Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. TOME' MASSIMO;
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 11/03/2024, Parte_1
ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data
[...]
1.2. del D.lvo 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 30.10.2024, sentito personalmente il richiedente, è stato assegnato alle parti termine per note e repliche, con riserva all'esito di ogni decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia nel maggio 2017 e vive nel centro di accoglienza di Maniago.
Dal 22/07/2019 al 30/09/2020 ha rinvenuto una prima occupazione lavorativa per il tramite del centro di accoglienza presso la U.T.I. della Valli e delle Dolomiti Friulane
con un progetto formativo (all. 3 al ricorso).
A partire dal 13/01/2021 ha prestato attività lavorativa nel settore agricolo presso la ditta di MA AZ con mansione di potatore e addetto alla vendemmia (all. 4 al ricorso).
Dal 18/08/2021 al 31.10.2021 è stato assunto presso la ditta di LA NN (all. 5 al ricorso).
Nel corso del 2023 il ricorrente ha svolto attività lavorativa, sempre nel settore agricolo, presso le aziende di , e (doc.6 Persona_1 Persona_2 Persona_3
doc.7 e doc. 8 allegati al ricorso). Presso quest'ultimo datore di lavoro il ricorrente ha stipulato un contratto dal 13.09.2023 al 31/05/2024.
Nel mese di giugno 2024 è stato assunto da , il quale ha stipulato Persona_4
con il ricorrente un successivo contratto di lavoro dal 09.09.2024 al 30.04.2025.
Va dunque sottolineato che il ricorrente ha dimostrato un'apprezzabile continuità
lavorativa nel settore agricolo, che si è consolidata soprattutto negli ultimi due anni.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Nulla sulle spese, posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e riconosce il diritto di a Parte_1
conseguire il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
- Nulla sulle spese.
SI COMUNICHI.
Trieste, 16/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida