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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12972 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 5634 /2023
Udienza del 23.9.20225
Innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice l'avv. SILIMBANI
Maurizio Giorgio, oggi sostituito dall'avv. Matteo Morelli, il quale si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nelle note conclusive autorizzate, discutendo la causa in conformità; per la parte convenuta l'avv. AGOSTINO Dominella, la quale si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nelle note conclusive aautorizzate,discutendo la causa in conformità
Il Giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della Dottoressa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 5634 R. G. A. C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, C.F. , in persona del l. r. p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maurizio Giorgio SILIMBANI, presso il cui studio in Torino, Corso Re
Umberto n. 57, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti ATTRICE
E
, C.F. in persona del l. r. p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Dominella AGOSTINO, presso il cui studio in Roma, Viale Europa n. 190, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti CONVENUTA OGGETTO: titoli di credito – pagamento a persona diversa dal beneficiario
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, discutendo la causa in conformità alle rispettive difese in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Parte
, (di seguito ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito ), chiedendo accertarsi la responsabilità di quest'ultima ex art. 43 della CP_1
c.d. “legge assegni” per l'indebito pagamento di n. 3 assegni di traenza non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 5.150,00, oltre interessi e spese. Parte A sostegno della domanda, ha dedotto di avere ordinato al proprio Istituto di credito, la Banca Popolare di Vicenza (ora Intesa San Paolo Spa), di emettere alcuni assegni non trasferibili, successivamente incassati presso POSTE da prenditori non legittimati e, precisamente: 1) assegno n. 0283383454-03 per l'importo di € 3.030,00, emesso il
29.10.2014 a favore di ma incassato da tale;
2) assegno Parte_2 Persona_1
n. 0291387980-00 per l'importo di € 1.220,00, emesso il 5.10.2016 a favore di
[...]
, ma incassato da tale;
3) assegno n. 0288453320-12 per CP_2 Persona_2
l'importo di € 900,00, emesso il 17.12.2015 a favore di , ma incassato da Persona_3 tale Persona_4
L'attrice ha affermato la responsabilità di , quale banca negoziatrice dei titoli sopra CP_1 indicati, per l'evidente mancata adozione di idonee cautele nell'esame degli stessi e/o nell'identificazione dei relativi portatori, con condotta negligente da valutarsi secondo i parametri della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Ha concluso, infine, deducendo il proprio diritto al risarcimento del danno, quantificato nell'importo complessivo degli assegni oggetto del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda contestando la propria CP_1
Parte responsabilità o instando, in subordine, per l'accertamento della corresponsabilità di stante il presumibile invio degli assegni a mezzo posta semplice.
Ordinata, dal giudice primo assegnatario, all'istituto di credito dell'attrice l'esibizione di documentazione relativa agli assegni in contesa, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
********
La domanda è fondata e va accolta.
Oggetto della decisione è l'accertamento della responsabilità di per l'erronea CP_1 negoziazione degli assegni bancari sopra identificati, emessi da Banca Popolare di Vicenza Parte su richiesta di per complessivi € 5.150,00 e pagati agli apparenti beneficiari sopra meglio indicati.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la responsabilità che deriva dalla fattispecie in esame ha natura contrattuale e la banca negoziatrice chiamata a rispondere, - ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario - “è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..”
(Cfr. Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 12477 del 21.5.2018).
Ciò in conformità alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.
L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi
(ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso. Invero, sul punto, la S.C. ha elaborato criteri ulteriori e sintomatici per la verifica di detta diligenza. Tra gli elementi di sospetto che dovrebbero “allarmare” il banchiere, rientrano, a detta della S.C. la mancata qualità di cliente del portatore del titolo,
l'incasso dell'assegno di traenza in luogo diverso da quello di residenza, la apertura di un libretto postale contestuale all'incasso, con deposito sullo stesso delle somme riscosse dall'assegno. (Cfr. Cass. Sez. VI, sentenza n. 13152/2021).
Nel caso di specie, manca in atti prova piena che abbia diligentemente operato nella CP_1 circostanza, pacificamente fraudolenta.
Con riferimento ai soggetti che hanno indebitamente incassato gli assegni, si osserva che: quanto al prenditore , la copia del documento di identità, i cui estremi Persona_1 risultano riportati sul titolo, è scarsamente leggibile, in quanto annerita e in scala di grigi;
quanto al prenditore , non è stata depositata da copia di alcun Persona_2 CP_1 documento identificativo, né sono stati annotati sul titolo gli estremi del documento presentato al momento della presentazione per l'incasso, difettando, quindi, la prova che detto soggetto sia stato debitamente identificato;
quanto alla prenditrice le Persona_4 copie dei documenti di identità prodotti dalla convenuta sono totalmente annerite ed illegibili, rendendo impossibile la valutazione relativa alla diligenza in concreto adottata da nella verifica dell'integrità e veridicità di tali documenti;
si osserva, inoltre, che CP_1 anche in questo caso i relativi estremi non sono riportati sul titolo - mancando così la prova della sua identificazione al momento dell'incasso - e che il conto corrente risulta aperto il
19.10.2015, stessa data di rilascio della carta di identità.
Anche laddove presenti, la scarsa qualità delle fotocopie dei documenti di identità, rende impossibile determinare se gli stessi presentassero segni visibili di contraffazione al momento dell'incasso.
POSTE, inoltre, non ha depositato neppure gli originali degli assegni in contesa, non consentendo, pertanto, a questo giudice una valutazione neppure sull'avvenuta adozione, da parte del banchiere, delle cautele necessarie nell'esame della genuinità dei titoli.
Aggiungasi che è pacifico che gli assegni sono stati trattati, dopo il loro incasso, con la procedura denominata check truncation, la quale prevede che la banca negoziatrice presenti per il pagamento (recte, compensazione) i titoli all'istituto trattario/emittente, senza inviarli materialmente in stanza di compensazione, ma trasmettendone i dati, che non comprendono il nominativo del beneficiario, con mezzi informatici (attraverso la Rete
Nazionale Interbancaria), con accredito della disponibilità dell'importo ivi riportato trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggio di impagato, sicché neanche la banca emittente di fatto ha modo di verificare la conformità del nominativo a quello originariamente apposto sull'assegno.
La banca negoziatrice era, quindi, perfettamente consapevole di non poter fare affidamento su alcuna successiva verifica del titolo e che la correttezza del pagamento era interamente affidata alla sua diligenza nell'identificazione del prenditore e nell'esame del titolo.
In conclusione, non ha provato, nello specifico, di aver eseguito il pagamento a CP_1 soggetti diversi dai reali beneficiari dei titoli per causa a lei non imputabile.
Per contro parte attrice, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti in materia dalle note Sezioni Unite del 2001 (cfr. Cass., S.S.U.U. n.
13533/2001) ha fornito idonei elementi di prova circa il diritto di credito vantato nei confronti di parte convenuta e, in particolare, ha allegato l'inadempimento altrui e ha dimostrato l'effettiva emissione degli assegni in favore del soggetto indicato ed il suo incasso da parte di soggetto diverso, come confermato dai documenti depositati da Intesa San Paolo in data 22.1.2025 a seguito dell'ordine di esibizione del giudice. Parte ha, altresì, documentato – per due dei tre assegni oggetto del giudizio - la reiterazione del pagamento a favore dei legittimi beneficiari (cfr. docc. n.ri 12 e 13 fascicolo attoreo), pur non essendo tale prova necessaria ai fini della dimostrazione del danno, “essendo sufficiente che risulti dimostrato l'addebito in conto dell'importo dell'assegno pagato a chi non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario” (Cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez VI, Sentenza n. 14129/22).
Resta da esaminare la possibilità di riconoscere un concorso di colpa nei fatti a carico della
Compagnia assicurativa. In merito, va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza S.S. U.U. n. 9769 del 26/05/2020), hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente. Ritiene, però, questo giudicante di non poter condividere l'arresto degli NI e ciò in quanto spetta sempre al giudice di merito una attenta analisi e ponderazione degli elementi di fatto e delle condotte antecedenti all'indebito pagamento al fine di valutare se la negligenza della banca negoziatrice sia stata tale da recidere, nel caso concreto, il nesso causale fra il pagamento a soggetto non legittimato e la condotta anteriore del danneggiato (in questo senso C. App. di
Roma, sentenza n. 2302/21 del 29/03/21). Nesso causale che, per le ragioni sopra esposte non appare, nel caso in esame, reciso. Non è revocabile in dubbio che il presupposto dell'indagine sulla concorsualità dell'art. 1227 c.c. non può prescindere dall'analisi dell'evento cui il concorso di colpa dovrebbe applicarsi. Nel caso di specie le macroscopiche negligenti condotte di - come sopra individuate - in uno con la condotta processuale CP_1 della stessa - mancata produzione di originali dei titoli – acclara una colpa grave di CP_1 tale da recidere ogni nesso di causalità rispetto al fatto incontrovertibilmente criminoso - illegittimo incasso degli assegni trafugati- , impedito, con probabilità vicina alla certezza, da una attenta e professionale – nelle forme previste per il bonus argentarius - attività di negoziazione. In buona sostanza a riconoscere il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno invocato da , per aver inviato essa stessa gli assegni tramite CP_1 posta ordinaria - è sempre infatti, che provvede al materiale trasporto degli assegni e CP_1 al servizio di smistamento della corrispondenza, - la stessa trarrebbe un irragionevole vantaggio dal suo stesso pregresso operato imprudente. Per queste ragioni, in uno con la condotta che ha consentito la pacifica erronea negoziazione degli assegni bancari, anche in considerazione della risonanza mediatica che da anni aveva assunto la vicenda della contraffazione di assegni rubati, si ritiene insussistente nel caso concreto il concorso di colpa del danneggiato. Va comunque detto che di alcuni assegni - assegno emesso a favore di - è Controparte_2
Parte in atti un principio di prova contraria all'assunto della convenuta, avendo prodotto in giudizio la schermata dei relativi dati di pagamento, con l'ordine di spedizione dello stesso a mezzo posta assicurata (Cfr. doc n. 4 di parte attrice).
Tanto basta per l'accoglimento della domanda attorea. Parte POSTE deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore di della somma di €
5.150,00.
Sulla somma capitale relativa alla provvista persa, all'attrice competono gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento dei suddetti assegni a quella della domanda giudiziale e nella diversa misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c. dalla data della domanda al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria da inadempimento contrattuale in cui le parti non hanno convenzionalmente determinato la misura del tasso moratorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri minimi e per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da
[...]
, così provvede: Parte_1
- CONDANNA al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 5.150,00, quale totale complessivo degli assegni
[...] oggetto di causa, oltre interessi come in motivazione;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 23 settembre 2025 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 14.54
Il GOP
Paola Giardina
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 5634 /2023
Udienza del 23.9.20225
Innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice l'avv. SILIMBANI
Maurizio Giorgio, oggi sostituito dall'avv. Matteo Morelli, il quale si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nelle note conclusive autorizzate, discutendo la causa in conformità; per la parte convenuta l'avv. AGOSTINO Dominella, la quale si riporta ai propri scritti e precisa le conclusioni come rassegnate nelle note conclusive aautorizzate,discutendo la causa in conformità
Il Giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della Dottoressa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 5634 R. G. A. C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, C.F. , in persona del l. r. p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maurizio Giorgio SILIMBANI, presso il cui studio in Torino, Corso Re
Umberto n. 57, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti ATTRICE
E
, C.F. in persona del l. r. p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Dominella AGOSTINO, presso il cui studio in Roma, Viale Europa n. 190, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti CONVENUTA OGGETTO: titoli di credito – pagamento a persona diversa dal beneficiario
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, discutendo la causa in conformità alle rispettive difese in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Parte
, (di seguito ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito ), chiedendo accertarsi la responsabilità di quest'ultima ex art. 43 della CP_1
c.d. “legge assegni” per l'indebito pagamento di n. 3 assegni di traenza non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 5.150,00, oltre interessi e spese. Parte A sostegno della domanda, ha dedotto di avere ordinato al proprio Istituto di credito, la Banca Popolare di Vicenza (ora Intesa San Paolo Spa), di emettere alcuni assegni non trasferibili, successivamente incassati presso POSTE da prenditori non legittimati e, precisamente: 1) assegno n. 0283383454-03 per l'importo di € 3.030,00, emesso il
29.10.2014 a favore di ma incassato da tale;
2) assegno Parte_2 Persona_1
n. 0291387980-00 per l'importo di € 1.220,00, emesso il 5.10.2016 a favore di
[...]
, ma incassato da tale;
3) assegno n. 0288453320-12 per CP_2 Persona_2
l'importo di € 900,00, emesso il 17.12.2015 a favore di , ma incassato da Persona_3 tale Persona_4
L'attrice ha affermato la responsabilità di , quale banca negoziatrice dei titoli sopra CP_1 indicati, per l'evidente mancata adozione di idonee cautele nell'esame degli stessi e/o nell'identificazione dei relativi portatori, con condotta negligente da valutarsi secondo i parametri della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Ha concluso, infine, deducendo il proprio diritto al risarcimento del danno, quantificato nell'importo complessivo degli assegni oggetto del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda contestando la propria CP_1
Parte responsabilità o instando, in subordine, per l'accertamento della corresponsabilità di stante il presumibile invio degli assegni a mezzo posta semplice.
Ordinata, dal giudice primo assegnatario, all'istituto di credito dell'attrice l'esibizione di documentazione relativa agli assegni in contesa, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
********
La domanda è fondata e va accolta.
Oggetto della decisione è l'accertamento della responsabilità di per l'erronea CP_1 negoziazione degli assegni bancari sopra identificati, emessi da Banca Popolare di Vicenza Parte su richiesta di per complessivi € 5.150,00 e pagati agli apparenti beneficiari sopra meglio indicati.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la responsabilità che deriva dalla fattispecie in esame ha natura contrattuale e la banca negoziatrice chiamata a rispondere, - ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario - “è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..”
(Cfr. Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 12477 del 21.5.2018).
Ciò in conformità alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.
L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi
(ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso. Invero, sul punto, la S.C. ha elaborato criteri ulteriori e sintomatici per la verifica di detta diligenza. Tra gli elementi di sospetto che dovrebbero “allarmare” il banchiere, rientrano, a detta della S.C. la mancata qualità di cliente del portatore del titolo,
l'incasso dell'assegno di traenza in luogo diverso da quello di residenza, la apertura di un libretto postale contestuale all'incasso, con deposito sullo stesso delle somme riscosse dall'assegno. (Cfr. Cass. Sez. VI, sentenza n. 13152/2021).
Nel caso di specie, manca in atti prova piena che abbia diligentemente operato nella CP_1 circostanza, pacificamente fraudolenta.
Con riferimento ai soggetti che hanno indebitamente incassato gli assegni, si osserva che: quanto al prenditore , la copia del documento di identità, i cui estremi Persona_1 risultano riportati sul titolo, è scarsamente leggibile, in quanto annerita e in scala di grigi;
quanto al prenditore , non è stata depositata da copia di alcun Persona_2 CP_1 documento identificativo, né sono stati annotati sul titolo gli estremi del documento presentato al momento della presentazione per l'incasso, difettando, quindi, la prova che detto soggetto sia stato debitamente identificato;
quanto alla prenditrice le Persona_4 copie dei documenti di identità prodotti dalla convenuta sono totalmente annerite ed illegibili, rendendo impossibile la valutazione relativa alla diligenza in concreto adottata da nella verifica dell'integrità e veridicità di tali documenti;
si osserva, inoltre, che CP_1 anche in questo caso i relativi estremi non sono riportati sul titolo - mancando così la prova della sua identificazione al momento dell'incasso - e che il conto corrente risulta aperto il
19.10.2015, stessa data di rilascio della carta di identità.
Anche laddove presenti, la scarsa qualità delle fotocopie dei documenti di identità, rende impossibile determinare se gli stessi presentassero segni visibili di contraffazione al momento dell'incasso.
POSTE, inoltre, non ha depositato neppure gli originali degli assegni in contesa, non consentendo, pertanto, a questo giudice una valutazione neppure sull'avvenuta adozione, da parte del banchiere, delle cautele necessarie nell'esame della genuinità dei titoli.
Aggiungasi che è pacifico che gli assegni sono stati trattati, dopo il loro incasso, con la procedura denominata check truncation, la quale prevede che la banca negoziatrice presenti per il pagamento (recte, compensazione) i titoli all'istituto trattario/emittente, senza inviarli materialmente in stanza di compensazione, ma trasmettendone i dati, che non comprendono il nominativo del beneficiario, con mezzi informatici (attraverso la Rete
Nazionale Interbancaria), con accredito della disponibilità dell'importo ivi riportato trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggio di impagato, sicché neanche la banca emittente di fatto ha modo di verificare la conformità del nominativo a quello originariamente apposto sull'assegno.
La banca negoziatrice era, quindi, perfettamente consapevole di non poter fare affidamento su alcuna successiva verifica del titolo e che la correttezza del pagamento era interamente affidata alla sua diligenza nell'identificazione del prenditore e nell'esame del titolo.
In conclusione, non ha provato, nello specifico, di aver eseguito il pagamento a CP_1 soggetti diversi dai reali beneficiari dei titoli per causa a lei non imputabile.
Per contro parte attrice, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti in materia dalle note Sezioni Unite del 2001 (cfr. Cass., S.S.U.U. n.
13533/2001) ha fornito idonei elementi di prova circa il diritto di credito vantato nei confronti di parte convenuta e, in particolare, ha allegato l'inadempimento altrui e ha dimostrato l'effettiva emissione degli assegni in favore del soggetto indicato ed il suo incasso da parte di soggetto diverso, come confermato dai documenti depositati da Intesa San Paolo in data 22.1.2025 a seguito dell'ordine di esibizione del giudice. Parte ha, altresì, documentato – per due dei tre assegni oggetto del giudizio - la reiterazione del pagamento a favore dei legittimi beneficiari (cfr. docc. n.ri 12 e 13 fascicolo attoreo), pur non essendo tale prova necessaria ai fini della dimostrazione del danno, “essendo sufficiente che risulti dimostrato l'addebito in conto dell'importo dell'assegno pagato a chi non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario” (Cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez VI, Sentenza n. 14129/22).
Resta da esaminare la possibilità di riconoscere un concorso di colpa nei fatti a carico della
Compagnia assicurativa. In merito, va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza S.S. U.U. n. 9769 del 26/05/2020), hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente. Ritiene, però, questo giudicante di non poter condividere l'arresto degli NI e ciò in quanto spetta sempre al giudice di merito una attenta analisi e ponderazione degli elementi di fatto e delle condotte antecedenti all'indebito pagamento al fine di valutare se la negligenza della banca negoziatrice sia stata tale da recidere, nel caso concreto, il nesso causale fra il pagamento a soggetto non legittimato e la condotta anteriore del danneggiato (in questo senso C. App. di
Roma, sentenza n. 2302/21 del 29/03/21). Nesso causale che, per le ragioni sopra esposte non appare, nel caso in esame, reciso. Non è revocabile in dubbio che il presupposto dell'indagine sulla concorsualità dell'art. 1227 c.c. non può prescindere dall'analisi dell'evento cui il concorso di colpa dovrebbe applicarsi. Nel caso di specie le macroscopiche negligenti condotte di - come sopra individuate - in uno con la condotta processuale CP_1 della stessa - mancata produzione di originali dei titoli – acclara una colpa grave di CP_1 tale da recidere ogni nesso di causalità rispetto al fatto incontrovertibilmente criminoso - illegittimo incasso degli assegni trafugati- , impedito, con probabilità vicina alla certezza, da una attenta e professionale – nelle forme previste per il bonus argentarius - attività di negoziazione. In buona sostanza a riconoscere il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno invocato da , per aver inviato essa stessa gli assegni tramite CP_1 posta ordinaria - è sempre infatti, che provvede al materiale trasporto degli assegni e CP_1 al servizio di smistamento della corrispondenza, - la stessa trarrebbe un irragionevole vantaggio dal suo stesso pregresso operato imprudente. Per queste ragioni, in uno con la condotta che ha consentito la pacifica erronea negoziazione degli assegni bancari, anche in considerazione della risonanza mediatica che da anni aveva assunto la vicenda della contraffazione di assegni rubati, si ritiene insussistente nel caso concreto il concorso di colpa del danneggiato. Va comunque detto che di alcuni assegni - assegno emesso a favore di - è Controparte_2
Parte in atti un principio di prova contraria all'assunto della convenuta, avendo prodotto in giudizio la schermata dei relativi dati di pagamento, con l'ordine di spedizione dello stesso a mezzo posta assicurata (Cfr. doc n. 4 di parte attrice).
Tanto basta per l'accoglimento della domanda attorea. Parte POSTE deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore di della somma di €
5.150,00.
Sulla somma capitale relativa alla provvista persa, all'attrice competono gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento dei suddetti assegni a quella della domanda giudiziale e nella diversa misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c. dalla data della domanda al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria da inadempimento contrattuale in cui le parti non hanno convenzionalmente determinato la misura del tasso moratorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri minimi e per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da
[...]
, così provvede: Parte_1
- CONDANNA al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 5.150,00, quale totale complessivo degli assegni
[...] oggetto di causa, oltre interessi come in motivazione;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 23 settembre 2025 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 14.54
Il GOP
Paola Giardina