Decreto cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 13/04/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Monni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3;
per l'annullamento
dell'ordinanza di ripristino ambientale n. -OMISSIS-, notificata in pari data, a firma del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato al ricorrente, quale proprietario dei terreni: (a) l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali dal terreno comunale; (b) la rimozione del tetto in amianto dello stabile edilizio qualificato come "abusivo" e il suo corretto smaltimento; (c) il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di ripristino ambientale del -OMISSIS- del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, con la quale gli è stato ordinato, quale proprietario del terreno sito in loc. "-OMISSIS-" in -OMISSIS-: (a) l'allontanamento e lo smaltimento di materiali dal terreno comunale; (b) la rimozione del tetto in amianto di uno stabile edilizio qualificato come "abusivo" e il suo corretto smaltimento; (c) il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006;
Considerato che il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- quale “MOTIVO PREGIUDIZIALE” la “Incompetenza assoluta”, in quanto l’ordinanza è stata adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico anziché dal Sindaco, in violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che attribuisce al Sindaco la competenza esclusiva ed inderogabile in materia, quale norma speciale sopravvenuta e prevalente sull’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, vizio non sanabile ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241/1990;
I) “Violazione del contraddittorio procedimentale”: mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale che l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 impone quale presupposto indefettibile per l’imputazione della responsabilità solidale al proprietario non autore dell’abbandono;
II) “Violazione del principio «chi inquina paga» e carenza assoluta di motivazione sull’elemento soggettivo”, in quanto l’ordinanza non accerta né motiva alcuna condotta dolosa o colposa del proprietario, limitandosi a richiamare la mera titolarità dominicale, in violazione del principio eurounitario che esclude ogni forma di responsabilità oggettiva o da posizione;
III) “Eccesso di potere per qualificazione incidentale di abuso edilizio”: l’ordinanza qualifica lo stabile come "abusivo" senza che tale natura sia stata previamente accertata con autonomo provvedimento sanzionatorio edilizio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, operando uno sviamento di potere;
Rilevato che si è costituito per resistere il Comune intimato, il quale:
- ha eccepito che “Tutte le censure contenute nel ricorso sono rivolte e hanno quale presupposto il solo ordine di rimozione dei rifiuti. Deve, pertanto, ritenersi che il distinto ordine di rimozione del tetto in amianto, contenuto nel medesimo atto, sia estraneo al giudizio e sia, quindi, rimasto definitivo e non impugnato. Diversamente, si porrebbe un serio problema di ammissibilità del ricorso per essere cumulativo, perché avente ad oggetto provvedimenti diversi, per oggetto e per presupposti”;
- con riguardo alla censura di incompetenza, ha dedotto che: i) «Il Responsabile del Servizio ha provveduto ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto deliberazione della Giunta comunale n° 76 del 28 settembre 2011, modificato con successiva deliberazione della medesima Giunta n° 45 del 29 luglio 2016 e, soprattutto, impugnato non, ai sensi del quale gli è stata attribuita anche la competenza ad adottare “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia, e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”»; ii) “la censura riguarda solamente l’ordine impartito ex art. 192 del d.lgs. n° 152/2006 e non anche quello di rimuovere l’amianto, formulato ai sensi della l. n° 257/1992, che, comunque, ha natura sicuramente “gestionale” e rientra nella competenza del funzionario che vi ha provveduto”; iii) “quanto all’ordine di rimozione dei rifiuti, […] in presenza di fatti assolutamente pacifici e non contestati e del tenore chiaro e inequivocabile della richiesta proveniente dalla Polizia Giudiziaria, non può trascurarsi la copiosissima giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n° 241/1990, l’eventuale incompetenza dell’organo che ha provveduto non determina l’annullabilità del provvedimento, qualora esso sia vincolato o, comunque, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso”;
- ha controdedotto anche sugli altri tre motivi di censura;
Ritenuto che in via preliminare debba essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, in quanto l’ordine di rimozione del tetto in amianto deve intendersi incluso nel più ampio ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006, sicché nella fattispecie non si pone alcuna questione concernente la proponibilità di un ricorso cumulativo;
Ritenuto che il ricorso sia fondato alla luce del rilievo dirimente della censura di incompetenza, atteso che:
- l’ordinanza impugnata è stata adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, sig. Serrau Pietro, anziché dal Sindaco, come testualmente risulta dalla sottoscrizione dell’atto;
- l’art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) attribuisce espressamente e tassativamente al Sindaco – e non al dirigente o responsabile del servizio – la competenza ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, così configurando una riserva di competenza in capo al Sindaco, che non può essere derogata dall’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), il quale attribuisce in via generale ai dirigenti l’adozione di atti di gestione;
- secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2025, n. 2056; Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10961; Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9722), l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107 T.U.E.L. che, pertanto, prevale su quest’ultima in applicazione del duplice criterio di specialità ( lex specialis derogat generali ) e di successione cronologica ( lex posterior derogat priori );
- rispetto all’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa comunale il Collegio ritiene più confacente alla fattispecie il diverso orientamento secondo il quale l’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 non è applicabile al vizio di incompetenza (C.G.A. Sicilia, 20 settembre 2024, n. 715; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2025, n. 2056), sicché non può invocarsi la c.d. “sanatoria processuale” di cui al secondo comma dell’art. 21- octies per i provvedimenti vincolati;
Rilevato che il vizio di incompetenza ha portata assorbente delle ulteriori censure (C.d.S., Ad. Plen. n. 5/2015), sulle quali si può pertanto soprassedere;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come prospettato alle parti nel corso dell’udienza camerale;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AR | Marco BU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.