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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1090/2023 cui è riunito il n.1096/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/25 e promossa DA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Duccio Nicola Cerfogli (cod. fisc.: , CodiceFiscale_1 Parte_2 (cod. fisc.: e (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3
con domicilio eletto presso e nello studio di CodiceFiscale_3 quest'ultimo in Bologna, via M. D'Azeglio n. 71. Appellante CONTRO
in persona del legale rappr.te p.t., con Controparte_1 l'Avv. Giulio Antonio Sprio del Foro di Monza (Codice Fiscale
), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in 20092 Cinisello Balsamo (MI), Via Libertà 101.
a socio unico in persona del Direttore Controparte_2 Generale e Procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sprio del Foro di Milano (Codice Fiscale , ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Duomo 17. Appellato AVVERSO la sentenza n. 3207/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 23/12/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-La società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo la risoluzione dei contratti stipulati nel
[...] periodo 2011-2013, aventi ad oggetto il compressore denominato
“Monostadio Jumbo C9 – 3M” (prodotto da Controparte_2
), e la conseguente condanna della convenuta alla
[...] corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di rimborsi, restituzioni e risarcimento dei danni. In particolare, parte attrice lamentava che, a decorrere dagli ultimi mesi del 2012, alcuni clienti avevano segnalato malfunzionamenti dei compressori modello “Jumbo C9”. Successivamente, in data 20 febbraio 2014, aveva Parte_1 accertato che i motori assemblati sui compressori oggetto di causa, nonostante la potenza dichiarata di 3 HP, erano in realtà sottodimensionati, presentando una potenza effettiva pari a 1,5/1,7 HP. Acquisita la certezza di tale circostanza mediante indagine tecnica affidata a una società terza, aveva presentato Pt_1 denuncia-querela in data 25 luglio 2014, dando origine al procedimento penale n. 4215/2015 presso la Procura della Repubblica di Ivrea a carico dei tre Presidenti per Parte_4 il reato di cui agli artt. 81 c. 2, 515 c.p.. Tale procedimento si concludeva con sentenza n. 542/2017 del Tribunale di Ivrea, che si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Bologna;
gli atti venivano pertanto trasmessi alla Procura competente, e il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, emetteva decreto penale di condanna in data 13 marzo 2018, rimasto non opposto.
-Si costituiva ritualmente la convenuta Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per difetto di edictio actionis e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande. In via riconvenzionale, la convenuta domandava la condanna di
[...]
al pagamento delle somme dovute a titolo di saldo delle Pt_1 fatture scadute e non onorate, relative a merce già consegnata, nonché l'accertamento e la dichiarazione della legittimità dell'eccezione d'inadempimento in relazione ai contratti rimasti ineseguiti, con condanna della controparte all'immediato adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo.
-Successivamente, all'esito dell'indagine penale, nel 2017,
[...]
introduceva un ulteriore giudizio civile nei confronti di Pt_1 e della stessa chiedendo che CP_2 Controparte_1 fosse dichiarata la nullità di tutti i contratti stipulati a partire dal 2011 e aventi ad oggetto i compressori a marchio “ CP_3
C9 – HP3”, per violazione di norme imperative di legge e
[...] perché aventi causa o oggetto illeciti. L'attrice chiedeva altresì la condanna solidale di Controparte_1
e Compressa al risarcimento di tutti i
[...] CP_2 CP_2 danni subiti e futuri, derivanti dal comportamento ritenuto illecito delle convenute.
costituitasi ritualmente anche in tale Controparte_1 procedimento, chiedeva, in via principale, il rigetto integrale delle domande. In via riconvenzionale, domandava la condanna di al pagamento delle somme dovute a titolo di saldo Parte_1 delle fatture insolute relative a merce consegnata;
ovvero, in subordine, la restituzione dei compressori oggetto di causa, con riconoscimento di una somma a titolo di ristoro del minor valore derivante dal loro utilizzo, da determinarsi mediante C.T.U. o, in subordine, da liquidarsi equitativamente. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di impossibilità di restituzione dei compressori per intervenuta alienazione, la condanna di al pagamento di quanto dovuto in base ai Parte_1 principi di ripetizione dell'indebito, anche ai sensi degli artt. 2037 e 2038 c.c.
-La convenuta chiedeva, a sua volta, il Controparte_2 rigetto integrale delle domande di nullità o annullamento dei contratti di compravendita dei compressori “Jumbo C9 – 3M”, nonché della domanda di risarcimento danni, ritenendole infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
-Con sentenza non definitiva n.437 del 2020, il Tribunale di Bologna dichiarava la nullità dei contratti di compravendita intercorsi tra e nella parte Parte_1 Controparte_4 relativa ai compressori “Jumbo C9-HP3” montanti motori coi codici n. 9028760 e n. 9027300, disponendo- in data 24.06.2021- consulenza tecnica di natura contabile, volta ad accertare i dati numerici necessari per le restituzioni. In seguito, Il medesimo Tribunale, con sentenza n. 3207 del 2022, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, cosi decideva:
1. accertava e dichiarava che era tenuta, Controparte_1 ex art. 2033 cod. civ., alla restituzione in favore di Parte_1 della somma di € 402.685,05;
2. in accoglimento della domanda restitutoria di parte convenuta condannava alla consegna in Controparte_1 Parte_1 favore di dei n. 4 compressori in suo Controparte_1 possesso;
3. in accoglimento della domanda restitutoria di parte convenuta dichiarava tenuta alla
Controparte_1 Parte_1 restituzione in favore della stessa della somma di € 175.246,42; 4. operata la compensazione tra le poste restitutorie di cui ai punti sub 1. e sub 3., condannava al
Controparte_1 pagamento in favore di della residua somma di € Parte_1 227.438,63, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
5. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta condannava
Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di €
Controparte_1 228.227,79 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; 6. in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale condannava pagamento in Controparte_1 CP_5 favore di della somma di € 40.978,55 oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla domanda al saldo;
7. a fronte di detto ultimo pagamento, ordinava a parte convenuta la consegna della merce come da Controparte_1 motivazione;
8. rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
9. in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, accertava e dichiarava tenuta, a titolo di lucro cessante, e, per l'effetto, condannava Compressa CP_2 CP_2 al pagamento in favore di della somma di € 92.889,65, Parte_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
10. rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...] ; Pt_1
11. dichiarava l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
12. dichiarava la compensazione delle spese di giudizio tra
[...]
e Compressa nella misura del 60% e Pt_1 CP_2 CP_2 condannava Compressa alla rifusione in favore di CP_2 CP_2 parte attrice della restante parte del 40% che liquidava in € 720,12 per spese vive e in € 19.330,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge. 13. spese di ctu integralmente compensate tra tutte le parti.
-Con atto di appello ritualmente notificato impugnava Parte_1 le sentenze n.437/2020 e n.3207/2022 del tribunale di Bologna. In particolare, l'appellante deduceva: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui affermava la distinta soggettività di e Controparte_2 [...]
trascurando la pluralità di elementi probatori CP_1 idonei a dimostrare l'esistenza di un unico centro di interessi tra le due società;
2) l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla determinazione degli obblighi restitutori conseguenti alla nullità dei contratti. In particolare, l'appellante contesta l'omessa condanna di al pagamento degli interessi ex Controparte_1 art. 2033 c.c. con decorrenza dai singoli pagamenti effettuati;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di restituzione in favore di ometteva di considerare gli Controparte_1 sconti concessi e le sostituzioni in garanzia effettuate dall'appellante nei confronti dei propri clienti a causa dei vizi dei compressori;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione tra le poste restitutorie. L'operazione matematica effettuata dal giudice di primo grado, infatti, si fondava su parametri di riferimento inesatti, pervenendo, di conseguenza, ad un risultato errato della compensazione.
5) l'erroneità della sentenza nella parte relativa al risarcimento dei danni patiti da in particolare, il giudice di Parte_1 primo grado:
5.1. avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di nonostante Parte_1 Controparte_1 la comprovata violazione di norme imperative conseguente alla vendita di compressori con motore sottodimensionato;
5.2. avrebbe errato nella quantificazione del danno derivante dalla perdita della clientela, ritenendo i documenti prodotti non sufficienti a provare il pregiudizio subito;
5.3. avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno all'immagine e reputazione commerciale;
6) l'appellante, infine, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non riconosceva la refusione integrale delle spese di lite in favore dell'attrice.
-Con appello incidentale tardivo lamentava: CP_2
1) L'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosceva la sussistenza di un titolo di responsabilità autonomo in capo ad in assenza di una espressa domanda di parte, CP_2 in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva sussistente e risarcibile il danno per diminuzione del fatturato, pur in mancanza di prove adeguate circa la sua esistenza e il nesso di causalità con la condotta contestata;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nonostante il riconoscimento delle carenze probatorie di parte attrice, il Tribunale liquidava il danno in via equitativa, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 1226 c.c.;
4) la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condannava al pagamento delle spese legali. CP_2
- impugnava la sentenza n. 3207 del 2022 Controparte_1 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui determinava il quantum dovuto da in favore di Parte_1 Controparte_1 in conseguenza della nullità del contratto. Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe errato nel fornire una lettura operativa dell'art. 2038 co. 1 c.c., in violazione del dettato normativo.
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui applicava alle somme dovute a titolo di restituzione gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. Secondo un'interpretazione letterale della norma, infatti, il riferimento alle “parti” e alla loro “determinazione” presuppone l'esistenza di un contratto, che, tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi in ragione della dichiarata nullità.
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite, nonostante il giudice di primo grado avesse rigettato numerose delle domande proposte da CP_6
[...] ppello proposto da è infondato e conseguentemente
[...] Parte_1 deve essere rigettato.
1) Il primo motivo è infondato. L'appellante , in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che e rappresenterebbero CP_1 CP_2 un “unico centro di interesse”. A sostegno di tale tesi,
[...]
richiama una pluralità di elementi, sia di natura Pt_1 strutturale- atteso che le due società appartengono al medesimo gruppo e è stata costituita a seguito della cessione di CP_1 ramo d'azienda di sia di carattere organizzativo e CP_2 funzionale, in quanto vi sarebbe condivisione di strutture, mezzi e personale. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la nozione di “unico centro di interessi”, sviluppatasi in ambito giuslavoristico, è finalizzata a contrastare condotte fraudolente dei datori di lavoro. La ratio di tale concezione, dunque, è strettamente connessa all'esigenza di garantire l'effettività della tutela del lavoratore, e non può essere estesa ai rapporti di natura commerciale tra imprese. L'applicazione di tale teoria, infatti, comprometterebbe la certezza dei traffici economici e la stabilità dei rapporti contrattuali, esponendo soggetti formalmente estranei al rapporto contrattuale alle obbligazioni assunte da altri, in violazione del principio di relatività del contratto stabilito dall'art. 1372 c.c. In disparte di tali considerazioni, anche a voler aderire alla tesi dell'unicità del centro di interessi, non emergono, nel caso di specie, elementi idonei a dimostrare in modo univoco una compenetrazione tra le due società. Dall'analisi della documentazione probatoria, infatti, risulta che, con riferimento alle compravendite dei compressori,
[...]
ha intrattenuto rapporti commerciali esclusivamente con Pt_1
senza alcun coinvolgimento di nelle Controparte_1 CP_2 trattative o nella fase esecutiva del contratto. Tale assunto trova riscontro in una serie di circostanze oggettive: gli ordini di acquisto risultano indirizzati a CP_1 ; le fatture sono intestate a le
[...] Controparte_1 comunicazioni relative ai malfunzionamenti sono state inviate a
. CP_1 A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dato significativo è rappresentato dal comportamento della stessa la quale, pur essendo consapevole della Parte_1 contiguità tra le due società, nel 2014 ha promosso la causa volta ad ottenere la risoluzione del contratto esclusivamente nei confronti di . CP_1 Ne consegue che l'assunto dell'appellante circa l'esistenza di un unico centro di interessi risulta privo di riscontri concreti.
-2) Infondato è altresì il motivo di appello con il quale
[...]
, presupponendo la mala fede di censura Pt_1 Controparte_1 l'individuazione del termine di decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c. Gli stessi, infatti, avrebbero dovuto essere calcolati a partire dai singoli pagamenti, e non dalla proposizione della domanda giudiziale. Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (Cass. Sez. 1, 07/05/2024, n. 12362, Rv. 671331 – 02). Applicando tale principio al caso di specie, non emergono circostanze tali da dimostrare la mala fede di al CP_1 momento della ricezione dei pagamenti non dovuti a titolo di prezzo delle vendite dichiarate nulle. Al riguardo, occorre sottolineare, da un lato, quanto sopra affermato circa la distinta soggettività di ed CP_1 CP_2 dall'altro quanto emerso delle risultanze istruttorie. In particolare, dalle sommarie informazioni e dalle dichiarazioni testimoniali si evince che la decisione di apporre sui motori targhette con dati non rispondenti al vero sia attribuibile ai soli vertici di (dichiarazioni ex art. 351 c.p.p. rese il CP_2 giorno 08.07.2015 da precedente Amministratore Persona_1 Presidente di fino al 27.09.2011, il quale ha CP_7 dichiarato che il proprio dipendente, responsabile del settore commerciale , aveva ricevuto specifiche indicazioni da CP_7 parte del cliente con riferimento al motore codice n. 9028760 CP_2
“di inserire tra i dati tecnici della targhetta apposta sul motore, la potenza 3HP anziché quella reale di 1,7 HP”; dichiarazioni ex art. 351 c.p.p. rese il giorno 08.07.2015 dall'Ing. il responsabile tecnico di Unielectric Persona_2 S.p.A., il quale ha riferito che sui motori oggetto del procedimento veniva indicata una potenza sovradimensionata su richiesta dal cliente , ossia 3HP anziché 1,5 Hp). CP_2 Ciò trova conferma, del resto, nella totale estraneità di CP_1 al procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna. Nessuna contraddizione, inoltre, può ravvisarsi tra la sentenza non definitiva, la quale afferma che vendendo i CP_1 compressori sottodimensionati, ne ha determinato l'immissione in commercio (rif. pag. 19) e la sentenza definitiva che esclude la prova della mala fede in capo alla medesima società. Tali affermazioni risultano perfettamente compatibili: l'immissione in commercio dei beni viziati, infatti, non presuppone di per sé la consapevolezza del vizio da parte del venditore, specie quando- come nel caso di specie- i prodotti sono realizzati da soggetti terzi. Alla luce di tali circostanze, è tenuta ex Controparte_1 art. 2033 c.c. alla restituzione in favore di della Parte_1 somma di € 402.685,05, con decorrenza gli interessi dal giorno della domanda.
-3) Infondato è il motivo di appello con il quale contesta Pt_1 che, nel calcolo di quanto dovuto in favore di il CP_1 giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare gli sconti concessi e le sostituzioni in garanzia effettuate dall'appellante nei confronti dei propri clienti a causa dei vizi dei compressori. Sul punto, si osserva che dalla documentazione allegata non è possibile evincere in maniera univoca se i pezzi di ricambio ordinati da presso altri rivenditori siano stati funzionali a Pt_1 sostituire proprio i compressori oggetto di causa ( cfr. pag. 16 ctu). Di conseguenza, l'appellante non fornisce la prova che le somme corrisposte siano diretta conseguenza del malfunzionamento dei compressori forniti da . CP_1 Per le ragioni sopra richiamate (paragrafi 2 e 3) , non riscontrandosi errori nella determinazione delle prestazioni restitutorie, è infondato il motivo d'appello volto a contestare il calcolo operato dal primo giudice nella procedura di compensazione tra le somme dovute.
-4) Del pari infondato è il motivo di impugnazione volto a contestare il capo della sentenza di primo grado relativo al risarcimento dei danni patiti dal Parte_1 Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di si osserva che, in tema di responsabilità CP_1 contrattuale, secondo la giurisprudenza, “l'esercizio dell'azione risarcitoria postulerebbe pur sempre la validità ed efficacia del negozio giuridico. La non nullità si porrebbe quindi quale questione pregiudiziale logico–giuridica della pronuncia e l'eventuale nullità andrebbe rilevata dal Giudice anche in sede di legittimità, sia nei casi in cui sia esercitata un'impugnativa negoziale sia nei casi in cui sia esercitata un'azione risarcitoria per inadempimento contrattuale in via autonoma. Ogni qual volta il Giudice accerti la nullità, dovrà pertanto rigettare la domanda risarcitoria” (cfr., Cass. Civ Sez. 3 n. 12996 del 23.06.2016). Applicando tali principi al caso di specie, in conseguenza della declaratoria di nullità dei contratti per violazione di norme imperative, nessun profilo di responsabilità contrattuale può ritenersi sussistente a carico di e, dunque, la doglianza CP_1 deve essere rigettata. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, come ampiamente argomentato dal giudice di primo grado, non risulta provato che il comportamento illecito realizzato da sia CP_2 attribuibile anche a . CP_1 La consapevolezza della potenza effettiva dei motori montati sui compressori Jumbo C9-Hp3 è stata acquisita da e in Pt_1 CP_1 seguito alla perizia fatta eseguire nel 2014, i cui esiti sono stati, poi, definitivamente confermati in sede di consulenza tecnica nel procedimento penale. Dal compendio istruttorio, infatti, non è emersa prova che
, a differenza di , sia stata messa a conoscenza da CP_1 Pt_1
dei vizi dei compressori in un periodo antecedente CP_2 all'espletamento della perizia.
-5) Infondato è, inoltre, il motivo con cui l'appellante lamenta il quantum ottenuto a titolo di danno per la perdita della clientela. Quanto ai clienti di CA, IA ed IT l'appellante non fornisce alcuna prova del danno subito. Contrariamente a quanto sostenuto da , le e-mail di Pt_1 contestazione prodotte non possono considerarsi prova del danno patito, poiché non dimostrano l'assenza di ordini nel periodo successivo a quello in cui si sono manifestate le rimostranze dei clienti. Peraltro, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dalla documentazione agli atti emerge che il cliente danese e quello egiziano- anche dopo aver riscontrato dei malfunzionamenti- hanno inviato nuovi ordini accettati da Pt_1 poi rimasti inevasi. Tale circostanza dimostra che i clienti hanno continuato a rivolgersi alla società per l'acquisto di ulteriori forniture. Va, altresì, osservato che, anche a voler prescindere dal dato sopra evidenziato, l'eventuale mancanza di ordini in epoca successiva alle contestazioni non può essere automaticamente ricondotta ai vizi riscontrati nei compressori, potendo essere giustificata da una pluralità di ragioni. La genericità delle allegazioni dell'appellante in ordine al danno derivante dalla perdita dei clienti di CA, IA ed IT, inoltre, giustifica il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esatta consistenza del pregiudizio subìto. Di conseguenza, in assenza di elementi che provino effettivamente l'esistenza del danno, nessuna somma può essere liquidata a titolo di risarcimento per la perdita dei clienti di IT, CA e IA. Con riferimento al quantum ottenuto a tiolo di risarcimento per la perdita dei clienti di Israele e Spagna, l'appellante contesta infondatamente la liquidazione operata dal giudice di primo grado, chiedendo che venga applicato il margine operativo di guadagno del 15%. Come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, tuttavia, tale margine di guadagno considerata una “incidenza media”, ma non suffraga tale percentuale in termini contabili. L'assenza di parametri oggettivi, allora, giustifica la decisione del giudice di primo grado di liquidare il danno in via equitativa, prendendo in considerazione, da un lato, il fatturato complessivo della società nelle annualità di riferimento (2011 e 2012) e, dall'altro, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (rimaste incontestate dall'appellante), dalle quale emerge che ha venduto 1973 compressori “jumbo” realizzando Pt_1 ricavi per € 578.057,03 a fronte di un prezzo d'acquisto per € 516.122,68, con un margine di guadagno di € 61.934,35 (cfr., pag. n. 14 ctu). Ne consegue una percentuale di guadagno del 9,476, arrotondata al 9,5%.
-6) Infondato è, da ultimo, il motivo di appello con cui si censura il mancato riconoscimento del danno all'immagine. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. Sez. 3 n. 4005 del 18.02.2020). Applicando tali principi al caso di specie, l'appellante lamenta genericamente la lesione del danno alla propria immagine senza allegare alcun elemento da cui trarre la dimostrazione dell'effettiva esistenza di tale pregiudizio. Ne consegue, dunque, il rigetto della doglianza, la quale, peraltro, non si confronta con le motivazioni addotte dal giudice, consistendo in una mera riproposizione di quanto affermato in primo grado.
-L'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_2
è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.
[...]
-1) Il motivo con cui l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui riconosceva la responsabilità di a titolo CP_2 extracontrattuale è infondato. In particolare, la censura investe il fatto che la domanda risarcitoria sia stata accolta su fondamento (extracontrattuale) diverso da quello (contrattuale) che caratterizzava l'originaria domanda nei confronti delle convenute e che, conseguentemente, doveva limitare il perimetro entro il quale svolgere l'accertamento giudiziale. Sul punto, tuttavia, occorre preliminarmente osservare che
“Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo”. (Cass. Sez. 1, 01/03/2024, n. 5519, Rv. 670558 - 01). Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge chiaramente la responsabilità extracontrattuale di la quale, CP_2 commettendo il reato di frode in commercio, attestava falsamente le qualità dei compressori prodotti e immessi nel mercato a danno di . Pt_1 Il fatto che parte attrice, nel 2017, abbia proposto l'azione di risarcimento nei confronti di e unitamente CP_1 CP_2 all'azione di nullità contrattuale, non esclude che la richiesta risarcitoria possa essere ricondotta dal giudice nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, non configurandosi alcuna violazione dell'art.112 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, infatti, “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il a titolo di Controparte_8 responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale). (Cass. Sez. 3, 29/03/2022, n. 10049, Rv. 664475 - 01). Da quanto rilevato consegue che il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale in capo ad non ha CP_2 determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato.
-2) Infondata è, inoltre, la doglianza con cui contesta la CP_2 violazione dell'art. 1226 c.c., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe liquidato in via equitativa il danno da perdita della clientela in difetto di prova di parte attrice. Sul punto, occorre osservare che “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3, 29/04/2022, n. 13515, Rv. 664639 - 01). Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto l'esistenza di un danno per la perdita dei clienti provenienti da Spagna e Israele. Con riferimento al cliente israeliano, la prova del pregiudizio si desume da una pluralità di elementi, tra cui le dichiarazioni testimoniali di la situazione ordini al Tes_1 Pt_1 21.03.2014 (doc. n. 14 parte attrice e doc. n. 8 parte convenuta), le contestazioni (doc. n. 2 parte attrice), i prospetti del fatturato per relativi agli anni 2012 e 2013 (docc. CP_1 Pt_1 nn. 16, 18, 24 parte attrice). Quanto al cliente spagnolo, si valorizzano la mail inviata in data 21.10.2018 e depositata in data 06.11.2018, nella quale il direttore generale, comunica la non convenienza di CP_9 comparire all'udienza (fissata per la testimonianza) in ragione dei rapporti in essere con , le contestazioni in atti (cfr. CP_2 doc. n. 2 parte attrice) e la mancanza di ordini in essere al 21.03.2014. Una volta dimostrata l'esistenza del danno, la scelta del giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa risulta conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei casi di perdita di guadagno derivante dall'interruzione dei rapporti commerciali, la natura stessa del danno comporta la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione, giustificando il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Per le ragioni sopra esposte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il passo della motivazione di primo grado in cui si legge che “altrettando indubbia, anche in ragione dell'incompletezza documentale di parte attrice, la necessità di far ricorso alla liquidazione in via equitativa” (pag. 23 sentenza definitiva), deve interpretarsi nel senso che, nel caso di specie, la liquidazione secondo equità si è resa necessaria in considerazione della difficoltà oggettiva di quantificare il danno. Ciò non esclude, tuttavia, che parte attrice avrebbe potuto fornire elementi probatori contabili più analitici, idonei ad agevolare la quantificazione dell'importo dovuto.
-Anche l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n.3207/2022 è infondato e conseguentemente deve essere rigettato. Infondato è il motivo di ricorso con il quale l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2038 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado non riconosceva in favore di la CP_1 restituzione dell'intero corrispettivo conseguito da Firma in seguito alle vendite dei compressori. Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la fattispecie oggetto di causa, invero, non appare perfettamente sovrapponibile a quella regolamentata dall'art. 2038 cod. civ., in quanto si è di fronte ad un rapporto commerciale che coinvolge un numero maggiore di soggetti;
in particolare: riceveva ordine dai propri Pt_1 clienti, provvedeva ad inoltrarli a - che già conosceva CP_1 la destinazione della merce – successivamente produceva i CP_2 beni che consegnava a e questa al destinatario CP_1 Pt_1 finale. Ed allora, mentre nella fattispecie di cui all'art. 2038 cod. civ. l'acquirente, dopo aver ricevuto un bene, ma prima di conoscerne l'obbligo restitutorio, lo ritrasferisce ad un terzo, nel caso in esame si tratta di vendite di beni già destinati a terzi. In tale ipotesi, ordinare la restituzione del corrispettivo ricevuto dall'alienante in buona fede, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2038 c.c., potrebbe determinare un arricchimento ingiustificato a carico del fornitore, il quale, consapevole dei successivi trasferimenti, verrebbe indotto a consegnare beni non conformi, certo di ricevere il corrispettivo ottenuto dall'alienante. L'esigenza di assicurare la tutela del mercato e la sicurezza dei prodotti, allora, consente di adattare la disciplina delle restituzioni alle peculiarità del caso concreto, riconoscendo in capo a le somme che non ha ricevuto per inadempimento di CP_1
all'obbligo di pagamento del prezzo (corrispondenti a € Pt_1 113.437,63) e le somme che rappresentano il guadagno ulteriore di cui non avrebbe avuto diritto in ragione della nullità dei Pt_1 contratti di compravendita stipulati con i propri clienti. Tenuto conto, sempre come rilevato anche dal primo giudice, che il valore relativo a n. 4 compressori ammonta a € 125,56 è Pt_1 tenuta in via di obbligazione restitutoria in favore di CP_1 per la complessiva somma di € 175.246,42; operando, poi, la compensazione tra i riconosciuti diritti restitutori, residua un credito in favore di pari a € 227.438,63. Pt_1 Da ultimo, il motivo di appello volto a contestare l'applicazione dell'art. 1284, IV comma, c.c. al caso di specie è infondato. In particolare, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicare l'art. 1284, IV comma, c.c. ad una fattispecie di ripetizione dell'indebito conseguente a nullità del contratto. Secondo un'interpretazione letterale della norma, infatti, il riferimento alle “Parti” e alla loro “determinazione” sottenderebbe l'esistenza di un contratto, che nel caso di specie risulta esclusa dalla dichiarata nullità dello stesso. Sul punto, occorre preliminarmente osservare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Va rammentato che l'art. 1284, comma 4, c.c., infatti, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, a prescindere dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone negli stessi termini per tutte le tipologie di obbligazioni. A sostegno di tale interpretazione, inoltre, depone sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», e cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni. Né può condividersi la lettura fornita dalla secondo la CP_1 quale il riferimento alle “Parti” e alla loro “determinazione” nell'incipit della disposizione sottenderebbe l'esistenza di un contratto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 1284, comma IV, c.c. si applica anche alle prestazioni aventi natura restitutoria, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinare la natura degli interessi, ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo di applicazione (Cass. sez 3 n. 61 del 2023; Cass. sez 3 n.7677 del 2025). Ne consegue, allora, che va confermata la statuizione del giudice di primo grado in ordine all' applicazione degli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. sulla somma di € 227.438,63.
************** L'esito del giudizio esclude in sé l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., essendo soccombente nel presente grado. Parte_1 Quanto alle spese di lite, nel rapporto si configura CP_10 soccombenza reciproca, che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio. Quanto al rapporto configurandosi soccombenza CP_11 reciproca, in ossequio al principio di causalità degli oneri processuali, avendo agito per ottenere un importo di gran Pt_1 lunga superiore a quello dovuto, va tenuta alla rifusione in Pt_1 favore di (appellante incidentale) delle spese del presente CP_2 grado in misura di due terzi giusta liquidazione di cui al dispositivo che segue.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, domanda disattesa e reietta, così provvede:
- A) rigetta l'appello proposto da Parte_1
- B) rigetta l'appello incidentale tardivo proposto da
[...]
; Controparte_2
- C) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
- D) dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
- E) condanna al pagamento di due terzi in favore di Parte_1 delle spese del presente grado che liquida in CP_2 complessivi euro 30.078,25 oltre ad accessori e oneri come per legge, dichiarato compensato il restante un terzo. -Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02. Così deciso in Bologna il 21/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1090/2023 cui è riunito il n.1096/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/25 e promossa DA
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Duccio Nicola Cerfogli (cod. fisc.: , CodiceFiscale_1 Parte_2 (cod. fisc.: e (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3
con domicilio eletto presso e nello studio di CodiceFiscale_3 quest'ultimo in Bologna, via M. D'Azeglio n. 71. Appellante CONTRO
in persona del legale rappr.te p.t., con Controparte_1 l'Avv. Giulio Antonio Sprio del Foro di Monza (Codice Fiscale
), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in 20092 Cinisello Balsamo (MI), Via Libertà 101.
a socio unico in persona del Direttore Controparte_2 Generale e Procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sprio del Foro di Milano (Codice Fiscale , ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Duomo 17. Appellato AVVERSO la sentenza n. 3207/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 23/12/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-La società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo la risoluzione dei contratti stipulati nel
[...] periodo 2011-2013, aventi ad oggetto il compressore denominato
“Monostadio Jumbo C9 – 3M” (prodotto da Controparte_2
), e la conseguente condanna della convenuta alla
[...] corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di rimborsi, restituzioni e risarcimento dei danni. In particolare, parte attrice lamentava che, a decorrere dagli ultimi mesi del 2012, alcuni clienti avevano segnalato malfunzionamenti dei compressori modello “Jumbo C9”. Successivamente, in data 20 febbraio 2014, aveva Parte_1 accertato che i motori assemblati sui compressori oggetto di causa, nonostante la potenza dichiarata di 3 HP, erano in realtà sottodimensionati, presentando una potenza effettiva pari a 1,5/1,7 HP. Acquisita la certezza di tale circostanza mediante indagine tecnica affidata a una società terza, aveva presentato Pt_1 denuncia-querela in data 25 luglio 2014, dando origine al procedimento penale n. 4215/2015 presso la Procura della Repubblica di Ivrea a carico dei tre Presidenti per Parte_4 il reato di cui agli artt. 81 c. 2, 515 c.p.. Tale procedimento si concludeva con sentenza n. 542/2017 del Tribunale di Ivrea, che si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Bologna;
gli atti venivano pertanto trasmessi alla Procura competente, e il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, emetteva decreto penale di condanna in data 13 marzo 2018, rimasto non opposto.
-Si costituiva ritualmente la convenuta Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per difetto di edictio actionis e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande. In via riconvenzionale, la convenuta domandava la condanna di
[...]
al pagamento delle somme dovute a titolo di saldo delle Pt_1 fatture scadute e non onorate, relative a merce già consegnata, nonché l'accertamento e la dichiarazione della legittimità dell'eccezione d'inadempimento in relazione ai contratti rimasti ineseguiti, con condanna della controparte all'immediato adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo.
-Successivamente, all'esito dell'indagine penale, nel 2017,
[...]
introduceva un ulteriore giudizio civile nei confronti di Pt_1 e della stessa chiedendo che CP_2 Controparte_1 fosse dichiarata la nullità di tutti i contratti stipulati a partire dal 2011 e aventi ad oggetto i compressori a marchio “ CP_3
C9 – HP3”, per violazione di norme imperative di legge e
[...] perché aventi causa o oggetto illeciti. L'attrice chiedeva altresì la condanna solidale di Controparte_1
e Compressa al risarcimento di tutti i
[...] CP_2 CP_2 danni subiti e futuri, derivanti dal comportamento ritenuto illecito delle convenute.
costituitasi ritualmente anche in tale Controparte_1 procedimento, chiedeva, in via principale, il rigetto integrale delle domande. In via riconvenzionale, domandava la condanna di al pagamento delle somme dovute a titolo di saldo Parte_1 delle fatture insolute relative a merce consegnata;
ovvero, in subordine, la restituzione dei compressori oggetto di causa, con riconoscimento di una somma a titolo di ristoro del minor valore derivante dal loro utilizzo, da determinarsi mediante C.T.U. o, in subordine, da liquidarsi equitativamente. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di impossibilità di restituzione dei compressori per intervenuta alienazione, la condanna di al pagamento di quanto dovuto in base ai Parte_1 principi di ripetizione dell'indebito, anche ai sensi degli artt. 2037 e 2038 c.c.
-La convenuta chiedeva, a sua volta, il Controparte_2 rigetto integrale delle domande di nullità o annullamento dei contratti di compravendita dei compressori “Jumbo C9 – 3M”, nonché della domanda di risarcimento danni, ritenendole infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
-Con sentenza non definitiva n.437 del 2020, il Tribunale di Bologna dichiarava la nullità dei contratti di compravendita intercorsi tra e nella parte Parte_1 Controparte_4 relativa ai compressori “Jumbo C9-HP3” montanti motori coi codici n. 9028760 e n. 9027300, disponendo- in data 24.06.2021- consulenza tecnica di natura contabile, volta ad accertare i dati numerici necessari per le restituzioni. In seguito, Il medesimo Tribunale, con sentenza n. 3207 del 2022, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, cosi decideva:
1. accertava e dichiarava che era tenuta, Controparte_1 ex art. 2033 cod. civ., alla restituzione in favore di Parte_1 della somma di € 402.685,05;
2. in accoglimento della domanda restitutoria di parte convenuta condannava alla consegna in Controparte_1 Parte_1 favore di dei n. 4 compressori in suo Controparte_1 possesso;
3. in accoglimento della domanda restitutoria di parte convenuta dichiarava tenuta alla
Controparte_1 Parte_1 restituzione in favore della stessa della somma di € 175.246,42; 4. operata la compensazione tra le poste restitutorie di cui ai punti sub 1. e sub 3., condannava al
Controparte_1 pagamento in favore di della residua somma di € Parte_1 227.438,63, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
5. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta condannava
Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di €
Controparte_1 228.227,79 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; 6. in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale condannava pagamento in Controparte_1 CP_5 favore di della somma di € 40.978,55 oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla domanda al saldo;
7. a fronte di detto ultimo pagamento, ordinava a parte convenuta la consegna della merce come da Controparte_1 motivazione;
8. rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
9. in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, accertava e dichiarava tenuta, a titolo di lucro cessante, e, per l'effetto, condannava Compressa CP_2 CP_2 al pagamento in favore di della somma di € 92.889,65, Parte_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
10. rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...] ; Pt_1
11. dichiarava l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
12. dichiarava la compensazione delle spese di giudizio tra
[...]
e Compressa nella misura del 60% e Pt_1 CP_2 CP_2 condannava Compressa alla rifusione in favore di CP_2 CP_2 parte attrice della restante parte del 40% che liquidava in € 720,12 per spese vive e in € 19.330,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge. 13. spese di ctu integralmente compensate tra tutte le parti.
-Con atto di appello ritualmente notificato impugnava Parte_1 le sentenze n.437/2020 e n.3207/2022 del tribunale di Bologna. In particolare, l'appellante deduceva: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui affermava la distinta soggettività di e Controparte_2 [...]
trascurando la pluralità di elementi probatori CP_1 idonei a dimostrare l'esistenza di un unico centro di interessi tra le due società;
2) l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla determinazione degli obblighi restitutori conseguenti alla nullità dei contratti. In particolare, l'appellante contesta l'omessa condanna di al pagamento degli interessi ex Controparte_1 art. 2033 c.c. con decorrenza dai singoli pagamenti effettuati;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di restituzione in favore di ometteva di considerare gli Controparte_1 sconti concessi e le sostituzioni in garanzia effettuate dall'appellante nei confronti dei propri clienti a causa dei vizi dei compressori;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione tra le poste restitutorie. L'operazione matematica effettuata dal giudice di primo grado, infatti, si fondava su parametri di riferimento inesatti, pervenendo, di conseguenza, ad un risultato errato della compensazione.
5) l'erroneità della sentenza nella parte relativa al risarcimento dei danni patiti da in particolare, il giudice di Parte_1 primo grado:
5.1. avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di nonostante Parte_1 Controparte_1 la comprovata violazione di norme imperative conseguente alla vendita di compressori con motore sottodimensionato;
5.2. avrebbe errato nella quantificazione del danno derivante dalla perdita della clientela, ritenendo i documenti prodotti non sufficienti a provare il pregiudizio subito;
5.3. avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno all'immagine e reputazione commerciale;
6) l'appellante, infine, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non riconosceva la refusione integrale delle spese di lite in favore dell'attrice.
-Con appello incidentale tardivo lamentava: CP_2
1) L'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosceva la sussistenza di un titolo di responsabilità autonomo in capo ad in assenza di una espressa domanda di parte, CP_2 in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva sussistente e risarcibile il danno per diminuzione del fatturato, pur in mancanza di prove adeguate circa la sua esistenza e il nesso di causalità con la condotta contestata;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nonostante il riconoscimento delle carenze probatorie di parte attrice, il Tribunale liquidava il danno in via equitativa, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 1226 c.c.;
4) la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condannava al pagamento delle spese legali. CP_2
- impugnava la sentenza n. 3207 del 2022 Controparte_1 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui determinava il quantum dovuto da in favore di Parte_1 Controparte_1 in conseguenza della nullità del contratto. Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe errato nel fornire una lettura operativa dell'art. 2038 co. 1 c.c., in violazione del dettato normativo.
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui applicava alle somme dovute a titolo di restituzione gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. Secondo un'interpretazione letterale della norma, infatti, il riferimento alle “parti” e alla loro “determinazione” presuppone l'esistenza di un contratto, che, tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi in ragione della dichiarata nullità.
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite, nonostante il giudice di primo grado avesse rigettato numerose delle domande proposte da CP_6
[...] ppello proposto da è infondato e conseguentemente
[...] Parte_1 deve essere rigettato.
1) Il primo motivo è infondato. L'appellante , in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che e rappresenterebbero CP_1 CP_2 un “unico centro di interesse”. A sostegno di tale tesi,
[...]
richiama una pluralità di elementi, sia di natura Pt_1 strutturale- atteso che le due società appartengono al medesimo gruppo e è stata costituita a seguito della cessione di CP_1 ramo d'azienda di sia di carattere organizzativo e CP_2 funzionale, in quanto vi sarebbe condivisione di strutture, mezzi e personale. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la nozione di “unico centro di interessi”, sviluppatasi in ambito giuslavoristico, è finalizzata a contrastare condotte fraudolente dei datori di lavoro. La ratio di tale concezione, dunque, è strettamente connessa all'esigenza di garantire l'effettività della tutela del lavoratore, e non può essere estesa ai rapporti di natura commerciale tra imprese. L'applicazione di tale teoria, infatti, comprometterebbe la certezza dei traffici economici e la stabilità dei rapporti contrattuali, esponendo soggetti formalmente estranei al rapporto contrattuale alle obbligazioni assunte da altri, in violazione del principio di relatività del contratto stabilito dall'art. 1372 c.c. In disparte di tali considerazioni, anche a voler aderire alla tesi dell'unicità del centro di interessi, non emergono, nel caso di specie, elementi idonei a dimostrare in modo univoco una compenetrazione tra le due società. Dall'analisi della documentazione probatoria, infatti, risulta che, con riferimento alle compravendite dei compressori,
[...]
ha intrattenuto rapporti commerciali esclusivamente con Pt_1
senza alcun coinvolgimento di nelle Controparte_1 CP_2 trattative o nella fase esecutiva del contratto. Tale assunto trova riscontro in una serie di circostanze oggettive: gli ordini di acquisto risultano indirizzati a CP_1 ; le fatture sono intestate a le
[...] Controparte_1 comunicazioni relative ai malfunzionamenti sono state inviate a
. CP_1 A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dato significativo è rappresentato dal comportamento della stessa la quale, pur essendo consapevole della Parte_1 contiguità tra le due società, nel 2014 ha promosso la causa volta ad ottenere la risoluzione del contratto esclusivamente nei confronti di . CP_1 Ne consegue che l'assunto dell'appellante circa l'esistenza di un unico centro di interessi risulta privo di riscontri concreti.
-2) Infondato è altresì il motivo di appello con il quale
[...]
, presupponendo la mala fede di censura Pt_1 Controparte_1 l'individuazione del termine di decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c. Gli stessi, infatti, avrebbero dovuto essere calcolati a partire dai singoli pagamenti, e non dalla proposizione della domanda giudiziale. Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (Cass. Sez. 1, 07/05/2024, n. 12362, Rv. 671331 – 02). Applicando tale principio al caso di specie, non emergono circostanze tali da dimostrare la mala fede di al CP_1 momento della ricezione dei pagamenti non dovuti a titolo di prezzo delle vendite dichiarate nulle. Al riguardo, occorre sottolineare, da un lato, quanto sopra affermato circa la distinta soggettività di ed CP_1 CP_2 dall'altro quanto emerso delle risultanze istruttorie. In particolare, dalle sommarie informazioni e dalle dichiarazioni testimoniali si evince che la decisione di apporre sui motori targhette con dati non rispondenti al vero sia attribuibile ai soli vertici di (dichiarazioni ex art. 351 c.p.p. rese il CP_2 giorno 08.07.2015 da precedente Amministratore Persona_1 Presidente di fino al 27.09.2011, il quale ha CP_7 dichiarato che il proprio dipendente, responsabile del settore commerciale , aveva ricevuto specifiche indicazioni da CP_7 parte del cliente con riferimento al motore codice n. 9028760 CP_2
“di inserire tra i dati tecnici della targhetta apposta sul motore, la potenza 3HP anziché quella reale di 1,7 HP”; dichiarazioni ex art. 351 c.p.p. rese il giorno 08.07.2015 dall'Ing. il responsabile tecnico di Unielectric Persona_2 S.p.A., il quale ha riferito che sui motori oggetto del procedimento veniva indicata una potenza sovradimensionata su richiesta dal cliente , ossia 3HP anziché 1,5 Hp). CP_2 Ciò trova conferma, del resto, nella totale estraneità di CP_1 al procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna. Nessuna contraddizione, inoltre, può ravvisarsi tra la sentenza non definitiva, la quale afferma che vendendo i CP_1 compressori sottodimensionati, ne ha determinato l'immissione in commercio (rif. pag. 19) e la sentenza definitiva che esclude la prova della mala fede in capo alla medesima società. Tali affermazioni risultano perfettamente compatibili: l'immissione in commercio dei beni viziati, infatti, non presuppone di per sé la consapevolezza del vizio da parte del venditore, specie quando- come nel caso di specie- i prodotti sono realizzati da soggetti terzi. Alla luce di tali circostanze, è tenuta ex Controparte_1 art. 2033 c.c. alla restituzione in favore di della Parte_1 somma di € 402.685,05, con decorrenza gli interessi dal giorno della domanda.
-3) Infondato è il motivo di appello con il quale contesta Pt_1 che, nel calcolo di quanto dovuto in favore di il CP_1 giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare gli sconti concessi e le sostituzioni in garanzia effettuate dall'appellante nei confronti dei propri clienti a causa dei vizi dei compressori. Sul punto, si osserva che dalla documentazione allegata non è possibile evincere in maniera univoca se i pezzi di ricambio ordinati da presso altri rivenditori siano stati funzionali a Pt_1 sostituire proprio i compressori oggetto di causa ( cfr. pag. 16 ctu). Di conseguenza, l'appellante non fornisce la prova che le somme corrisposte siano diretta conseguenza del malfunzionamento dei compressori forniti da . CP_1 Per le ragioni sopra richiamate (paragrafi 2 e 3) , non riscontrandosi errori nella determinazione delle prestazioni restitutorie, è infondato il motivo d'appello volto a contestare il calcolo operato dal primo giudice nella procedura di compensazione tra le somme dovute.
-4) Del pari infondato è il motivo di impugnazione volto a contestare il capo della sentenza di primo grado relativo al risarcimento dei danni patiti dal Parte_1 Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di si osserva che, in tema di responsabilità CP_1 contrattuale, secondo la giurisprudenza, “l'esercizio dell'azione risarcitoria postulerebbe pur sempre la validità ed efficacia del negozio giuridico. La non nullità si porrebbe quindi quale questione pregiudiziale logico–giuridica della pronuncia e l'eventuale nullità andrebbe rilevata dal Giudice anche in sede di legittimità, sia nei casi in cui sia esercitata un'impugnativa negoziale sia nei casi in cui sia esercitata un'azione risarcitoria per inadempimento contrattuale in via autonoma. Ogni qual volta il Giudice accerti la nullità, dovrà pertanto rigettare la domanda risarcitoria” (cfr., Cass. Civ Sez. 3 n. 12996 del 23.06.2016). Applicando tali principi al caso di specie, in conseguenza della declaratoria di nullità dei contratti per violazione di norme imperative, nessun profilo di responsabilità contrattuale può ritenersi sussistente a carico di e, dunque, la doglianza CP_1 deve essere rigettata. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, come ampiamente argomentato dal giudice di primo grado, non risulta provato che il comportamento illecito realizzato da sia CP_2 attribuibile anche a . CP_1 La consapevolezza della potenza effettiva dei motori montati sui compressori Jumbo C9-Hp3 è stata acquisita da e in Pt_1 CP_1 seguito alla perizia fatta eseguire nel 2014, i cui esiti sono stati, poi, definitivamente confermati in sede di consulenza tecnica nel procedimento penale. Dal compendio istruttorio, infatti, non è emersa prova che
, a differenza di , sia stata messa a conoscenza da CP_1 Pt_1
dei vizi dei compressori in un periodo antecedente CP_2 all'espletamento della perizia.
-5) Infondato è, inoltre, il motivo con cui l'appellante lamenta il quantum ottenuto a titolo di danno per la perdita della clientela. Quanto ai clienti di CA, IA ed IT l'appellante non fornisce alcuna prova del danno subito. Contrariamente a quanto sostenuto da , le e-mail di Pt_1 contestazione prodotte non possono considerarsi prova del danno patito, poiché non dimostrano l'assenza di ordini nel periodo successivo a quello in cui si sono manifestate le rimostranze dei clienti. Peraltro, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dalla documentazione agli atti emerge che il cliente danese e quello egiziano- anche dopo aver riscontrato dei malfunzionamenti- hanno inviato nuovi ordini accettati da Pt_1 poi rimasti inevasi. Tale circostanza dimostra che i clienti hanno continuato a rivolgersi alla società per l'acquisto di ulteriori forniture. Va, altresì, osservato che, anche a voler prescindere dal dato sopra evidenziato, l'eventuale mancanza di ordini in epoca successiva alle contestazioni non può essere automaticamente ricondotta ai vizi riscontrati nei compressori, potendo essere giustificata da una pluralità di ragioni. La genericità delle allegazioni dell'appellante in ordine al danno derivante dalla perdita dei clienti di CA, IA ed IT, inoltre, giustifica il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esatta consistenza del pregiudizio subìto. Di conseguenza, in assenza di elementi che provino effettivamente l'esistenza del danno, nessuna somma può essere liquidata a titolo di risarcimento per la perdita dei clienti di IT, CA e IA. Con riferimento al quantum ottenuto a tiolo di risarcimento per la perdita dei clienti di Israele e Spagna, l'appellante contesta infondatamente la liquidazione operata dal giudice di primo grado, chiedendo che venga applicato il margine operativo di guadagno del 15%. Come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, tuttavia, tale margine di guadagno considerata una “incidenza media”, ma non suffraga tale percentuale in termini contabili. L'assenza di parametri oggettivi, allora, giustifica la decisione del giudice di primo grado di liquidare il danno in via equitativa, prendendo in considerazione, da un lato, il fatturato complessivo della società nelle annualità di riferimento (2011 e 2012) e, dall'altro, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (rimaste incontestate dall'appellante), dalle quale emerge che ha venduto 1973 compressori “jumbo” realizzando Pt_1 ricavi per € 578.057,03 a fronte di un prezzo d'acquisto per € 516.122,68, con un margine di guadagno di € 61.934,35 (cfr., pag. n. 14 ctu). Ne consegue una percentuale di guadagno del 9,476, arrotondata al 9,5%.
-6) Infondato è, da ultimo, il motivo di appello con cui si censura il mancato riconoscimento del danno all'immagine. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. Sez. 3 n. 4005 del 18.02.2020). Applicando tali principi al caso di specie, l'appellante lamenta genericamente la lesione del danno alla propria immagine senza allegare alcun elemento da cui trarre la dimostrazione dell'effettiva esistenza di tale pregiudizio. Ne consegue, dunque, il rigetto della doglianza, la quale, peraltro, non si confronta con le motivazioni addotte dal giudice, consistendo in una mera riproposizione di quanto affermato in primo grado.
-L'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_2
è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.
[...]
-1) Il motivo con cui l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui riconosceva la responsabilità di a titolo CP_2 extracontrattuale è infondato. In particolare, la censura investe il fatto che la domanda risarcitoria sia stata accolta su fondamento (extracontrattuale) diverso da quello (contrattuale) che caratterizzava l'originaria domanda nei confronti delle convenute e che, conseguentemente, doveva limitare il perimetro entro il quale svolgere l'accertamento giudiziale. Sul punto, tuttavia, occorre preliminarmente osservare che
“Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo”. (Cass. Sez. 1, 01/03/2024, n. 5519, Rv. 670558 - 01). Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge chiaramente la responsabilità extracontrattuale di la quale, CP_2 commettendo il reato di frode in commercio, attestava falsamente le qualità dei compressori prodotti e immessi nel mercato a danno di . Pt_1 Il fatto che parte attrice, nel 2017, abbia proposto l'azione di risarcimento nei confronti di e unitamente CP_1 CP_2 all'azione di nullità contrattuale, non esclude che la richiesta risarcitoria possa essere ricondotta dal giudice nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, non configurandosi alcuna violazione dell'art.112 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, infatti, “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il a titolo di Controparte_8 responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale). (Cass. Sez. 3, 29/03/2022, n. 10049, Rv. 664475 - 01). Da quanto rilevato consegue che il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale in capo ad non ha CP_2 determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato.
-2) Infondata è, inoltre, la doglianza con cui contesta la CP_2 violazione dell'art. 1226 c.c., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe liquidato in via equitativa il danno da perdita della clientela in difetto di prova di parte attrice. Sul punto, occorre osservare che “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3, 29/04/2022, n. 13515, Rv. 664639 - 01). Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto l'esistenza di un danno per la perdita dei clienti provenienti da Spagna e Israele. Con riferimento al cliente israeliano, la prova del pregiudizio si desume da una pluralità di elementi, tra cui le dichiarazioni testimoniali di la situazione ordini al Tes_1 Pt_1 21.03.2014 (doc. n. 14 parte attrice e doc. n. 8 parte convenuta), le contestazioni (doc. n. 2 parte attrice), i prospetti del fatturato per relativi agli anni 2012 e 2013 (docc. CP_1 Pt_1 nn. 16, 18, 24 parte attrice). Quanto al cliente spagnolo, si valorizzano la mail inviata in data 21.10.2018 e depositata in data 06.11.2018, nella quale il direttore generale, comunica la non convenienza di CP_9 comparire all'udienza (fissata per la testimonianza) in ragione dei rapporti in essere con , le contestazioni in atti (cfr. CP_2 doc. n. 2 parte attrice) e la mancanza di ordini in essere al 21.03.2014. Una volta dimostrata l'esistenza del danno, la scelta del giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa risulta conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei casi di perdita di guadagno derivante dall'interruzione dei rapporti commerciali, la natura stessa del danno comporta la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione, giustificando il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Per le ragioni sopra esposte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il passo della motivazione di primo grado in cui si legge che “altrettando indubbia, anche in ragione dell'incompletezza documentale di parte attrice, la necessità di far ricorso alla liquidazione in via equitativa” (pag. 23 sentenza definitiva), deve interpretarsi nel senso che, nel caso di specie, la liquidazione secondo equità si è resa necessaria in considerazione della difficoltà oggettiva di quantificare il danno. Ciò non esclude, tuttavia, che parte attrice avrebbe potuto fornire elementi probatori contabili più analitici, idonei ad agevolare la quantificazione dell'importo dovuto.
-Anche l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n.3207/2022 è infondato e conseguentemente deve essere rigettato. Infondato è il motivo di ricorso con il quale l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2038 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado non riconosceva in favore di la CP_1 restituzione dell'intero corrispettivo conseguito da Firma in seguito alle vendite dei compressori. Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la fattispecie oggetto di causa, invero, non appare perfettamente sovrapponibile a quella regolamentata dall'art. 2038 cod. civ., in quanto si è di fronte ad un rapporto commerciale che coinvolge un numero maggiore di soggetti;
in particolare: riceveva ordine dai propri Pt_1 clienti, provvedeva ad inoltrarli a - che già conosceva CP_1 la destinazione della merce – successivamente produceva i CP_2 beni che consegnava a e questa al destinatario CP_1 Pt_1 finale. Ed allora, mentre nella fattispecie di cui all'art. 2038 cod. civ. l'acquirente, dopo aver ricevuto un bene, ma prima di conoscerne l'obbligo restitutorio, lo ritrasferisce ad un terzo, nel caso in esame si tratta di vendite di beni già destinati a terzi. In tale ipotesi, ordinare la restituzione del corrispettivo ricevuto dall'alienante in buona fede, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2038 c.c., potrebbe determinare un arricchimento ingiustificato a carico del fornitore, il quale, consapevole dei successivi trasferimenti, verrebbe indotto a consegnare beni non conformi, certo di ricevere il corrispettivo ottenuto dall'alienante. L'esigenza di assicurare la tutela del mercato e la sicurezza dei prodotti, allora, consente di adattare la disciplina delle restituzioni alle peculiarità del caso concreto, riconoscendo in capo a le somme che non ha ricevuto per inadempimento di CP_1
all'obbligo di pagamento del prezzo (corrispondenti a € Pt_1 113.437,63) e le somme che rappresentano il guadagno ulteriore di cui non avrebbe avuto diritto in ragione della nullità dei Pt_1 contratti di compravendita stipulati con i propri clienti. Tenuto conto, sempre come rilevato anche dal primo giudice, che il valore relativo a n. 4 compressori ammonta a € 125,56 è Pt_1 tenuta in via di obbligazione restitutoria in favore di CP_1 per la complessiva somma di € 175.246,42; operando, poi, la compensazione tra i riconosciuti diritti restitutori, residua un credito in favore di pari a € 227.438,63. Pt_1 Da ultimo, il motivo di appello volto a contestare l'applicazione dell'art. 1284, IV comma, c.c. al caso di specie è infondato. In particolare, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicare l'art. 1284, IV comma, c.c. ad una fattispecie di ripetizione dell'indebito conseguente a nullità del contratto. Secondo un'interpretazione letterale della norma, infatti, il riferimento alle “Parti” e alla loro “determinazione” sottenderebbe l'esistenza di un contratto, che nel caso di specie risulta esclusa dalla dichiarata nullità dello stesso. Sul punto, occorre preliminarmente osservare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Va rammentato che l'art. 1284, comma 4, c.c., infatti, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, a prescindere dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone negli stessi termini per tutte le tipologie di obbligazioni. A sostegno di tale interpretazione, inoltre, depone sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», e cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni. Né può condividersi la lettura fornita dalla secondo la CP_1 quale il riferimento alle “Parti” e alla loro “determinazione” nell'incipit della disposizione sottenderebbe l'esistenza di un contratto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 1284, comma IV, c.c. si applica anche alle prestazioni aventi natura restitutoria, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinare la natura degli interessi, ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo di applicazione (Cass. sez 3 n. 61 del 2023; Cass. sez 3 n.7677 del 2025). Ne consegue, allora, che va confermata la statuizione del giudice di primo grado in ordine all' applicazione degli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. sulla somma di € 227.438,63.
************** L'esito del giudizio esclude in sé l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., essendo soccombente nel presente grado. Parte_1 Quanto alle spese di lite, nel rapporto si configura CP_10 soccombenza reciproca, che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio. Quanto al rapporto configurandosi soccombenza CP_11 reciproca, in ossequio al principio di causalità degli oneri processuali, avendo agito per ottenere un importo di gran Pt_1 lunga superiore a quello dovuto, va tenuta alla rifusione in Pt_1 favore di (appellante incidentale) delle spese del presente CP_2 grado in misura di due terzi giusta liquidazione di cui al dispositivo che segue.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, domanda disattesa e reietta, così provvede:
- A) rigetta l'appello proposto da Parte_1
- B) rigetta l'appello incidentale tardivo proposto da
[...]
; Controparte_2
- C) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
- D) dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
- E) condanna al pagamento di due terzi in favore di Parte_1 delle spese del presente grado che liquida in CP_2 complessivi euro 30.078,25 oltre ad accessori e oneri come per legge, dichiarato compensato il restante un terzo. -Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02. Così deciso in Bologna il 21/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)