Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/09/2025, n. 6498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6498 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2023, proposto da
AN IA, OR AI, OR IN, DO AT, SE RI, EN De MA, NI RA, FA La MO, ME MM, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 3.11.2022, pubblicata all'Albo Pretorio in data 10.1.2023, con cui il Consiglio Comunale approvava la proposta di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.10.2022 di concessione in comodato d'uso gratuito in favore del Ministero dell'Interno di parte degli spazi ad uso scolastico del 1^ Circolo didattico “Don NI Riboldi” in Acerra;
ove occorra, e per quanto di ragione:
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Acerra n. 36 del 27.10.2022 ad oggetto: “riconferma concessione in comodato al Ministero dell'Interno di alcuni locali siti nell'edificio scolastico Piazzale Renella – Proposta al Consiglio comunale”;
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Acerra n. 183 del 2019, richiamata dalle predette deliberazioni;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso notificato in data 11 marzo 2023, gli odierni ricorrenti – tutti consiglieri
comunali di minoranza, eletti a seguito delle elezioni amministrative comunali del giugno 2022 nelle liste della coalizione “Per Acerra Unita”, con candidato Sindaco AN IA
– impugnano, al fine di ottenerne l’annullamento:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 3.11.2022, pubblicata all’Albo Pretorio in data 10.01.2023, con cui il Consiglio Comunale approvava la proposta di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.10.2022 di concessione in comodato d’uso gratuito in favore del Ministero dell’Interno di parte degli spazi ad uso scolastico del 1° Circolo didattico “Don NI Riboldi” in Acerra;
- la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Acerra n. 36 del 27.10.2022 ad oggetto: “riconferma concessione in comodato al Ministero dell’Interno di alcuni locali siti nell’edificio scolastico Piazzale Renella”;
- la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Acerra n. 183 del 2019, richiamata dalle predette deliberazioni.
Assumono l’illegittimità degli atti , aventi ad oggetto una richiesta di disponibilità di locali idonei ad accogliere gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza , per violazione del quorum costitutivo e/o strutturale richiesto dalla norma regolamentare.
Il Comune di Acerra si è costituito sostenendo l’infondatezza della domanda.
L’amministrazione statale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza nel merito della richiesta.
Alla udienza pubblica del 22 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione statale intimata- UT , non avendo la stessa emesso alcun atto attratto nel fuoco della presente impugnativa.
Ancora preliminarmente va rilevata la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
La stessa difesa dei ricorrenti, con memoria depositata in data 20 giugno 2025, ha rappresentato che nelle more della definizione del presente giudizio si sono verificate le seguenti sopravvenienze:
- con riferimento ai legittimati attivi, uno dei consiglieri ricorrenti non ricopre più la carica, essendo stato eletto alla Camera dei Deputati (on. ME MM);
- nel merito della vicenda, con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2023, il Consiglio Comunale approvava la proposta di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 30.10.2023 di “Destinazione al patrimonio disponibile di una porzione dell'edificio di Piazzale Renella da destinare a sede del locale Commissariato della Polizia di Stato. integrazione del DUP. Sezione operativa-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Proposta al Consiglio Comunale”.
Pertanto con tale ultima Delibera l’amministrazione comunale, pur richiamando la deliberazione n. 30/2022 oggetto del presente ricorso, si è diversamente determinata, concludendo non più per il comodato trentennale bensì per la concessione a titolo gratuito del diritto di superficie per una durata pari almeno a 50 anni in favore del Ministero.
Da un lato va quindi rilevato il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della ricorrente ME MM in quanto ne è stata dedotta l’elezione alla Camera dei deputati, non rivestendo più la carica legittimante la proposizione del ricorso de quo.
Dall’altro lato, avendo parte ricorrente dedotto che la successiva delibera consiliare è stata oggetto di impugnativa con ricorso proposto dinanzi a questo TAR n. RG. n. 754/2024, deve affermarsi che l’approvazione di una nuova e diversa deliberazione (pure oggetto di impugnazione), avente ad oggetto l’assegnazione al Ministero (seppur in diritto di superficie) del medesimo bene oggetto della delibera consigliare odiernamente impugnata comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto l’interesse dei ricorrenti si concentra sul secondo provvedimento, impugnato in diverso giudizio.
L’esito in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, e del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della ricorrente ME MM, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
MA Barbara Cavallo, Consigliere
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO