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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 20 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
e da:
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO ELIO Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO ADRIANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MASCHERONI CP_2 C.F._2
MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
• in via pregiudiziale dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa per le motivazioni in narrativa dedotte;
• in via preliminare/pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione preliminare/pregiudiziale svolta da parte opponente, accertare e dichiarare che la notifica effettuata al Signor
è nulla per violazione dell'art. 643 c.p.c. e/o irregolare atteso che parte Parte_1 ricorrente si è limitata a notificare solo alla Società ma non all'atro Controparte_1 soggetto indicato sia nel ricorso monitorio che nel pedissequo decreto quale preteso debitore ossia il Signor (C.F. ) il ricorso e Parte_1 C.F._3 pedissequo decreto ingiuntivo qui opposto e, per l'effetto ordinare a parte ricorrente di p. 1 rinotificare al Signor il ricorso monitorio, la procura, l'attestazione di Parte_1 conformità, il decreto ingiuntivo e il provvedimento giudiziale di fissazione di nuova udienza contemplante i termini all'opposto per effettuare la notifica;
• nel merito, in accoglimento dell'opposizione, in via principale e in ogni caso così statuire:
a) accertare e dichiarare che ha integralmente adempiuto alla propria Parte_1 obbligazione nei confronti di e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione CP_2 in quanto fondata sia in fatto che in diritto e documentalmente provata;
b) accertare e dichiarare che la Società , garante delle obbligazioni Controparte_1 assunte da sino a concorrenza dell'importo di € 314.517,00, è libera da Parte_1 ogni impegno avendo il garantito corrisposto la somma per cui ha Parte_1 prestato garanzia e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione in quanto fondata sia in fatto che in diritto e documentalmente provata;
c) rigettare tutte le domande, istanze e conclusioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
d) dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o invalido e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo qui opposto nei confronti dell'odierna parte opponente poiché inesistente e/o infondato in fatto ed in diritto e/o non provato e, per l'effetto, dichiarare che l'odierna parte opponente nulla è tenuta a corrispondere a controparte per nessun titolo e/o ragione dedotta e/o deducibile, né per sorte capitale, né per interessi, né per spese e competenze professionali;
e) dichiarare comunque che la somma indicata nell'ingiunzione non è dovuta a controparte da parte opponente;
f) accertare e dichiarare che parte opponente nulla è tenuta a corrispondere a parte opposta né per sorte capitale né per interessi;
g) respingere le domande tutte ex adverso proposte;
in via riconvenzionale: per i motivi esposti ai punti 13 e 14 del diritto, da intendersi qui in toto riportati e ritrascritti,
chiede la condanna dell'odierno opposto in via Controparte_1 CP_2 riconvenzionale alla restituzione in suo favore dei seguenti importi:
a) € 34.247,79 o la diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, per debiti fiscali riferibili al periodo della , Controparte_3 importo che la sta pagando all'Agenzia delle Entrate, il tutto oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
b) € 72.750,00 o la diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, per importi indebitamente percepiti da , il tutto oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
c) compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.: qualora il Tribunale ritenesse la Società
[...] debitrice di somme nei confronti di , procedere alla CP_1 CP_2 compensazione giudiziale atteso che il controcredito è liquido, esigibile, omogeneo e di pronta e facile liquidazione p. 2 in via istruttoria: […]
Spese e compensi rifusi.
PARTE CONVENUTA:
In via principale: rigettata ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata.
In ogni caso: Con condanna alle spese e competenze professionali del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta del 28/03/2024 e con memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. del
20/01/2025.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 1404/23, il Tribunale di Lodi, su ricorso di , ha CP_2 ingiunto ad e alla (breviter, il pagamento di Parte_1 Controparte_1 CP_1
288.017,00 euro, oltre interessi e spese.
Con il ricorso monitorio, aveva esposto: CP_2
• di aver stipulato, il 7.6.2021, un “preliminare di cessione d'azienda” con Parte_1 avente a riferimento il compendio dei beni della CP_1
• che, secondo il preliminare, la somma dovuta era pari a 304.517,00 euro, di cui
100.000 da versare entro il 2021 secondo precise scadenze, la restante somma di
204.517,00 euro si sarebbe dovuta versare entro il dicembre 2022. In detto preliminare, al par. 4.3., si prevedeva che il prezzo di cessione di beni strumentali, attrezzature e magazzino era stimato in 200.000,00 euro;
• che avrebbe versato la minor somma di 216.500,00 euro;
Parte_1
• che, a garanzia del saldo, erano stati consegnati da a due assegni Parte_1 CP_2 bancari, ciascuno da 57.258,50 euro;
• che, tuttavia, sarebbe residuato un debito di 88.017,00 euro;
• che, a garanzia del saldo prezzo dei beni strumentali, pari a 200.000,00 euro, Parte_1 avrebbe emesso e consegnato quattro assegni bancari, da 50.000,00 euro l'uno, ma nulla sarebbe mai stato versato.
Il decreto ingiuntivo è stato quindi emesso, in confronto di entrambi i ritenuti debitori, per totali 288.017,00 euro, di cui 88.017,00 per saldo della cessione di quote, i restanti
200.000,00 euro per cessione dei beni strumentali.
2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 di si è opposto al predetto decreto ingiuntivo, deducendo preliminarmente che il CP_1 decreto ingiuntivo stesso sarebbe stato notificato alla sola società e non anche a sé
p. 3 personalmente. Nel merito, ha dedotto che, sulla base del contratto del 30.9.2021, si sarebbe perfezionata la cessione del 100% delle quote sociali verso il corrispettivo di
300.000 euro, da ritenersi già comprensivo di tutte le attrezzature. Il corrispettivo sarebbe stato versato per una parte (100.000,00 euro) all'atto della cessione, 200.000 euro in successive tranches, ossia:
− € 35.000.00 in data 04/06/2021
− € 20.000,00 in data 01/07/2021
− € 20.000,00 in data 05/07/2021
− € 20.000,00 in data 09/07/2021
− € 5.000,00 il 05/08/2021 di cauzione versata alla proprietà dell'immobile
− € 20.000,00 in data 24/02/2022
− € 25.000,00 in data 29/03/2022
− € 20.000,00 in data 04/05/2022
− € 15.000,00 in data 27/05/2022
− € 14.000,00 in data 31/05/2022
− € 30.000,00 in data 15/07/2022
Così per totali 224.000,00 euro in danaro.
Inoltre, la società stessa avrebbe sostenuto, in luogo dell'adempimento in denaro, il pagamento di € 51.200,00 per l'acquisto dell'autovettura Audi targata FH567KN in uso a
, tramite finanziamento;
il 20/07/2022 avrebbe versato € 15.401,10 mediante CP_2 bonifico a società svizzera del Signor già Controparte_4 Persona_1 socio di nella saldato debiti esattoriali portati dalle CP_2 Controparte_3 cartelle esattoriali n. 06880202200010943000 per € 14.054,63 e n.
06890202301897567180 per € 12.610,59, nonché per € 7.582,57 per accertamento
Agenzia Entrate anno 2020 comunicazione n. 0103934220451, così per totali 100.848,89 euro. ha inoltre dedotto che il valore dell'azienda, comprensiva anche dei beni Parte_1 strumentali, era pari a 304.517,00 euro e che il preliminare per la cessione del compendio aziendale non si è mai, invero, perfezionato come autonomo contratto.
Per tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo Parte_1 integralmente adempiuto alla propria obbligazione, così come sarebbe liberata da qualsiasi obbligo anche la CP_1
In via riconvenzionale, la sola ha chiesto la condanna di alla CP_1 CP_2 restituzione/rimborso di:
• € 34.247,79 per debiti fiscali riferibili al periodo in cui la agiva ancora come CP_1
s.a.s., importo che la starebbe pagando all'Agenzia delle Entrate;
Controparte_1
• € 72.750,00 per importi indebitamente percepiti da , in particolare mediante: il CP_2
31/07/2022 € 35.000,00 bonifico quale prelevamento utili;
il 04/07/2022 € 10.500,00
p. 4 assegno n. 0235254784; il 02/08/2022 € 14.250,00 assegno n. 0235254785; il
06/09/2022 € 13.000,00 assegno n. 0235254786.
3. Alla prima udienza del 17.5.2024, il Giudice ha rilevato la questione dell'incompetenza dell'Ufficio adito in favore del Tribunale distrettuale delle Imprese, trattandosi di cessione di quote di società di capitali;
ha assegnato dunque termine per note scritte in proposito
(19.6.2024). Con memoria del 18.6.2024, gli opponenti hanno formalmente eccepito l'incompetenza per materia ex art. 2 d.lgs. 168/03.
Con ordinanza riservata del 10.12.2024, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnato i termini di cui all'art. 281 duodecies comma
4 c.p.c.
Con ordinanza del 17.4.2025, lette le memorie, lo scrivente Giudice, nelle more divenuto titolare del procedimento a seguito di riassegnazione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione per il 9.5.2025.
*
4. Preliminarmente, si deve osservare che tutte le istanze istruttorie sono irrilevanti ai fini della decisione e inammissibili;
la causa ha infatti natura meramente documentale (del resto attenendo a vicenda di fonte contrattuale) e ben può essere decisa in forza di quanto, nel procedimento monitorio e in quello di opposizione, è stato offerto dalle parti.
5. Quanto all'eccezione, sollevata da parte opponente, in merito all'omessa notificazione dell'ingiunzione nei confronti di (il quale, tuttavia, ha promosso rituale Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c.), occorre ricordare che, pur potendosi affermare l'inefficacia del decreto (v. Cass. 8955/06 inter alia), si è in ogni caso costituito un rapporto processuale in forza del quale “il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (così la pronuncia citata).
Quindi, se è vero – e lo riconosce la stessa difesa di – che il procedimento CP_2 notificatorio nei confronti di non si era di fatto perfezionato, è pur vero che si è Parte_1 costituito quel rapporto processuale che impone, in ogni caso, di valutare la fondatezza della originaria pretesa creditoria. Né consta che abbia avviato il rituale Parte_1 procedimento di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia dell'ingiunzione.
6. Le domande svolte debbono essere esaminate partitamente, tenuto conto che,
l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non p. 5 quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. U. 927/22).
Questo giudizio origina come opposizione al decreto ingiuntivo n. 1404/23, emesso in forza di ricorso – con cui si chiedeva l'ingiunzione per totali 288.017,00 euro – fondato su due diverse causae petendi: l'importo di 88.017,00 euro era, in tesi, dovuto quale saldo del complessivo corrispettivo pattuito per la cessione di tutte le quote della i restanti CP_1
200.000,00 euro erano, secondo l'opposto, dovuti a titolo di corrispettivo per la cessione dei beni strumentali.
L'oggetto del giudizio è stato poi ampliato con la domanda riconvenzionale svolta dalla sola società opponente, per 34.247,79 euro a titolo di debiti fiscali maturati nel periodo in cui la società era ancora una s.a.s. (e di cui socio amministratore era ) e per 72.750,00 CP_2 euro per versamenti/prelevamenti effettuati, nel corso del 2022, dalla Check in favore di
. CP_2
7. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il decreto ingiuntivo dev'essere revocato per le motivazioni che seguono.
7.1. Quanto all'importo di 88.017,00 euro, il cui pagamento è stato chiesto a da Parte_1
, il decreto dev'essere revocato in ragione dell'incompetenza per materia dell'ufficio CP_2 che l'ha indebitamente emesso.
In proposito, la Suprema Corte (v. Cass. 20365/21; 4523/17; 21910/14) ha chiarito che,
“in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione).
Nella fattispecie, il ricorso monitorio indicava chiaramente che “ad oggi il sig. Parte_1
risulta pertanto debitore dell'importo residuo di €. 88.017,00 in relazione alla
[...] cessione delle quote della società (v. par. 11 dell'atto, pag. 3), con Controparte_1 riferimento al contratto stipulato il 30.9.2021, mentre l'ulteriore importo di 200.000 euro sarebbe stato dovuto in forza di altro e diverso contratto, avente a oggetto la cessione di beni strumentali, attrezzature e magazzino.
p. 6 Trattandosi dunque, con riferimento alla sola prima ipotesi, di una fattispecie relativa al dedotto inadempimento dell'obbligo di versamento dell'importo pattuito a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della la competenza – limitatamente a tale CP_1 profilo – spetta al Tribunale delle Imprese, in ossequio al condivisibile insegnamento di legittimità innanzi richiamato.
Al contrario, previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo e la separazione dalle altre domande della anzidetta pretesa, in ordine alle ulteriori domande si ritiene sussistente la competenza di questo Tribunale all'esame nel merito.
Quanto al lamentato inadempimento dell'obbligo di pagamento di 200.000,00 euro, si tratta infatti di una domanda che attiene, in tesi, a un negozio giuridico differente da quello di cessione di quote e che, anche per questo motivo, non presenta quel nesso di qualificata connessione che è richiesto ai sensi dell'art. 3, co. 3, d.lgs. 168/03 (v., in tema, Cass.
23112/24 da ultimo), in quanto si fonda su un rapporto del tutto differente, con cui ha in comune il mero dato soggettivo.
Rispetto a tale domanda, dunque, rimane intatta la competenza di questo ufficio, in quanto, in ossequio alla ratio legis che innerva la predetta disposizione, dev'essere evitata la generalizzata estensione della cognizione del Tribunale delle imprese, a domande che non presentino forme di connessione "per subordinazione" o "forte" con quella che rientra nell'ambito di competenza del giudice specializzato.
Per analoga motivazione, il Tribunale ordinario rimane competente a esaminare le domande riconvenzionali svolte dalla sola (v., in proposito, anche Cass. CP_1
25146/24), in quanto prive di un qualificato legame con la domanda relativa alla cessione delle quote.
Di conseguenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, separata la domanda ex art. 104 c.p.c. relativa al pagamento di 88.017,00 euro inerente alla cessione delle quote della società sulla stessa dev'essere dichiarata l'incompetenza in Controparte_1 favore del Tribunale delle Imprese, avanti al quale le parti riassumeranno il giudizio.
Nel resto, invece, occorre provvedere all'esame nel merito.
7.2. Nel merito, l'originaria pretesa di pagamento dell'opposto per ulteriori 200.000,00 euro
è infondata.
Come correttamente la difesa opponente ha rilevato, le parti hanno dapprima stipulato il contratto preliminare, in origine indicato come “cessione d'azienda” (doc. 1 ), il CP_2
7.6.2021 e poi, il contratto definitivo di cessione delle quote (doc. 2 ) il 30.9.2021. CP_2
Per quanto il primo contratto fosse intitolato come preliminare di cessione d'azienda,
l'esame del documento negoziale rende evidente che l'oggetto del pattuito trasferimento era, in realtà, la quota sociale (v. articolo 2 e 4), con esclusione dei beni strumentali, attrezzature e magazzino (v. punto 2.7.a).
Tale negozio preparatorio è poi sfociato nel definitivo del 30.9.2021, in cui si legge che il contratto ha a oggetto la cessione dell'intero capitale sociale della verso il prezzo CP_1 di 300.000 euro.
p. 7 Quest'ultimo è il solo e unico rapporto contrattuale che ha regolato, in via definitiva, i rapporti inter partes, sulla base del consolidato orientamento (Cass. 12090/24, 30735/17) per cui “ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta”.
Peraltro, il perfezionamento di un ulteriore contratto di cessione di azienda, da cui deriverebbe – secondo l'inesatta prospettazione di – l'ulteriore credito di 200.000,00 CP_2 euro, doveva essere provato con la produzione del negozio traslativo, per il quale è imposta la forma scritta (v. art. 2556 c.c.); inoltre, la ricostruzione sarebbe aporetica nella misura in cui si prospetta che, già ceduto il 100% della società, sarebbero stati a latere ceduti i beni aziendali, già però oggetto “indiretto” del precedente contratto. Infatti, come ben osservato specie dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8619/18; 30160/17), la cessione totalitaria di quote sociali e cessione di azienda hanno la medesima identità di effetti sul complesso aziendale, sicché non avrebbe senso alcuno prospettare una
“doppia” cessione.
In conclusione, dunque, quanto alla domanda – azionata in via monitoria – di pagamento dell'importo di 200.000,00 euro, dev'essere accolta, nel merito, l'opposizione spiegata, poiché non risulta provata la fonte di tale credito.
7.3. La domanda riconvenzionale è infondata e dev'essere rigettata, sia con riferimento al pagamento di presunti debiti fiscali, sia con riguardo alle somme che si assumono essere state distratte in favore di dalle casse sociali. CP_2
Quanto al pagamento di 34.247,79 euro per debiti fiscali della società, ossia le somme portate dalle cartelle esattoriali nn. 06880202200010943000 e 06890202301897567180, nonché dall'avviso di accertamento n. 0103934220451 (doc. 10, 10-bis, 11 opponenti), si tratta pacificamente di posizioni debitorie della società. Non si vede ragione per cui CP_2 ne debba rispondere verso la società, poiché – a tutto voler concedere – potrebbe profilarsi
(ma così non è stato) una forma di responsabilità dello stesso, quale cedente, nei confronti del cessionario Parte_1
In ogni caso, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle predette somme in favore dell'Erario.
Quanto, poi, alle presunte distrazioni – mediante tre assegni e un bonifico, tutti risalenti a periodo compreso tra il 4.7 e il 6.9.2022 – di complessivi 72.7500,00 euro, l'opponente deduce che il versamento/prelievo di tali importi sarebbe avvenuto mediante disposizioni impartite da tale (successivamente divenuta moglie di e già Persona_2 CP_2 collaboratrice della in favore di stesso. CP_1 CP_2
La prospettazione dell'opponente è tanto contraddittoria quanto infondata.
p. 8 In primo luogo, emerge ex actis che, dal 21.6.2021, l'amministratore unico della società era il solo (v. visura sub doc. 7 opponenti): sicché, appare quantomeno Parte_1 dubbio che, decorso un anno dalla nomina ad amministratore, egli abbia concesso a una figura terza di disporre delle risorse societarie in modo ritenuto incompatibile con l'oggetto sociale, tantopiù a favore di chi – ossia – era già integralmente fuoriuscito dalla CP_2 compagine societaria. Ciò a maggior ragione se si considerano il volume dei pagamenti
(oltre 70.000 euro in totale) e le modalità con cui dette erogazioni sono state asseritamente disposte, ossia mediante bonifici ed emissione di assegni, che necessariamente presuppongono la disponibilità di strumenti che solo un amministratore può avere, quali p.e. le credenziali di accesso all'home banking o il timbro della società.
Inoltre, è del tutto privo di prova che il destinatario di tali importi sia stato . CP_2
Dal doc. 12 opponente, l'unico bonifico per 35.000,00 euro con causale “prelevamento utili” risulta essere stato disposto il 13.7.2022 in favore di non consta, Parte_1 dall'estratto conto prodotto, alcun pagamento, per tale somma, in favore di . CP_2
Quanto agli assegni, ne sono state prodotte le copie fotostatiche con la seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., dopo che in precedenza era stata formulata (tempestiva) istanza ex art. 210 c.p.c. per ottenerne la produzione in giudizio.
Tutti i titoli, emessi ben dopo la cessione delle quote, risultano timbrati dalla CP_1
e sono stati emessi in favore di un terzo, ossia tale “Oreficeria Lupetta s.r.l.” e non in favore di . Sicché, risulta per tabulas che l'accipiens di tali somme non è , ma un CP_2 CP_2 soggetto del tutto estraneo alla vicenda in esame.
La domanda riconvenzionale è quindi infondata e dev'essere rigettata.
8. Il regime delle spese di lite segue la soccombenza;
considerato il rigetto, nel merito, di parte della pretesa originariamente promossa in via monitoria e delle domande riconvenzionali, tenuto conto del rilievo officioso dell'incompetenza per materia, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 20 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1404 del 2023 emesso da questo Tribunale;
2) DISPONE la separazione della domanda avente a oggetto il pagamento di 88.017,00 euro in favore di da ogni altra domanda svolta in questo giudizio in via CP_2 principale e riconvenzionale;
3) DICHIARA la propria incompetenza, con riferimento a tale sola domanda, in favore del
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, ex art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, con assegnazione del termine di legge per la riassunzione;
p. 9 4) RESPINGE ogni altra domanda svolta in via principale e in via riconvenzionale;
5) COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 13/05/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 20 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
e da:
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO ELIO Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO ADRIANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MASCHERONI CP_2 C.F._2
MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
• in via pregiudiziale dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa per le motivazioni in narrativa dedotte;
• in via preliminare/pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione preliminare/pregiudiziale svolta da parte opponente, accertare e dichiarare che la notifica effettuata al Signor
è nulla per violazione dell'art. 643 c.p.c. e/o irregolare atteso che parte Parte_1 ricorrente si è limitata a notificare solo alla Società ma non all'atro Controparte_1 soggetto indicato sia nel ricorso monitorio che nel pedissequo decreto quale preteso debitore ossia il Signor (C.F. ) il ricorso e Parte_1 C.F._3 pedissequo decreto ingiuntivo qui opposto e, per l'effetto ordinare a parte ricorrente di p. 1 rinotificare al Signor il ricorso monitorio, la procura, l'attestazione di Parte_1 conformità, il decreto ingiuntivo e il provvedimento giudiziale di fissazione di nuova udienza contemplante i termini all'opposto per effettuare la notifica;
• nel merito, in accoglimento dell'opposizione, in via principale e in ogni caso così statuire:
a) accertare e dichiarare che ha integralmente adempiuto alla propria Parte_1 obbligazione nei confronti di e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione CP_2 in quanto fondata sia in fatto che in diritto e documentalmente provata;
b) accertare e dichiarare che la Società , garante delle obbligazioni Controparte_1 assunte da sino a concorrenza dell'importo di € 314.517,00, è libera da Parte_1 ogni impegno avendo il garantito corrisposto la somma per cui ha Parte_1 prestato garanzia e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione in quanto fondata sia in fatto che in diritto e documentalmente provata;
c) rigettare tutte le domande, istanze e conclusioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
d) dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o invalido e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo qui opposto nei confronti dell'odierna parte opponente poiché inesistente e/o infondato in fatto ed in diritto e/o non provato e, per l'effetto, dichiarare che l'odierna parte opponente nulla è tenuta a corrispondere a controparte per nessun titolo e/o ragione dedotta e/o deducibile, né per sorte capitale, né per interessi, né per spese e competenze professionali;
e) dichiarare comunque che la somma indicata nell'ingiunzione non è dovuta a controparte da parte opponente;
f) accertare e dichiarare che parte opponente nulla è tenuta a corrispondere a parte opposta né per sorte capitale né per interessi;
g) respingere le domande tutte ex adverso proposte;
in via riconvenzionale: per i motivi esposti ai punti 13 e 14 del diritto, da intendersi qui in toto riportati e ritrascritti,
chiede la condanna dell'odierno opposto in via Controparte_1 CP_2 riconvenzionale alla restituzione in suo favore dei seguenti importi:
a) € 34.247,79 o la diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, per debiti fiscali riferibili al periodo della , Controparte_3 importo che la sta pagando all'Agenzia delle Entrate, il tutto oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
b) € 72.750,00 o la diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, per importi indebitamente percepiti da , il tutto oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
c) compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.: qualora il Tribunale ritenesse la Società
[...] debitrice di somme nei confronti di , procedere alla CP_1 CP_2 compensazione giudiziale atteso che il controcredito è liquido, esigibile, omogeneo e di pronta e facile liquidazione p. 2 in via istruttoria: […]
Spese e compensi rifusi.
PARTE CONVENUTA:
In via principale: rigettata ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata.
In ogni caso: Con condanna alle spese e competenze professionali del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta del 28/03/2024 e con memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. del
20/01/2025.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 1404/23, il Tribunale di Lodi, su ricorso di , ha CP_2 ingiunto ad e alla (breviter, il pagamento di Parte_1 Controparte_1 CP_1
288.017,00 euro, oltre interessi e spese.
Con il ricorso monitorio, aveva esposto: CP_2
• di aver stipulato, il 7.6.2021, un “preliminare di cessione d'azienda” con Parte_1 avente a riferimento il compendio dei beni della CP_1
• che, secondo il preliminare, la somma dovuta era pari a 304.517,00 euro, di cui
100.000 da versare entro il 2021 secondo precise scadenze, la restante somma di
204.517,00 euro si sarebbe dovuta versare entro il dicembre 2022. In detto preliminare, al par. 4.3., si prevedeva che il prezzo di cessione di beni strumentali, attrezzature e magazzino era stimato in 200.000,00 euro;
• che avrebbe versato la minor somma di 216.500,00 euro;
Parte_1
• che, a garanzia del saldo, erano stati consegnati da a due assegni Parte_1 CP_2 bancari, ciascuno da 57.258,50 euro;
• che, tuttavia, sarebbe residuato un debito di 88.017,00 euro;
• che, a garanzia del saldo prezzo dei beni strumentali, pari a 200.000,00 euro, Parte_1 avrebbe emesso e consegnato quattro assegni bancari, da 50.000,00 euro l'uno, ma nulla sarebbe mai stato versato.
Il decreto ingiuntivo è stato quindi emesso, in confronto di entrambi i ritenuti debitori, per totali 288.017,00 euro, di cui 88.017,00 per saldo della cessione di quote, i restanti
200.000,00 euro per cessione dei beni strumentali.
2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 di si è opposto al predetto decreto ingiuntivo, deducendo preliminarmente che il CP_1 decreto ingiuntivo stesso sarebbe stato notificato alla sola società e non anche a sé
p. 3 personalmente. Nel merito, ha dedotto che, sulla base del contratto del 30.9.2021, si sarebbe perfezionata la cessione del 100% delle quote sociali verso il corrispettivo di
300.000 euro, da ritenersi già comprensivo di tutte le attrezzature. Il corrispettivo sarebbe stato versato per una parte (100.000,00 euro) all'atto della cessione, 200.000 euro in successive tranches, ossia:
− € 35.000.00 in data 04/06/2021
− € 20.000,00 in data 01/07/2021
− € 20.000,00 in data 05/07/2021
− € 20.000,00 in data 09/07/2021
− € 5.000,00 il 05/08/2021 di cauzione versata alla proprietà dell'immobile
− € 20.000,00 in data 24/02/2022
− € 25.000,00 in data 29/03/2022
− € 20.000,00 in data 04/05/2022
− € 15.000,00 in data 27/05/2022
− € 14.000,00 in data 31/05/2022
− € 30.000,00 in data 15/07/2022
Così per totali 224.000,00 euro in danaro.
Inoltre, la società stessa avrebbe sostenuto, in luogo dell'adempimento in denaro, il pagamento di € 51.200,00 per l'acquisto dell'autovettura Audi targata FH567KN in uso a
, tramite finanziamento;
il 20/07/2022 avrebbe versato € 15.401,10 mediante CP_2 bonifico a società svizzera del Signor già Controparte_4 Persona_1 socio di nella saldato debiti esattoriali portati dalle CP_2 Controparte_3 cartelle esattoriali n. 06880202200010943000 per € 14.054,63 e n.
06890202301897567180 per € 12.610,59, nonché per € 7.582,57 per accertamento
Agenzia Entrate anno 2020 comunicazione n. 0103934220451, così per totali 100.848,89 euro. ha inoltre dedotto che il valore dell'azienda, comprensiva anche dei beni Parte_1 strumentali, era pari a 304.517,00 euro e che il preliminare per la cessione del compendio aziendale non si è mai, invero, perfezionato come autonomo contratto.
Per tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo Parte_1 integralmente adempiuto alla propria obbligazione, così come sarebbe liberata da qualsiasi obbligo anche la CP_1
In via riconvenzionale, la sola ha chiesto la condanna di alla CP_1 CP_2 restituzione/rimborso di:
• € 34.247,79 per debiti fiscali riferibili al periodo in cui la agiva ancora come CP_1
s.a.s., importo che la starebbe pagando all'Agenzia delle Entrate;
Controparte_1
• € 72.750,00 per importi indebitamente percepiti da , in particolare mediante: il CP_2
31/07/2022 € 35.000,00 bonifico quale prelevamento utili;
il 04/07/2022 € 10.500,00
p. 4 assegno n. 0235254784; il 02/08/2022 € 14.250,00 assegno n. 0235254785; il
06/09/2022 € 13.000,00 assegno n. 0235254786.
3. Alla prima udienza del 17.5.2024, il Giudice ha rilevato la questione dell'incompetenza dell'Ufficio adito in favore del Tribunale distrettuale delle Imprese, trattandosi di cessione di quote di società di capitali;
ha assegnato dunque termine per note scritte in proposito
(19.6.2024). Con memoria del 18.6.2024, gli opponenti hanno formalmente eccepito l'incompetenza per materia ex art. 2 d.lgs. 168/03.
Con ordinanza riservata del 10.12.2024, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnato i termini di cui all'art. 281 duodecies comma
4 c.p.c.
Con ordinanza del 17.4.2025, lette le memorie, lo scrivente Giudice, nelle more divenuto titolare del procedimento a seguito di riassegnazione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione per il 9.5.2025.
*
4. Preliminarmente, si deve osservare che tutte le istanze istruttorie sono irrilevanti ai fini della decisione e inammissibili;
la causa ha infatti natura meramente documentale (del resto attenendo a vicenda di fonte contrattuale) e ben può essere decisa in forza di quanto, nel procedimento monitorio e in quello di opposizione, è stato offerto dalle parti.
5. Quanto all'eccezione, sollevata da parte opponente, in merito all'omessa notificazione dell'ingiunzione nei confronti di (il quale, tuttavia, ha promosso rituale Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c.), occorre ricordare che, pur potendosi affermare l'inefficacia del decreto (v. Cass. 8955/06 inter alia), si è in ogni caso costituito un rapporto processuale in forza del quale “il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (così la pronuncia citata).
Quindi, se è vero – e lo riconosce la stessa difesa di – che il procedimento CP_2 notificatorio nei confronti di non si era di fatto perfezionato, è pur vero che si è Parte_1 costituito quel rapporto processuale che impone, in ogni caso, di valutare la fondatezza della originaria pretesa creditoria. Né consta che abbia avviato il rituale Parte_1 procedimento di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia dell'ingiunzione.
6. Le domande svolte debbono essere esaminate partitamente, tenuto conto che,
l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non p. 5 quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. U. 927/22).
Questo giudizio origina come opposizione al decreto ingiuntivo n. 1404/23, emesso in forza di ricorso – con cui si chiedeva l'ingiunzione per totali 288.017,00 euro – fondato su due diverse causae petendi: l'importo di 88.017,00 euro era, in tesi, dovuto quale saldo del complessivo corrispettivo pattuito per la cessione di tutte le quote della i restanti CP_1
200.000,00 euro erano, secondo l'opposto, dovuti a titolo di corrispettivo per la cessione dei beni strumentali.
L'oggetto del giudizio è stato poi ampliato con la domanda riconvenzionale svolta dalla sola società opponente, per 34.247,79 euro a titolo di debiti fiscali maturati nel periodo in cui la società era ancora una s.a.s. (e di cui socio amministratore era ) e per 72.750,00 CP_2 euro per versamenti/prelevamenti effettuati, nel corso del 2022, dalla Check in favore di
. CP_2
7. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il decreto ingiuntivo dev'essere revocato per le motivazioni che seguono.
7.1. Quanto all'importo di 88.017,00 euro, il cui pagamento è stato chiesto a da Parte_1
, il decreto dev'essere revocato in ragione dell'incompetenza per materia dell'ufficio CP_2 che l'ha indebitamente emesso.
In proposito, la Suprema Corte (v. Cass. 20365/21; 4523/17; 21910/14) ha chiarito che,
“in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione).
Nella fattispecie, il ricorso monitorio indicava chiaramente che “ad oggi il sig. Parte_1
risulta pertanto debitore dell'importo residuo di €. 88.017,00 in relazione alla
[...] cessione delle quote della società (v. par. 11 dell'atto, pag. 3), con Controparte_1 riferimento al contratto stipulato il 30.9.2021, mentre l'ulteriore importo di 200.000 euro sarebbe stato dovuto in forza di altro e diverso contratto, avente a oggetto la cessione di beni strumentali, attrezzature e magazzino.
p. 6 Trattandosi dunque, con riferimento alla sola prima ipotesi, di una fattispecie relativa al dedotto inadempimento dell'obbligo di versamento dell'importo pattuito a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della la competenza – limitatamente a tale CP_1 profilo – spetta al Tribunale delle Imprese, in ossequio al condivisibile insegnamento di legittimità innanzi richiamato.
Al contrario, previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo e la separazione dalle altre domande della anzidetta pretesa, in ordine alle ulteriori domande si ritiene sussistente la competenza di questo Tribunale all'esame nel merito.
Quanto al lamentato inadempimento dell'obbligo di pagamento di 200.000,00 euro, si tratta infatti di una domanda che attiene, in tesi, a un negozio giuridico differente da quello di cessione di quote e che, anche per questo motivo, non presenta quel nesso di qualificata connessione che è richiesto ai sensi dell'art. 3, co. 3, d.lgs. 168/03 (v., in tema, Cass.
23112/24 da ultimo), in quanto si fonda su un rapporto del tutto differente, con cui ha in comune il mero dato soggettivo.
Rispetto a tale domanda, dunque, rimane intatta la competenza di questo ufficio, in quanto, in ossequio alla ratio legis che innerva la predetta disposizione, dev'essere evitata la generalizzata estensione della cognizione del Tribunale delle imprese, a domande che non presentino forme di connessione "per subordinazione" o "forte" con quella che rientra nell'ambito di competenza del giudice specializzato.
Per analoga motivazione, il Tribunale ordinario rimane competente a esaminare le domande riconvenzionali svolte dalla sola (v., in proposito, anche Cass. CP_1
25146/24), in quanto prive di un qualificato legame con la domanda relativa alla cessione delle quote.
Di conseguenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, separata la domanda ex art. 104 c.p.c. relativa al pagamento di 88.017,00 euro inerente alla cessione delle quote della società sulla stessa dev'essere dichiarata l'incompetenza in Controparte_1 favore del Tribunale delle Imprese, avanti al quale le parti riassumeranno il giudizio.
Nel resto, invece, occorre provvedere all'esame nel merito.
7.2. Nel merito, l'originaria pretesa di pagamento dell'opposto per ulteriori 200.000,00 euro
è infondata.
Come correttamente la difesa opponente ha rilevato, le parti hanno dapprima stipulato il contratto preliminare, in origine indicato come “cessione d'azienda” (doc. 1 ), il CP_2
7.6.2021 e poi, il contratto definitivo di cessione delle quote (doc. 2 ) il 30.9.2021. CP_2
Per quanto il primo contratto fosse intitolato come preliminare di cessione d'azienda,
l'esame del documento negoziale rende evidente che l'oggetto del pattuito trasferimento era, in realtà, la quota sociale (v. articolo 2 e 4), con esclusione dei beni strumentali, attrezzature e magazzino (v. punto 2.7.a).
Tale negozio preparatorio è poi sfociato nel definitivo del 30.9.2021, in cui si legge che il contratto ha a oggetto la cessione dell'intero capitale sociale della verso il prezzo CP_1 di 300.000 euro.
p. 7 Quest'ultimo è il solo e unico rapporto contrattuale che ha regolato, in via definitiva, i rapporti inter partes, sulla base del consolidato orientamento (Cass. 12090/24, 30735/17) per cui “ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta”.
Peraltro, il perfezionamento di un ulteriore contratto di cessione di azienda, da cui deriverebbe – secondo l'inesatta prospettazione di – l'ulteriore credito di 200.000,00 CP_2 euro, doveva essere provato con la produzione del negozio traslativo, per il quale è imposta la forma scritta (v. art. 2556 c.c.); inoltre, la ricostruzione sarebbe aporetica nella misura in cui si prospetta che, già ceduto il 100% della società, sarebbero stati a latere ceduti i beni aziendali, già però oggetto “indiretto” del precedente contratto. Infatti, come ben osservato specie dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8619/18; 30160/17), la cessione totalitaria di quote sociali e cessione di azienda hanno la medesima identità di effetti sul complesso aziendale, sicché non avrebbe senso alcuno prospettare una
“doppia” cessione.
In conclusione, dunque, quanto alla domanda – azionata in via monitoria – di pagamento dell'importo di 200.000,00 euro, dev'essere accolta, nel merito, l'opposizione spiegata, poiché non risulta provata la fonte di tale credito.
7.3. La domanda riconvenzionale è infondata e dev'essere rigettata, sia con riferimento al pagamento di presunti debiti fiscali, sia con riguardo alle somme che si assumono essere state distratte in favore di dalle casse sociali. CP_2
Quanto al pagamento di 34.247,79 euro per debiti fiscali della società, ossia le somme portate dalle cartelle esattoriali nn. 06880202200010943000 e 06890202301897567180, nonché dall'avviso di accertamento n. 0103934220451 (doc. 10, 10-bis, 11 opponenti), si tratta pacificamente di posizioni debitorie della società. Non si vede ragione per cui CP_2 ne debba rispondere verso la società, poiché – a tutto voler concedere – potrebbe profilarsi
(ma così non è stato) una forma di responsabilità dello stesso, quale cedente, nei confronti del cessionario Parte_1
In ogni caso, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle predette somme in favore dell'Erario.
Quanto, poi, alle presunte distrazioni – mediante tre assegni e un bonifico, tutti risalenti a periodo compreso tra il 4.7 e il 6.9.2022 – di complessivi 72.7500,00 euro, l'opponente deduce che il versamento/prelievo di tali importi sarebbe avvenuto mediante disposizioni impartite da tale (successivamente divenuta moglie di e già Persona_2 CP_2 collaboratrice della in favore di stesso. CP_1 CP_2
La prospettazione dell'opponente è tanto contraddittoria quanto infondata.
p. 8 In primo luogo, emerge ex actis che, dal 21.6.2021, l'amministratore unico della società era il solo (v. visura sub doc. 7 opponenti): sicché, appare quantomeno Parte_1 dubbio che, decorso un anno dalla nomina ad amministratore, egli abbia concesso a una figura terza di disporre delle risorse societarie in modo ritenuto incompatibile con l'oggetto sociale, tantopiù a favore di chi – ossia – era già integralmente fuoriuscito dalla CP_2 compagine societaria. Ciò a maggior ragione se si considerano il volume dei pagamenti
(oltre 70.000 euro in totale) e le modalità con cui dette erogazioni sono state asseritamente disposte, ossia mediante bonifici ed emissione di assegni, che necessariamente presuppongono la disponibilità di strumenti che solo un amministratore può avere, quali p.e. le credenziali di accesso all'home banking o il timbro della società.
Inoltre, è del tutto privo di prova che il destinatario di tali importi sia stato . CP_2
Dal doc. 12 opponente, l'unico bonifico per 35.000,00 euro con causale “prelevamento utili” risulta essere stato disposto il 13.7.2022 in favore di non consta, Parte_1 dall'estratto conto prodotto, alcun pagamento, per tale somma, in favore di . CP_2
Quanto agli assegni, ne sono state prodotte le copie fotostatiche con la seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., dopo che in precedenza era stata formulata (tempestiva) istanza ex art. 210 c.p.c. per ottenerne la produzione in giudizio.
Tutti i titoli, emessi ben dopo la cessione delle quote, risultano timbrati dalla CP_1
e sono stati emessi in favore di un terzo, ossia tale “Oreficeria Lupetta s.r.l.” e non in favore di . Sicché, risulta per tabulas che l'accipiens di tali somme non è , ma un CP_2 CP_2 soggetto del tutto estraneo alla vicenda in esame.
La domanda riconvenzionale è quindi infondata e dev'essere rigettata.
8. Il regime delle spese di lite segue la soccombenza;
considerato il rigetto, nel merito, di parte della pretesa originariamente promossa in via monitoria e delle domande riconvenzionali, tenuto conto del rilievo officioso dell'incompetenza per materia, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 20 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1404 del 2023 emesso da questo Tribunale;
2) DISPONE la separazione della domanda avente a oggetto il pagamento di 88.017,00 euro in favore di da ogni altra domanda svolta in questo giudizio in via CP_2 principale e riconvenzionale;
3) DICHIARA la propria incompetenza, con riferimento a tale sola domanda, in favore del
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, ex art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, con assegnazione del termine di legge per la riassunzione;
p. 9 4) RESPINGE ogni altra domanda svolta in via principale e in via riconvenzionale;
5) COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 13/05/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 10