TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1501 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/05/2025
Il giorno 26/05/2025 alle ore 10:25 innanzi al Giudice Onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1501 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Angelo Sutera in sostituzione dell'avv. Angelo Cacciatore per parte opponente e l'avv. Angelo Marino per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,35.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 26/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:35 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:05, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1501 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, viale della Vittoria n. 145, presso lo studio dell'avv. Angelo Cacciatore che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro (AG), corso G. B.
Odierna n. 378, presso lo studio dell'avv. Angelo Marino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al fascicolo del procedimento monitorio n. 550/2022 R.G. del Tribunale di
Agrigento
* CONVENUTO OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 03 maggio 2022 il ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_2
Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 457/2022 - R.G. n. 550/2022) per la somma di €
28.041,60 oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti della , per Controparte_3 il mancato pagamento delle fatture “nn. 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 e 662 del 27.12.2013” emesse per gli “oneri di mitigazione ambientale per il conferimento di rifiuti (quale affidatario del servizio di r.s.u. dei comuni del proprio comprensorio …) nella discarica di C.da Matarana del , come Controparte_2
previsto dal DDG 578/2011 e DDG 240/2015 della Regione Sicilia,
[...]
, Controparte_4 Controparte_5
(cfr. pagg. 1 e 2 ricorso monitorio).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 03 maggio 2022, la
[...]
ha proposto tempestiva opposizione, notificando il 30 maggio 2022 Controparte_1 atto di citazione con il quale dopo aver evidenziato di essere “una società interamente pubblica, oggi in liquidazione per espressa previsione normativa (L.R. n. 9/2010) … qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo” ha spiegato i seguenti motivi:
1. insussistenza di
“fonte contrattuale del preteso credito, non essendo stato mai stipulato fra le parti un contratto avente la indefettibile forma scritta ad substantiam”;
2. maturata “prescrizione quinquennale dell'asserito credito”;
3. non applicabilità degli interessi ex D. Lgs. 231/2022; 4. pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione di un giudizio avente ad oggetto la “nullità del rapporto contrattuale che sarebbe intercorso fra le odierne parti in causa”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
Radicatasi la lite, si è costituito il depositando in data 24 Controparte_2
novembre 2022 comparsa di risposta con la quale ha resistito all'avversa opposizione, contestandone i singoli motivi, ha domandato al Tribunale il rigetto della stessa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale delle parti, in assenza di ulteriori richieste delle parti.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
3 All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Innanzi tutto, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito dell'opposta sollevata dalla . Controparte_3
La Suprema Corte ha, con orientamento consolidato, escluso la natura tributaria dei corrispettivi dovuti al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti (Cass. S.U. 06.03.2009
n. 5465). Ne consegue che il credito fatto valere dal con il procedimento Controparte_2 monitorio, avendo natura di corrispettivo, soggiace all'applicazione della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 cod. civile.
3. Con il primo motivo di opposizione la sul presupposto di essere “una Controparte_3 società interamente pubblica” e di essere quindi “qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo” ha dedotto l'insussistenza di “fonte contrattuale del preteso credito, non essendo stato mai stipulato fra le parti un contratto avente la indefettibile forma scritta ad substantiam”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il fatto che la sia una società partecipata dalla Controparte_3 Parte_1
e da vari Comuni e che ad essa sia stata affidata la gestione di un servizio pubblico, non
[...] la rende “qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo”.
Invero, la società resta sempre semplice affidataria del servizio pubblico, non sussistendo alcun trasferimento della titolarità del servizio stesso (in tal senso: Cass. Pen n. 234/2011) e rimane sempre soggetta alle disposizioni previste dal codice civile per le società di capitali: infatti
“Ciò che rileva nel nostro ordinamento, ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, non è il tipo di attività esercitata, ma la natura del soggetto” (Cass. SS. UU. 25. 11.
2013 n. 26283).
Pertanto, alle società partecipate dalla pubblica amministrazione, come la CP_3
, non si applica la disciplina, invocata dall'opponente, prevista dall'art. 17 del Regio Decreto
[...]
18 novembre 1923 n. 2440 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”) costantemente interpretata nel senso della necessità della forma scritta dei contratti.
Ciò è stato puntualmente rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel
4 principio di diritto enunciato nella sentenza 9 agosto 2018 n. 20684, secondo cui: “In dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 16 e 17 pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti … non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”.
4. Passando all'esame delle richieste avanzate dal con il decreto Controparte_2
ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, deve rilevarsi che la Controparte_3
con il terzo motivo in citazione, si è lamentata esclusivamente dell'avvenuto riconoscimento degli interessi moratori.
Nessuna contestazione ha, invece, sollevato con riguardo all'effettuazione dei
“conferimenti rifiuti presso la discarica sita in c.da Matarana” nei periodi e nei quantitativi puntualmente indicati nelle fatture azionate con il procedimento monitorio, né sull'importo del corrispettivo applicato.
Ne consegue che, in applicazione del cd. principio della non contestazione di cui all'art. 115, comma I, c.p.c., tali fatti devono ritenersi pacifici tra le parti e non abbisognano di prova.
I quantitativi dei conferimenti effettuati dall'opponente trovano, in ogni caso, ulteriore idoneo supporto nella produzione documentale dell'ente comunale (anche questa non oggetto di alcuna contestazione) e, in particolare, nei report mensili inviati dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l. al al fine della fatturazione degli oneri di mitigazione ambientale (doc. n. 7 Controparte_2
del fascicolo monitorio), e nei vari MUD (Modello Unico di Dichiarazione) con i quali la
Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha comunicato i quantitativi di rifiuti conferiti dalla CP_3
presso la discarica (doc. n. 4 depositato il 27.02.2023 unitamente alla memoria 183, comma
[...]
VI, n. 2, c.p.c.).
Da ultimo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il rapporto instauratosi tra le parti rientra sicuramente nella nozione oggettiva di “transazioni commerciali”
5 di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, con conseguente legittima applicazione degli interessi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, non assumendo alcun valore, sul piano soggettivo, la circostanza che una delle parti sia una pubblica amministrazione (in tal senso: Cass., Sezione II
Civile, sentenza 21 giugno 2024 n. 17173).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che
nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 26.001 e 52.000, e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1501/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 457/2022 (R.G. n. 550/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 03 maggio
2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna la liquidazione, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore del delle spese del giudizio di opposizione Controparte_2
liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/05/2025
Il giorno 26/05/2025 alle ore 10:25 innanzi al Giudice Onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1501 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Angelo Sutera in sostituzione dell'avv. Angelo Cacciatore per parte opponente e l'avv. Angelo Marino per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,35.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 26/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:35 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:05, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1501 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, viale della Vittoria n. 145, presso lo studio dell'avv. Angelo Cacciatore che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro (AG), corso G. B.
Odierna n. 378, presso lo studio dell'avv. Angelo Marino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al fascicolo del procedimento monitorio n. 550/2022 R.G. del Tribunale di
Agrigento
* CONVENUTO OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 03 maggio 2022 il ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_2
Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 457/2022 - R.G. n. 550/2022) per la somma di €
28.041,60 oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti della , per Controparte_3 il mancato pagamento delle fatture “nn. 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 e 662 del 27.12.2013” emesse per gli “oneri di mitigazione ambientale per il conferimento di rifiuti (quale affidatario del servizio di r.s.u. dei comuni del proprio comprensorio …) nella discarica di C.da Matarana del , come Controparte_2
previsto dal DDG 578/2011 e DDG 240/2015 della Regione Sicilia,
[...]
, Controparte_4 Controparte_5
(cfr. pagg. 1 e 2 ricorso monitorio).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 03 maggio 2022, la
[...]
ha proposto tempestiva opposizione, notificando il 30 maggio 2022 Controparte_1 atto di citazione con il quale dopo aver evidenziato di essere “una società interamente pubblica, oggi in liquidazione per espressa previsione normativa (L.R. n. 9/2010) … qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo” ha spiegato i seguenti motivi:
1. insussistenza di
“fonte contrattuale del preteso credito, non essendo stato mai stipulato fra le parti un contratto avente la indefettibile forma scritta ad substantiam”;
2. maturata “prescrizione quinquennale dell'asserito credito”;
3. non applicabilità degli interessi ex D. Lgs. 231/2022; 4. pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione di un giudizio avente ad oggetto la “nullità del rapporto contrattuale che sarebbe intercorso fra le odierne parti in causa”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
Radicatasi la lite, si è costituito il depositando in data 24 Controparte_2
novembre 2022 comparsa di risposta con la quale ha resistito all'avversa opposizione, contestandone i singoli motivi, ha domandato al Tribunale il rigetto della stessa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale delle parti, in assenza di ulteriori richieste delle parti.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
3 All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Innanzi tutto, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito dell'opposta sollevata dalla . Controparte_3
La Suprema Corte ha, con orientamento consolidato, escluso la natura tributaria dei corrispettivi dovuti al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti (Cass. S.U. 06.03.2009
n. 5465). Ne consegue che il credito fatto valere dal con il procedimento Controparte_2 monitorio, avendo natura di corrispettivo, soggiace all'applicazione della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 cod. civile.
3. Con il primo motivo di opposizione la sul presupposto di essere “una Controparte_3 società interamente pubblica” e di essere quindi “qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo” ha dedotto l'insussistenza di “fonte contrattuale del preteso credito, non essendo stato mai stipulato fra le parti un contratto avente la indefettibile forma scritta ad substantiam”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il fatto che la sia una società partecipata dalla Controparte_3 Parte_1
e da vari Comuni e che ad essa sia stata affidata la gestione di un servizio pubblico, non
[...] la rende “qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo”.
Invero, la società resta sempre semplice affidataria del servizio pubblico, non sussistendo alcun trasferimento della titolarità del servizio stesso (in tal senso: Cass. Pen n. 234/2011) e rimane sempre soggetta alle disposizioni previste dal codice civile per le società di capitali: infatti
“Ciò che rileva nel nostro ordinamento, ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, non è il tipo di attività esercitata, ma la natura del soggetto” (Cass. SS. UU. 25. 11.
2013 n. 26283).
Pertanto, alle società partecipate dalla pubblica amministrazione, come la CP_3
, non si applica la disciplina, invocata dall'opponente, prevista dall'art. 17 del Regio Decreto
[...]
18 novembre 1923 n. 2440 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”) costantemente interpretata nel senso della necessità della forma scritta dei contratti.
Ciò è stato puntualmente rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel
4 principio di diritto enunciato nella sentenza 9 agosto 2018 n. 20684, secondo cui: “In dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 16 e 17 pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti … non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex articolo 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”.
4. Passando all'esame delle richieste avanzate dal con il decreto Controparte_2
ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, deve rilevarsi che la Controparte_3
con il terzo motivo in citazione, si è lamentata esclusivamente dell'avvenuto riconoscimento degli interessi moratori.
Nessuna contestazione ha, invece, sollevato con riguardo all'effettuazione dei
“conferimenti rifiuti presso la discarica sita in c.da Matarana” nei periodi e nei quantitativi puntualmente indicati nelle fatture azionate con il procedimento monitorio, né sull'importo del corrispettivo applicato.
Ne consegue che, in applicazione del cd. principio della non contestazione di cui all'art. 115, comma I, c.p.c., tali fatti devono ritenersi pacifici tra le parti e non abbisognano di prova.
I quantitativi dei conferimenti effettuati dall'opponente trovano, in ogni caso, ulteriore idoneo supporto nella produzione documentale dell'ente comunale (anche questa non oggetto di alcuna contestazione) e, in particolare, nei report mensili inviati dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l. al al fine della fatturazione degli oneri di mitigazione ambientale (doc. n. 7 Controparte_2
del fascicolo monitorio), e nei vari MUD (Modello Unico di Dichiarazione) con i quali la
Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha comunicato i quantitativi di rifiuti conferiti dalla CP_3
presso la discarica (doc. n. 4 depositato il 27.02.2023 unitamente alla memoria 183, comma
[...]
VI, n. 2, c.p.c.).
Da ultimo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il rapporto instauratosi tra le parti rientra sicuramente nella nozione oggettiva di “transazioni commerciali”
5 di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, con conseguente legittima applicazione degli interessi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, non assumendo alcun valore, sul piano soggettivo, la circostanza che una delle parti sia una pubblica amministrazione (in tal senso: Cass., Sezione II
Civile, sentenza 21 giugno 2024 n. 17173).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che
nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 26.001 e 52.000, e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1501/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 457/2022 (R.G. n. 550/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 03 maggio
2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna la liquidazione, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore del delle spese del giudizio di opposizione Controparte_2
liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6