Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 60 /2025 R.G. promossa da
Parte_1
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESE DARIO CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato in VIA ORTI, N. 9,TRAPANI
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26/5/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
14/01/2025, ha evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione ORD ING OI- 001963927 con la quale l ha applicato la CP_1
sanzione amministrativa del pagamento di € 11.816,00 per illecito relativo all'anno
2018, ex art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983, eccependo la decadenza e la prescrizione.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,per emissione di provvedimento di annullamento dell'atto in autotutela.
La causa è stata istruita documentalmente.
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“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, le parti hanno dichiarato congiuntamente di richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della dichiarazione congiunta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 18/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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