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1 giugno 1983
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27 gennaio 1999
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1 gennaio 2023
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Art. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge)) .
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge)) .
Commentari • 9
- 1. Parere sullo schema di regolamento sull'organizzazione della banca di dati relativa ai minori "adottabili" - 11 luglio 2003 [1054743]Garante Privacy · 11 luglio 2003 · 3.8420858
[…] Per quanto riguarda l´individuazione delle informazioni contenute nella banca di dati, è necessaria l´indicazione più precisa dei dati " idonei al miglior esito del procedimento " in relazione alle finalità perseguite dal presente regolamento (art. 6, comma 1, lett. a), n. 8) e lett. b), n. 12), come previsto, peraltro, dallo stesso articolo 40 della legge n. 184 del 1983 cui il regolamento dà attuazione (art. 9, l. n. 675/1996). […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 21/03/2025, n. 33Provvedimento: […]Leggi di più...
- in genere·
- convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cedu)·
- adozione e affidamento·
- principio ispiratore·
- idoneità ad assicurarlo, astrattamente, anche da parte della persona singola·
- ricomprensione al suo interno, del diritto alla genitorialità·
- interesse del minore·
- criteri·
- obbligo del legislatore, derivante dall'art. 117, primo comma, cost., di rispettarne le norme·
- esclusione·
- adozione piena·
- applicazione del principio di sussidiarietà