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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2032 / 2022
promossa da
' rappresentata e difesa dall'avv. NASO Parte_1 C.F. C.F. 1
DOMENICO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: impugnazione esclusione graduatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Considerato che, con ricorso depositato in data 7 luglio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di essere dipendente del Controparte_2 in qualità di docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Garibaldi-Capuana" di Raffadali e di essere stato escluso dalla procedura di selezione del personale docente da destinare all'estero, indetta con D.D.G. M.A.E.C.I. n. 2959/2021, chiedendone la riammissione;
-che si costituiva in giudizio il Controparte_1
che eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale in favore del
[...]
Tribunale di Roma, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e chiedeva il suo rigetto;
-che, con nota del 22 giugno 2025, parte ricorrente rinunciava all'azione, rappresentando che, nelle more del presente procedimento, veniva pubblicato il D.L. n. 71/2024 recante la modifica del mandato del personale scolastico in servizio all'estero;
-che, come è noto, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio,
che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306
c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte;
-che essa, quindi, incide sul diritto sostanziale, “estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, vanir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata)” (cfr. Cass. sent. n. 18255 del 2004);
-che, in presenza di una rinunzia all'azione, inoltre, il procedimento deve concludersi con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. sent. n. 1112
del 1982, nn. 808 e 5286 del 1993);
-che, stante la pronuncia in rito, si reputa equo compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 02/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2032 / 2022
promossa da
' rappresentata e difesa dall'avv. NASO Parte_1 C.F. C.F. 1
DOMENICO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: impugnazione esclusione graduatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Considerato che, con ricorso depositato in data 7 luglio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di essere dipendente del Controparte_2 in qualità di docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Garibaldi-Capuana" di Raffadali e di essere stato escluso dalla procedura di selezione del personale docente da destinare all'estero, indetta con D.D.G. M.A.E.C.I. n. 2959/2021, chiedendone la riammissione;
-che si costituiva in giudizio il Controparte_1
che eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale in favore del
[...]
Tribunale di Roma, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e chiedeva il suo rigetto;
-che, con nota del 22 giugno 2025, parte ricorrente rinunciava all'azione, rappresentando che, nelle more del presente procedimento, veniva pubblicato il D.L. n. 71/2024 recante la modifica del mandato del personale scolastico in servizio all'estero;
-che, come è noto, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio,
che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306
c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte;
-che essa, quindi, incide sul diritto sostanziale, “estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, vanir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata)” (cfr. Cass. sent. n. 18255 del 2004);
-che, in presenza di una rinunzia all'azione, inoltre, il procedimento deve concludersi con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. sent. n. 1112
del 1982, nn. 808 e 5286 del 1993);
-che, stante la pronuncia in rito, si reputa equo compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 02/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo