Decreto cautelare 2 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01154/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Galzignato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto in data -OMISSIS-all'esito del procedimento amministrativo fasc. -OMISSIS-, con il quale è stato fatto divieto al predetto “ di detenere le armi, le munizioni e le materie esplodenti legalmente possedute ai sensi dell'art. 38 del t.u.l.p.s. ”, con conseguente confisca ex art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.;
- del decreto in data -OMISSIS-, con il quale è stata “ revocata la licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata al soprascritto -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione o consequenzialità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che i provvedimenti impugnati si fondano su un elemento di fatto (l’uccisione del gatto della vicina) che il ricorrente nega di aver compiuto e per il quale allo stato è indagato;
- che l’accertamento delle circostanze valutate dall’Amministrazione al fine di addebitare al ricorrente tale condotta appare incompatibile con il carattere sommario della cognizione che caratterizza la fase cautelare del giudizio;
- che, nelle more della trattazione del merito del ricorso, la gravità ed irreparabilità del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato può essere favorevolmente apprezzata con riguardo all’obbligo di cessione delle armi e delle munizioni detenute, attualmente ritirate cautelativamente, e alla loro conseguente confisca in caso di mancata cessione entro il termine di 150 giorni;
- che pertanto sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati entro tali limiti, restando ferma ogni ulteriore prescrizione o divieto applicati al ricorrente, potendo le esigenze di prevenzione e di tutela dell’incolumità pubblica, presupposte dall’impugnato decreto, essere interinalmente garantite e contemperate disponendo che le armi e le munizioni rimangano nella custodia dell’Amministrazione fino alla definizione del giudizio;
- che ai fini del decidere è altresì necessario acquisire dall’Amministrazione, che non si è costituita in giudizio, una relazione sui fatti di causa, in cui vengano indicati gli elementi che giustificano l’affermazione, contenuta nei provvedimenti impugnati, secondo cui è stato accertato che il colpo di arma da fuoco è stato esploso dal fucile del ricorrente, ed a cui allegare ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia;
- che la predetta relazione dovrà essere depositata in giudizio entro il 21 aprile 2022;
- che in ragione delle peculiarità della controversia viene disposta la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ordine di cessione delle armi.
Dispone l’acquisizione in via istruttoria da parte dell’Amministrazione resistente della relazione indicata in motivazione entro la data del 21 aprile 2022.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 giugno 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.