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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2057 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione proponeva ricorso innanzi questo Tribunale per il riconoscimento Parte_1
della somma residua per indennità di malattia richiesta, per il periodo 4.1.2018 -
13.9.2018, eccependo l'erroneo calcolo della medesima effettuato da CP_2
[...CP_
si costituiva eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza, nel merito la non debenza delle somme richieste per la correttezza dei calcoli effettuati
Il ricorso è infondato nel merito
Ed invero nei propri calcoli, posti alla base del ricorso, il ricorrente parte dal cumulo delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, con ciò arrivando ad una bese di calcolo di € 3533,01.
L'art 11 RDL 1918/1937, stabilisce che l'indennità di malattia parte dal primo giorno successivo allo sbarco;
per tale motivo non può computarsi nel calcolo, come invece fa parte ricorrente, la busta paga del mese di dicembre 2017.
CP_ Ne deriva che il calcolo effettuato da sulla scorta di un valore giornaliero di €
82,83 appare corretto.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso
2) nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 2.12.2025
Il Giudice Gop
TT CO TE
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2057 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione proponeva ricorso innanzi questo Tribunale per il riconoscimento Parte_1
della somma residua per indennità di malattia richiesta, per il periodo 4.1.2018 -
13.9.2018, eccependo l'erroneo calcolo della medesima effettuato da CP_2
[...CP_
si costituiva eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza, nel merito la non debenza delle somme richieste per la correttezza dei calcoli effettuati
Il ricorso è infondato nel merito
Ed invero nei propri calcoli, posti alla base del ricorso, il ricorrente parte dal cumulo delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, con ciò arrivando ad una bese di calcolo di € 3533,01.
L'art 11 RDL 1918/1937, stabilisce che l'indennità di malattia parte dal primo giorno successivo allo sbarco;
per tale motivo non può computarsi nel calcolo, come invece fa parte ricorrente, la busta paga del mese di dicembre 2017.
CP_ Ne deriva che il calcolo effettuato da sulla scorta di un valore giornaliero di €
82,83 appare corretto.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso
2) nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 2.12.2025
Il Giudice Gop
TT CO TE
Pagina 2