Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2231/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/06/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Ganzerli per la parte convenuta il dott. Lo Guarro Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. La difesa di parte ricorrente da atto di avere depositato per e Parte_1
l'attuale inserimento nelle graduatorie provinciali. Segnala altresì per Pt_2 che la stessa risulta titolare di proroga del contratto sino al 26.6.2025 Parte_1 ma che ancora tale contratto non è stato materialmente consegnato. Relativamente ai ricorrenti e , riguardo all'anno 2019/2020, rileva che in base Pt_3 Pt_2 alla sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, aderisce all'eccezione di prescrizione. Quanto a , relativamente al contestato frazionamento del Pt_2 credito, osserva che la causa per ferie non godute ha diverso oggetto (petitum e causa petendi), essendo peraltro in questa sede formulato un ricorso collettivo su altra questione comune ai ricorrenti. Quanto a poi per l'anno 2020/2021, Pt_3 il fatto che il contratto sia fino all'8.6.2021, essendo un servizio di durata superiore a 180 giorni, secondo giurisprudenza di merito, insiste nell'accoglimento della relativa domanda. La difesa di parte resistente, riportandosi alla memoria difensiva, osserva che la è stata assunta a termine in forza di MAD e che per l'anno Parte_1 Pt_3
2020/2021 ha svolto servizio fino al termine delle lezioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 12/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2231 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/10/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._1 Parte_5
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_6 C.F._3 patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_3 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Persona_1
( Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 9.10.2024 i docenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti con contratto a tempo Controparte_1
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
[...]
[...
[...] [...]
) a mettere a disposizione delle parti Controparte_4 Controparte_1
ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.500,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23; Parte_4
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; € 2.500,00 a Parte_5
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; per Parte_6 la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B)
Condannare il (già ) al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 1.500,00 a Parte_4
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23; € 1.000,00 a per
[...] Parte_5 gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; € 2.500,00 a per gli anni scolastici Parte_6
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
2 3. La difesa di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 convenuto quanto all'anno scolastico 2019/2020 richiesto per e . Pt_3 Pt_2
4. Per la parte residua, le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
5.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
6. Quanto ai contratti che esulano da quelli di cui art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999 (quindi anche quelli stipulati fino al termine delle lezioni), seppure la Corte di Cassazione non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è
3 in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto
5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico fino al termine delle attività didattiche (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
6.1 A tal proposito, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n.
22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o
4 scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
6.2 I costanti richiami alla motivazione della sentenza n. 29961 del 2023 e la valorizzazione della “didattica annua” costituiscono elementi che fanno propendere per un orientamento di legittimità negativo rispetto alle supplenze di cui al comma 3 dell'art. 4 l. 124/99 (c.d. temporanee o brevi e saltuarie per esigenze diverse), tranne nelle eccezionali ipotesi in cui sia possibile assimilare estensivamente un unico contratto stipulato prima del 31.12 e cessato al termine delle lezioni su un'unica cattedra a quello fino al termine delle attività didattiche (come ad esempio nel caso di sostituzione di docente assente per il corrispondente periodo) e che tali elementi di valutazione siano stati dedotti e risultino provati.
7. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
5 la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
7.1 Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG
1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent.
720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent.
96/2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla data successiva di inizio della supplenza.
7.2 Inoltre ad interrompere la prescrizione non rileva la data di deposito del ricorso ma la ricezione della notifica dello stesso (ex multis Cass., 24031/2017, 14862/2009, 22238/2007,
6343/2004, 3373/2003, 6423/2001, 543/1992).
8.Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma trova applicazione ai soli contratti di supplenza fino al 31.8. Il riferimento all'anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro, ossia per l'a.s. 2023/2024, tanto più che riconoscere il beneficio a fine anno scolastico avrebbe poco senso in relazione alla ratio della norma che mira a garantire la formazione continua e in corso di anno scolastico dei docenti. Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
9.1 La ricorrente, , al momento della pronuncia della presente sentenza, Parte_4
“interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto di supplenza nella scuola di primo grado dal 9.9.2024 al 30.6.2025, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
(iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) nell'anno scolastico 2022/2023 (2.9.2022-
30.6.2023).
9.1.1. In base ai principi richiamati il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020
(26.9.2019/31.8.2020) risulta infatti prescritto, essendo il ricorso introduttivo del presente
6 giudizio notificato a mezzo PEC il 21.10.2024 (come detto la difesa della ricorrente ha aderito a tale eccezione).
9.1.2 Il contratto dal 10.10.2020 all'8.6.2021, su “spezzone orario” (9 ore), non a copertura di assenza, invece non è conforme ai parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo stati dedotti né risultando dai documenti in atti altri elementi rilevanti che possano far ritenere l'assimilabilità della predetta docenza ad una supplenza annua e quindi la connessione della stessa alla programmazione didattico educativa annuale, in ragione degli assetti degli orari di lavoro ed in riferimento alle classi affidate (punto 5.3 della motivazione), avendo la
Cassazione, come già ricordato, escluso espressamente che a tal fine possa invocarsi il solo dato normativo dei 180 giorni (cfr. punto 7.5 Cass., 29961/2023).
9.2 La ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, “interna” Parte_5
al sistema delle docenze scolastiche, in quanto, come documentato (deposito telematico dell'11.6.2025) e riconosciuto dalla stessa amministrazione, inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici: 2022/2023
(23.9.2022-30.6.2023), 2023/2024 (18.9.2023-30.6.2024).
9.2.1 Come già rilevato da questo Tribunale (sent. 303/2023 del 30.5.2023) non assume di per sé rilevanza che la selezione della ricorrente sia avvenuta in base alla c.d. messa a disposizione
(MAD), posto che la circostanza è del tutto neutra rispetto al contenuto della prestazione svolta dall'interessata, così come non rileva il fatto che le supplenze siano state svolte in mancanza di specifico titolo di specializzazione perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione, essendo di fatto identiche funzioni e mansioni, circostanza questa pacifica tra le parti.
9.3 Il ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, Parte_6
“interno” al sistema delle docenze scolastiche in quanto inserito nelle graduatorie provinciali (v. deposito telematico dell'11.6.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021 (5.11.2020-30.6.2021),
2021/2022 (13.9.2021-30.6.2022), 2022/2023 (5.9.2022-30.6.2023), 2023/2024 (11.9.2023-
30.6.2024), escluso l'a. s. 2019/2020, essendo effettivamente il diritto prescritto il 9.10.2024, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in pari data ma notificato soltanto il 21.10.2024
(come detto la difesa di parte ricorrente ha aderito a tale eccezione).
7 10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
11. Le spese di lite seguono la prevalente e sostanziale soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (1100-5200, considerando il valore della domanda più elevata), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria, per più parti la cui posizione sottende le medesime questioni di fatto e di diritto e quindi l'aumento del 30% per ciascuna parte oltre la prima), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i. Non si ritiene sussistente alcun abusivo frazionamento del credito quanto alla posizione del ricorrente con riferimento al procedimento pendente avente ad oggetto il pagamento Pt_2
dell'indennità di ferie, seppur con riferimento ai medesimi anni scolastici qui in contestazione, trattandosi di domande diverse, aventi presupposti diversi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
8 1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015
a) di per l'anno scolastico: 2022/2023; Parte_4
b) di per gli anni scolastici: 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5
c) di per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024;
2. condanna il convenuto ad erogare ai ricorrenti di cui al precedente punto 1 a), CP_1
b), c) la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti CP_1 ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.648,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre Euro 49,00 a titolo di rimborso CU, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 12.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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