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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/08/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 476/2020 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello G. Feola, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
-attore- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., non costituito;
-convenuto contumace-
nonché
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
-convenuta-
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il e l Parte_1 Controparte_1 [...] per sentir dichiarare nulla o comunque annullare l'atto di Controparte_2 ingiunzione di pagamento n. 393551 del 5.12.2019 e, di conseguenza, dichiarare ed accertare, che nulla è dovuto dal a titolo di sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria, così come elevata dall'Ente convenuto.
Ha dedotto, a sostegno della domanda, che l'atto di ingiunzione è stata emesso in difetto di titolo esecutivo;
inoltre, ha contestato che non fosse mai decorso il termine di novanta giorni dall'ordine demolitorio, essendo intervenute sospensive cautelari da parte del TAR e del Consiglio di Stato.
Il non si è costituito in giudizio;
si è costituita, Controparte_1 invece, l' la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione Controparte_2 eccependo la piena validità del titolo esecutivo, individuato nel Processo verbale n.
13/D/17 del 28.06.2017, qualificato come provvedimento irrogativo della sanzione, e deducendo la decorrenza del termine di novanta giorni;
in via subordinata, rilevando di essere mero concessionario per la riscossione, senza responsabilità sui vizi del credito.
Ritenuta matura, all'udienza del 15.07.24, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1 che non si è costituto in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del libello introduttivo di lite.
Nel merito, poi, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie, il Processo verbale 13/D/17 del 28.06.2017, prodotto da
[...]
può ritenersi titolo esecutivo idoneo a fondare l'ingiunzione Controparte_2 opposta.
Tuttavia, dalla ricostruzione cronologica dei fatti, non risulta mai maturata l'inottemperanza protratta per almeno novanta giorni all'ordinanza di demolizione, essendo stata la suddetta interrotta dalle sospensive cautelari del TAR e del Consiglio di Stato. Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, in mancanza del presupposto previsto in materia per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, deve essere annullata.
Ogni altro motivo risulta assorbito.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e di attività istruttoria
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pag. 2/3 2) accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'atto di ingiunzione di pagamento n. 393551 del 5.12.2019;
3) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 29 agosto 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 476/2020 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello G. Feola, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
-attore- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., non costituito;
-convenuto contumace-
nonché
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
-convenuta-
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il e l Parte_1 Controparte_1 [...] per sentir dichiarare nulla o comunque annullare l'atto di Controparte_2 ingiunzione di pagamento n. 393551 del 5.12.2019 e, di conseguenza, dichiarare ed accertare, che nulla è dovuto dal a titolo di sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria, così come elevata dall'Ente convenuto.
Ha dedotto, a sostegno della domanda, che l'atto di ingiunzione è stata emesso in difetto di titolo esecutivo;
inoltre, ha contestato che non fosse mai decorso il termine di novanta giorni dall'ordine demolitorio, essendo intervenute sospensive cautelari da parte del TAR e del Consiglio di Stato.
Il non si è costituito in giudizio;
si è costituita, Controparte_1 invece, l' la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione Controparte_2 eccependo la piena validità del titolo esecutivo, individuato nel Processo verbale n.
13/D/17 del 28.06.2017, qualificato come provvedimento irrogativo della sanzione, e deducendo la decorrenza del termine di novanta giorni;
in via subordinata, rilevando di essere mero concessionario per la riscossione, senza responsabilità sui vizi del credito.
Ritenuta matura, all'udienza del 15.07.24, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1 che non si è costituto in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti del libello introduttivo di lite.
Nel merito, poi, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie, il Processo verbale 13/D/17 del 28.06.2017, prodotto da
[...]
può ritenersi titolo esecutivo idoneo a fondare l'ingiunzione Controparte_2 opposta.
Tuttavia, dalla ricostruzione cronologica dei fatti, non risulta mai maturata l'inottemperanza protratta per almeno novanta giorni all'ordinanza di demolizione, essendo stata la suddetta interrotta dalle sospensive cautelari del TAR e del Consiglio di Stato. Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, in mancanza del presupposto previsto in materia per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, deve essere annullata.
Ogni altro motivo risulta assorbito.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e di attività istruttoria
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pag. 2/3 2) accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'atto di ingiunzione di pagamento n. 393551 del 5.12.2019;
3) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 29 agosto 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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