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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9558/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. G. Olga Iaca del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Acicastello (CT) in Parte_1 Controparte_1 data 15.10.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Aci Castello (CT), dell'anno 2010, parte 2, serie C, atto n. 439.
Dalla coppia sono nati i figli (il 07.12.2012) e (il 12.11.2019). Persona_1 Persona_2 Con ricorso depositato il 18/07/2022, chiedeva la pronuncia di Parte_1 separazione personale dal marito , chiedendo altresì a questo Tribunale di Controparte_1 pronunciarsi in ordine all'affidamento e mantenimento della prole minore.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Quindi, all'udienza presidenziale 04 aprile 2023, compariva personalmente . Parte_1
Il tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia del convenuto, dava esito negativo, indi, il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. prevedendo:
“Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Onera di versare alla ricorrente per i figli un contributo mensile di Controparte_1 complessivi € 500,00 rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
a far data dalla domanda, detratto quanto versato “.
Transitata la causa dinnanzi al G.I., parte ricorrente con note autorizzate ex art. 127 ter depositate al fascicolo telematico il 26.06.2024, chiedeva l'affido esclusivo dei figli ed Per_1
stante il totale disinteresse del padre. Per_2
Quindi, all'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione sul punto, parte resistente precisava le conclusioni insistendo per la richiesta di affido esclusivo e chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso e alle note depositate il 26.06.2024.
Di Talché, il G.I. disponeva provvisoriamente l'affido esclusivo dei minori alla madre, rimettendo la causa in decisione innanzi al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1 regolarmente citato, non si curava di costituirsi in giudizio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni afferenti la prole minore va rilevato che con nota del 26.06.2024, depositata al fascicolo telematico, chiedeva l'affido esclusivo dei due figli Parte_1 minori, stante che “Da quando il padre, sig. , ha lasciato la casa coniugale Controparte_1 non ha mai contribuito al mantenimento dei due figli minori, la madre continua a provvedere al loro mantenimento, alla loro cura e necessità quotidiane. In ordine al rapporto del padre con i figli, si precisa che quest'ultimo li vede raramente dimostrando totale disinteresse verso il loro benessere e sviluppo “, per come si legge testualmente in seno all'atto di parte.
Tale assunto veniva poi reiterato e precisato in seno all'udienza del 13.01.2025, come da verbale in atti, così che il G.I. statuiva in via provvisoria l'affido esclusivo alla madre nel precipuo interesse dei minori.
Ciò posto, va confermata la determinazione circa l'affido esclusivo dei minori alla Pt_1
con collocamento presso di lei alla quale viene assegnata la casa familiare, in
[...] considerazione della inadempienza del agli obblighi di assistenza, educazione e al CP_1 mantenimento previsti nell'ordinanza presidenziale.
Ed invero il resistente non ha curato di costituirsi e di contestare prima, e provare poi,
l'adempimento dedotto dalla ricorrente.
Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare (art 337ter c.c.) l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che esso prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., . 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli (comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustificano l'attribuzione alla madre Pt_1
dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento
[...] all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c..
Quanto alla permanenza della prole minore e (che vivranno con la madre Per_1 Per_2 nella casa coniugale) con il padre si ritiene, in relazione alla tenera età dei minori può mantenersi la regolamentazione già stabilita in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. ovvero
“ tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; e a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i figli minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza; i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno”.
Il tutto tenuto conto, comunque, della volontà dei bambini stante la scarsa frequentazione col padre.
Venendo all'assegno di mantenimento che dovrà versare alla per la prole, CP_1 Pt_1 questo va fissato nella misura richiesta di euro € 500,00 rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ciò con decorrenza dalla data della domanda).
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 9558/2022, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e Parte_1 Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato civile del comune di Aci Castello (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 439, parte 2, Serie C, anno 2010).
2) Affida in via esclusiva i minori e alla madre Persona_1 Persona_2 Pt_1
conferendole anche l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la
[...] prole, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.
3) Determina i tempi di permanenza dei minori col padre come in motivazione.
4) Pone a carico del un assegno di mantenimento da versare nelle mani della CP_1 per la prole, di euro 500,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, e ciò con decorrenza dalla data della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Aci Castello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24.01.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9558/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. G. Olga Iaca del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Acicastello (CT) in Parte_1 Controparte_1 data 15.10.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Aci Castello (CT), dell'anno 2010, parte 2, serie C, atto n. 439.
Dalla coppia sono nati i figli (il 07.12.2012) e (il 12.11.2019). Persona_1 Persona_2 Con ricorso depositato il 18/07/2022, chiedeva la pronuncia di Parte_1 separazione personale dal marito , chiedendo altresì a questo Tribunale di Controparte_1 pronunciarsi in ordine all'affidamento e mantenimento della prole minore.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Quindi, all'udienza presidenziale 04 aprile 2023, compariva personalmente . Parte_1
Il tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia del convenuto, dava esito negativo, indi, il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. prevedendo:
“Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Onera di versare alla ricorrente per i figli un contributo mensile di Controparte_1 complessivi € 500,00 rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
a far data dalla domanda, detratto quanto versato “.
Transitata la causa dinnanzi al G.I., parte ricorrente con note autorizzate ex art. 127 ter depositate al fascicolo telematico il 26.06.2024, chiedeva l'affido esclusivo dei figli ed Per_1
stante il totale disinteresse del padre. Per_2
Quindi, all'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione sul punto, parte resistente precisava le conclusioni insistendo per la richiesta di affido esclusivo e chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso e alle note depositate il 26.06.2024.
Di Talché, il G.I. disponeva provvisoriamente l'affido esclusivo dei minori alla madre, rimettendo la causa in decisione innanzi al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1 regolarmente citato, non si curava di costituirsi in giudizio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni afferenti la prole minore va rilevato che con nota del 26.06.2024, depositata al fascicolo telematico, chiedeva l'affido esclusivo dei due figli Parte_1 minori, stante che “Da quando il padre, sig. , ha lasciato la casa coniugale Controparte_1 non ha mai contribuito al mantenimento dei due figli minori, la madre continua a provvedere al loro mantenimento, alla loro cura e necessità quotidiane. In ordine al rapporto del padre con i figli, si precisa che quest'ultimo li vede raramente dimostrando totale disinteresse verso il loro benessere e sviluppo “, per come si legge testualmente in seno all'atto di parte.
Tale assunto veniva poi reiterato e precisato in seno all'udienza del 13.01.2025, come da verbale in atti, così che il G.I. statuiva in via provvisoria l'affido esclusivo alla madre nel precipuo interesse dei minori.
Ciò posto, va confermata la determinazione circa l'affido esclusivo dei minori alla Pt_1
con collocamento presso di lei alla quale viene assegnata la casa familiare, in
[...] considerazione della inadempienza del agli obblighi di assistenza, educazione e al CP_1 mantenimento previsti nell'ordinanza presidenziale.
Ed invero il resistente non ha curato di costituirsi e di contestare prima, e provare poi,
l'adempimento dedotto dalla ricorrente.
Affidamento esclusivo - si diceva - che si impone, considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare (art 337ter c.c.) l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che esso prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole. “Contrario interesse” che ricorre nel caso di specie alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., . 17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del padre per i figli (comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per i minori e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre) giustificano l'attribuzione alla madre Pt_1
dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento
[...] all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c..
Quanto alla permanenza della prole minore e (che vivranno con la madre Per_1 Per_2 nella casa coniugale) con il padre si ritiene, in relazione alla tenera età dei minori può mantenersi la regolamentazione già stabilita in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. ovvero
“ tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; e a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i figli minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza; i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno”.
Il tutto tenuto conto, comunque, della volontà dei bambini stante la scarsa frequentazione col padre.
Venendo all'assegno di mantenimento che dovrà versare alla per la prole, CP_1 Pt_1 questo va fissato nella misura richiesta di euro € 500,00 rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ciò con decorrenza dalla data della domanda).
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 9558/2022, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e Parte_1 Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato civile del comune di Aci Castello (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 439, parte 2, Serie C, anno 2010).
2) Affida in via esclusiva i minori e alla madre Persona_1 Persona_2 Pt_1
conferendole anche l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la
[...] prole, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.
3) Determina i tempi di permanenza dei minori col padre come in motivazione.
4) Pone a carico del un assegno di mantenimento da versare nelle mani della CP_1 per la prole, di euro 500,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, e ciò con decorrenza dalla data della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Aci Castello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24.01.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher