Sentenza 28 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/2003, n. 18218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18218 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2003 |
Testo completo
I D E TA PUBBLICA ITALIA S O A 3 O R S P T S L'IM IS TA G L 0 E A A R R D I 198 LT E D / T A , arzo N 1 8 I LO E N ES m L 6 G O O 8 Legge B DA IN NOME DEL POI O ITALIA (Art.19 1 2 LA CORTES REMA I CASSAZIONE 8 Oggetto 2 PRIMA CIVILE 4 Composta da li Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 9523/01 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere - 11967/01 Cron.36593 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giuseppe IA BERRUTI Consigliere Rep. SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere Ud. 29/05/03 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RO AR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE la rappresenta e difende unitamenteGIGLI, che all'avvocato ARMANDO MASSIGNANI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ER RE, P.M. IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 11967/01 proposto da: 2003 ER RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1521 · -1- A BAFILE 5, presso l'avvocato GIUSEPPE VALLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PASQUARIELLO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
RO AR IA;
- intimata avversO la sentenza n. 35/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Gigli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
l'inammissibilità o il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo ricorso principale;
assorbimento del secondo motivo inammissibilità del terzo motivo dello stesos ricorso e per l'inammissibilità del ricorso incidentale;
-2- Svolgimento del processo Con sentenza n. 368/2000 in data 10-3-2000, il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione personale tra HI IA UC e LL NA con assegnazione alla moglie della casa coniugale, di proprietà della stessa, e ponendo a carico del marito un assegno mensile di mantenimento dei figli RO e GI di complessive £ 2.077.000, ritenendo infondate le relative domande di addebito. A seguito dei gravami proposti dalla HI, in via principale, e dal LL, in via incidentale, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza in esame, rigettava l'appello della HI e, in parziale accoglimento del gravame incidentale del LL, escludeva l'obbligo di mantenimento a carico del LL per il solo figlio GI. Ricorre per cassazione, con tre motivi, la HI, che ha, altresì, depositato memoria;
resiste con controricorso il LL che, a sua volta, propone ricorso incidentale. Motivi della decisione Ricorso principale: con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 147, 2697 e 2727 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la Corte territoriale ha escluso l'assegno di mantenimento per il figlio GI basandosi sulle considerazioni che “non solo studente non è, ma risulta aver iniziato a lavorare nell'ambito delle assicurazioni". Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e relativo difetto di motivazione, laddove in ordine alla decorrenza di detto assegno di mantenimento la Corte ha affermato che “nulla va statuito, peraltro, circa la decorrenza degli assegni, la quale va riferita, per legge, al momento della proposizione della domanda giudiziale, con conseguente onere di conguaglio per le somme eventualmente non versate, o versate in più”. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 147 e 148 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto "la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio IE, studente convivente con la madre, in £ 1.300.000 mensili anziché in £ 1.500.000, come richiesto, è totalmente immotivata ed avulsa dai principi che impongono ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze". Ricorso incidentale: con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 151, secondo comma, e 143 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine al punto della non addebitabilità della separazione alla HI;
si fa presente che “le testimonianze assunte hanno concordemente riferito che la HI aveva impostato la sua condotta di vita matrimoniale all'insulto continuo del coniuge ogni qualvolta non si trovava d'accordo con lui”. Deve rilevarsi che il ricorso principale non merita accoglimento mentre quello incidentale è inammissibile. Quanto al ricorso principale va osservato che il thema decidendum centrale (di cui al secondo motivo) è costituito dall'assegno di mantenimento a carico del LL, per uno solo dei figli, e sulla decorrenza dello stesso, anche in considerazione del conguaglio da effettuare in relazione alle somme già versate sulla base di quanto stabilito dai giudici di primo grado. Deve rilevarsi in proposito che la Corte territoriale ha, da un lato, con sufficienti argomentazioni e tenendo conto di circostanze di fatto non ulteriormente esaminabili nella presente sede, dato conto del ritenuto obbligo a carico del LL di versare al figlio RO un assegno mensile, e ha, dall'altro, evidenziato la relativa decorrenza, per quanto normativamente previsto, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, altresì stabilendo "il conseguente onere di conguaglio per le somme eventualmente non versate o versate in più”. Pertanto, non è riscontrabile né una carenza motivazionale, né, in particolare, una “omessa pronuncia" in ordine alla decorrenza di tale assegno ed all'ammontare di quanto complessivamente dovuto: su tale ultimo punto la Corte di merito ha correttamente "richiamato" l'esigenza di effettuare un conguaglio tra quanto da Essa liquidato, con la pronuncia in esame, e quanto effettivamente sborsato dal LL dalla data di proposizione della “domanda giudiziale", da intendersi quale atto introduttivo del giudizio. Tale tipo di statuizione non comporta alcuna omissione decisionale non potendo essere a conoscenza i giudici della Corte, indipendentemente da quanto formalmente statuito nel corso del giudizio, degli importi effettivamente corrisposti dall'odierno resistente. Inammissibili sono, inoltre, il primo e terzo motivo del ricorso principale avendo ad oggetto le relative censure risultanze di fatto che non possono essere ulteriormente valutate nella presente sede e su cui, come detto, si sono già pronunciati i giudici dell'impugnazione in modo sufficiente. Altresì inammissibile è l'unico motivo di ricorso incidentale, essendo, come evidente, la questione della addebitabilità della separazione non proponibile e non esaminabile in fase di legittimità ed avendo la sentenza impugnata motivato su tale aspetto. Sussistono, per quanto esposto e deciso, giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese. ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA In Roma, il 29-5-2003 (Art:19 Legge 6 marzo 1987 n:74) Il Presidente L'estensore B ALL 9. L a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE Andrea Bianchi wilePrim * Deposits Lanceteria 28 H V 2003 11 CANCELLIERE