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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 5652/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 229/2019 del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione
Civile, pubblicata il 28novembre 2019, notificata in pari data, vertente
TRA
la (partita iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bolognese in virtù della procura in atti
1 -appellante-
E
(codice fiscale ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Antonio De Vivo -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con d.i. n. 204/2011 , il Tribunale di Avellino su ricorso monitorio della ditta ingiungeva ad il pagamento della somma Parte_1 CP_1
di € 5.806,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura ed installazione di infissi e serramenti.
I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione ritualmente notificato-
proponeva opposizione con la quale deduceva l'infondatezza nel CP_1
merito dell'avversa pretesa per i gravi difetti della merce e della posa in opera, chiedendo la riduzione del prezzo del quale le si richiedeva il pagamento.
Spiegava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per €
1.500,00.
I.3. Si costituiva in giudizio la eccependo l'intervenuta Parte_1
decadenza nel rilievo dei vizi, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale e spiegando altresì domanda ex art. 96 c.p.c.
I.4. Con sentenza n. 2229/2019 pubblicata in data 28 novembre 2019, e notificata in pari data, il Tribunale di Avellino, così provvedeva:
2 “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. opposto n. 204/2011”;
“ Condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale, parte opposta al pagamento della somma di euro 800,00 in favore dell'opponente a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla sentenza al saldo”;
“Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 320,00 per spese, € 2.738,00 per ci compensi, oltre iva, cpa e 15% per spese generali”;
“Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. separatamente liquidate”.
II.1. Avverso detta sentenza - con ricorso depositato il 24 dicembre 2019
e notificato il 14 gennaio 2020 nei confronti di la CP_1 Parte_1
proponeva appello articolando diversi motivi di grave come di seguito rubricati:
- “Errata valutazione delle risultanze delle prove testimoniali in relazione alla sussistenza dei vizi sugli infissi”;
- “Errata valutazione della domanda riconvenzionale”;
- “Errata quantificazione del danno summenzionato, tra l'altro non
supportato da prova documentale”;
- - “Insufficienza argomentativa della motivazione della sentenza, dovuta a errori della consulenza, che si evidenziano in carenze o affermazioni illogiche o tecnicamente errate”,
- -“Sulla valenza probatoria di una consulenza espletata a distanza di anni, che non tiene in alcun conto delle eventuali modifiche dello stato degli
infissi”.
3 Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di riformare la sentenza ed accogliere la domanda di pagamento della somma di € 6.472,00, con condanna della al pagamento delle spese. CP_1
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, depositata in data 23 febbraio
2012, si costituiva in giudizio la quale eccepiva la “violazione CP_1
dell'art. 342 c.p.c. e profili di inammissibilità e/o improcedibilità”, nonché
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
Chiedeva pertanto “in via preliminare ed assorbente dichiarare l'appello improcedibile e/o inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis
c.p.c”, nel merito “constata l'infondatezza dei motivi di appello”, confermare la sentenza appellata con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 svoltasi con modalità cartolare, le parti depositavano le proprie note di trattazione, contenenti le sue conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (30 + 20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 31 marzo 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
4 In premessa giova rammentare che “L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione;
né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale
termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini,
giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 – proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni)” (cfr. Cass. n.
24386/2022).
Nel caso in esame, come eccepito dall'appellata, la sentenza di primo grado
è stata emessa dal Tribunale di Avellino in data 28 novembre 2019 e notificata alla controparte, su istanza della ditta individuale a mezzo del suo Parte_1
difensore, in pari data.
La notifica della sentenza ha comportato ex art. 325 c.p.c.la decorrenza del termine breve per la proposizione della impugnazione.
5 Ebbene il giudizio di appello è stato introdotto dalla ditta con Parte_1
ricorso depositato il 24 dicembre 2019 e notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 14 gennaio 2020 alla appellata
[...]
. Ergo, tardivamente rispetto al termine breve di impugnazione. CP_1
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico della e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come Parte_1
modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 tenuto conto del credito azionato in monitorio) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM
55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle
tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo Parte_1
6 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n 2229/2019 del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 28 novembre 2019, notificata in pari data, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna la al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del grado di appello che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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