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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 412/2025 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv.to CORDARO ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'avv. CORDARO MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (nato il [...] in [...]) e (nato il [...] in Persona_1 Persona_2
Napoli), dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 09/04/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“1.- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , con collocazione Persona_3 Persona_2 prevalente presso la madre, in Somma Vesuviana alla via Stillo n. 18;
2.- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli minori, nella misura di euro 550,00 Parte_2 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, versando un assegno mensile direttamente alla SI.ra entro il 5 di ogni mese;
Pt_1
3.- Determinare che sia le detrazioni fiscali, sia l'assegno familiare sia percepito per l'intero, ovvero nella misura del
100% dalla SI.ra . Parte_1
4.- Disporre a carico del SI. nella misura del 70% le spese mediche, non coperte dal SSN e il Parte_2 costo di eventuali attività scolastiche e ludiche per i figli, come disciplinate dal protocollo d'intesa tra la Presidenza del Tribunale di Nola e il COA del 20.05.2021, il tutto oltre rivalutazioni secondo gli indici ISTAT come per legge;
2 5.- Individuare in quelle di seguito indicate le modalità con cui verrà esercitato il diritto di visita dei figli minori:
-Il padre potrà incontrare i figli naturalmente nel rispetto degli impegni scolastici e ludici dei minori e degli impegni lavorativi delle stesse parti, un giorno infrasettimanale da stabilirsi nel mercoledì dal termine della lezione di calcio, provvedendo alla cena, e a weekend alternati, potrà tenere con sé i minori nella giornata del sabato e/o della domenica.
Nel caso venga valutata l'eventualità del pernotto presso di sé, il padre, a weekend alternati, potrà tenere con sè i minori dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica.
-per il periodo natalizio, ad anni alterni, i minori trascorreranno le festività con ciascun genitore prevedendo che il padre potrà tenere con sé i minori tutta la giornata del 24 ovvero il giorno di Natale e alternativamente la vigilia di capodanno ovvero tutto il giorno del 1 gennaio. Riguardo alla festività della Pasqua, sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
- per le ferie estive, prevedere che il padre potrà tenere con sè i minori per giorni 15, compatibilmente con gli impegni
e le esigenze dei minori, previo accordo con la sig.ra da decidere entro il mese di giugno di ogni anno;
Pt_1
- i minori trascorrerà l'onomastico ed il compleanno di ciascun genitore, nonché la festa della mamma e del papà, con il genitore. Quanto alle ricorrenze dei minori trascorreranno un anno il compleanno col padre e l'onomastico con la madre;
l'anno successivo il compleanno con la madre e l'onomastico col padre. E così, di seguito, ad anni alterni.
7.- Dare ogni altro provvedimento del caso;
8.- Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ affida ad entrambi i genitori (nato il [...] in [...]) e Persona_1 Per_2
(nato il [...] in [...]) che continueranno a risiedere presso la madre;
[...]
✓ dispone che il padre tenga con sé i minori con le modalità e nei tempi concordati;
✓ dispone che il SI. versi alla SI.ra nei tempi e modi concordati, la somma Pt_2 Pt_1 di complessivi Euro 550,00 per il mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 70% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli come da accordo sottoscritto;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
3 Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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