Articolo 3 della Legge 3 novembre 1948, n. 1345
Articolo 2
Versione
8 dicembre 1948
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, della Azienda autonoma per le strade statali e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C.

Entrata in vigore il 8 dicembre 1948