] [...]
. Controparte_1
Assegnare alla signora la casa coniugale sita nel Comune di Volvera (TO), in Via Parte_1
Gerbole n. 17, con i mobili e gli arredi ivi esistenti.
Onerare il signor di corrispondere alla signora entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento di complessivi euro 800,00 (pari ad euro 400,00
cadauno) per i due figli minori e o diversa somma ritenuta Persona_1 Persona_2
congrua dall'Autorità Giudiziaria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50%
delle spese scolastiche e mediche, ricreative e sportive, queste due ultime solo se preventivamente
concordate, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
Affidare congiuntamente i figli minori nata a [...] in data [...], e Persona_1
nato a [...] in data [...], stabilendo la loro residenza ed abitazione Persona_2
principale presso la madre.
Regolamentare le visite tra il signor ed i figli minori Controparte_1 Persona_1
e come in appresso chiesto: • a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle Persona_2
ore 10,30 alla domenica sera alle ore 19,00 con pernottamento il sabato notte a casa del padre;
• un pomeriggio infrasettimanale che si indica nel giorno di mercoledì dall'uscita da scuola, oppure dalle
ore 16,30, con pernottamento a casa del padre con accompagnamento a scuola il mattino seguente, oppure a casa della madre;
• durante l'intervallo scolastico delle feste natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
• Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore ad anni alternati;
• compleanno ed eventuali ponti ad anni alternati;
• per le vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane con il padre e un uguale periodo con la madre, anche se non consecutive, i genitori concorderanno tale periodo entro il 30
maggio antecedente le ferie stesse, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e delle condizioni
di salute dei minori;
in mancanza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due
settimane di agosto negli anni pari e le ultime due dello stesso mese negli anni dispari.
pagina 2 di 8 Con vittoria degli onorari di patrocinio, degli esposti, del rimborso forfetario 15,00%, I.V.A. e C.P.A.,
ed in via subordinata con compensazione degli onorari e delle spese del presente giudizio.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE, rigettare la domanda di addebito della separazione a lui, pronunciare la separazione dalla moglie signora confermare nel resto l'ordinanza Presidenziale Parte_1
del 23/12/2021 modificando la data di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli al 16 di ogni
mese perché lo stipendio gli viene accreditato il giorno 15.
Col favore delle spese di lite.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario nel Comune di Volvera in data 2.6.2007.
Dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il [...] e nato Persona_3 Persona_4
a Rivoli il 11.3.2013. Con ricorso depositati il 31.5.2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito al resistente.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 23.12.2021,
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato, entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 28.2.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; all'udienza del 3.10.2022 venivano ammessi i mezzi istruttori e all'udienza del 27.1.2023 il GOP delegato procedeva all'assunzione dei mezzi di prova. All'udienza del 29.4.2024 la parti precisavano le proprie conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, atteso il mutamento del giudicante,
veniva fissata udienza al 21.10.2024, nella quale le parti richiamavano le precisazioni delle conclusioni come da verbale del 29.4.2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 8 La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del marito, allegando che nel mese di gennaio 2021 si era avveduta che il marito intratteneva una relazione extra coniugale con un'altra donna;
che a seguito di una sua richiesta di chiarimenti il resistente ammetteva tale relazione;
produceva la ricorrente un messaggio whatsapp del marito del 21.3.2021, nel quale lo stesso ammetteva l'esistenza della relazione extra coniugale;
in data 15.4.2021 la ricorrente si rivolgeva ad una società di investigazione privata per documentare quanto confessato dal marito. Dalla
documentazione depositata in atti (in particolare i fotogrammi scattati il 20 e 21 aprile 2021) si vede il resistente che, a bordo della sua auto, si scambia effusioni con una donna.
Il resistente ha contestato tali assunti, allegando che la crisi coniugale era in essere già da tempo,
essendosi la moglie dedicata alla cura dei figli, dimenticandosi del coniuge come marito e come uomo,
negando sia l'esistenza della relazione extra coniugale, sia di aver confessato alla moglie tale relazione.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. Parte_1
Anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente
grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce,
di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è
evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della
separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non
anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr.
in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
pagina 4 di 8 Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito
della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale
nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, non si può ritenere che il mero disconoscimento del messaggio whatsapp da parte del resistente sia tale da negarne la provenienza;
il messaggio non è stato disconosciuto specificatamente, essendosi il resistente semplicemente limitato ad allegare di non averlo mai scritto e/o inviato, null'altro di più. E, pertanto, è incontestata la provenienza del messaggio in questione dal numero di telefono del ricorrente.
In secondo luogo, coerentemente con l'ordinanza istruttoria, le foto e i video prodotti da parte ricorrente sono ammissibili ed utilizzabili.
Il resistente non ha provato in alcun modo che la vita matrimoniale fosse entrata in crisi già in un periodo anteriore ai fatti sopra evidenziati, risultando pertanto dimostrato dall'istruttoria espletata e dagli atti del giudizio, che le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor siano state l'unica causa della separazione. Affermare che la crisi coniugale fosse già Per_3
in essere prima dei fatti oggetto della domanda di addebito in quanto “ la moglie si è sempre dedicata completamente ai figli, alla casa e al lavoro dimenticandosi del resistente come marito e uomo”, non è
certamente un motivo per ritenere che tale condotta sia la causa della crisi coniugale tra le parti, anzi,
l'opposto.
Sull'affidamento dei minori, collocazione e sul diritto di visita del padre
Sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità
Per_ inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento dei figli e a Per_2
pagina 5 di 8 entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
che, non essendovi sul punto contestazione, debba disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Quanto agli incontri padre – minori si dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo;
Sull'assegnazione della casa familiare.
La casa famigliare, con i mobili e gli arredi ivi esistenti, deve essere assegnata alla signora che vi abiterà con i minori, come peraltro richiesto anche dal convenuto. Parte_1
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Le parti, in corso di causa, hanno raggiunto un accordo in punto mantenimento dei figli, entrambi minorenni, nella misura di euro 350,00 mensili a figlio (700,00 euro totali) oltre alla rivalutazione Istat,
con versamento da parte del sig. il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese CP_1
straordinarie.
Spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% tra le parti, stante la convergenza delle domande delle parti in punto affidamento, collocazione e mantenimento, dovendosi porre la restante parte del 50% a carico del resistente, in ragione della soccombenza con riferimento alla domanda di addebito. Esse vengono complessivamente liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e così per complessivi euro 3.900,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
, con addebito in capo al signor
[...] Controparte_2
Per_ AFFIDA i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza Per_2
anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra con gli arredi che la compongono;
Parte_1
pagina 6 di 8 DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
-durante i fine settimana alternati, dal mattino del sabato alla sera della domenica;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, seguito dal pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che versi a entro il giorno 16 di ogni Controparte_2 Parte_1
mese, la somma di euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice
Istat, a far data dall'intervenuto accordo tra le parti, a titolo di contributo al mantenimento dei minori,
oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la Controparte_2 Parte_1
restante parte di spese di lite che liquida nella quota di € 1.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11628 /2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PREGNO MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa 42, presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. POGLIANO PIER GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Torino, Via Giovanni Prati 1,
presso il difensore
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi all'occorrenza, ed in caso di contestazione, le deducende prove, in
materia propria e contraria, per interpello e testi, con espressa riserva di indicare i capi di prova,
produrre i documenti ed indicare i testi, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
pagina 1 di 8 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, autorizzando
gli stessi a vivere separatamente, per fatto e colpa esclusiva del marito signor Controparte_1
, addebitando la responsabilità della separazione per tradimento al signor
[...] [...]
. Controparte_1
Assegnare alla signora la casa coniugale sita nel Comune di Volvera (TO), in Via Parte_1
Gerbole n. 17, con i mobili e gli arredi ivi esistenti.
Onerare il signor di corrispondere alla signora entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento di complessivi euro 800,00 (pari ad euro 400,00
cadauno) per i due figli minori e o diversa somma ritenuta Persona_1 Persona_2
congrua dall'Autorità Giudiziaria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50%
delle spese scolastiche e mediche, ricreative e sportive, queste due ultime solo se preventivamente
concordate, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
Affidare congiuntamente i figli minori nata a [...] in data [...], e Persona_1
nato a [...] in data [...], stabilendo la loro residenza ed abitazione Persona_2
principale presso la madre.
Regolamentare le visite tra il signor ed i figli minori Controparte_1 Persona_1
e come in appresso chiesto: • a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle Persona_2
ore 10,30 alla domenica sera alle ore 19,00 con pernottamento il sabato notte a casa del padre;
• un pomeriggio infrasettimanale che si indica nel giorno di mercoledì dall'uscita da scuola, oppure dalle
ore 16,30, con pernottamento a casa del padre con accompagnamento a scuola il mattino seguente, oppure a casa della madre;
• durante l'intervallo scolastico delle feste natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
• Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore ad anni alternati;
• compleanno ed eventuali ponti ad anni alternati;
• per le vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane con il padre e un uguale periodo con la madre, anche se non consecutive, i genitori concorderanno tale periodo entro il 30
maggio antecedente le ferie stesse, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e delle condizioni
di salute dei minori;
in mancanza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due
settimane di agosto negli anni pari e le ultime due dello stesso mese negli anni dispari.
pagina 2 di 8 Con vittoria degli onorari di patrocinio, degli esposti, del rimborso forfetario 15,00%, I.V.A. e C.P.A.,
ed in via subordinata con compensazione degli onorari e delle spese del presente giudizio.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE, rigettare la domanda di addebito della separazione a lui, pronunciare la separazione dalla moglie signora confermare nel resto l'ordinanza Presidenziale Parte_1
del 23/12/2021 modificando la data di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli al 16 di ogni
mese perché lo stipendio gli viene accreditato il giorno 15.
Col favore delle spese di lite.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario nel Comune di Volvera in data 2.6.2007.
Dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il [...] e nato Persona_3 Persona_4
a Rivoli il 11.3.2013. Con ricorso depositati il 31.5.2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito al resistente.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 23.12.2021,
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato, entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 28.2.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; all'udienza del 3.10.2022 venivano ammessi i mezzi istruttori e all'udienza del 27.1.2023 il GOP delegato procedeva all'assunzione dei mezzi di prova. All'udienza del 29.4.2024 la parti precisavano le proprie conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, atteso il mutamento del giudicante,
veniva fissata udienza al 21.10.2024, nella quale le parti richiamavano le precisazioni delle conclusioni come da verbale del 29.4.2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 8 La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del marito, allegando che nel mese di gennaio 2021 si era avveduta che il marito intratteneva una relazione extra coniugale con un'altra donna;
che a seguito di una sua richiesta di chiarimenti il resistente ammetteva tale relazione;
produceva la ricorrente un messaggio whatsapp del marito del 21.3.2021, nel quale lo stesso ammetteva l'esistenza della relazione extra coniugale;
in data 15.4.2021 la ricorrente si rivolgeva ad una società di investigazione privata per documentare quanto confessato dal marito. Dalla
documentazione depositata in atti (in particolare i fotogrammi scattati il 20 e 21 aprile 2021) si vede il resistente che, a bordo della sua auto, si scambia effusioni con una donna.
Il resistente ha contestato tali assunti, allegando che la crisi coniugale era in essere già da tempo,
essendosi la moglie dedicata alla cura dei figli, dimenticandosi del coniuge come marito e come uomo,
negando sia l'esistenza della relazione extra coniugale, sia di aver confessato alla moglie tale relazione.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata, ritiene il Collegio che la domanda avanzata da meriti accoglimento. Parte_1
Anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente
grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce,
di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è
evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della
separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non
anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr.
in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
pagina 4 di 8 Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito
della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale
nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, non si può ritenere che il mero disconoscimento del messaggio whatsapp da parte del resistente sia tale da negarne la provenienza;
il messaggio non è stato disconosciuto specificatamente, essendosi il resistente semplicemente limitato ad allegare di non averlo mai scritto e/o inviato, null'altro di più. E, pertanto, è incontestata la provenienza del messaggio in questione dal numero di telefono del ricorrente.
In secondo luogo, coerentemente con l'ordinanza istruttoria, le foto e i video prodotti da parte ricorrente sono ammissibili ed utilizzabili.
Il resistente non ha provato in alcun modo che la vita matrimoniale fosse entrata in crisi già in un periodo anteriore ai fatti sopra evidenziati, risultando pertanto dimostrato dall'istruttoria espletata e dagli atti del giudizio, che le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor siano state l'unica causa della separazione. Affermare che la crisi coniugale fosse già Per_3
in essere prima dei fatti oggetto della domanda di addebito in quanto “ la moglie si è sempre dedicata completamente ai figli, alla casa e al lavoro dimenticandosi del resistente come marito e uomo”, non è
certamente un motivo per ritenere che tale condotta sia la causa della crisi coniugale tra le parti, anzi,
l'opposto.
Sull'affidamento dei minori, collocazione e sul diritto di visita del padre
Sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità
Per_ inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento dei figli e a Per_2
pagina 5 di 8 entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
che, non essendovi sul punto contestazione, debba disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Quanto agli incontri padre – minori si dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo;
Sull'assegnazione della casa familiare.
La casa famigliare, con i mobili e gli arredi ivi esistenti, deve essere assegnata alla signora che vi abiterà con i minori, come peraltro richiesto anche dal convenuto. Parte_1
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Le parti, in corso di causa, hanno raggiunto un accordo in punto mantenimento dei figli, entrambi minorenni, nella misura di euro 350,00 mensili a figlio (700,00 euro totali) oltre alla rivalutazione Istat,
con versamento da parte del sig. il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese CP_1
straordinarie.
Spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% tra le parti, stante la convergenza delle domande delle parti in punto affidamento, collocazione e mantenimento, dovendosi porre la restante parte del 50% a carico del resistente, in ragione della soccombenza con riferimento alla domanda di addebito. Esse vengono complessivamente liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e così per complessivi euro 3.900,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
, con addebito in capo al signor
[...] Controparte_2
Per_ AFFIDA i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza Per_2
anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra con gli arredi che la compongono;
Parte_1
pagina 6 di 8 DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
-durante i fine settimana alternati, dal mattino del sabato alla sera della domenica;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, seguito dal pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che versi a entro il giorno 16 di ogni Controparte_2 Parte_1
mese, la somma di euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice
Istat, a far data dall'intervenuto accordo tra le parti, a titolo di contributo al mantenimento dei minori,
oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la Controparte_2 Parte_1
restante parte di spese di lite che liquida nella quota di € 1.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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