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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18000 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 11796/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11796 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con sede in 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Hong Kong (CB Parte_1
n. 1.926.223, BR n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Biancucci ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, n. 15;
- appellante -
E
società pubblica per azioni di diritto russo, con ufficio di Controparte_1 rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, Via Sardegna, n. 38 (P.IVA ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Della Marra con domicilio digitale pec
; Email_1
- appellata -
Oggetto: Trasporto aereo – Appello avverso la sentenza n. 15089 del 01.07.2021 emessa dal
Giudice di Pace di Roma. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria e avversa deduzione, anche in via istruttoria, riformare la sentenza n. 15089 del 01.07.2021, non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Roma, in persona della Dott. Emilio Capossela, nel giudizio con n.r.g. 9847/21, tra la
e la per l'effetto, accogliere la domanda formulata dalla deducente in Controparte_2 CP_1 prime cure e pertanto condannare la convenuta al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di € 800,00, oltre interessi legali, per tutti i motivi esposti in questa sede ed in prime cure.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in appello, si costituiva
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “L'appello va dunque dichiarato Controparte_1 inammissibile, e comunque rigettato perché infondato nel merito, col favore delle spese in capo al difensore distrattario”.
In sintesi, con sentenza n. 15089 del 01.07.2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, veniva rigettava la domanda proposta da , volta a ottenere la condanna di Parte_1 Controparte_1 al pagamento di € 800,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del
[...]
Regolamento CE 261/2004, per il ritardo occorso al volo operato dalla medesima per la CP_1 tratta Milano – San Pietroburgo, dell'08.12.2019.
agiva in giudizio quale cessionaria del credito azionato, di titolarità delle cedenti, Parte_1 passeggere del volo in oggetto, e . Parte_2 Parte_3
Il giudice di prime cure rigettava, quindi, la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva, rilevata l'inesistenza di una vera e propria cessione del credito, sussistendo, piuttosto, un rapporto di mandato, relativamente al quale rilevava, tra l'altro, l'assenza di una valida procura da parte del mandante e della spendita del nome da parte della mandataria, con conseguente venir meno del potere rappresentativo conferito al difensore tramite la procura alle liti.
, quindi, appellava la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma con conseguente Parte_1 condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di compensazione pecuniaria da ritardo, il tutto come meglio articolato in atti e precisato nelle sopra riportate conclusioni. si costituiva in appello chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, Controparte_1 comunque, il rigetto in quanto infondato nel merito, come meglio precisato nelle rassegnate conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, esaminati i motivi di gravame, la documentazione prodotta in giudizio e nel fascicolo di primo grado e i rilievi mossi dalla convenuta, l'appello in oggetto merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, va rilevata l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla legittimazione attiva di e alla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio. Parte_1
Invero, a rigore, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) attiene alla corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto che agisce o che viene chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni e allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SS.UU. n. 3316 del 5/12/1973).
Ciò premesso, va rilevata, altresì, l'erroneità della valutazione, da parte del giudice di prime cure, relativamente al rapporto dedotto in giudizio, che deve ritenersi, a tutti gli effetti, una cessione del credito, considerato il tenore letterale dell'atto, denominato “Cessione di credito”, depositato in giudizio (all. 10, fascicolo di primo grado) e, in particolare, della previsione di cui al punto 5, secondo la quale, a far data dalla stipulazione “la parte cedente non può accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea, che dovrà corrispondere la compensazione pecuniaria (il credito) direttamente ad ”: ebbene, una tale previsione, appare, evidentemente, incompatibile con il Pt_1 rapporto di mandato, essendo facoltà del mandante quella di sostituirsi al mandatario, per l'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, ex art. 1705 c.c.
Deve, inoltre, osservarsi che per la cessione del credito vale il principio della libertà delle forme, non essendo richiesti, dalle previsioni codicistiche, particolari requisiti quanto alla forma del contratto in oggetto, risultano, pertanto, privi di pregio i rilievi mossi in primo grado e in appello dall' circa la mancanza di sottoscrizione da parte di del documento in esame e CP_1 Parte_1 la sussistenza della sottoscrizione non autenticata dei soli passeggeri.
La citazione in giudizio, peraltro, deve ritenersi idonea ai fini della notificazione al debitore ceduto dell'avvenuta cessione del credito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (v. Cass. civ. n. 12734 del 2021).
In tal senso, ex multis, Cass. Civ. n. 1770 del 2014, ha precisato: “In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (n. 20143/05, n.
14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
Pertanto, il contenuto complessivo dell'accordo stipulato tra le passeggere e – in Parte_1 applicazione dei principi generali dettati in materia di interpretazione del contratto, di cui agli artt.
1362 c.c. e ss. – unitamente al tenore letterale del punto 5 e alla previsione di un prezzo, regolato, secondo il principio dell'autonomia contrattuale, come stabilito dal punto 2, appaiono elementi dirimenti ai fini del corretto inquadramento giuridico del negozio stipulato tra le parti, consistente in una cessione del credito che, in definitiva, ha determinato, quale effetto, il trasferimento in capo alla cessionaria della legittimazione ad agire in giudizio per l'ottenimento del credito Parte_1 ceduto.
Infine, nel merito, risulta fondata la domanda proposta da parte appellante, essendo stata raggiunta la prova in giudizio in ordine ai titoli di viaggio, alle relative carte d'imbarco, oltre alla comunicazione del ritardo occorso al volo in oggetto, circostanza, peraltro, che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellata; il codice univoco di prenotazione risulta, infine, corrispondente a quello riportato nel documento di cessione del credito, unitamente all'indicazione dei dati dei passeggeri cedenti.
Conseguentemente, non essendo stati addotti elementi di prova di senso contrario da parte dell'appellata, deve essere accolta la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7, del Regolamento CE n. 261/2004, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di ritardo inerente a un volo in partenza da aeroporto situato sul territorio di uno stato membro (Milano Malpensa) e risultando congruo l'ammontare richiesto, pari a complessivi € 800,00, per entrambi i passeggeri, in virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 2°, lett. b), considerati, altresì, il ritardo del volo di 7 ore e 16 minuti, così come documentato dall'appellata, la distanza percorsa dalla tratta in oggetto, nonché il disposto di cui all'art. 6 del citato Regolamento CE.
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla domanda spiegata in primo grado all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 15089/2021 del 01.07.2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, per le ragioni indicate in parte motiva, condanna CP_1 al pagamento della somma complessiva pari ad € 800,00 in favore di Controparte_1
, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7, Regolamento CE n. Parte_1
261/2004, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite, sostenute Controparte_1 da per il doppio grado di giudizio, che liquida nei seguenti termini: € 43,00 per Parte_1 esborsi ed € 346,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge per il primo grado di giudizio ed in € 64,50 per esborsi ed
€ 662,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, per il presente grado di giudizio.
Roma, 18/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11796 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con sede in 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Hong Kong (CB Parte_1
n. 1.926.223, BR n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Biancucci ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, n. 15;
- appellante -
E
società pubblica per azioni di diritto russo, con ufficio di Controparte_1 rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, Via Sardegna, n. 38 (P.IVA ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Della Marra con domicilio digitale pec
; Email_1
- appellata -
Oggetto: Trasporto aereo – Appello avverso la sentenza n. 15089 del 01.07.2021 emessa dal
Giudice di Pace di Roma. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria e avversa deduzione, anche in via istruttoria, riformare la sentenza n. 15089 del 01.07.2021, non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Roma, in persona della Dott. Emilio Capossela, nel giudizio con n.r.g. 9847/21, tra la
e la per l'effetto, accogliere la domanda formulata dalla deducente in Controparte_2 CP_1 prime cure e pertanto condannare la convenuta al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di € 800,00, oltre interessi legali, per tutti i motivi esposti in questa sede ed in prime cure.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in appello, si costituiva
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “L'appello va dunque dichiarato Controparte_1 inammissibile, e comunque rigettato perché infondato nel merito, col favore delle spese in capo al difensore distrattario”.
In sintesi, con sentenza n. 15089 del 01.07.2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, veniva rigettava la domanda proposta da , volta a ottenere la condanna di Parte_1 Controparte_1 al pagamento di € 800,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del
[...]
Regolamento CE 261/2004, per il ritardo occorso al volo operato dalla medesima per la CP_1 tratta Milano – San Pietroburgo, dell'08.12.2019.
agiva in giudizio quale cessionaria del credito azionato, di titolarità delle cedenti, Parte_1 passeggere del volo in oggetto, e . Parte_2 Parte_3
Il giudice di prime cure rigettava, quindi, la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva, rilevata l'inesistenza di una vera e propria cessione del credito, sussistendo, piuttosto, un rapporto di mandato, relativamente al quale rilevava, tra l'altro, l'assenza di una valida procura da parte del mandante e della spendita del nome da parte della mandataria, con conseguente venir meno del potere rappresentativo conferito al difensore tramite la procura alle liti.
, quindi, appellava la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma con conseguente Parte_1 condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di compensazione pecuniaria da ritardo, il tutto come meglio articolato in atti e precisato nelle sopra riportate conclusioni. si costituiva in appello chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, Controparte_1 comunque, il rigetto in quanto infondato nel merito, come meglio precisato nelle rassegnate conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, esaminati i motivi di gravame, la documentazione prodotta in giudizio e nel fascicolo di primo grado e i rilievi mossi dalla convenuta, l'appello in oggetto merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, va rilevata l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla legittimazione attiva di e alla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio. Parte_1
Invero, a rigore, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) attiene alla corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto che agisce o che viene chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni e allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SS.UU. n. 3316 del 5/12/1973).
Ciò premesso, va rilevata, altresì, l'erroneità della valutazione, da parte del giudice di prime cure, relativamente al rapporto dedotto in giudizio, che deve ritenersi, a tutti gli effetti, una cessione del credito, considerato il tenore letterale dell'atto, denominato “Cessione di credito”, depositato in giudizio (all. 10, fascicolo di primo grado) e, in particolare, della previsione di cui al punto 5, secondo la quale, a far data dalla stipulazione “la parte cedente non può accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea, che dovrà corrispondere la compensazione pecuniaria (il credito) direttamente ad ”: ebbene, una tale previsione, appare, evidentemente, incompatibile con il Pt_1 rapporto di mandato, essendo facoltà del mandante quella di sostituirsi al mandatario, per l'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, ex art. 1705 c.c.
Deve, inoltre, osservarsi che per la cessione del credito vale il principio della libertà delle forme, non essendo richiesti, dalle previsioni codicistiche, particolari requisiti quanto alla forma del contratto in oggetto, risultano, pertanto, privi di pregio i rilievi mossi in primo grado e in appello dall' circa la mancanza di sottoscrizione da parte di del documento in esame e CP_1 Parte_1 la sussistenza della sottoscrizione non autenticata dei soli passeggeri.
La citazione in giudizio, peraltro, deve ritenersi idonea ai fini della notificazione al debitore ceduto dell'avvenuta cessione del credito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (v. Cass. civ. n. 12734 del 2021).
In tal senso, ex multis, Cass. Civ. n. 1770 del 2014, ha precisato: “In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (n. 20143/05, n.
14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
Pertanto, il contenuto complessivo dell'accordo stipulato tra le passeggere e – in Parte_1 applicazione dei principi generali dettati in materia di interpretazione del contratto, di cui agli artt.
1362 c.c. e ss. – unitamente al tenore letterale del punto 5 e alla previsione di un prezzo, regolato, secondo il principio dell'autonomia contrattuale, come stabilito dal punto 2, appaiono elementi dirimenti ai fini del corretto inquadramento giuridico del negozio stipulato tra le parti, consistente in una cessione del credito che, in definitiva, ha determinato, quale effetto, il trasferimento in capo alla cessionaria della legittimazione ad agire in giudizio per l'ottenimento del credito Parte_1 ceduto.
Infine, nel merito, risulta fondata la domanda proposta da parte appellante, essendo stata raggiunta la prova in giudizio in ordine ai titoli di viaggio, alle relative carte d'imbarco, oltre alla comunicazione del ritardo occorso al volo in oggetto, circostanza, peraltro, che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellata; il codice univoco di prenotazione risulta, infine, corrispondente a quello riportato nel documento di cessione del credito, unitamente all'indicazione dei dati dei passeggeri cedenti.
Conseguentemente, non essendo stati addotti elementi di prova di senso contrario da parte dell'appellata, deve essere accolta la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7, del Regolamento CE n. 261/2004, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di ritardo inerente a un volo in partenza da aeroporto situato sul territorio di uno stato membro (Milano Malpensa) e risultando congruo l'ammontare richiesto, pari a complessivi € 800,00, per entrambi i passeggeri, in virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 2°, lett. b), considerati, altresì, il ritardo del volo di 7 ore e 16 minuti, così come documentato dall'appellata, la distanza percorsa dalla tratta in oggetto, nonché il disposto di cui all'art. 6 del citato Regolamento CE.
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla domanda spiegata in primo grado all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 15089/2021 del 01.07.2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, per le ragioni indicate in parte motiva, condanna CP_1 al pagamento della somma complessiva pari ad € 800,00 in favore di Controparte_1
, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7, Regolamento CE n. Parte_1
261/2004, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite, sostenute Controparte_1 da per il doppio grado di giudizio, che liquida nei seguenti termini: € 43,00 per Parte_1 esborsi ed € 346,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge per il primo grado di giudizio ed in € 64,50 per esborsi ed
€ 662,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, per il presente grado di giudizio.
Roma, 18/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.