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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di mauro in data 08/05/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.355/2013R.g.
Tra
n p.l.r.p.t. (p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Joan Azzurra Pelaggi
OPPONENTE
E
(c.f. ) CP_1 Controparte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriele Salvago
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art.645c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 06/03/2013 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare revocare la provvisoria es ecuz ione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito voler accogliere il presente ricorso e per l'effetto revocare il Decreto ingiunti vo n.176/2012 emes so il 28.11.2012 dal T ribunal e di Vi bo Val entia,
Sezi one Lavor o e Previdenz a, contestualment e di chiarat o provvisoria ment e esecuti vo ex art.642c.p.c., munito dell a formula di provvi soria esecuti vità il10.12.12, per ché infondato, i ngi usto ed i llegitti mo, e conseguent emente dichiarare altr es ì che nulla è dovuto ad Controparte_3
per i tit oli di cui sopra, con condanna dell o st esso al pagamento
[...]
dell e spese del present e giudizio, da distrarsi i n favore del procuratore cost ituit o che s e ne dichi ara anti stat ario. Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 15.01.2014 al 08.07.2024 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto , ass egnat a il 08.07.2024, al le udienze del 15.01.2025 e del
07.05.2025 sosti tuit a dal deposit o di not e scritt e ex art.127terc.p.c.; all'esito dell a t ratt azi one cart olare, il Giudicant e, preso att o dell a ritual e com uni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di not e s critte ent ro il t ermi ne assegnat o con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adott ato la s entenza con contest ual e moti vazi one, di cui di spone la com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguit o precisati.
La cont roversi a è stat a ist ruit a m edi ante prova t estim oni al e e m edi ant e l'espletamento di ctu contabile;
a tal fine i l CTU , ha Persona_1
prest ato gi uram ent o in dat a 22.02.2022 ed in dat a 24.07.2023 ha deposit ato l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione .
In ordine al m erito dell a controversia deve precisarsi quanto segue.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sovente ribadito che” nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 13/03/2007 n.5816), mentre l'atto di costituzione dell'opposto, che ha veste sostanziale di attore, è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo” (v. Cass. 13-9-2003 n. 13467, Cass. 11-10-2004 n. 20118,
Cass. 13-6-2002 n. 8502), essendo tenuto l'opposto in tale atto difensivo ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 c.p.c. (v. Cass. 17-4-2002 n. 5526). Sono infatti consolidati i principi processuali secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura fra le parti un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto.
Pertanto, il ricorso in opposizione, a mente dell'art. 416 c.p.c. deve contenere la proposizione
Pag. 2 di 4 a pena di decadenza, delle eventuali domande in via riconvenzionale e delle eccezioni processuali che non siano rilevabili d'ufficio, nonché nella stessa memoria la presa di posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, la proposizione di tutte le sue difese in fatto e in diritto e l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Dal momento che sull'opponente grava sempre l'onere di articolare la propria difesa nei modi e limiti previsti dall'art. 416, terzo comma c.p.c., prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore e sottesi all'intimazione di pagamento, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione, consente al giudice di ritenere tali fatti, per i quali l'opposto aveva fornito prova documentale nel giudizio monitorio, come ammessi (art. 115 comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere probatorio come articolato in materia.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore valutazione, l'opposizione, così come proposta va rigettata e per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ex art. 91c.p.c.
Le spese di ctu del presente giudizio sono liquidate, come da dispositivo, con separato decreto, in base al principio per cui il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovarsi per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, assumendosene le connesse responsabilità, anche di rilevanza penale, attraverso la formulazione del giuramento, sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. Dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza, che attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250,
Pag. 3 di 4 Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122).
Appare evidente, dunque, come le spese della consulenza non possano che gravare su tutte le parti, indistintamente, atteso che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art.1294c.c. (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1996 n.6199; ed altre ivi citate;
nonché Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2006
n.20314; Cass. civ., Sez. II, 15 settembre 2008 n°23586) e, salvo diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1314,00 oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
3. Liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 08 maggio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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