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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare 16 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3165/2023 R.G.L. promossa
D A Contro
, nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv.
[...]
Massimo Venditto;
- opponente –
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti
- opposto –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2023, il ricorrente in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' proponendo CP_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001586078 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
10.000,00 per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente all'annualità 2016.
In particolare, deduceva l'omessa regolare notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione impugnata.
1 Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso del quale CP_2
deduceva variamente argomentando l'infondatezza.
Nel corso del giudizio l a seguito delle modifiche introdotte CP_2
l'art. 23 del dl n. 48 del 2023, rideterminava la sanzione amministrativa in autotutela in euro 7.207,50.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero parte opponente deduce l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto .
Tuttavia, nella specie, l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa risulta notificato per compiuta giacenza nel gennaio 2019.
Ed invero, l'avviso di ricevimento depositato nella produzione dell è chiaramente riferibile all'atto di accertamento di cui CP_2
reca il numero di raccomandata -78603007123 (cfr. allegato nella produzione dell' . CP_2
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente nelle note del 12.1.2024, l'atto di accertamento succitato è con evidenza l'atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata, come si evince dal richiamo del predetto atto di accertamento nell'ordinanza ingiunzione in contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione come rettificata dall per l'importo di € CP_2
7.207,50;
2 condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre CP_2
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 19.2.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare 16 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3165/2023 R.G.L. promossa
D A Contro
, nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv.
[...]
Massimo Venditto;
- opponente –
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti
- opposto –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2023, il ricorrente in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' proponendo CP_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001586078 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
10.000,00 per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente all'annualità 2016.
In particolare, deduceva l'omessa regolare notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione impugnata.
1 Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso del quale CP_2
deduceva variamente argomentando l'infondatezza.
Nel corso del giudizio l a seguito delle modifiche introdotte CP_2
l'art. 23 del dl n. 48 del 2023, rideterminava la sanzione amministrativa in autotutela in euro 7.207,50.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero parte opponente deduce l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto .
Tuttavia, nella specie, l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa risulta notificato per compiuta giacenza nel gennaio 2019.
Ed invero, l'avviso di ricevimento depositato nella produzione dell è chiaramente riferibile all'atto di accertamento di cui CP_2
reca il numero di raccomandata -78603007123 (cfr. allegato nella produzione dell' . CP_2
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente nelle note del 12.1.2024, l'atto di accertamento succitato è con evidenza l'atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata, come si evince dal richiamo del predetto atto di accertamento nell'ordinanza ingiunzione in contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione come rettificata dall per l'importo di € CP_2
7.207,50;
2 condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre CP_2
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 19.2.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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