Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
2251 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2251 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione pronunciata/omologata in data 12/07/2017 presso il
Tribunale di Forlìcon riguardo al matrimonio celebrato in RIMINI in data
17/12/1983 trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di RIMINI al n.
108, p. I s. A tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. AMADUZZI MARIA PIA;
rilevato:
1
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DISPONE la modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi: RIMINI in data 17/12/1983 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
come in premessa indicato;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
23/10/2024, che integralmente si riportano:
1) A titolo di concorso nel mantenimento di Parte_1 Controparte_1
verserà con bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 100,00 mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2024, dandosi le parti reciprocamente atto della esatta esecuzione in parte qua dei patti omologati, fino al mese di dicembre 2023.
2) tratterrà la mensilità versata in eccesso da pari a $ Parte_1 CP_1
1.500,00 = € 1.384,00 al cambio attuale, quale anticipo delle somme maturate e
2 maturande di € 100,00 mensili, per il periodo da gennaio 2024 a gennaio 2025. A decorrere da febbraio 2025 riprenderà il versamento mensile di Controparte_1
euro 100 annualmente rivalutabile ex lege, prima decorrenza gennaio 2026.
3) si obbliga a costituire il diritto di usufrutto in favore di Parte_1 CP_1
sulla ex casa familiare intestata a sita a Borghi (FC) in Via
[...] Parte_1
Fratelli Maggioli n.10/12, nonché a consentire allo stesso di abitarvi alle condizioni che seguono.
4) si obbliga a non cedere a terzi, a qualunque titolo, sia il diritto Controparte_1
di usufrutto, sia il godimento della ex casa familiare, la cui nuda proprietà ed il diritto personale di abitazione rimarrà alla signora fino alle determinazioni Pt_1
che saranno assunte in sede di divorzio.
5) riconosce a il diritto di abitazione Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito a Borghi (FC) in Via Fratelli Maggioli n.12, come di fatto sarebbe accaduto se fosse stata attuata la clausola accessoria della separazione di cui al punto V).
6) Nelle more si obbliga ad un personale utilizzo del civico 10del Controparte_1
predetto immobile, compatibile con il diritto di abitazione riconosciuto alla signora la quale ivi manterrà la propria residenza. Pt_1
7) Le parti si obbligano a porre in essere le attività necessarie e utili al fine di adeguare le caratteristiche dello immobile predetto, situato a Borghi (FC) in Via
Fratelli Maggioli n.10/12 alla normativa vigente, nonché ad eliminare eventuali difformità edilizie e/o urbanistiche, con spese a carico di ciascuno al 50%.
8) Le parti si obbligano, in caso di futuro divorzio, a trasferire alla figlia la Per_1
nuda proprietà dell'immobile di cui al punto 4), con contestuale rinuncia, da parte di al diritto di usufrutto per la misura di un mezzo, con contestuale Controparte_1
costituzione, in favore di , del diritto di usufrutto sulla stessa porzione Parte_1
rinunciata di detto diritto, in modo che entrambi siano titolari in pari misura del
3 diritto di usufrutto sull'immobile in questione, la cui nuda proprietà sarà trasferita alla figlia, come da punto 11).
10) Nelle more entrambe le parti si obbligano a non instaurare coabitazioni non concordate presso l'ex abitazione familiare, oltre a non cederne l'utilizzo, diretto e/o indiretto a terzi, a qualunque titolo e per tutta la durata dell'usufrutto.
11) Entrambe le parti si impegnano, nel caso di divorzio congiunto, a cedere alla figlia la nuda proprietà dei beni immobili di cui risulteranno proprietari, Per_1
riservandosi ognuno il diritto di usufrutto sui rispettivi immobili.
12) Le parti dichiarano che con la esatta esecuzione di quanto previsto in questa sede, le stesse avranno tra loro risolto ogni questione di carattere economico tra loro intercorrente e di non avere altre e/o diverse richieste e/o pretese reciproche, per qualsivoglia ragione e/o titolo, in dipendenza degli accordi omologati della loro separazione.
Spese legali a carico di Controparte_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 07/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 P.M. avvisato in data 25.10.2024 – “Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624
– 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)”