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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7201 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Filomena Letizia ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Ettore Rossetti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 il ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo in via principale che venga accertata la sua condizione di invalido in misura pari o superiore al 67% a far data dalla proposizione della domanda amministrativa
(12.05.2023), al fine di poter usufruire del beneficio amministrativo della esenzione ticket sanitario.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ciò posto, osserva il giudicante – quanto al profilo della legittimazione a resistere della parte convenuta in giudizio – che, come ha recentemente chiarito la Suprema Corte, “…
1 una lettura sistematica e complessiva delle diverse disposizioni rilevanti in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l ” (cfr. Cass. sent. Controparte_2
07.09.2022, n. 26317).
Ne consegue che, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei confronti di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nella specie, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario), unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi
CP_ l' , in quanto Ente deputato all'accertamento preliminare del requisito sanitario in contestazione.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato.
Invero, dalla lettura della consulenza tecnica disposta nel presente giudizio emerge che
“…
Il ricorrente , di anni 52 circa, risulta affetto da: Fibrillazione atriale Parte_1
permanente in NAO in II-III classe NYHA. Bronchite cronica asmatica in asma intrinseco. Note artrosiche diffuse. La fibrillazione atriale permanente è presente da diversi anni, già trattata con ablazione a mezzo radiofrequenza, subito dopo recidivata, in attuale II classe NYHA, in terapia anticoagulante.
Tale affezione, in base a quanto contemplato al codice 6442 delle vigenti tabelle indicative, è valutabile nella misura del 45-50% circa.
Il soggetto presenta anche una bronchite cronica asmatica con asma intrinseco, in terapia con broncodilatatori, che, in base ai codici 5407 e 6004 delle vigenti tabelle,
è valutabile nella misura del 40%.
Le note artrosiche diffuse non si accompagnano a significative limitazioni funzionali e quindi di scarsa rilevanza medico legale.
Applicando la "formula a scalare" del Balthazard ai gradi di invalidità precedentemente riportati, ne deriva un grado di invalidità complessivo del 67% (…)
Per i motivi esposti nella precedente "Discussione", ritengo che il ricorrente sia da considerare Invalido al 67% e che lo fosse già all'epoca della presentazione della domanda…” (cfr. conclusioni ctu).
2 Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate (né ulteriormente contestate) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Sicché dall'epoca della domanda amministrativa (12.05.2023) deve riconoscersi a carico del ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione;
il ricorrente, cioè, dev'essere riconosciuto invalida in misura pari al 67%, percentuale idonea al fine di poter usufruire del beneficio amministrativo della esenzione ticket sanitario.
Le spese si compensano nella misura di 1/3 – considerata la complessità degli accertamenti – e nella restante parte seguono la soccombenza e vengono poste a carico CP_ dell' , così come quelle dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
a) Dichiara che è invalido nella misura del 67%, al fine di poter Parte_1
usufruire del beneficio amministrativo della esenzione ticket sanitario, con decorrenza dal 12.05.2023. CP_ b) Compensa le spese per 1/3 e condanna l alla rifusione della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 23.05.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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