Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. N. 177/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 177/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 10.2.2025, da:
ZA MO (C.f. [...]), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mangia (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato in 20131 Milano, Via Ingegnoli, n. 9, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, difensore il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec giuseppe.mangia@milano.pecavvocati.it e/o al numero di fax
02.56563547; nei confronti di
TO ON S.R.L. (c.f. e P. IVA 10330710962), con sede legale a MILANO (MI) VIALE MONTE
GRAPPA 18 cap 20124;
1
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 10.2.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società TO ON SRL;
fissata udienza, il contradditorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società debitrice del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e delega del giudice relatore, perfezionatasi a mezzo PEC
a cura della cancelleria, in data 12.2.2025, nel rispetto dei termini di almeno quindici giorni anteriori ex art 41 comma 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 18.3.2025; rilevato che all'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore in data 18.3.2025 è comparsa
“personalmente la legale rappresentante pro tempore amministratrice unica Sig.ra EMMA
EG … la quale dà atto di aver chiuso l'attività imprenditoriale ad aprile 2024, di essere decaduta dalla rateizzazione parziale del debito verso INPS, di aver prodotto documentazione contabile dalla quale risulta che il debito complessivo verso i fornitori è superiore ad € 62.000 e quindi è superata la soglia di € 30.000 ex art. 49 ultimo comma CCII;
non si oppone pertanto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dando atto che la società è priva di attivo.”;
OSSERVA
La competenza territoriale
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e successive modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO
(MI) VIALE MONTE GRAPPA 18 cap 20124;
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali
• La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta: “LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI
GASTRONOMICI IN GENERE;
IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI
GENERI ALIMENTARI E VARI”;
2 • La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
infatti, il totale attivo dello stato patrimoniale emergente dal bilancio al 31.12.2023 è pari ad € 555.666,00 superiore ad €
300.000,00.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente per un importo, come da atto di precetto notificato con ricevuta di consegna via PEC in data 4.12.2024, pari ad € 9.335,22 oltre spese successive, rivalutazione ed interessi.
Sussistono, inoltre, debiti previdenziali e tributari scaduti, non pagati e non rateizzati (essendo per espressa ammissione del legale rappresentante decaduta la società ricorrente dalla definizione agevolata “parziale”), come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
41.774,51, formatisi a partire da ottobre 2018.
Inoltre, la società debitrice costituendosi ha ammesso e documentato con la situazione contabile aggiornata l'esistenza di un debito scaduto verso i fornitori pari ad € 62.437,53.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed
3 indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a. dall'inadempimento dei crediti da lavoro vantati da parte ricorrente per TFR, per un modesto importo come da decreto ingiuntivo, fisiologicamente adempibili da un'impresa non in crisi quale normale costo di un fattore di produzione, nonché in relazione ai crediti scaduti verso i fornitori (pacificamente ammessi), fatti indicativi in concreto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b. dal mancato pagamento di modesti debiti di natura previdenziale e tributaria, scaduti e non rateizzati, per un importo superiore ad € 41.000,00, di risalente formazione nel tempo (a partire dal 2018);
c. dalle dichiarazioni negative dei terzi pignorati (istituti di credito) rese a gennaio 2025, avendo dichiarato in particolare INTESA SANPAOLO SPA che “il conto corrente intrattenuto è privo di giacenze attive”;
d. dalla perdita di esercizio di € 24.655,00 emergente già dal bilancio al 31.12.2023;
e. dalla chiusura e cessazione di fatto dell'attività commerciale, ammessa dalla legale rappresentante a verbale di udienza, risalente ad aprile 2024;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
4 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società TO ON S.R.L. (c.f. e P. IVA
10330710962), con sede legale a MILANO (MI) VIALE MONTE GRAPPA 18 cap 20124, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore l'avv. VALENTINA APPIERTO, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 9 luglio 2025 ore 13.30 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-
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6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 20 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
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