TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 849/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
E codice fiscale ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIANNANTONIO ANNA MARIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate, come di seguito indicate, appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole, sicché ad esse il collegio si conforma:
1. La casa familiare, sita in Aprilia via delle Palme n. 21, di proprietà del marito, resta nella diponibilità di quest'ultimo, con tutto il suo contenuto che resta di sua esclusiva proprietà.
2. Il figlio , maggiorenne, ma non autonomo economicamente, manterrà Per_1 la propria residenza principale presso la casa del padre in Aprilia via delle Palme n.21, ove vivrà stabilmente con lo stesso;
3. considerati i periodi in cui vive presso ciascun Per_1 genitore, ormai da anni, questi ultimi si occuperanno del suo mantenimento in modo diretto, nei periodi di rispettiva competenza, rinunciando reciprocamente al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio;
4. i coniugi concordano di ripartire al 50% cadauno tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio , così come previsto e regolamentato dal Per_1
“Protocollo spese ordinarie e straordinarie” recepito ed approvato dal Tribunale di Latina, ma considerato il mancato versamento dell'assegno di mantenimento stabiliscono l'accollo al 50% ciascuno anche per: "spese scolastiche ivi compresi libri e materiale di cancelleria per la scuola, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere), attività ludiche, attività artistiche, parascolastiche, sportive, mensa scolastica, colonia estiva, doposcuola, spese mediche sanitarie";
5. Il sig. dichiara che Parte_2 alla vendita dell'immobile in comproprietà (per 1/18) con la sig.ra di cui al punto Parte_1
8 delle premesse, provvederà a liquidare, all'atto della sottoscrizione della compravendita, in una unica soluzione la sua quota, impegnandosi sin d'ora a tale versamento, previa apposita comunicazione da inviare alla stessa, senza alcun aggravio di spesa a nessun titolo causa o ragione. La sig.ra dal suo canto si impegna sin d'ora a sottoscrivere l'atto di Pt_1 compravendita, a seguito della detta comunicazione, previo versamento a suo favore della quota prezzo a lei spettante ( il 50% di 1/18);
6. i coniugi ribadiscono quanto già concordato in sede di separazione in merito alla autovettura Fiat Panda tg. FA295BB acquistata dopo il matrimonio, ma intestata alla sig.ra la stessa resta in uso esclusivo a quest'ultima Parte_1 e il marito esprime sin d'ora il consenso all'eventuale vendita obbligandosi a sottoscrivere, se necessario l'eventuale atto di vendita, senza pretendere alcunché sul prezzo realizzato.
7. I coniugi si dichiarano autonomi economicamente e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
8. I coniugi dichiarano, che al realizzarsi delle suindicate condizioni, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, ad alcun titolo, causa o ragione e si dichiarano reciprocamente soddisfatti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09/07/2005 nel Comune di ROCCA DI PAPA, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
18/04/2025 come indicate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCA DI PAPA (), di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto di matrimonio n. 45 parte II Serie A dell'anno
2005); compensa le spese di causa.
Latina, 29/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
E codice fiscale ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIANNANTONIO ANNA MARIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate, come di seguito indicate, appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole, sicché ad esse il collegio si conforma:
1. La casa familiare, sita in Aprilia via delle Palme n. 21, di proprietà del marito, resta nella diponibilità di quest'ultimo, con tutto il suo contenuto che resta di sua esclusiva proprietà.
2. Il figlio , maggiorenne, ma non autonomo economicamente, manterrà Per_1 la propria residenza principale presso la casa del padre in Aprilia via delle Palme n.21, ove vivrà stabilmente con lo stesso;
3. considerati i periodi in cui vive presso ciascun Per_1 genitore, ormai da anni, questi ultimi si occuperanno del suo mantenimento in modo diretto, nei periodi di rispettiva competenza, rinunciando reciprocamente al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio;
4. i coniugi concordano di ripartire al 50% cadauno tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio , così come previsto e regolamentato dal Per_1
“Protocollo spese ordinarie e straordinarie” recepito ed approvato dal Tribunale di Latina, ma considerato il mancato versamento dell'assegno di mantenimento stabiliscono l'accollo al 50% ciascuno anche per: "spese scolastiche ivi compresi libri e materiale di cancelleria per la scuola, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere), attività ludiche, attività artistiche, parascolastiche, sportive, mensa scolastica, colonia estiva, doposcuola, spese mediche sanitarie";
5. Il sig. dichiara che Parte_2 alla vendita dell'immobile in comproprietà (per 1/18) con la sig.ra di cui al punto Parte_1
8 delle premesse, provvederà a liquidare, all'atto della sottoscrizione della compravendita, in una unica soluzione la sua quota, impegnandosi sin d'ora a tale versamento, previa apposita comunicazione da inviare alla stessa, senza alcun aggravio di spesa a nessun titolo causa o ragione. La sig.ra dal suo canto si impegna sin d'ora a sottoscrivere l'atto di Pt_1 compravendita, a seguito della detta comunicazione, previo versamento a suo favore della quota prezzo a lei spettante ( il 50% di 1/18);
6. i coniugi ribadiscono quanto già concordato in sede di separazione in merito alla autovettura Fiat Panda tg. FA295BB acquistata dopo il matrimonio, ma intestata alla sig.ra la stessa resta in uso esclusivo a quest'ultima Parte_1 e il marito esprime sin d'ora il consenso all'eventuale vendita obbligandosi a sottoscrivere, se necessario l'eventuale atto di vendita, senza pretendere alcunché sul prezzo realizzato.
7. I coniugi si dichiarano autonomi economicamente e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
8. I coniugi dichiarano, che al realizzarsi delle suindicate condizioni, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, ad alcun titolo, causa o ragione e si dichiarano reciprocamente soddisfatti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09/07/2005 nel Comune di ROCCA DI PAPA, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
18/04/2025 come indicate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCA DI PAPA (), di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto di matrimonio n. 45 parte II Serie A dell'anno
2005); compensa le spese di causa.
Latina, 29/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino