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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6573/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), n. il 29/06/2000 a Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) C.F. , elettivamente dom. presso lo studio dell'avvocato C.F._1
CORSARO MARIA, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
CONVENUTO
***
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania,
[...]
, nato a [...] il [...], non coniugato e senza prole, ha esposto di aver Parte_1
manifestato sin dall'età adolescenziale una identità psico-sessuale femminile, pur essendo nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, sicché in data 2/11/2021 è stata accertata in capo all'attore la “Disforia di genere”, per avere lo stesso assunto comportamenti nel tempo marcatamente appartenenti al genere femminile, con conseguente avvio di un processo di femminilizzazione e assunzione di terapia ormonale, transizione caratterizzata dalla irreversibilità
della trasformazione dal modello maschile a quello femminile, dal punto di vista psicologico e dell'aspetto esteriore.
Per tale ragione parte attrice ha chiesto al Tribunale di disporre la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con conseguente rettificazione del prenome da a ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Catania di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita come indicate.
All'udienza del 16.10.2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione di Parte_1
, che ha confermato di voler ottenere la rettificazione di sesso, nonché l'irreversibilità del
[...]
proprio percorso di vita e l'attuale svolgimento del piano terapeutico per la femminilizzazione,
senza alcun ripensamento in ordine al percorso di transizione di genere.
La causa è stata posta in decisione previa acquisizione del parere del PM, che si è espresso favorevolmente all'accoglimento della domanda di parte attrice.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la rettifica del sesso deve essere accolta.
2 Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15).
È stato in particolare sottolineato come "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi
non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un
processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in
sede giudiziale" (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari ed evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente "l'esatta
collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il
profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo
equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse
di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni
giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo
ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili
dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
3 Nella pronuncia n. 221/15, il Giudice delle Leggi ha affermato il principio secondo cui "il ricorso
alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di
garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di
raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza
tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e
di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo
sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento
chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come
prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico".
Come emerge dalla documentazione medica in atti, risulta confermata la disforia di genere ed è
comprovata l'adesione ad un piano terapeutico finalizzato alla femminilizzazione;
pertanto, nel caso di specie, gli elementi raccolti (dall'audizione dell'attore alle produzioni documentali)
forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile,
nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di Parte_1
di cambiare genere e sesso da maschile a femminile. Tali elementi consentono, dunque,
[...]
di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ancora in atto, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità a quanto richiesto dall'attore al prenome " " va Parte_1
sostituito il prenome ". Parte_2
4 Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6573/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
29/06/2000, nel senso che laddove è scritto sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso femminile" e laddove è indicato “ " il prenome del nato Parte_1
debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome " "; Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/01/2025 della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6573/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), n. il 29/06/2000 a Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) C.F. , elettivamente dom. presso lo studio dell'avvocato C.F._1
CORSARO MARIA, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
CONVENUTO
***
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania,
[...]
, nato a [...] il [...], non coniugato e senza prole, ha esposto di aver Parte_1
manifestato sin dall'età adolescenziale una identità psico-sessuale femminile, pur essendo nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, sicché in data 2/11/2021 è stata accertata in capo all'attore la “Disforia di genere”, per avere lo stesso assunto comportamenti nel tempo marcatamente appartenenti al genere femminile, con conseguente avvio di un processo di femminilizzazione e assunzione di terapia ormonale, transizione caratterizzata dalla irreversibilità
della trasformazione dal modello maschile a quello femminile, dal punto di vista psicologico e dell'aspetto esteriore.
Per tale ragione parte attrice ha chiesto al Tribunale di disporre la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con conseguente rettificazione del prenome da a ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Catania di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita come indicate.
All'udienza del 16.10.2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione di Parte_1
, che ha confermato di voler ottenere la rettificazione di sesso, nonché l'irreversibilità del
[...]
proprio percorso di vita e l'attuale svolgimento del piano terapeutico per la femminilizzazione,
senza alcun ripensamento in ordine al percorso di transizione di genere.
La causa è stata posta in decisione previa acquisizione del parere del PM, che si è espresso favorevolmente all'accoglimento della domanda di parte attrice.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la rettifica del sesso deve essere accolta.
2 Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15).
È stato in particolare sottolineato come "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi
non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un
processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in
sede giudiziale" (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari ed evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente "l'esatta
collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il
profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo
equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse
di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni
giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo
ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili
dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
3 Nella pronuncia n. 221/15, il Giudice delle Leggi ha affermato il principio secondo cui "il ricorso
alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di
garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di
raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza
tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e
di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo
sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento
chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come
prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico".
Come emerge dalla documentazione medica in atti, risulta confermata la disforia di genere ed è
comprovata l'adesione ad un piano terapeutico finalizzato alla femminilizzazione;
pertanto, nel caso di specie, gli elementi raccolti (dall'audizione dell'attore alle produzioni documentali)
forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile,
nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di Parte_1
di cambiare genere e sesso da maschile a femminile. Tali elementi consentono, dunque,
[...]
di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ancora in atto, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità a quanto richiesto dall'attore al prenome " " va Parte_1
sostituito il prenome ". Parte_2
4 Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6573/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
29/06/2000, nel senso che laddove è scritto sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso femminile" e laddove è indicato “ " il prenome del nato Parte_1
debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome " "; Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/01/2025 della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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