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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/07/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 07.07.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5606/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Auricchiella;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.10.2024 proponeva opposizione avverso Parte_2
CP_ l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001739633 Prot. 4800.25/09/2024.0606843, emessa nei suoi confronti dall' di Messina, notificata il 4.10.2024, con cui gli era stato ingiunto, in veste di legale CP_1 rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma di € 4.369,50, nonché avverso CP_ l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002089858 Prot. 4800.25/09/2024.0607120, notificata il 4.10.2024, con cui era stato ingiunto, sempre in veste di legale rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma di € 14.116,00, nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002793340 Prot. CP_
4800.25/09/2024.0607156, notificata il 4.10.2024, con cui era stato ingiunto, sempre in veste di legale rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma di € 13.005,80.
Con la notifica delle sopra citate ordinanze-ingiunzione (OO.II.), l' di Messina aveva intimato al CP_1 ricorrente, in veste di legale rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma complessiva di € 31.491,30, per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.l. 463/83, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Tali ordinanze ingiunzioni trovavano la loro genesi in tre pregressi atti di accertamento (rispettivamente la prima in prot. n. 4800.10/06/2019.0262022 del CP_1 18.06.2019, la seconda in prot. n. 4800.09/12/2019.0538703 del 9.12.2019 e la terza in prot. CP_1
4800.18/12/2023.0761327 del 18.12.2023), emessi dall' di Messina nei confronti della società CP_1 CP_1
Errebi Fud S.r.l. e del suo legale rappresentante, per presunte omissioni previdenziali compiute durante lo svolgimento dell'attività commerciale.
Alla base dell'opposizione il ricorrente richiamava l'art. 14 della Legge n. 689/1981 che prevede termini precisi e rigorosi per il compimento delle operazioni di notifica delle violazioni amministrative, stabilendo che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente” e che ove invece non ci sia contestazione immediata “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. Precisava che in applicazione di detta normativa i termini in oggetto risultavano decorsi, per la prima alla data di aprile 2018 se non addirittura prima nel corso e cioè al decorso dei 90 giorni successivi alla data in cui avrebbero dovuto essere versate le ritenute omesse, per la seconda nell'aprile 2019 e per la terza nell'aprile 2020.
In secondo luogo, riferiva che la pretesa previdenziale avanzata dall' nei confronti del ricorrente in CP_1
CP_ ordine alle OI-002089858 Prot. 4800.25/09/2024.0607120 e OI002793340 Prot. CP_ 4800.25/09/2024.0607156 “nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile della Errebi fud s.r.l.”, per violazioni commesse nel corso degli anni 2018 e 2019 erano da considerarsi nulle, inesistenti e comunque inefficaci, perché erroneamente rivolte nei confronti di un soggetto, il sig. Parte_2 appunto, il quale non poteva rendersi responsabile dell'asserita omissione previdenziale nel periodo considerato (ossia il 2018 e 2019), poiché all'epoca di parte dei fatti in contestazione non ricopriva più alcuna carica di rappresentanza in seno alla predetta società (cessazione dalla carica di legale rappresentante a far data dal 26.11.2018).
Infine l'opponente, richiamando l'art. 28 della L. 689/81 secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, eccepiva per le sanzioni portate dalle ordinanze ingiunzioni impugnate il decorso del termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dal giorno in cui erano state asseritamente commesse le violazioni.
Concludeva, pertanto, di annullare le ordinanze -ingiunzioni opposte e, per l'effetto, di dichiarare non dovute le somme intimate in pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- Con memoria depositata in data 23.06.2025 si costituiva in giudizio l precisando che gli atti presupposi alle ordinanze di ingiunzione erano state correttamente notificate, come dimostrato da documentazione allegata, e tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 14 della legge 689/1981 ed ai tempi ivi previsti per la contestazione dell'illecito, chiedeva la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
3.- All'udienza odierna la causa in esito alla discussione orale la causa veniva decisa. CP_
4.- Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l' ha provveduto all'annullamento in autotutela delle ordinanze di ingiunzione, oggetto di causa, per mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81. CP_
5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' in base al criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Francesco Auricchiella, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 43,00 per contributo unificato ed in € 4.636,50 per spese giudiziali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco Auricchiella.
Messina, 07.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 07.07.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5606/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Auricchiella;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.10.2024 proponeva opposizione avverso Parte_2
CP_ l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001739633 Prot. 4800.25/09/2024.0606843, emessa nei suoi confronti dall' di Messina, notificata il 4.10.2024, con cui gli era stato ingiunto, in veste di legale CP_1 rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma di € 4.369,50, nonché avverso CP_ l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002089858 Prot. 4800.25/09/2024.0607120, notificata il 4.10.2024, con cui era stato ingiunto, sempre in veste di legale rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma di € 14.116,00, nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002793340 Prot. CP_
4800.25/09/2024.0607156, notificata il 4.10.2024, con cui era stato ingiunto, sempre in veste di legale rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma di € 13.005,80.
Con la notifica delle sopra citate ordinanze-ingiunzione (OO.II.), l' di Messina aveva intimato al CP_1 ricorrente, in veste di legale rappresentante della società Errebi Fud S.r.l., il pagamento della somma complessiva di € 31.491,30, per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.l. 463/83, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Tali ordinanze ingiunzioni trovavano la loro genesi in tre pregressi atti di accertamento (rispettivamente la prima in prot. n. 4800.10/06/2019.0262022 del CP_1 18.06.2019, la seconda in prot. n. 4800.09/12/2019.0538703 del 9.12.2019 e la terza in prot. CP_1
4800.18/12/2023.0761327 del 18.12.2023), emessi dall' di Messina nei confronti della società CP_1 CP_1
Errebi Fud S.r.l. e del suo legale rappresentante, per presunte omissioni previdenziali compiute durante lo svolgimento dell'attività commerciale.
Alla base dell'opposizione il ricorrente richiamava l'art. 14 della Legge n. 689/1981 che prevede termini precisi e rigorosi per il compimento delle operazioni di notifica delle violazioni amministrative, stabilendo che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente” e che ove invece non ci sia contestazione immediata “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. Precisava che in applicazione di detta normativa i termini in oggetto risultavano decorsi, per la prima alla data di aprile 2018 se non addirittura prima nel corso e cioè al decorso dei 90 giorni successivi alla data in cui avrebbero dovuto essere versate le ritenute omesse, per la seconda nell'aprile 2019 e per la terza nell'aprile 2020.
In secondo luogo, riferiva che la pretesa previdenziale avanzata dall' nei confronti del ricorrente in CP_1
CP_ ordine alle OI-002089858 Prot. 4800.25/09/2024.0607120 e OI002793340 Prot. CP_ 4800.25/09/2024.0607156 “nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile della Errebi fud s.r.l.”, per violazioni commesse nel corso degli anni 2018 e 2019 erano da considerarsi nulle, inesistenti e comunque inefficaci, perché erroneamente rivolte nei confronti di un soggetto, il sig. Parte_2 appunto, il quale non poteva rendersi responsabile dell'asserita omissione previdenziale nel periodo considerato (ossia il 2018 e 2019), poiché all'epoca di parte dei fatti in contestazione non ricopriva più alcuna carica di rappresentanza in seno alla predetta società (cessazione dalla carica di legale rappresentante a far data dal 26.11.2018).
Infine l'opponente, richiamando l'art. 28 della L. 689/81 secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, eccepiva per le sanzioni portate dalle ordinanze ingiunzioni impugnate il decorso del termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dal giorno in cui erano state asseritamente commesse le violazioni.
Concludeva, pertanto, di annullare le ordinanze -ingiunzioni opposte e, per l'effetto, di dichiarare non dovute le somme intimate in pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- Con memoria depositata in data 23.06.2025 si costituiva in giudizio l precisando che gli atti presupposi alle ordinanze di ingiunzione erano state correttamente notificate, come dimostrato da documentazione allegata, e tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 14 della legge 689/1981 ed ai tempi ivi previsti per la contestazione dell'illecito, chiedeva la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
3.- All'udienza odierna la causa in esito alla discussione orale la causa veniva decisa. CP_
4.- Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l' ha provveduto all'annullamento in autotutela delle ordinanze di ingiunzione, oggetto di causa, per mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81. CP_
5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' in base al criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Francesco Auricchiella, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 43,00 per contributo unificato ed in € 4.636,50 per spese giudiziali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco Auricchiella.
Messina, 07.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino