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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. Cont. 3073/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3073/2021 promossa da
, CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianfranco Spinelli
APPELLANTE contro
, CF: , quale società incorporante la CP_1 P.IVA_1 [...]
, già incorporante Controparte_2 [...]
, nonché , CF: Controparte_3 Controparte_4
quale cessionaria del credito, a mezzo della sua mandataria P.IVA_2
CF: entrambe unitariamente Parte_2 P.IVA_3
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Sollazzo
APPELLATE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ordinanza, resa in data 04.07.2017 ex art. 702 bis e ss cpc, il Tribunale di
Napoli, nella contumacia del convenuto , condannava Parte_1
quest'ultimo, a causa del suo inadempimento consistito nel mancato pagamento di parte dei canoni della locazione finanziaria, a restituire alla
[...]
il capannone ad uso commerciale da detta società Controparte_3
concesso in locazione finanziaria al , nonché alla refusione delle Parte_1
spese processuali.
Avverso detta ordinanza proponeva appello tardivo, notificato a controparti a mezzo pec in data 01.07.2021, , contumace in primo grado, Parte_1
deducendo quale preliminare e fondamentale motivo di gravame la pretesa nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Adduceva al riguardo la mancanza della ordinaria diligenza nella ricerca del destinatario della notifica in quanto la notifica non sarebbe stata tentata né presso l'immobile (capannone industriale) oggetto del contratto di locazione finanziaria sito in AM Terme alla via Arturo Perugini, né presso l'abitazione ove egli avrebbe sempre mantenuto la sua dimora abituale sita in AM
Terme alla via C. da AR, luogo che sarebbe stato conosciuto dalla società di in quanto ivi avrebbe inviato le comunicazioni inerenti il contratto (come CP_3
da fatture emesse da gennaio a ottobre 2009 da ). Controparte_3
Chiedeva dunque accertarsi la nullità di detta notifica e conseguentemente degli atti processuali successivi compresa la ordinanza definitoria del giudizio ex art. 702 bis cpc, con rimessione al primo giudice ex art. 354 cpc.
pagina 2 di 8 Nel merito, in ogni caso, eccepiva la nullità dell'operazione commerciale di “sale and lease back” per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 cc.
Si costituivano unitariamente le società appellate di cui in epigrafe contestando quanto eccepito dall'appellante e deducendo, per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si fa rinvio, la piena validità della notifica al convenuto del ricorso presentato ex art. 702 bis e ss cpc. Parte_1
In particolare, per quanto rileva in questa sede, deducevano di aver proceduto più volte e per circa due anni alla ricerca del destinatario nei luoghi ove poteva ritenersi rinvenibile secondo ordinaria diligenza, senza che ivi esso fosse risultato reperibile, per cui come estrema ratio si era fatto legittimamente ricorso alla notifica ex art. 143 cpc. eseguita in data 30.01.2017 nel rispetto dei termini a comparire di legge.
Con riguardo alle predette eccezioni sollevate dall'appellante precisavano che il aveva mantenuto per tutto il periodo l'indicazione presso la Camera di Parte_1
Commercio della sede della propria ditta individuale, sede stabilita come luogo di domicilio in contratto all'art. 27 delle condizioni generali, in AM Terme
(CZ) alla via Cristoforo Colombo 58 e che ivi non era stato rinvenuto dall'Ufficiale Giudiziario risultando da informazioni da questi assunte che avesse ceduto l'attività e si fosse trasferito in recapito ignoto.
Aggiungevano che pertanto neppure era ipotizzabile, secondo ordinaria diligenza, che in tale periodo egli domiciliasse, ovvero avesse dimora abituale, presso l'abitazione sita in AM Terme alla via C. da AR, anche perchè da certificato di residenza valido del 23.01.2017 egli risultava aver avuto come ultima residenza (dal 27.11.2008 al 29.04.2014, data a partire dalla quale risultava cancellato per accertata irreperibilità) via Conca D'Oro n. 230, scala B, piano 8°, int. 33 Roma ove, ugualmente, era risultato sconosciuto ed irreperibile in sede di accesso dell'Ufficiale Giudiziario. Infine, per le medesime ragioni, neppure poteva assumere rilevanza, a detta degli appellati, la riferita pagina 3 di 8 circostanza che le fatture nei primi anni della locazione finanziaria, ovvero dal gennaio all'ottobre del 2009, gli fossero state inviate a detto indirizzo di via C. da
Azaro (poi denominata via Cataldi), considerato anche che detta circostanza si riferiva ad un periodo molto risalente nel tempo, per cui tale indicazione non poteva più ritenersi significativa.
Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello e, previa preliminare accertamento della validità della notificazione, per la conferma dell'impugnata ordinanza in quanto passata in giudicato stante la tardività dell'impugnazione.
L'appello è infondato e va rigettato.
In vero la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta regolarmente e validamente compiuta dall'Ufficiale Giudiziario, a norma e secondo le formalità di cui all'art. 143 cpc, in data 30.01.2017 (come da copia della relata in atti), e si è quindi perfezionata il ventesimo giorno successivo, ovvero in data 19.02.2017, e quindi nel pieno rispetto del termine a comparire di novanta giorni (essendo l'udienza di prima comparizione fissata per il giorno
16.06.2017).
È stata infatti fornita dagli appellati la prova documentale che, prima di addivenire alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc, l'Ufficiale Giudiziario aveva regolarmente proceduto a ricercare il destinatario sia Parte_1
presso la sede della propria ditta individuale in AM Terme (CZ) alla via
Cristoforo Colombo 58, così come certificata da visura della Camera di
Commercio di AN (prodotta in copia in atti), sede cui si fa anche rinvio, per l'elezione di domicilio, nel contratto di leasing (vedi art. 27 delle condizioni generali di contratto in copia in atti), sia presso la sua ultima residenza anagrafica nota risultante alla data della notifica, posta in Roma alla via Conca
D'Oro n. 230, scala B, piano 8°, int. 33 (vedi certificato di residenza del
Comune di Roma del 23.01.2017, depositato in copia in atti).
pagina 4 di 8 Come attestato dalle relative relate di notificazione, redatte dall'Ufficiale
Giudiziario rispettivamente in data 27.12.2016 e 17.01.2017 (depositate anch'esse in copia in atti), entrambi detti tentativi di notificazione ebbero però esito negativo per essere il destinatario risultato sconosciuto ed irreperibile in entrambi i luoghi, come da accertamenti compiuti ed informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario procedente (vedasi contenuto di dette relate).
Né poteva esigersi dal notificante, secondo i normali canoni dell'ordinaria diligenza, una ricerca del destinatario anche presso gli altri due indirizzi indicati dall'appellante nell'atto di appello, ovvero presso l'immobile (capannone industriale) oggetto del leasing sito in AM Terme alla via Arturo Perugini, o presso la sua asserita dimora abituale/luogo di abitazione in AM Terme alla via C. da AR.
Con riguardo al primo luogo, infatti, va rilevato che si tratta soltanto del sito in cui è ubicato il capannone ad uso industriale concesso in leasing, e non già della sede della azienda/ditta individuale del , presso cui egli aveva, Parte_1
tra l'altro, anche eletto domicilio ex art. 27 delle condizioni generali di contratto ed ove, dunque, doveva presumersi che questi avesse l'ufficio o esercitasse l'attività d'impresa, sede che risultava invece formalmente ubicata nel periodo in questione in AM Terme (CZ) alla via Cristoforo Colombo 58, così come certificato da visura della Camera di Commercio di AN (prodotta in copia in atti), senza che il titolare avesse mai provveduto a comunicare variazioni.
Per quanto concerne il secondo indirizzo di via C. da AR va, poi, rilevato che non soltanto tale sito non è indicato in contratto come luogo di ricevimento per il destinatario di comunicazioni o notifiche, né risulta da alcun documento come sede o ufficio dell'azienda, ma che esso non corrisponde neppure all'ultima residenza anagrafica del destinatario nota al momento della notifica, certificata in Roma alla via Conca D'Oro n. 230, scala B, piano 8°, int. 33 a pagina 5 di 8 partire dal 27.11.2008, come innanzi detto (vedi certificato di residenza del
Comune di Roma del 23.01.2017, depositato in copia in atti).
Neppure a riguardo assume rilevanza, infine, la circostanza addotta dall'appellante che le fatture, nel primo periodo della locazione finanziaria, ovvero dal gennaio all'ottobre del 2009, gli erano state inviate dalla locatrice finanziaria al detto indirizzo di DA AR (poi denominata via Cataldi), considerato che l'appellante non ha fornito la prova che tali fatture siano state da lui effettivamente ricevute a tale recapito e che dunque egli effettivamente in quel lasso di tempo dimorasse o avesse ivi il proprio domicilio. Ad abundantiam, va in ogni caso aggiunto che tali fatture si riferiscono ad un periodo di molti anni
(oltre sette) antecedente rispetto alla data della notificazione del ricorso, per cui comunque tale indirizzo di destinazione in esse indicato non sarebbe di certo significativo o rilevante a riguardo.
Alla validità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, è conseguita dunque la regolare contumacia in primo grado di e dunque Parte_1
la validità di tutti i successivi atti processuali, compreso quello finale definitorio del giudizio costituito dalla impugnata ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 bis e ss cpc e depositata in data 05.07.2017.
Poiché l'appello è stato tardivamente notificato alle controparti a mezzo pec soltanto in data 01.07.2021, ovvero ben oltre il termine lungo di sei mesi previsto per l'impugnazione dall'art. 327 cpc, ne consegue che la decisione appellata è passata in giudicato e divenuta definitiva.
Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dalle parti appellate, unitariamente costituitesi a mezzo del medesimo avvocato, devono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano a carico di Parte_1
pagina 6 di 8 quest'ultimo, ed in favore delle prime, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad €
52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicato per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza “de quo” emessa dal
Tribunale di Napoli ex artt. 702 bis e ss cpc in data 04-05.07.2017 (giudizio n.r.g. 19635/2015), così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza di primo grado dichiarando che la stessa è passata in giudicato per tardiva proposizione dell'impugnazione;
2) Condanna l'appellante soccombente al pagamento, in Parte_1
favore degli appellati e , a CP_1 Controparte_4
mezzo della sua mandataria , delle spese del presente Parte_2
grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
pagina 7 di 8 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 19/05/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3073/2021 promossa da
, CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianfranco Spinelli
APPELLANTE contro
, CF: , quale società incorporante la CP_1 P.IVA_1 [...]
, già incorporante Controparte_2 [...]
, nonché , CF: Controparte_3 Controparte_4
quale cessionaria del credito, a mezzo della sua mandataria P.IVA_2
CF: entrambe unitariamente Parte_2 P.IVA_3
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Sollazzo
APPELLATE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ordinanza, resa in data 04.07.2017 ex art. 702 bis e ss cpc, il Tribunale di
Napoli, nella contumacia del convenuto , condannava Parte_1
quest'ultimo, a causa del suo inadempimento consistito nel mancato pagamento di parte dei canoni della locazione finanziaria, a restituire alla
[...]
il capannone ad uso commerciale da detta società Controparte_3
concesso in locazione finanziaria al , nonché alla refusione delle Parte_1
spese processuali.
Avverso detta ordinanza proponeva appello tardivo, notificato a controparti a mezzo pec in data 01.07.2021, , contumace in primo grado, Parte_1
deducendo quale preliminare e fondamentale motivo di gravame la pretesa nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Adduceva al riguardo la mancanza della ordinaria diligenza nella ricerca del destinatario della notifica in quanto la notifica non sarebbe stata tentata né presso l'immobile (capannone industriale) oggetto del contratto di locazione finanziaria sito in AM Terme alla via Arturo Perugini, né presso l'abitazione ove egli avrebbe sempre mantenuto la sua dimora abituale sita in AM
Terme alla via C. da AR, luogo che sarebbe stato conosciuto dalla società di in quanto ivi avrebbe inviato le comunicazioni inerenti il contratto (come CP_3
da fatture emesse da gennaio a ottobre 2009 da ). Controparte_3
Chiedeva dunque accertarsi la nullità di detta notifica e conseguentemente degli atti processuali successivi compresa la ordinanza definitoria del giudizio ex art. 702 bis cpc, con rimessione al primo giudice ex art. 354 cpc.
pagina 2 di 8 Nel merito, in ogni caso, eccepiva la nullità dell'operazione commerciale di “sale and lease back” per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 cc.
Si costituivano unitariamente le società appellate di cui in epigrafe contestando quanto eccepito dall'appellante e deducendo, per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si fa rinvio, la piena validità della notifica al convenuto del ricorso presentato ex art. 702 bis e ss cpc. Parte_1
In particolare, per quanto rileva in questa sede, deducevano di aver proceduto più volte e per circa due anni alla ricerca del destinatario nei luoghi ove poteva ritenersi rinvenibile secondo ordinaria diligenza, senza che ivi esso fosse risultato reperibile, per cui come estrema ratio si era fatto legittimamente ricorso alla notifica ex art. 143 cpc. eseguita in data 30.01.2017 nel rispetto dei termini a comparire di legge.
Con riguardo alle predette eccezioni sollevate dall'appellante precisavano che il aveva mantenuto per tutto il periodo l'indicazione presso la Camera di Parte_1
Commercio della sede della propria ditta individuale, sede stabilita come luogo di domicilio in contratto all'art. 27 delle condizioni generali, in AM Terme
(CZ) alla via Cristoforo Colombo 58 e che ivi non era stato rinvenuto dall'Ufficiale Giudiziario risultando da informazioni da questi assunte che avesse ceduto l'attività e si fosse trasferito in recapito ignoto.
Aggiungevano che pertanto neppure era ipotizzabile, secondo ordinaria diligenza, che in tale periodo egli domiciliasse, ovvero avesse dimora abituale, presso l'abitazione sita in AM Terme alla via C. da AR, anche perchè da certificato di residenza valido del 23.01.2017 egli risultava aver avuto come ultima residenza (dal 27.11.2008 al 29.04.2014, data a partire dalla quale risultava cancellato per accertata irreperibilità) via Conca D'Oro n. 230, scala B, piano 8°, int. 33 Roma ove, ugualmente, era risultato sconosciuto ed irreperibile in sede di accesso dell'Ufficiale Giudiziario. Infine, per le medesime ragioni, neppure poteva assumere rilevanza, a detta degli appellati, la riferita pagina 3 di 8 circostanza che le fatture nei primi anni della locazione finanziaria, ovvero dal gennaio all'ottobre del 2009, gli fossero state inviate a detto indirizzo di via C. da
Azaro (poi denominata via Cataldi), considerato anche che detta circostanza si riferiva ad un periodo molto risalente nel tempo, per cui tale indicazione non poteva più ritenersi significativa.
Concludevano pertanto per il rigetto dell'appello e, previa preliminare accertamento della validità della notificazione, per la conferma dell'impugnata ordinanza in quanto passata in giudicato stante la tardività dell'impugnazione.
L'appello è infondato e va rigettato.
In vero la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta regolarmente e validamente compiuta dall'Ufficiale Giudiziario, a norma e secondo le formalità di cui all'art. 143 cpc, in data 30.01.2017 (come da copia della relata in atti), e si è quindi perfezionata il ventesimo giorno successivo, ovvero in data 19.02.2017, e quindi nel pieno rispetto del termine a comparire di novanta giorni (essendo l'udienza di prima comparizione fissata per il giorno
16.06.2017).
È stata infatti fornita dagli appellati la prova documentale che, prima di addivenire alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc, l'Ufficiale Giudiziario aveva regolarmente proceduto a ricercare il destinatario sia Parte_1
presso la sede della propria ditta individuale in AM Terme (CZ) alla via
Cristoforo Colombo 58, così come certificata da visura della Camera di
Commercio di AN (prodotta in copia in atti), sede cui si fa anche rinvio, per l'elezione di domicilio, nel contratto di leasing (vedi art. 27 delle condizioni generali di contratto in copia in atti), sia presso la sua ultima residenza anagrafica nota risultante alla data della notifica, posta in Roma alla via Conca
D'Oro n. 230, scala B, piano 8°, int. 33 (vedi certificato di residenza del
Comune di Roma del 23.01.2017, depositato in copia in atti).
pagina 4 di 8 Come attestato dalle relative relate di notificazione, redatte dall'Ufficiale
Giudiziario rispettivamente in data 27.12.2016 e 17.01.2017 (depositate anch'esse in copia in atti), entrambi detti tentativi di notificazione ebbero però esito negativo per essere il destinatario risultato sconosciuto ed irreperibile in entrambi i luoghi, come da accertamenti compiuti ed informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario procedente (vedasi contenuto di dette relate).
Né poteva esigersi dal notificante, secondo i normali canoni dell'ordinaria diligenza, una ricerca del destinatario anche presso gli altri due indirizzi indicati dall'appellante nell'atto di appello, ovvero presso l'immobile (capannone industriale) oggetto del leasing sito in AM Terme alla via Arturo Perugini, o presso la sua asserita dimora abituale/luogo di abitazione in AM Terme alla via C. da AR.
Con riguardo al primo luogo, infatti, va rilevato che si tratta soltanto del sito in cui è ubicato il capannone ad uso industriale concesso in leasing, e non già della sede della azienda/ditta individuale del , presso cui egli aveva, Parte_1
tra l'altro, anche eletto domicilio ex art. 27 delle condizioni generali di contratto ed ove, dunque, doveva presumersi che questi avesse l'ufficio o esercitasse l'attività d'impresa, sede che risultava invece formalmente ubicata nel periodo in questione in AM Terme (CZ) alla via Cristoforo Colombo 58, così come certificato da visura della Camera di Commercio di AN (prodotta in copia in atti), senza che il titolare avesse mai provveduto a comunicare variazioni.
Per quanto concerne il secondo indirizzo di via C. da AR va, poi, rilevato che non soltanto tale sito non è indicato in contratto come luogo di ricevimento per il destinatario di comunicazioni o notifiche, né risulta da alcun documento come sede o ufficio dell'azienda, ma che esso non corrisponde neppure all'ultima residenza anagrafica del destinatario nota al momento della notifica, certificata in Roma alla via Conca D'Oro n. 230, scala B, piano 8°, int. 33 a pagina 5 di 8 partire dal 27.11.2008, come innanzi detto (vedi certificato di residenza del
Comune di Roma del 23.01.2017, depositato in copia in atti).
Neppure a riguardo assume rilevanza, infine, la circostanza addotta dall'appellante che le fatture, nel primo periodo della locazione finanziaria, ovvero dal gennaio all'ottobre del 2009, gli erano state inviate dalla locatrice finanziaria al detto indirizzo di DA AR (poi denominata via Cataldi), considerato che l'appellante non ha fornito la prova che tali fatture siano state da lui effettivamente ricevute a tale recapito e che dunque egli effettivamente in quel lasso di tempo dimorasse o avesse ivi il proprio domicilio. Ad abundantiam, va in ogni caso aggiunto che tali fatture si riferiscono ad un periodo di molti anni
(oltre sette) antecedente rispetto alla data della notificazione del ricorso, per cui comunque tale indirizzo di destinazione in esse indicato non sarebbe di certo significativo o rilevante a riguardo.
Alla validità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, è conseguita dunque la regolare contumacia in primo grado di e dunque Parte_1
la validità di tutti i successivi atti processuali, compreso quello finale definitorio del giudizio costituito dalla impugnata ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 bis e ss cpc e depositata in data 05.07.2017.
Poiché l'appello è stato tardivamente notificato alle controparti a mezzo pec soltanto in data 01.07.2021, ovvero ben oltre il termine lungo di sei mesi previsto per l'impugnazione dall'art. 327 cpc, ne consegue che la decisione appellata è passata in giudicato e divenuta definitiva.
Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese processuali.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dalle parti appellate, unitariamente costituitesi a mezzo del medesimo avvocato, devono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano a carico di Parte_1
pagina 6 di 8 quest'ultimo, ed in favore delle prime, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad €
52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicato per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza “de quo” emessa dal
Tribunale di Napoli ex artt. 702 bis e ss cpc in data 04-05.07.2017 (giudizio n.r.g. 19635/2015), così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza di primo grado dichiarando che la stessa è passata in giudicato per tardiva proposizione dell'impugnazione;
2) Condanna l'appellante soccombente al pagamento, in Parte_1
favore degli appellati e , a CP_1 Controparte_4
mezzo della sua mandataria , delle spese del presente Parte_2
grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
pagina 7 di 8 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 19/05/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8