Articolo 3 della Legge 18 dicembre 1984, n. 976
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31 gennaio 1985
Art. 3.
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1985