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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Bancari nella causa iscritta al n. 7734/2013 R.G.,
proposta da
) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, C.F._1
‒ attori contro
( ), difesa dall'avv. Maurizio Parisi, Controparte_1 P.IVA_2
‒ convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La e (“fideiussore e socio della Parte_1 Parte_2 società”) hanno convenuto in giudizio la Controparte_2 esponendo quanto segue.
La società aveva intrattenuto, con la Parte_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente n. 225886, su cui era concessa e regolata una
[...] apertura di credito (variata), costituito senza la sottoscrizione di contratti.
Nel detto rapporto la banca aveva applicato:
‒ la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., non consentita nelle aperture di credito e nelle anticipazioni, in cui non potrebbe esserci reciprocità di interessi, condizione che non sarebbe rimasta insoddisfatta a causa della diversità dei tassi (attivi e passivi);
1 ‒ una commissione di massimo scoperto, variamente denominata, illegittima per indeterminatezza del suo oggetto e per mancanza di causa;
‒ interessi che, sommando anche la commissione di massimo scoperto e i costi correlati all'affidamento, avevano superato le soglie usurarie stabilite in base alla legge n. 108 del 1996;
‒ date dei versamenti (accrediti) e dei prelevamenti (addebiti) variate in senso sfavorevole alla correntista e favorevole a sé stessa, in difformità rispetto ai giorni effettivi delle operazioni, incidendo in tale maniera sul computo degli interessi;
‒ costi di tenuta del conto e per singole operazioni in assenza di valida pattuizione scritta o indeterminati.
La società aveva stipulato in data 9.1.2004, per atto pubblico, Parte_1 un contratto di mutuo ipotecario, in base al quale la banca aveva erogato la somma di euro
250.000,00, da restituire in trenta rate mensili.
Le condizioni pattuite erano le seguenti: tasso annuo nominale del 5,96%; indicatore sintetico di costo del 6,070%; tasso degli interessi moratori del 6,36%; commissione per estinzione anticipata del 3% nei primi sette anni e a seguire del 2,5% del capitale rimborsato.
Il tasso effettivo globale pattuito nel contratto, come determinato in una perizia
(stragiudiziale), avrebbe superato il tasso della soglia usuraria.
La banca, con una nota datata 27.9.2013, aveva comunicato il proprio recesso dall'apertura di credito con effetto immediato.
Il recesso, in quanto “esercitato in modo repentino e senza alcuna motivazione oggettiva”, era contrario a buona fede.
A garanzia delle obbligazioni della società aveva prestato fideiussione Pt_2
senza che, nell'atto, fosse indicato l'importo massimo garantito.
[...]
Su tali assunti, gli attori hanno chiesto: che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, ai costi di tenuta del conto corrente, perché applicati “in assenza di valida convenzione scritta” o, per il caso in cui i contratti fossero stati prodotti dalla banca, per indeterminatezza delle previsioni;
che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla commissione di massimo scoperto, o a corrispettivi comunque denominati di tipo simile, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'oggetto; che sia dichiarata la nullità delle clausole relative alle spese di tenuta del conto e alle valute delle operazioni;
2 che sia accertata la mancata valida pattuizione di interessi a tassi superiori a quelli legali;
che sia accertato il superamento dei tassi-soglia usurari;
che sia accertato il saldo del conto corrente, previa eliminazione degli addebiti effettuati per titoli mancanti o nulli;
che la banca sia condannata a corrispondere i relativi importi;
che la banca sia condannata al risarcimento del danno;
che sia accertato il superamento del tasso-soglia usurario nel mutuo, con la condanna della banca alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi;
che, accertata l'illegittimità del recesso per violazione della buona fede, la banca sia condannata al risarcimento del danno;
che sia accertato l'obbligo della banca di pagare al socio «una somma da determinarsi anche in via equitativa».
La costituitasi, ha resistito, chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande.
L'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione degli indebiti, sollevata dalla banca sul presupposto che il conto corrente non era chiuso, alla data della domanda stessa, non può essere recepita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»
(Cass. n. 21646/18).
L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere esercitata anche quando il rapporto di conto corrente non sia chiuso (è l'ipotesi del c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso il correntista «ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca», perché «solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito
3 può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586/24).
Ne deriva che, esclusa, anche in astratto, la possibilità di pronunciare una condanna restitutoria, quando il conto corrente non sia chiuso, può essere comunque accertato il saldo a una data determinata.
Non è integrata una decadenza che possa precludere – in ipotesi – eccezioni di illegittimità degli addebiti nel conto corrente.
L'art. 1832 c.c. dispone: «L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata».
Secondo la giurisprudenza, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali che attengono alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 11749/06).
Nel caso in esame a sostegno delle domande non sono state dedotte difformità delle annotazioni rispetto ai singoli rapporti da cui erano derivati gli addebiti sul conto, ma è stata dedotta l'illegittimità (per vizi causali, per contrasto con norme imperative, per mancanza di clausole, per vizi di forma) dei titoli degli addebiti.
Le domande attoree sono fondate per quanto di ragione.
Bisogna ricordare preliminarmente, per la rilevanza che il principio ha sul piano del metodo di analisi, che «i requisiti di validità di un contratto vanno riscontrati in relazione alla legge del tempo della sua stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta può modificare gli effetti o il regime dei diritti scaturenti dal contratto, ma non può provocarne
4 la caducazione invalidando l'atto costitutivo» (Cass. n. 2370/80; in senso analogo, Cass.
n. 5711/79).
In sintesi, «i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto» (Cass. n. 3340/01).
La giurisprudenza di legittimità ha esteso il principio anche – ad esempio – ai contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria (Cass. n. 21993/22).
Non sussiste una illegittimità degli interessi pattuiti nei contratti.
Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Nel contratto di conto corrente, identificato dal n. 225886, stipulato dalle parti in data 20.6.2003, sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (per la correntista) sia passivi (per la correntista), nonché – analiticamente – i costi per la tenuta del conto e per le singole operazioni.
In particolare, quanto agli interessi sui saldi a debito sono indicati il tasso annuo nominale (13,250% e 8,925%) e il tasso annuo effettivo (13,923% e 9,228%), questo determinato tenendo conto della capitalizzazione infrannuale (v. la prima relazione di consulenza tecnica d'ufficio, pag. 29), con distinzione per tipo di “sconfinamento” (“se autorizzato” o “sbf”)
Il documento contiene le sottoscrizioni della società correntista, una sotto i tassi e le condizioni e l'altra per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c., di clausole contenute nelle condizioni generali (riprodotte nella pagina dietro dello stesso foglio).
La circostanza che il documento non rechi anche la sottoscrizione della banca è irrilevante.
5 In proposito, è da ricordare che, in materia di contratti bancari, «il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti» (Cass. n. 28500/23).
Alla luce di questo principio, il contratto di conto corrente è valido.
Ne deriva la legittimità degli interessi ultralegali convenuti e delle condizioni, in genere, pattuite e applicate nei rapporti.
La capitalizzazione degli interessi prevista nei contratti e applicata nei rapporti è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale, la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa
6 della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000, se conforme alle prescrizioni normative.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
Nei contratti stipulati dalle parti è prevista e pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, quindi nel rispetto dei requisiti di reciprocità e simmetria.
In quanto stipulata sotto la vigenza delle norme citate, la clausola, approvata specificamente per iscritto, con richiamo numerico anche della clausola contenuta nelle condizioni generali (nello stesso foglio del contratto, dietro: «I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata…»), con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica è valida.
È nulla la clausola, inserita nel contratto di conto corrente, con cui è stata pattuita e prevista la commissione di massimo scoperto.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era: prima che fossero emanati l'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, in vigore dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012, e introdotto l'art. 117-bis nel d.lgs. n.
385/93, in vigore dal 25 marzo 2012) illegittima in sé, per un vizio genetico, né potrebbe ritenersi nulla ‒ in astratto ‒ la clausola con cui fosse pattuita.
Nello specifico, la commissione di massimo scoperto non è (era) illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per mancanza di causa (lo hanno affermato, espressamente, anche se sulla questione – diversa – della sua rilevanza ai fini dell'usura, Cass. n. 12965/16 e, più in generale, Cass.
n. 870/06, in motivazione), ma lo è (era) solamente se sia (fosse stata) pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente
7 bancario, «è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (Cass. n. 19825/22).
La commissione di massimo scoperto non è, quindi, illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per un difetto di causa, ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Nel contratto stipulato dalle parti la commissione di massimo scoperto risulta pattuita con una clausola alquanto generica: è indicata la sua aliquota percentuale, mentre non è univocamente determinata la base di calcolo, né è precisata la sua periodicità.
Perciò, non potendosi ritenere determinato o determinabile, univocamente, il suo oggetto, va dichiarata la nullità della clausola con cui è stata pattuita la commissione di massimo scoperto, contenuta nel contratto di conto corrente.
Correttamente, quindi, il consulente tecnico d'ufficio ha eliminato, nel calcolare il saldo del conto corrente, gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto.
Quanto al “corrispettivo su accordato” e alla “commissione di istruttoria veloce”, importi a tale titolo risultano addebitati sul conto corrente, come emerge dai riassunti scalari e come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 – nel testo applicabile ratione temporis – ha comminato la nullità per le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido» e ha previsto la nullità delle clausole, comunque denominate, «che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»,
a meno che «il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente», corrispettivo che «non
8 può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione».
Il comma 3 dell'articolo ha stabilito che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data» e che tale obbligo di adeguamento costituisce «giustificato motivo» agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del d.lgs. n. 385/93.
Dall'articolo si evince che il corrispettivo per la messa a disposizione di somme deve essere pattuito o con un contratto che ‒ per l'art. 117 ‒ deve essere stipulato in forma scritta ‒ o ‒ in conformità al meccanismo di cui all'art. 118, richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 2-bis ‒ con l'incontro di «fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro)» (così, Cass. n.
18227/24).
Non essendo stata data una prova, e ancora prima nemmeno allegazione specifica, di atti di rilevanza contrattuale, compiuti in una delle forme previste e ammesse, con cui il detto corrispettivo fosse stato pattuito, gli addebiti a tale titolo sono illegittimi.
Per la stessa ragione sono illegittimi gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce (“civ”).
L'art. 117-bis del d.lgs. n. 385/93 – introdotto dall'art. 6-bis del decreto legge n.
201/11 e aggiunto dalla legge di conversione n. 214/11, in vigore dal 28 dicembre 2011
– dispone che «i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate», commissione che «non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente».
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento».
Per il comma 3 dell'articolo, le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 «sono nulle», ma il contratto rimane valido
(«La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»).
9 In base al decreto ministeriale del 30 giugno 2012, l'adeguamento alle norme deve avvenire nei modi e nelle forme di cui all'art. 118.
Non essendo stati allegati atti con cui fosse stata pattuita, né atti di variazione formati in conformità all'art. 118, gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce sono illegittimi, sicché la loro eliminazione, con la rettifica dei conteggi di interessi e degli effetti di capitalizzazione, operata dal consulenza tecnico, si deve ritenere corretta.
Anche il primo consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato l'inesistenza di atti comprovanti l'adeguamento alle norme citate (pag. 36 della relazione).
L'illegittimità si deve ritenere sia stata eccepita, essendo l'eccezione riferita alle commissioni di massimo scoperto nelle loro diverse denominazioni.
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si considerino gli indirizzi
10 della giurisprudenza di legittimità relativi al computo della commissione di massimo scoperto ai fini delle verifiche sul superamento o meno delle soglie usurarie (cfr. Cass. n.
1464/19; cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
In proposito, è da ricordare che – in virtù di un principio consolidato – ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG contrattuale e il suo confronto con il tasso-soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri stabiliti nelle
Istruzioni ufficiali vigenti per tempo, «atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM» (tasso annuo effettivo globale medio) e, conseguentemente, il tasso-soglia: se non si operasse così, si procederebbe «a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso» (Cass. n. 29794/24).
Ad esempio, non basterebbe dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma sarebbe necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
Le argomentazioni devono fondarsi su metodologie ‒ e su formule di calcolo ‒ conformi alle norme e ai principi giurisprudenziali, in virtù del principio dianzi ricordato
(cfr. Cass. n. 29794/24).
Per verificare se il tasso pattuito avesse superato il tasso-soglia il secondo consulente tecnico d'ufficio ‒ attenendosi ai quesiti ‒ ha applicato i criteri metodologici stabiliti nelle Istruzioni ufficiali, in uno con i criteri definiti anche dalla giurisprudenza di legittimità, oltre ad avere scrupolosamente esaminato la documentazione agli atti, ai fini della riconducibilità del rapporto nell'operazione appropriata, scartando la possibilità di utilizzare formule “alternative” per determinare il tasso effettivo globale (v. la relazione, pagg. 7 e 8).
In particolare, il secondo consulente per determinare il TAEG ha tenuto conto anche
11 degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi (pag. 13 della relazione), che anche la difesa attorea ha sostenuto, con argomento mirato, trattarsi un fattore incidente per le verifiche relative al superamento delle sogli usurarie.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ‒ legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ‒ deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso» (Cass. n. 33964/22).
L'indagine tecnica appare esente da vizi di metodo, così che le sue risultanze non si possono che recepire.
Il consulente tecnico ha accertato, quindi, che i tassi degli interessi a debito pattuiti nel contratto (per “sconfinamento se autorizzato” e per “sconfinamento salvo buon fine”), tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale, sono inferiori ai tassi-soglia del periodo (pag. 13 della relazione).
Quando alla verifica sulla commissione di massimo scoperto, si deve considerare il principio per cui nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto- legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Attenendosi a questo criterio il consulente tecnico ha verificato che la commissione di massimo scoperto è pattuita in una aliquota che non eccede la soglia usuraria (pag. 13 della relazione).
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi-
12 soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace, a meno che non sussista un caso di esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso, così che sia integrato un nuovo accordo contrattuale: è però un caso che deve essere dedotto conformemente ai principi generali (relativi ‒ anche ‒ a specificità dell'asserzione, criteri metodologici, fattori di superamento), essendo la variazione, in sé, un fenomeno di relazione.
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e
13 accrediti in maniera tale da incidere, a proprio favore, sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute, e ciò a fronte della previsione, nei contratti, delle valute applicabili ai movimenti.
E comunque, la questione è superata dai ricalcoli effettuati per la determinazione del saldo.
Quanto ai costi di tenuta del conto corrente e ai costi per singole operazioni, il consulente tecnico ha eliminato quelli non pattuiti o previsti nel contratto (pag. 14 della relazione).
Eliminati gli addebiti per titoli nulli o inesistenti, la domanda volta a sentire accertare il saldo del rapporto di conto corrente è accoglibile nei limiti appresso indicati.
Il secondo consulente tecnico d'ufficio (ma anche il primo) ha accertato la incompletezza della documentazione prodotta: mancano gli estratti conto relativi a parte del 2006, a parte del 2011 e a parte del 2012, nonché tutti quelli relativi al 2013.
Mancano inoltre documenti da cui possano desumersi i movimenti o gli importi degli addebiti, come riassunti scalari o schede contabili o altro (v. le relazioni di consulenza), tanto che il consulente ha riscontrato l'impossibilità di «ricostruire i movimenti del periodo e riconciliare il saldo contabile di chiusura al 31.12.2011… con il saldo contabile di apertura al 01.07.2012».
I “vuoti” documentali, quindi, non sono stati ritenuti colmabili dal consulente tecnico, anche perché la mancanza non si riduce a un minimo intervallo, ma attiene a svariati periodi in diversi anni (2006, 2011 e 2012), oltre che all'intero periodo dopo il
31.12.2012.
Avendo accertato l'impossibilità di ricostruire i dati contabili dei periodi non documentati, a causa della incompletezza degli estratti conto e della mancanza di documenti sostitutivi che valgano a comprovare i movimenti, il consulente ha determinato il saldo finale del conto corrente – attenendosi al criterio indicato in un quesito specifico
– a partire dal primo saldo di una serie continua.
Sulla questione della incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui sia il cliente ad agire per la ripetizione dell'indebito – o, si può aggiungere, per l'accertamento del saldo (cfr. Cass. n. 9102/15, in motivazione, anche se non in termini esattamente coincidenti) –, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici
14 e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800/22, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
È da ricordare – sempre in base ad indirizzi giurisprudenziali di legittimità che convergono in un quadro di principi consolidato – che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Se
l'estratto conto consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, non può escludersi che l'andamento del conto possa essere accertato avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, come, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, e finanche «ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova», e pure mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 20621/21;
Cass. n. 29190/20).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso», anche in combinazione con le eventuali deduzioni dell'altra parte e le ulteriori risultanze processuali, puntualizzando altresì che
«là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato» (Cass. n. 10293/23).
La giurisprudenza di legittimità ammette, altresì, che il giudice può accertare il
15 saldo e l'eventuale indebito mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione dei dati (cfr. Cass. n. 20621/21; Cass. n. 29190/20).
Ma con la puntualizzazione che i mezzi di prova ulteriori devono essere tali da
«fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti» (Cass. n. 22290/23, a proposito del saldo iniziale).
In sintesi, la ricostruzione del rapporto non è preclusa da vuoti o salti tra gli estratti conto prodotti, perché in tale ipotesi il conteggio deve e può partire dal saldo iniziale del primo estratto conto di una serie continua, ripercuotendosi, perciò, la lacunosità e l'incompletezza sull'attore (cliente), onerato della prova, oltre che dell'inesistenza di una valida causa debendi, dei pagamenti che assuma indebiti.
Nel caso in esame il secondo consulente d'ufficio (e anche il primo) – su specifico quesito – ha riscontrato l'incompletezza degli estratti conto e l'impossibilità di
«ricostruire i movimenti del periodo [non documentato] e riconciliare il saldo contabile di chiusura al 31.12.2011… con il saldo contabile di apertura al 01.07.2012», a causa della mancanza di qualunque documento atto a dare prova (anche indiretta) dei movimenti
(riassunti scalari, liste di movimenti, schede contabili, altro).
Dato quanto il secondo consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato e ritenuto di essere in condizione di ricostruire (v. anche la relazione del primo consulente tecnico), i conteggi non potevano (e non possono) che essere effettuati, perciò, a partire dal saldo del primo estratto di una serie continua, dopo il periodo non coperto da documentazione completa.
L'ausiliario, quindi, attenendosi al detto criterio metodologico, ha ricostruito il saldo effettuando i conteggi a partire dal 1°.
7.2012 e fino al 31.12.2012 e determinando il saldo in euro 31.663,17, a debito per la correntista.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, rilevate la nullità delle clausole indicate e l'illegittimità degli addebiti indicati e considerate le risultanze dell'indagine tecnica – da recepire in quanto esenti da errori o vizi di metodo –, il saldo del conto corrente va accertato, alla data del 31.12.2012, nell'importo di euro 31.663,17, a debito per la correntista.
Passando alla doglianza circa il mutuo, non sussiste un superamento del tasso-soglia usurario.
L'art. 1815 c.c. dispone, al comma 2, che «se sono convenuti interessi usurari, la
16 clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'art. 2 della legge n. 108/96 – nel testo applicabile ratione temporis – stabilisce, al comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».
L'art. 644 c.p., dopo avere previsto, al comma 3, che la legge fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ha stabilito, al comma 4, che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Nel contratto di mutuo (fondiario), stipulato in data 9.1.2004, per atto pubblico, il tasso annuo nominale degli interessi corrispettivi è pattuito nella misura fissa del 5,96%, mentre l'indice sintetico di costo è determinato nel 6,070%.
Al tempo in cui il mutuo era stato stipulato il tasso-soglia era del 6,36%, corrispondente al tasso effettivo globale medio (TEGM) del 4,24%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, nel testo applicabile ratione temporis.
Il tasso-soglia, oltre ad essere immediatamente accertabile, mediante la lettura del decreto ministeriale e l'applicazione dell'aumento previsto dalla legge, non è oggetto o motivo di contestazioni o contrasti tra le parti.
Inoltre, il tasso-soglia è stato accertato, con metodo esente da vizi ed errori, nelle consulenze tecniche d'ufficio.
È evidente che l'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale
(TAEG) previsto nel contratto di mutuo, corrispondente al 6,070%, non aveva superato la soglia.
Anche il tasso annuo effettivo degli interessi corrispettivi determinato dal secondo consulente tecnico d'ufficio (6,112%) è inferiore al tasso-soglia (6,36%).
Quanto agli interessi moratori, il relativo tasso, è pattuito nel contratto nella misura del 6,36%.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di usura nei rapporti bancari, «ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi
17 corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento» (Cass. n. 31615/21, la quale ha affermato che la legge n. 108/96 non ammette, ai fini dell'accertamento dell'usura, una comparazione tra il tasso-soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, anche perché è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non deve corrispondere il cumulo di tali interessi).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso-soglia va quindi risolto in modo differenziato.
Quanto ai primi, il tasso medio risultante dalle rilevazioni pubblicate va aumentato della metà, per i contratti stipulati fino al 12 luglio 2011, mentre va aumentato di un quarto, con aggiunta di altri quattro punti percentuali, per i contratti stipulati dal 13 luglio
2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del della legge n. 108/96.
Inoltre, per gli interessi moratori il tasso-soglia è dato dal T.E.G.M. incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori e moltiplicato per il coefficiente in aumento, e con l'aggiunta dei punti percentuali se previsti (Cass. n. 16526/24).
Né si possono sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, prevista nel contratto di mutuo, non costituendo questa «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/22).
Analogamente, e anzi a maggior ragione, per logica, non si potrebbe sommare una commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi.
Nel contratto stipulato dalle parti è pattuita la possibilità di una estinzione anticipata, con la previsione di un «compenso» a carico della mutuataria, determinato in una percentuale del capitale restituito anticipatamente.
Tale commissione era stata effettivamente pagata, avendo la mutuataria estinto anticipatamente il mutuo.
Però, è la giurisprudenza di legittimità ad escludere che la commissione per
18 estinzione anticipata possa essere uno dei fattori rilevanti per la determinazione del TAEG
(v. Cass. n. 7352/22: «la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello»; conforme, Cass. n. 4597/23, in motivazione: «ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi»).
Ne deriva che la commissione pattuita per l'estinzione anticipata non può essere considerata come costo o fattore rilevante.
Il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi e deve essere considerato come dato a sé, isolatamente, in conformità al criterio definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il decreto ministeriale relativo al periodo di stipulazione del contratto reca la maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, indicandola in 2,1 punti percentuali.
Per determinare il tasso-soglia degli interessi moratori, il TEGM del 4,24 % deve essere incrementato della maggiorazione (media) di 2,1 (rilevata nel decreto per il periodo di riferimento: art. 3) e quindi aumentato di metà (del 50%), secondo la formula seguente:
(TEGM + 2,1) x 1,5.
La soglia usuraria per gli interessi moratori era, quindi, del 9,51%.
Il tasso degli interessi moratori, determinato nel 6,36%, era inferiore alla soglia usuraria, al momento della stipulazione, come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio.
La circostanza che siano stati applicati interessi sulle rate scadute e insolute, già inclusive di interessi, non comporta la nullità delle relative clausole o l'illegittimità delle pretese.
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto, all'art. 3, che quando il rimborso del prestito deve avvenire tramite il pagamento di rate a scadenze prestabilite
«l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza».
Non sussiste, perciò, un contrasto con norme.
19 Una eventuale difformità tra TAEG indicato nel contratto e TAEG reale è ininfluente.
In linea generale, in materia di contratti bancari, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. n. 39169/21; in senso analogo Cass. n. 4597/23).
Il principio si applica anche ai contratti di mutuo.
Dalla pronuncia si evince che eventuali difformità nell'ISC, o TAEG, indicato non integrano vizi di nullità del contratto e possono dare luogo a «responsabilità contrattuale o precontrattuale» della banca (Cass. n. 4597/23), estranea alle domande, e alle sottese causae petendi, contenute nell'atto di citazione.
Una eventuale difformità del TAEG non può causare la nullità del contratto, per indeterminatezza delle condizioni.
Il mutuo non si può ritenere invalido per la mancata indicazione del tipo di ammortamento.
Nel piano allegato al mutuo è indicato che l'ammortamento è del tipo c.d. alla francese.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il piano di ammortamento c.d. alla francese (sia a tasso fisso che variabile) non comporta capitalizzazione di interessi, essendo questi calcolati sul capitale residuo (Cass. n. 8322/25), e nei mutui a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito con il detto tipo di piano «la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti»
(Cass. n. 17173/25).
Non è ravvisabile una illegittimità nel recesso dall'affidamento, comunicato dalla
20 correntista con la missiva datata 27.9.2013.
Non risultando che l'apertura di credito fosse a tempo determinato, è applicabile il comma 3 dell'art. 1845 c.c., per il quale, se il rapporto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere tramite preavviso nel termine pattuito o stabilito dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
È allora prevista la facoltà di recesso ad nutum, mentre eventuali cause particolari di illegittimità dovrebbero essere individuabili in concreto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;
è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto» (Cass. n. 6186/08).
Non è integrata la causa di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1956 c.c.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca che concede finanziamenti al debitore principale, conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare questo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cass. n. 3761/06).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito»
(Cass. n. 34685/22; in senso analogo, Cass. n. 23422/16).
Non risultano provate, adeguatamente, circostanze specifiche da cui possa desumersi che la situazione patrimoniale della società debitrice fosse peggiorata rispetto
21 alla situazione anteriore e dopo la stipulazione del contratto di garanzia in maniera significativa, tale da renderne incerta la solvibilità, e che l'istituto bancario avesse, nonostante la conoscenza o conoscibilità di quella situazione, omesso di attivare rimedi preventivi.
E comunque, nell'atto con cui era stata prestata la fideiussione, con indicazione dell'importo massimo garantito, è previsto, in apposita clausola, che il fideiussore si sarebbe tenuto informato della situazione patrimoniale della debitrice e dell'andamento dei rapporti con l'istituto bancario.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore» (Cass. n. 2902/16, su un caso in cui la fideiussione era stata prestata da un socio della società).
Inoltre, la giurisprudenza esclude che possa configurarsi una violazione contrattuale liberatoria, con la conseguente estinzione della garanzia, quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale sia comune o possa presumersi tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/06).
Nell'atto di citazione è riportato che il fideiussore è socio della società attrice e nella visura camerale della società è indicato come “amministratore unico”.
Con le note datate 10.2.2021 è stata eccepita la nullità della fideiussione, per la presenza di clausole che contrastavano con la normativa in materia di tutela della concorrenza.
In particolare, la nullità è stata eccepita sull'assunto che la fideiussione conterrebbe clausole conformi ad un modello contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana per le fideiussioni generiche prestate a garanzia delle operazioni bancarie, clausole che riproducono condizioni di cui l'Organo di Vigilanza ha accertato il contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90.
La domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità non può essere accolta.
22 Il principio per cui la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio «sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo» (Cass. n. 34590/23, relativamente al rilievo in appello) è stato ribadito proprio in relazione ad un caso in cui era stata sollevata l'eccezione di nullità di una fideiussione per (asserito) contrasto con la normativa in materia di concorrenza: la pronuncia ha affermato che, ferma la necessità del rispetto dei tempi processuali nell'allegazione dei fatti costitutivi della dedotta nullità contrattuale, la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass. n. 20713/23, in motivazione).
Nel caso in esame gli elementi da cui una (ipotetica) nullità della fideiussione, nelle clausole riproduttive di intese vietate per violazione della normativa a tutela della concorrenza, non sono tali da emerge ex actis.
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva accertato il contrasto delle clausole di deroga con la normativa a tutela della concorrenza, non è prodotto agli atti, né
è prodotto lo schema contrattuale predisposto e diffuso dall'Associazione Bancaria
Italiana.
Il dovere del giudice di conoscere la legge non si estende anche ai provvedimenti amministrativi (Cass. n. 422/25, in motivazione).
Non c'è dubbio che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sia di natura amministrativa, così che è inapplicabile il principio iura novit curia (Cass. n. 422/25, in motivazione;
Cass. n. 13846/19).
Inoltre ‒ è una ulteriore ragione per cui la domanda non può essere accolta ‒, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità sussiste se e nei limiti in cui le clausole riproducano condizioni oggetto di intese anticoncorrenziali.
Sono nulli (parzialmente) i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità (anche Cass. n. 26957/23 ha fatto riferimento alle intese anticoncorrenziali «già dichiarate nulle» dall'Autorità Garante).
La presunzione di conformità di un contratto alle clausole oggetto di intesa dichiarata anticoncorrenziale, presunzione sostenuta dall'accertamento contenuto nel provvedimento dell'Autorità, può coprire il tempo anteriore dell'istruttoria e al più un arco temporale che non si chiuda molto oltre l'emanazione del provvedimento (cfr. Cass.
n. 29810/17, relativa al caso di una fideiussione stipulata nel febbraio del 2005).
Perciò, il provvedimento invocato potrebbe esprimere ‒ in linea con gli indirizzi giurisprudenziali ‒ un valore presuntivo, ai fini della prova della preesistenza di un'intesa
23 anticoncorrenziale, per le fideiussioni prestate nel periodo dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 e, al più, anche per le fideiussioni prestate nel tempo immediatamente successivo, non anche per quelle prestata a distanza di mesi o anni (lo si può evincere da Cass. n. Cass. n. 19948/23, in motivazione).
In questo senso si è espressa una diffusa giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento n. 55 del 2005 ha valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale quanto alle fideiussioni prestate nel periodo considerato (ottobre 2002
– maggio 2005) e per gli atti contrattuali “a valle” di intese illecite (cfr. Trib. Milano 20 maggio 2021).
Esclusa la diretta rilevanza del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non è dimostrato che la fideiussione stipulata fosse conforme ad uno schema diffuso e praticato dagli istituti di credito in attuazione di intese anticoncorrenziali o che, nonostante l'emissione del predetto provvedimento, gli istituti di credito avessero continuato ad attenersi, con comportamenti taciti ma uniformi, a quell'intesa: la fideiussione risale al terzo trimestre del 2006, quindi era stata rilasciata dopo oltre un anno dal periodo considerato nel provvedimento sanzionatorio.
Pertanto, si deve escludere, sulla base dei principi giurisprudenziali illustrati, che sia ravvisabile una nullità della fideiussione.
Le domande di risarcimento dei danni, avanzate dalla società e dal socio, non possono essere accolte: l'accertata esistenza del debito, nonostante di minore ammontare, esclude che si possa ipotizzare un danno ingiusto;
la nullità di un contratto o di una clausola contrattuale non è, di per sé, elemento costitutivo di un illecito o di un danno risarcibile;
la “privazione di liquidità”, che dovrebbe essere causata da pagamenti effettivi in eccesso rispetto al dovuto, sarebbe comunque correlata ad un debito esistente;
non sono configurabili danni in re ipsa, nemmeno nei casi di segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi (Cass. n. 6589/23), danni che devono essere provati in tutti gli elementi costitutivi, compreso il nesso causale, che deve essere specifico, tra quella segnalazione e quel danno (Cass. n. 3133/20); e comunque, il debito, alla data fino a cui l'accertamento
è stato possibile, esisteva, sicché non appare integrato un motivo di illegittimità della segnalazione, per cui non è necessaria una insolvenza e che si deve fondare su situazioni che emergano ex ante, non su considerazioni ex post (Cass. n. 3130/21; Cass. n. 28635/20: la segnalazione della posizione di “sofferenza” del cliente «ha quale presupposto una
24 nozione levior di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare»).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e tenuto conto degli elementi agli atti, le dette domande vanno rigettate.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande, integri o no una situazione di soccombenza reciproca, le spese sono senz'altro da compensare (Cass. n.
13212/23).
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, invece, vanno poste a carico della banca convenuta, essendo stato il mezzo istruttorio disposto per la necessità di accertare il saldo di un conto corrente inficiato da clausole nulle o addebiti illegittimi (appare meno rilevante, anche per complessità, nell'indagine tecnica, la verifica sull'eventuale superamento dei tassi-soglia usurari).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e l'illegittimità degli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato e di commissione di istruttoria veloce;
2) accerta che il saldo del conto corrente n. 225886 è, alla data del 31.12.2012, di euro 31.663,17, a debito per la correntista;
3) rigetta tutte le altre domande ed eccezioni;
4) compensa le spese;
5) pone a carico della convenuta le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Messina il 20 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
25
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Bancari nella causa iscritta al n. 7734/2013 R.G.,
proposta da
) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), difesi dall'avv. Giuseppe Pagana, C.F._1
‒ attori contro
( ), difesa dall'avv. Maurizio Parisi, Controparte_1 P.IVA_2
‒ convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La e (“fideiussore e socio della Parte_1 Parte_2 società”) hanno convenuto in giudizio la Controparte_2 esponendo quanto segue.
La società aveva intrattenuto, con la Parte_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente n. 225886, su cui era concessa e regolata una
[...] apertura di credito (variata), costituito senza la sottoscrizione di contratti.
Nel detto rapporto la banca aveva applicato:
‒ la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., non consentita nelle aperture di credito e nelle anticipazioni, in cui non potrebbe esserci reciprocità di interessi, condizione che non sarebbe rimasta insoddisfatta a causa della diversità dei tassi (attivi e passivi);
1 ‒ una commissione di massimo scoperto, variamente denominata, illegittima per indeterminatezza del suo oggetto e per mancanza di causa;
‒ interessi che, sommando anche la commissione di massimo scoperto e i costi correlati all'affidamento, avevano superato le soglie usurarie stabilite in base alla legge n. 108 del 1996;
‒ date dei versamenti (accrediti) e dei prelevamenti (addebiti) variate in senso sfavorevole alla correntista e favorevole a sé stessa, in difformità rispetto ai giorni effettivi delle operazioni, incidendo in tale maniera sul computo degli interessi;
‒ costi di tenuta del conto e per singole operazioni in assenza di valida pattuizione scritta o indeterminati.
La società aveva stipulato in data 9.1.2004, per atto pubblico, Parte_1 un contratto di mutuo ipotecario, in base al quale la banca aveva erogato la somma di euro
250.000,00, da restituire in trenta rate mensili.
Le condizioni pattuite erano le seguenti: tasso annuo nominale del 5,96%; indicatore sintetico di costo del 6,070%; tasso degli interessi moratori del 6,36%; commissione per estinzione anticipata del 3% nei primi sette anni e a seguire del 2,5% del capitale rimborsato.
Il tasso effettivo globale pattuito nel contratto, come determinato in una perizia
(stragiudiziale), avrebbe superato il tasso della soglia usuraria.
La banca, con una nota datata 27.9.2013, aveva comunicato il proprio recesso dall'apertura di credito con effetto immediato.
Il recesso, in quanto “esercitato in modo repentino e senza alcuna motivazione oggettiva”, era contrario a buona fede.
A garanzia delle obbligazioni della società aveva prestato fideiussione Pt_2
senza che, nell'atto, fosse indicato l'importo massimo garantito.
[...]
Su tali assunti, gli attori hanno chiesto: che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, ai costi di tenuta del conto corrente, perché applicati “in assenza di valida convenzione scritta” o, per il caso in cui i contratti fossero stati prodotti dalla banca, per indeterminatezza delle previsioni;
che sia dichiarata la nullità delle “clausole” relative alla commissione di massimo scoperto, o a corrispettivi comunque denominati di tipo simile, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'oggetto; che sia dichiarata la nullità delle clausole relative alle spese di tenuta del conto e alle valute delle operazioni;
2 che sia accertata la mancata valida pattuizione di interessi a tassi superiori a quelli legali;
che sia accertato il superamento dei tassi-soglia usurari;
che sia accertato il saldo del conto corrente, previa eliminazione degli addebiti effettuati per titoli mancanti o nulli;
che la banca sia condannata a corrispondere i relativi importi;
che la banca sia condannata al risarcimento del danno;
che sia accertato il superamento del tasso-soglia usurario nel mutuo, con la condanna della banca alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi;
che, accertata l'illegittimità del recesso per violazione della buona fede, la banca sia condannata al risarcimento del danno;
che sia accertato l'obbligo della banca di pagare al socio «una somma da determinarsi anche in via equitativa».
La costituitasi, ha resistito, chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande.
L'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione degli indebiti, sollevata dalla banca sul presupposto che il conto corrente non era chiuso, alla data della domanda stessa, non può essere recepita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»
(Cass. n. 21646/18).
L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere esercitata anche quando il rapporto di conto corrente non sia chiuso (è l'ipotesi del c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso il correntista «ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca», perché «solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito
3 può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586/24).
Ne deriva che, esclusa, anche in astratto, la possibilità di pronunciare una condanna restitutoria, quando il conto corrente non sia chiuso, può essere comunque accertato il saldo a una data determinata.
Non è integrata una decadenza che possa precludere – in ipotesi – eccezioni di illegittimità degli addebiti nel conto corrente.
L'art. 1832 c.c. dispone: «L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata».
Secondo la giurisprudenza, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali che attengono alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 11749/06).
Nel caso in esame a sostegno delle domande non sono state dedotte difformità delle annotazioni rispetto ai singoli rapporti da cui erano derivati gli addebiti sul conto, ma è stata dedotta l'illegittimità (per vizi causali, per contrasto con norme imperative, per mancanza di clausole, per vizi di forma) dei titoli degli addebiti.
Le domande attoree sono fondate per quanto di ragione.
Bisogna ricordare preliminarmente, per la rilevanza che il principio ha sul piano del metodo di analisi, che «i requisiti di validità di un contratto vanno riscontrati in relazione alla legge del tempo della sua stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta può modificare gli effetti o il regime dei diritti scaturenti dal contratto, ma non può provocarne
4 la caducazione invalidando l'atto costitutivo» (Cass. n. 2370/80; in senso analogo, Cass.
n. 5711/79).
In sintesi, «i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto» (Cass. n. 3340/01).
La giurisprudenza di legittimità ha esteso il principio anche – ad esempio – ai contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria (Cass. n. 21993/22).
Non sussiste una illegittimità degli interessi pattuiti nei contratti.
Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Nel contratto di conto corrente, identificato dal n. 225886, stipulato dalle parti in data 20.6.2003, sono pattuiti e indicati i tassi degli interessi, sia attivi (per la correntista) sia passivi (per la correntista), nonché – analiticamente – i costi per la tenuta del conto e per le singole operazioni.
In particolare, quanto agli interessi sui saldi a debito sono indicati il tasso annuo nominale (13,250% e 8,925%) e il tasso annuo effettivo (13,923% e 9,228%), questo determinato tenendo conto della capitalizzazione infrannuale (v. la prima relazione di consulenza tecnica d'ufficio, pag. 29), con distinzione per tipo di “sconfinamento” (“se autorizzato” o “sbf”)
Il documento contiene le sottoscrizioni della società correntista, una sotto i tassi e le condizioni e l'altra per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c., di clausole contenute nelle condizioni generali (riprodotte nella pagina dietro dello stesso foglio).
La circostanza che il documento non rechi anche la sottoscrizione della banca è irrilevante.
5 In proposito, è da ricordare che, in materia di contratti bancari, «il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti» (Cass. n. 28500/23).
Alla luce di questo principio, il contratto di conto corrente è valido.
Ne deriva la legittimità degli interessi ultralegali convenuti e delle condizioni, in genere, pattuite e applicate nei rapporti.
La capitalizzazione degli interessi prevista nei contratti e applicata nei rapporti è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale, la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa
6 della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000, se conforme alle prescrizioni normative.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
Nei contratti stipulati dalle parti è prevista e pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, quindi nel rispetto dei requisiti di reciprocità e simmetria.
In quanto stipulata sotto la vigenza delle norme citate, la clausola, approvata specificamente per iscritto, con richiamo numerico anche della clausola contenuta nelle condizioni generali (nello stesso foglio del contratto, dietro: «I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata…»), con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità simmetrica è valida.
È nulla la clausola, inserita nel contratto di conto corrente, con cui è stata pattuita e prevista la commissione di massimo scoperto.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era: prima che fossero emanati l'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, in vigore dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012, e introdotto l'art. 117-bis nel d.lgs. n.
385/93, in vigore dal 25 marzo 2012) illegittima in sé, per un vizio genetico, né potrebbe ritenersi nulla ‒ in astratto ‒ la clausola con cui fosse pattuita.
Nello specifico, la commissione di massimo scoperto non è (era) illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per mancanza di causa (lo hanno affermato, espressamente, anche se sulla questione – diversa – della sua rilevanza ai fini dell'usura, Cass. n. 12965/16 e, più in generale, Cass.
n. 870/06, in motivazione), ma lo è (era) solamente se sia (fosse stata) pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente
7 bancario, «è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (Cass. n. 19825/22).
La commissione di massimo scoperto non è, quindi, illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico o per un difetto di causa, ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Nel contratto stipulato dalle parti la commissione di massimo scoperto risulta pattuita con una clausola alquanto generica: è indicata la sua aliquota percentuale, mentre non è univocamente determinata la base di calcolo, né è precisata la sua periodicità.
Perciò, non potendosi ritenere determinato o determinabile, univocamente, il suo oggetto, va dichiarata la nullità della clausola con cui è stata pattuita la commissione di massimo scoperto, contenuta nel contratto di conto corrente.
Correttamente, quindi, il consulente tecnico d'ufficio ha eliminato, nel calcolare il saldo del conto corrente, gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto.
Quanto al “corrispettivo su accordato” e alla “commissione di istruttoria veloce”, importi a tale titolo risultano addebitati sul conto corrente, come emerge dai riassunti scalari e come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 – nel testo applicabile ratione temporis – ha comminato la nullità per le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido» e ha previsto la nullità delle clausole, comunque denominate, «che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»,
a meno che «il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente», corrispettivo che «non
8 può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione».
Il comma 3 dell'articolo ha stabilito che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data» e che tale obbligo di adeguamento costituisce «giustificato motivo» agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del d.lgs. n. 385/93.
Dall'articolo si evince che il corrispettivo per la messa a disposizione di somme deve essere pattuito o con un contratto che ‒ per l'art. 117 ‒ deve essere stipulato in forma scritta ‒ o ‒ in conformità al meccanismo di cui all'art. 118, richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 2-bis ‒ con l'incontro di «fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro)» (così, Cass. n.
18227/24).
Non essendo stata data una prova, e ancora prima nemmeno allegazione specifica, di atti di rilevanza contrattuale, compiuti in una delle forme previste e ammesse, con cui il detto corrispettivo fosse stato pattuito, gli addebiti a tale titolo sono illegittimi.
Per la stessa ragione sono illegittimi gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce (“civ”).
L'art. 117-bis del d.lgs. n. 385/93 – introdotto dall'art. 6-bis del decreto legge n.
201/11 e aggiunto dalla legge di conversione n. 214/11, in vigore dal 28 dicembre 2011
– dispone che «i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate», commissione che «non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente».
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento».
Per il comma 3 dell'articolo, le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 «sono nulle», ma il contratto rimane valido
(«La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»).
9 In base al decreto ministeriale del 30 giugno 2012, l'adeguamento alle norme deve avvenire nei modi e nelle forme di cui all'art. 118.
Non essendo stati allegati atti con cui fosse stata pattuita, né atti di variazione formati in conformità all'art. 118, gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce sono illegittimi, sicché la loro eliminazione, con la rettifica dei conteggi di interessi e degli effetti di capitalizzazione, operata dal consulenza tecnico, si deve ritenere corretta.
Anche il primo consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato l'inesistenza di atti comprovanti l'adeguamento alle norme citate (pag. 36 della relazione).
L'illegittimità si deve ritenere sia stata eccepita, essendo l'eccezione riferita alle commissioni di massimo scoperto nelle loro diverse denominazioni.
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si considerino gli indirizzi
10 della giurisprudenza di legittimità relativi al computo della commissione di massimo scoperto ai fini delle verifiche sul superamento o meno delle soglie usurarie (cfr. Cass. n.
1464/19; cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
In proposito, è da ricordare che – in virtù di un principio consolidato – ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG contrattuale e il suo confronto con il tasso-soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri stabiliti nelle
Istruzioni ufficiali vigenti per tempo, «atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM» (tasso annuo effettivo globale medio) e, conseguentemente, il tasso-soglia: se non si operasse così, si procederebbe «a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso» (Cass. n. 29794/24).
Ad esempio, non basterebbe dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma sarebbe necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr. Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti, è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
Le argomentazioni devono fondarsi su metodologie ‒ e su formule di calcolo ‒ conformi alle norme e ai principi giurisprudenziali, in virtù del principio dianzi ricordato
(cfr. Cass. n. 29794/24).
Per verificare se il tasso pattuito avesse superato il tasso-soglia il secondo consulente tecnico d'ufficio ‒ attenendosi ai quesiti ‒ ha applicato i criteri metodologici stabiliti nelle Istruzioni ufficiali, in uno con i criteri definiti anche dalla giurisprudenza di legittimità, oltre ad avere scrupolosamente esaminato la documentazione agli atti, ai fini della riconducibilità del rapporto nell'operazione appropriata, scartando la possibilità di utilizzare formule “alternative” per determinare il tasso effettivo globale (v. la relazione, pagg. 7 e 8).
In particolare, il secondo consulente per determinare il TAEG ha tenuto conto anche
11 degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi (pag. 13 della relazione), che anche la difesa attorea ha sostenuto, con argomento mirato, trattarsi un fattore incidente per le verifiche relative al superamento delle sogli usurarie.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ‒ legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ‒ deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso» (Cass. n. 33964/22).
L'indagine tecnica appare esente da vizi di metodo, così che le sue risultanze non si possono che recepire.
Il consulente tecnico ha accertato, quindi, che i tassi degli interessi a debito pattuiti nel contratto (per “sconfinamento se autorizzato” e per “sconfinamento salvo buon fine”), tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale, sono inferiori ai tassi-soglia del periodo (pag. 13 della relazione).
Quando alla verifica sulla commissione di massimo scoperto, si deve considerare il principio per cui nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto- legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Attenendosi a questo criterio il consulente tecnico ha verificato che la commissione di massimo scoperto è pattuita in una aliquota che non eccede la soglia usuraria (pag. 13 della relazione).
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi-
12 soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace, a meno che non sussista un caso di esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso, così che sia integrato un nuovo accordo contrattuale: è però un caso che deve essere dedotto conformemente ai principi generali (relativi ‒ anche ‒ a specificità dell'asserzione, criteri metodologici, fattori di superamento), essendo la variazione, in sé, un fenomeno di relazione.
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e
13 accrediti in maniera tale da incidere, a proprio favore, sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute, e ciò a fronte della previsione, nei contratti, delle valute applicabili ai movimenti.
E comunque, la questione è superata dai ricalcoli effettuati per la determinazione del saldo.
Quanto ai costi di tenuta del conto corrente e ai costi per singole operazioni, il consulente tecnico ha eliminato quelli non pattuiti o previsti nel contratto (pag. 14 della relazione).
Eliminati gli addebiti per titoli nulli o inesistenti, la domanda volta a sentire accertare il saldo del rapporto di conto corrente è accoglibile nei limiti appresso indicati.
Il secondo consulente tecnico d'ufficio (ma anche il primo) ha accertato la incompletezza della documentazione prodotta: mancano gli estratti conto relativi a parte del 2006, a parte del 2011 e a parte del 2012, nonché tutti quelli relativi al 2013.
Mancano inoltre documenti da cui possano desumersi i movimenti o gli importi degli addebiti, come riassunti scalari o schede contabili o altro (v. le relazioni di consulenza), tanto che il consulente ha riscontrato l'impossibilità di «ricostruire i movimenti del periodo e riconciliare il saldo contabile di chiusura al 31.12.2011… con il saldo contabile di apertura al 01.07.2012».
I “vuoti” documentali, quindi, non sono stati ritenuti colmabili dal consulente tecnico, anche perché la mancanza non si riduce a un minimo intervallo, ma attiene a svariati periodi in diversi anni (2006, 2011 e 2012), oltre che all'intero periodo dopo il
31.12.2012.
Avendo accertato l'impossibilità di ricostruire i dati contabili dei periodi non documentati, a causa della incompletezza degli estratti conto e della mancanza di documenti sostitutivi che valgano a comprovare i movimenti, il consulente ha determinato il saldo finale del conto corrente – attenendosi al criterio indicato in un quesito specifico
– a partire dal primo saldo di una serie continua.
Sulla questione della incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui sia il cliente ad agire per la ripetizione dell'indebito – o, si può aggiungere, per l'accertamento del saldo (cfr. Cass. n. 9102/15, in motivazione, anche se non in termini esattamente coincidenti) –, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici
14 e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800/22, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
È da ricordare – sempre in base ad indirizzi giurisprudenziali di legittimità che convergono in un quadro di principi consolidato – che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Se
l'estratto conto consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, non può escludersi che l'andamento del conto possa essere accertato avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, come, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, e finanche «ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova», e pure mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 20621/21;
Cass. n. 29190/20).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso», anche in combinazione con le eventuali deduzioni dell'altra parte e le ulteriori risultanze processuali, puntualizzando altresì che
«là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato» (Cass. n. 10293/23).
La giurisprudenza di legittimità ammette, altresì, che il giudice può accertare il
15 saldo e l'eventuale indebito mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione dei dati (cfr. Cass. n. 20621/21; Cass. n. 29190/20).
Ma con la puntualizzazione che i mezzi di prova ulteriori devono essere tali da
«fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti» (Cass. n. 22290/23, a proposito del saldo iniziale).
In sintesi, la ricostruzione del rapporto non è preclusa da vuoti o salti tra gli estratti conto prodotti, perché in tale ipotesi il conteggio deve e può partire dal saldo iniziale del primo estratto conto di una serie continua, ripercuotendosi, perciò, la lacunosità e l'incompletezza sull'attore (cliente), onerato della prova, oltre che dell'inesistenza di una valida causa debendi, dei pagamenti che assuma indebiti.
Nel caso in esame il secondo consulente d'ufficio (e anche il primo) – su specifico quesito – ha riscontrato l'incompletezza degli estratti conto e l'impossibilità di
«ricostruire i movimenti del periodo [non documentato] e riconciliare il saldo contabile di chiusura al 31.12.2011… con il saldo contabile di apertura al 01.07.2012», a causa della mancanza di qualunque documento atto a dare prova (anche indiretta) dei movimenti
(riassunti scalari, liste di movimenti, schede contabili, altro).
Dato quanto il secondo consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato e ritenuto di essere in condizione di ricostruire (v. anche la relazione del primo consulente tecnico), i conteggi non potevano (e non possono) che essere effettuati, perciò, a partire dal saldo del primo estratto di una serie continua, dopo il periodo non coperto da documentazione completa.
L'ausiliario, quindi, attenendosi al detto criterio metodologico, ha ricostruito il saldo effettuando i conteggi a partire dal 1°.
7.2012 e fino al 31.12.2012 e determinando il saldo in euro 31.663,17, a debito per la correntista.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, rilevate la nullità delle clausole indicate e l'illegittimità degli addebiti indicati e considerate le risultanze dell'indagine tecnica – da recepire in quanto esenti da errori o vizi di metodo –, il saldo del conto corrente va accertato, alla data del 31.12.2012, nell'importo di euro 31.663,17, a debito per la correntista.
Passando alla doglianza circa il mutuo, non sussiste un superamento del tasso-soglia usurario.
L'art. 1815 c.c. dispone, al comma 2, che «se sono convenuti interessi usurari, la
16 clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'art. 2 della legge n. 108/96 – nel testo applicabile ratione temporis – stabilisce, al comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».
L'art. 644 c.p., dopo avere previsto, al comma 3, che la legge fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ha stabilito, al comma 4, che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Nel contratto di mutuo (fondiario), stipulato in data 9.1.2004, per atto pubblico, il tasso annuo nominale degli interessi corrispettivi è pattuito nella misura fissa del 5,96%, mentre l'indice sintetico di costo è determinato nel 6,070%.
Al tempo in cui il mutuo era stato stipulato il tasso-soglia era del 6,36%, corrispondente al tasso effettivo globale medio (TEGM) del 4,24%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, nel testo applicabile ratione temporis.
Il tasso-soglia, oltre ad essere immediatamente accertabile, mediante la lettura del decreto ministeriale e l'applicazione dell'aumento previsto dalla legge, non è oggetto o motivo di contestazioni o contrasti tra le parti.
Inoltre, il tasso-soglia è stato accertato, con metodo esente da vizi ed errori, nelle consulenze tecniche d'ufficio.
È evidente che l'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale
(TAEG) previsto nel contratto di mutuo, corrispondente al 6,070%, non aveva superato la soglia.
Anche il tasso annuo effettivo degli interessi corrispettivi determinato dal secondo consulente tecnico d'ufficio (6,112%) è inferiore al tasso-soglia (6,36%).
Quanto agli interessi moratori, il relativo tasso, è pattuito nel contratto nella misura del 6,36%.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di usura nei rapporti bancari, «ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi
17 corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento» (Cass. n. 31615/21, la quale ha affermato che la legge n. 108/96 non ammette, ai fini dell'accertamento dell'usura, una comparazione tra il tasso-soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, anche perché è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non deve corrispondere il cumulo di tali interessi).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso-soglia va quindi risolto in modo differenziato.
Quanto ai primi, il tasso medio risultante dalle rilevazioni pubblicate va aumentato della metà, per i contratti stipulati fino al 12 luglio 2011, mentre va aumentato di un quarto, con aggiunta di altri quattro punti percentuali, per i contratti stipulati dal 13 luglio
2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del della legge n. 108/96.
Inoltre, per gli interessi moratori il tasso-soglia è dato dal T.E.G.M. incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori e moltiplicato per il coefficiente in aumento, e con l'aggiunta dei punti percentuali se previsti (Cass. n. 16526/24).
Né si possono sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, prevista nel contratto di mutuo, non costituendo questa «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/22).
Analogamente, e anzi a maggior ragione, per logica, non si potrebbe sommare una commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi.
Nel contratto stipulato dalle parti è pattuita la possibilità di una estinzione anticipata, con la previsione di un «compenso» a carico della mutuataria, determinato in una percentuale del capitale restituito anticipatamente.
Tale commissione era stata effettivamente pagata, avendo la mutuataria estinto anticipatamente il mutuo.
Però, è la giurisprudenza di legittimità ad escludere che la commissione per
18 estinzione anticipata possa essere uno dei fattori rilevanti per la determinazione del TAEG
(v. Cass. n. 7352/22: «la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello»; conforme, Cass. n. 4597/23, in motivazione: «ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi»).
Ne deriva che la commissione pattuita per l'estinzione anticipata non può essere considerata come costo o fattore rilevante.
Il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi e deve essere considerato come dato a sé, isolatamente, in conformità al criterio definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il decreto ministeriale relativo al periodo di stipulazione del contratto reca la maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, indicandola in 2,1 punti percentuali.
Per determinare il tasso-soglia degli interessi moratori, il TEGM del 4,24 % deve essere incrementato della maggiorazione (media) di 2,1 (rilevata nel decreto per il periodo di riferimento: art. 3) e quindi aumentato di metà (del 50%), secondo la formula seguente:
(TEGM + 2,1) x 1,5.
La soglia usuraria per gli interessi moratori era, quindi, del 9,51%.
Il tasso degli interessi moratori, determinato nel 6,36%, era inferiore alla soglia usuraria, al momento della stipulazione, come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio.
La circostanza che siano stati applicati interessi sulle rate scadute e insolute, già inclusive di interessi, non comporta la nullità delle relative clausole o l'illegittimità delle pretese.
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto, all'art. 3, che quando il rimborso del prestito deve avvenire tramite il pagamento di rate a scadenze prestabilite
«l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza».
Non sussiste, perciò, un contrasto con norme.
19 Una eventuale difformità tra TAEG indicato nel contratto e TAEG reale è ininfluente.
In linea generale, in materia di contratti bancari, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. n. 39169/21; in senso analogo Cass. n. 4597/23).
Il principio si applica anche ai contratti di mutuo.
Dalla pronuncia si evince che eventuali difformità nell'ISC, o TAEG, indicato non integrano vizi di nullità del contratto e possono dare luogo a «responsabilità contrattuale o precontrattuale» della banca (Cass. n. 4597/23), estranea alle domande, e alle sottese causae petendi, contenute nell'atto di citazione.
Una eventuale difformità del TAEG non può causare la nullità del contratto, per indeterminatezza delle condizioni.
Il mutuo non si può ritenere invalido per la mancata indicazione del tipo di ammortamento.
Nel piano allegato al mutuo è indicato che l'ammortamento è del tipo c.d. alla francese.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il piano di ammortamento c.d. alla francese (sia a tasso fisso che variabile) non comporta capitalizzazione di interessi, essendo questi calcolati sul capitale residuo (Cass. n. 8322/25), e nei mutui a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito con il detto tipo di piano «la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti»
(Cass. n. 17173/25).
Non è ravvisabile una illegittimità nel recesso dall'affidamento, comunicato dalla
20 correntista con la missiva datata 27.9.2013.
Non risultando che l'apertura di credito fosse a tempo determinato, è applicabile il comma 3 dell'art. 1845 c.c., per il quale, se il rapporto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere tramite preavviso nel termine pattuito o stabilito dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
È allora prevista la facoltà di recesso ad nutum, mentre eventuali cause particolari di illegittimità dovrebbero essere individuabili in concreto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;
è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto» (Cass. n. 6186/08).
Non è integrata la causa di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1956 c.c.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca che concede finanziamenti al debitore principale, conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare questo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cass. n. 3761/06).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito»
(Cass. n. 34685/22; in senso analogo, Cass. n. 23422/16).
Non risultano provate, adeguatamente, circostanze specifiche da cui possa desumersi che la situazione patrimoniale della società debitrice fosse peggiorata rispetto
21 alla situazione anteriore e dopo la stipulazione del contratto di garanzia in maniera significativa, tale da renderne incerta la solvibilità, e che l'istituto bancario avesse, nonostante la conoscenza o conoscibilità di quella situazione, omesso di attivare rimedi preventivi.
E comunque, nell'atto con cui era stata prestata la fideiussione, con indicazione dell'importo massimo garantito, è previsto, in apposita clausola, che il fideiussore si sarebbe tenuto informato della situazione patrimoniale della debitrice e dell'andamento dei rapporti con l'istituto bancario.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore» (Cass. n. 2902/16, su un caso in cui la fideiussione era stata prestata da un socio della società).
Inoltre, la giurisprudenza esclude che possa configurarsi una violazione contrattuale liberatoria, con la conseguente estinzione della garanzia, quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale sia comune o possa presumersi tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/06).
Nell'atto di citazione è riportato che il fideiussore è socio della società attrice e nella visura camerale della società è indicato come “amministratore unico”.
Con le note datate 10.2.2021 è stata eccepita la nullità della fideiussione, per la presenza di clausole che contrastavano con la normativa in materia di tutela della concorrenza.
In particolare, la nullità è stata eccepita sull'assunto che la fideiussione conterrebbe clausole conformi ad un modello contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana per le fideiussioni generiche prestate a garanzia delle operazioni bancarie, clausole che riproducono condizioni di cui l'Organo di Vigilanza ha accertato il contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90.
La domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità non può essere accolta.
22 Il principio per cui la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio «sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo» (Cass. n. 34590/23, relativamente al rilievo in appello) è stato ribadito proprio in relazione ad un caso in cui era stata sollevata l'eccezione di nullità di una fideiussione per (asserito) contrasto con la normativa in materia di concorrenza: la pronuncia ha affermato che, ferma la necessità del rispetto dei tempi processuali nell'allegazione dei fatti costitutivi della dedotta nullità contrattuale, la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass. n. 20713/23, in motivazione).
Nel caso in esame gli elementi da cui una (ipotetica) nullità della fideiussione, nelle clausole riproduttive di intese vietate per violazione della normativa a tutela della concorrenza, non sono tali da emerge ex actis.
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva accertato il contrasto delle clausole di deroga con la normativa a tutela della concorrenza, non è prodotto agli atti, né
è prodotto lo schema contrattuale predisposto e diffuso dall'Associazione Bancaria
Italiana.
Il dovere del giudice di conoscere la legge non si estende anche ai provvedimenti amministrativi (Cass. n. 422/25, in motivazione).
Non c'è dubbio che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sia di natura amministrativa, così che è inapplicabile il principio iura novit curia (Cass. n. 422/25, in motivazione;
Cass. n. 13846/19).
Inoltre ‒ è una ulteriore ragione per cui la domanda non può essere accolta ‒, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità sussiste se e nei limiti in cui le clausole riproducano condizioni oggetto di intese anticoncorrenziali.
Sono nulli (parzialmente) i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità (anche Cass. n. 26957/23 ha fatto riferimento alle intese anticoncorrenziali «già dichiarate nulle» dall'Autorità Garante).
La presunzione di conformità di un contratto alle clausole oggetto di intesa dichiarata anticoncorrenziale, presunzione sostenuta dall'accertamento contenuto nel provvedimento dell'Autorità, può coprire il tempo anteriore dell'istruttoria e al più un arco temporale che non si chiuda molto oltre l'emanazione del provvedimento (cfr. Cass.
n. 29810/17, relativa al caso di una fideiussione stipulata nel febbraio del 2005).
Perciò, il provvedimento invocato potrebbe esprimere ‒ in linea con gli indirizzi giurisprudenziali ‒ un valore presuntivo, ai fini della prova della preesistenza di un'intesa
23 anticoncorrenziale, per le fideiussioni prestate nel periodo dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 e, al più, anche per le fideiussioni prestate nel tempo immediatamente successivo, non anche per quelle prestata a distanza di mesi o anni (lo si può evincere da Cass. n. Cass. n. 19948/23, in motivazione).
In questo senso si è espressa una diffusa giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento n. 55 del 2005 ha valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale quanto alle fideiussioni prestate nel periodo considerato (ottobre 2002
– maggio 2005) e per gli atti contrattuali “a valle” di intese illecite (cfr. Trib. Milano 20 maggio 2021).
Esclusa la diretta rilevanza del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non è dimostrato che la fideiussione stipulata fosse conforme ad uno schema diffuso e praticato dagli istituti di credito in attuazione di intese anticoncorrenziali o che, nonostante l'emissione del predetto provvedimento, gli istituti di credito avessero continuato ad attenersi, con comportamenti taciti ma uniformi, a quell'intesa: la fideiussione risale al terzo trimestre del 2006, quindi era stata rilasciata dopo oltre un anno dal periodo considerato nel provvedimento sanzionatorio.
Pertanto, si deve escludere, sulla base dei principi giurisprudenziali illustrati, che sia ravvisabile una nullità della fideiussione.
Le domande di risarcimento dei danni, avanzate dalla società e dal socio, non possono essere accolte: l'accertata esistenza del debito, nonostante di minore ammontare, esclude che si possa ipotizzare un danno ingiusto;
la nullità di un contratto o di una clausola contrattuale non è, di per sé, elemento costitutivo di un illecito o di un danno risarcibile;
la “privazione di liquidità”, che dovrebbe essere causata da pagamenti effettivi in eccesso rispetto al dovuto, sarebbe comunque correlata ad un debito esistente;
non sono configurabili danni in re ipsa, nemmeno nei casi di segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi (Cass. n. 6589/23), danni che devono essere provati in tutti gli elementi costitutivi, compreso il nesso causale, che deve essere specifico, tra quella segnalazione e quel danno (Cass. n. 3133/20); e comunque, il debito, alla data fino a cui l'accertamento
è stato possibile, esisteva, sicché non appare integrato un motivo di illegittimità della segnalazione, per cui non è necessaria una insolvenza e che si deve fondare su situazioni che emergano ex ante, non su considerazioni ex post (Cass. n. 3130/21; Cass. n. 28635/20: la segnalazione della posizione di “sofferenza” del cliente «ha quale presupposto una
24 nozione levior di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare»).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e tenuto conto degli elementi agli atti, le dette domande vanno rigettate.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande, integri o no una situazione di soccombenza reciproca, le spese sono senz'altro da compensare (Cass. n.
13212/23).
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, invece, vanno poste a carico della banca convenuta, essendo stato il mezzo istruttorio disposto per la necessità di accertare il saldo di un conto corrente inficiato da clausole nulle o addebiti illegittimi (appare meno rilevante, anche per complessità, nell'indagine tecnica, la verifica sull'eventuale superamento dei tassi-soglia usurari).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e l'illegittimità degli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato e di commissione di istruttoria veloce;
2) accerta che il saldo del conto corrente n. 225886 è, alla data del 31.12.2012, di euro 31.663,17, a debito per la correntista;
3) rigetta tutte le altre domande ed eccezioni;
4) compensa le spese;
5) pone a carico della convenuta le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Messina il 20 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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