Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5385/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]della Fava Greca n. 3/1, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Orlando Cassisi (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
14/01/1980, ed ivi residente in [...]della Fava Greca n. 3/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Isabella Gottardi (C.F. , che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18-
19/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 25/04/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 reciproci obblighi di Legge.
2. L'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Genova Salita della Fava Greca 3/1 unitamente ai mobili, arredi (con eccezione di quanto pattuito al successivo punto 12) e pertinenze, viene assegnata alla Signora nell'interesse del figlio Controparte_1
minore ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1
esercitare il diritto di visita come minimo secondo le seguenti cadenze, salvo diverse modalità concordate tra i genitori per consentire un costante e continuativo rapporto con il padre, sempre nel rispetto del prevalente interesse del minore:
4.1 a week end alterni, starà col padre dal sabato mattina dalle ore 9:00 fino alla Per_1
domenica sera prima di cena, quando sarà riportato presso la dimora materna indicativamente entro le ore 20:00; nel fine settimana materno, starà con il padre il mercoledì e il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento fino al riaccompagno a scuola il giovedì e il venerdì mattina;
nel fine settimana paterno, starà col padre il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento fino al riaccompagno a scuola il venerdì mattina;
4.2 in considerazione dei particolari impegni lavorativi del Signor che spesso non Pt_1
consentono una precisa programmazione, la Signora si dichiara fin da ora disponibile CP_1
a tenere , qualora per improvvise esigenze di lavoro, il padre fosse impossibilitato a Per_1
rispettare il calendario concordato;
ciò, tuttavia, quanto più possibile nel rispetto dei normali ritmi di frequentazione dei genitori, come sopra stabiliti;
4.3 trascorrerà il giorno 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con Per_1
l'altro e, dal giorno di S. Stefano fino al 1° gennaio mattina, con il genitore pomeriggio fino al 7 gennaio con il genitore con cui aveva passato il Natale, rispettando il regime dell'alternanza per anno, salvo differenti accordi tra i genitori;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 4.4 trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasqua con l'altro, Per_1
sempre seguendo il criterio dell'alternanza per anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
4.5 il figlio trascorrerà rispettivamente con il padre e con la madre quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
il periodo di ferie estive prescelto dovrà essere concordato tra i genitori e comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il Signor dal mese di agosto 2024, verserà mensilmente, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, alla Signora a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio minore , l'importo di € 500,00 (cinquecento/00), che sarà aggiornato Per_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza che omologherà la separazione.
6. Le spese straordinarie per , previamente concordate da entrambi i genitori, come Per_1
individuate e disciplinate dal Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di
Genova, Sezione IV Civile, che i coniugi dichiarano di conoscere ed approvare, saranno sostenute nella misura del 70% dal padre e nella residua misura del 30% dalla madre. Le spese per la mensa scolastica di vengono dai genitori concordemente inserite tra Per_1
spese straordinarie e saranno sostenute nella misura del 70% dal padre e nella residua misura del 30% dalla madre.
A tal proposito i ricorrenti concordano che il signor anticiperà le spese della scuola, Pt_1
compresa la mensa scolastica e la signora anticiperà tutte le altre spese straordinarie CP_1
previamente concordate da entrambi i genitori e, ogni tre mesi, provvederanno ai relativi conguagli.
7. L'assegno unico, come per legge, verrà percepito dalla Signora Controparte_1
collocataria. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno operate al 50% da ciascun coniuge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Al fine di addivenire ad una soluzione bonaria ed integrale della separazione i coniugi precisano quanto segue:
8. I coniugi convengono di sciogliere la comunione ordinaria relativa agli immobili in comproprietà procedendo all'assegnazione in proprietà esclusiva alla Signora CP_1
della quota di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà dell'abitazione coniugale e del
[...]
box pertinenziale ossia dei seguenti immobili siti nel comune di Genova di cui il Signor
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 trasferirà alla moglie la sua quota di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà Parte_1
mediante atto notarile da stipularsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza che omologherà la separazione:
- appartamento sito in Genova Salita della Fava Greca civ. 3/1 piano T con annesso giardino;
- box pertinenziale sito in Via Eugenia Ravasco civ. 22A-R n° 7 piano S;
il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati catastali:
Contr
foglio 85 mapp. 1640 sub. 1 z.c. 1A, cat, A/2 vani 6,0 sup. catastale mq 110 R.C. €
1177,52 l'appartamento; Contr
foglio 85, mapp. 1640 sub. 23 z.c. 1A Cat. C/6 cl. 7 mq. 13 R.C. € 72,51 il box.
9. Il Signor trasferirà, inoltre, alla moglie, mediante atto notarile da Parte_1
stipularsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza che omologherà la separazione,
l'intera proprietà del posto auto posto in Via Eugenia Ravasco civ. 22A-R n. 27 piano T censito al Catasto fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati catastali:
Contr
foglio 85 mappali 1634 e 1662 sub. 4 e 178 Cat. C/6, cl. 4 di mq1, consistenza mq. 13
R.C. € 38,06.
10. Le parti si riservano di fare ogni necessaria dichiarazione richiesta ai sensi di legge in sede di atto notarile di trasferimento degli immobili.
11. La Signora si impegna, pertanto, ad accollarsi l'intero mutuo Controparte_1
residuo gravante sugli immobili di cui al punto 8, a decorrere dal mese di agosto 2024, fino alla sua estinzione ed a liberare il Signor dalla garanzia nei confronti della Banca Pt_1
Credem non appena possibile, con manleva e diritto di rivalsa del Signor nei Pt_1
confronti della Signora per ogni somma che lui dovesse corrispondere e/o per ogni CP_1
pregiudizio che lui dovesse subire per tale titolo fino all'estinzione dell'intera posizione debitoria nei confronti di Banca Credem. La Signora si impegna, Controparte_1
altresì, a corrispondere al Signor che accetta, l'importo omnicomprensivo Parte_1 di € 170.000,00 (centosettantamila/00) al momento dell'atto notarile con il quale il signor trasferirà alla moglie la sua quota di 1/2 (un mezzo) dell'appartamento sito Parte_1
in Genova, Salita della Fava Greca civ. 3/1 piano T con annesso giardino e del box pertinenziale n° 7 piano S1 in Via Eugenia Ravasco civ. 22A-R, oltre alla piena proprietà del suddetto posto auto posto in Via Eugenia Ravasco civ. 22A-R n. 27 piano T. Tutte le
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 spese notarili e le eventuali imposte saranno a esclusivo carico della Signora Tutte CP_1
le spese di amministrazione, ordinaria e straordinaria, dell'appartamento sito in Genova,
Salita della Fava Greca civ. 3/1 con annesso giardino e del box n° 7 in Via Eugenia Ravasco civ. 22A-R saranno ad esclusivo carico della Signora a far data dal 1° agosto 2024. CP_1
12. coniugi hanno concordato che il Signor entro il 15 settembre 2024 preleverà Pt_1
oltre ai suoi effetti personali, i seguenti mobili e arredi della casa già coniugale: piantana bianca (lato divano); quadro “teatro” Luzzati;
quadretto “Verona”; quadro “cascata”
Musante; quadro “donna” della cugina vaso cristallo;
porta dolci argento Persona_2
Per_ (nonna ; cassetta plexiglass Pecchioli;
anello con rubino;
ciotola nera/bianca (
[...]
) e restituirà le chiavi della casa ex coniugale. Per_4
13. Il Signor dichiara fin d'ora di rinunciare ad ogni diritto d'iscrizione di ipoteca Pt_1
legale sugli immobili di cui sopra.
14. La Signora ha già presentato le domande di voltura a suo nome di tutte le utenze CP_1
relative alla casa già coniugale che pagherà integralmente a partire dal mese di agosto 2024 compreso.
15. Le parti si impegnano a chiudere, il prima possibile, il conto corrente comune acceso presso (ex Chebanca) sul quale attualmente è appoggiato il mutuo acceso per CP_3
l'acquisto della casa coniugale e le utenze della stessa.
16. Le parti precisano che il sopra descritto accordo patrimoniale, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione consensuale della separazione.
17. Le parti chiedono l'applicazione, in loro favore, dei benefici di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74) ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, nonché alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E del
21.6.2012 o, in subordine, il beneficio fiscale “prima casa” [nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1869 numero 131 come modificata dall'articolo3 comma 131 della Legge 28 dicembre 1995 numero 549].
18. Dichiarano le parti ai fini fiscali che il valore della quota di un mezzo dell'appartamento ammonta ad € 68.001,78 (sessantottomilauno,/78), la quota di un mezzo del box ammonta
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6 ad € 4.187,45 (quattromilacentoottantasette/45) e che il valore del posto auto ammonta ad €
4.795,54 (quattromilasettecentonovantacinque/54).
19. Acconsentono fin d'ora entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di altro equipollente documento per l'espatrio - del figlio minore , la cui richiesta dovrà Per_1
tuttavia essere comunque sottoscritta da entrambe i genitori, i quali si impegnano anche a comunicarsi reciprocamente, entro quindici giorni, eventuali cambi di residenza o di domicilio.
20. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale, fatta eccezione per il perfezionarsi dell'atto di trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale, del box pertinenziale e dell'intera proprietà del posto auto di cui ai precedenti punti 8, 9 e la corresponsione dell'importo di cui al punto 11, e nulla si chiedono reciprocamente a titolo di concorso al mantenimento.
21. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2015, Numero 31, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238; e Spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 7