TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/08/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Oristano
in composizione monocratica dott. Paolo Antonio Aru
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 891/2021 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
elettivamente domiciliato in Macomer Via Satta n. 11, presso Parte_1 lo studio dell'Avv.to Angela Luisa Barria, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti;
parte attrice
CONTRO
elettivamente domiciliata in Macomer Viale Gramsci n. 8/L, presso lo CP_1
Studio dell'Avv.to Luciano Rubattu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
AVENTE AD OGGETTO: mutuo
Conclusioni
PER L'ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione rigettata:
1) Accertare e dichiarare che è creditore di della Parte_1 CP_1 somma di € 15.468,47 per i titoli e le causali descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione;
2) per l'effetto condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 15.468,47, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della
[...] domanda al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali.
pagina 1 di 5 PER IL CONVENUTO: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione:
1) rigettare la domanda attorea siccome totalmente infondata, mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/07/2021 il sig. esponeva: di Parte_1 essere il padre di nata ad [...] il [...]; di avere sottoscritto, in data 1° CP_1 aprile 2017, il contratto di prestito personale n° 065/93301143, riservato ai pensionati ex dipendenti Banco di Sardegna, per un ammontare di € 20.000,00, da estinguere mediante il pagamento di n. 60 rate, di € 343,51 mensili, comprensive di € 621,12 di interessi;
che detto finanziamento, era stato chiesto ed ottenuto dal medesimo al fine di aiutare la figlia nell'acquisto di un appartamento, in quanto non aveva i requisiti sufficienti per ottenere un mutuo;
che proprio per tale finalità, una volta ottenuta la somma di cui al contratto di finanziamento, l'attore aveva provveduto a versare la stessa con bonifico bancario del
27/04/2017 sul conto corrente n. 70632969 acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A.; che tale conto, pur essendo formalmente intestato non solo alla convenuta ma anche al
CP_1 padre, era in realtà ad uso esclusivo della figlia;
che tale circostanza risulterebbe comprovata dal fatto che la carta di debito (bancomat) e la carta di credito collegate al suddetto conto corrente erano state ritirate dalla ed erano rimaste nella sua esclusiva
CP_1 disponibilità; che tale circostanza risultava inoltre dal fatto che sul medesimo conto viene accreditato mensilmente lo stipendio percepito dalla da parte del suo datore di
CP_1 lavoro (Spesa Intelligente S.p.A.) e che gli unici prelevamenti allo sportello effettuati fino a tutto il 31/12/2020 erano stati compiuti dalla medesima (come dagli allegati
CP_1 estratti del suddetto conto corrente dalla sua apertura fino al 31/12/2020); che la figlia, ottemperando agli accordi intercorsi con l'attore, aveva iniziato a restituire mensilmente la somma di € 343,51 (pari all' importo delle rate del finanziamento ottenuto dal padre e a lei interamente accreditato) da ottobre 2018 fino a dicembre 2019, per un totale di euro 5.152,65, mediante bonifici sul conto corrente n° 14006 acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A., intestato esclusivamente all'attore, e sul quale venivano addebitate mensilmente le rate del prestito contratto per lei dal suo genitore;
che dal mese di dicembre 2019 la figlia
CP_1 aveva omesso di provvedere al rimborso mensile delle somme dovute, cosicché il sig.
[...]
pagina 2 di 5 è rimasto creditore, nei confronti della figlia, della somma di € Parte_1
15.468,47; che la convenuta, invitata bonariamente alla restituzione della suddetta somma, aveva ammesso di avere ricevuto le somme prestate, rifiutandosi, al contempo, di restituire la somma rimanente;
che è interesse dell'attore ottenere una sentenza Parte_1 di condanna dell'attrice alla restituzione in suo favore della somma di € 15.468,47 oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/12/202 la parte convenuta si costituiva in giudizio esponendo: che l'importo della somma richiesta, pari ad euro 15.468,47 non era corretto in quanto diverso dal quello ancora dovuto;
che dopo la restituzione di euro 5.126,65, da parte della signora infatti, era intervenuto un nuovo accordo avente ad CP_1 oggetto la sospensione dei versamenti sino ad allora effettuati;
che nel frattempo l'attore aveva effettuato svariate operazioni di denaro per un ammontare di euro 14.000,00; che pertanto l'importo corretto del debito ammonta ad euro 1.500.00 anziché 15.468.47 come pretesi nell'atto di citazione.
L'azione esperita dall'attore nei termini sopra riepilogativamente Parte_1 esposti, è fondata e dovrà pertanto essere accolta.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice (ex multis Cassazione civile sez. VI, 02/07/2021, n.18797).
L'onere di contestazione, più precisamente, rappresentante un principio cardine del processo civile, impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente devastante per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio” (Tribunale
Terni, 11/04/2023, n.240).
Nel caso di specie la difesa convenuta ha omesso del tutto di contestare l'esistenza del mutuo,
l'ammontare complessivo della somma originariamente prestata dall'attore, nonché i fatti e gli atti costitutivi integranti la fattispecie azionata dalla parte attrice.
L'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto l'estinzione parziale del credito azionato, verificatasi mediante “svariate operazioni di prelievo di denaro per un ammontare di circa
14.000,00” effettuate dall'attore sul conto corrente cointestato n. 000070632969, oltreché pagina 3 di 5 generica, nonché tempestivamente contestata, è risultata del tutto priva di un minimo riscontro probatorio.
Anche l'asserita esistenza di un “nuovo accordo”, modificativo del precedente, con il quale le parti avrebbero pattuito la sospensione dei versamenti, oltreché generico, nonché specificatamente contestato, è risultato privo di un minimo supporto probatorio all'esito dell'istruttoria.
Le suddette eccezioni, rispettivamente inerenti l'adempimento parziale del credito azionato, e la variazione degli accordi precedentemente presi, pur nella loro genericità, rappresentano un'implicita ammissione in ordine all'esistenza del credito originariamente concesso, all'entità dell'importo residualmente dovuto (non risultando corrisposte somme ulteriori rispetto a quelle indicate dall'attore), ed in merito al rapporto sottostante, nei termini prospettati in citazione.
Questo giudice, pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, nei termini sopra chiariti, alla situazione processuale esposta, ritiene provata l'esistenza e l'entità del credito azionato dall'attore con l'atto di citazione. Parte_1
Per ragioni di chiarezza espositiva deve rilevarsi come l'esistenza e l'entità del prestito personale n. 065/93301143 ottenuto dall'attore, pari all'importo della somma prestata alla figlia convenuta, risulta dimostrato dalla produzione del contratto indicato come allegato n. 1 nell'atto di citazione (non contestato), mentre la successiva apertura del conto corrente cointestato n. 70632969, e la modalità di utilizzo dedotta in citazione, risulta documentato dalla produzione n. 2 di parte attrice (non contestata), e la consegna alla convenuta della carta di debito e della carta di credito inerente tale conto risulta documentato dall'allegazione di parte attrice n. 3 e n. 4 (parimenti non contestate).
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda attorea dovrà pertanto essere accolta, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, come quantificate in dispositivo (tenendo conto del valore della causa, e della non complessità dell'istruttoria svolta).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così decide:
➢ Condanna a corrispondere la somma di € 15.468,47 in favore dell'attore CP_1
oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della Parte_1 domanda al saldo, a titolo di rimborso integrale del finanziamento accertato. pagina 4 di 5 ➢ Condanna la signora al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio in favore dell'attore nella misura di euro 4.237,00, Parte_1 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Oristano, 19 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Paolo Antonio Aru
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Oristano
in composizione monocratica dott. Paolo Antonio Aru
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 891/2021 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
elettivamente domiciliato in Macomer Via Satta n. 11, presso Parte_1 lo studio dell'Avv.to Angela Luisa Barria, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti;
parte attrice
CONTRO
elettivamente domiciliata in Macomer Viale Gramsci n. 8/L, presso lo CP_1
Studio dell'Avv.to Luciano Rubattu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
AVENTE AD OGGETTO: mutuo
Conclusioni
PER L'ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione rigettata:
1) Accertare e dichiarare che è creditore di della Parte_1 CP_1 somma di € 15.468,47 per i titoli e le causali descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione;
2) per l'effetto condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 15.468,47, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della
[...] domanda al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze professionali.
pagina 1 di 5 PER IL CONVENUTO: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione:
1) rigettare la domanda attorea siccome totalmente infondata, mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/07/2021 il sig. esponeva: di Parte_1 essere il padre di nata ad [...] il [...]; di avere sottoscritto, in data 1° CP_1 aprile 2017, il contratto di prestito personale n° 065/93301143, riservato ai pensionati ex dipendenti Banco di Sardegna, per un ammontare di € 20.000,00, da estinguere mediante il pagamento di n. 60 rate, di € 343,51 mensili, comprensive di € 621,12 di interessi;
che detto finanziamento, era stato chiesto ed ottenuto dal medesimo al fine di aiutare la figlia nell'acquisto di un appartamento, in quanto non aveva i requisiti sufficienti per ottenere un mutuo;
che proprio per tale finalità, una volta ottenuta la somma di cui al contratto di finanziamento, l'attore aveva provveduto a versare la stessa con bonifico bancario del
27/04/2017 sul conto corrente n. 70632969 acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A.; che tale conto, pur essendo formalmente intestato non solo alla convenuta ma anche al
CP_1 padre, era in realtà ad uso esclusivo della figlia;
che tale circostanza risulterebbe comprovata dal fatto che la carta di debito (bancomat) e la carta di credito collegate al suddetto conto corrente erano state ritirate dalla ed erano rimaste nella sua esclusiva
CP_1 disponibilità; che tale circostanza risultava inoltre dal fatto che sul medesimo conto viene accreditato mensilmente lo stipendio percepito dalla da parte del suo datore di
CP_1 lavoro (Spesa Intelligente S.p.A.) e che gli unici prelevamenti allo sportello effettuati fino a tutto il 31/12/2020 erano stati compiuti dalla medesima (come dagli allegati
CP_1 estratti del suddetto conto corrente dalla sua apertura fino al 31/12/2020); che la figlia, ottemperando agli accordi intercorsi con l'attore, aveva iniziato a restituire mensilmente la somma di € 343,51 (pari all' importo delle rate del finanziamento ottenuto dal padre e a lei interamente accreditato) da ottobre 2018 fino a dicembre 2019, per un totale di euro 5.152,65, mediante bonifici sul conto corrente n° 14006 acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A., intestato esclusivamente all'attore, e sul quale venivano addebitate mensilmente le rate del prestito contratto per lei dal suo genitore;
che dal mese di dicembre 2019 la figlia
CP_1 aveva omesso di provvedere al rimborso mensile delle somme dovute, cosicché il sig.
[...]
pagina 2 di 5 è rimasto creditore, nei confronti della figlia, della somma di € Parte_1
15.468,47; che la convenuta, invitata bonariamente alla restituzione della suddetta somma, aveva ammesso di avere ricevuto le somme prestate, rifiutandosi, al contempo, di restituire la somma rimanente;
che è interesse dell'attore ottenere una sentenza Parte_1 di condanna dell'attrice alla restituzione in suo favore della somma di € 15.468,47 oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/12/202 la parte convenuta si costituiva in giudizio esponendo: che l'importo della somma richiesta, pari ad euro 15.468,47 non era corretto in quanto diverso dal quello ancora dovuto;
che dopo la restituzione di euro 5.126,65, da parte della signora infatti, era intervenuto un nuovo accordo avente ad CP_1 oggetto la sospensione dei versamenti sino ad allora effettuati;
che nel frattempo l'attore aveva effettuato svariate operazioni di denaro per un ammontare di euro 14.000,00; che pertanto l'importo corretto del debito ammonta ad euro 1.500.00 anziché 15.468.47 come pretesi nell'atto di citazione.
L'azione esperita dall'attore nei termini sopra riepilogativamente Parte_1 esposti, è fondata e dovrà pertanto essere accolta.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice (ex multis Cassazione civile sez. VI, 02/07/2021, n.18797).
L'onere di contestazione, più precisamente, rappresentante un principio cardine del processo civile, impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica, comporta un effetto particolarmente devastante per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio” (Tribunale
Terni, 11/04/2023, n.240).
Nel caso di specie la difesa convenuta ha omesso del tutto di contestare l'esistenza del mutuo,
l'ammontare complessivo della somma originariamente prestata dall'attore, nonché i fatti e gli atti costitutivi integranti la fattispecie azionata dalla parte attrice.
L'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto l'estinzione parziale del credito azionato, verificatasi mediante “svariate operazioni di prelievo di denaro per un ammontare di circa
14.000,00” effettuate dall'attore sul conto corrente cointestato n. 000070632969, oltreché pagina 3 di 5 generica, nonché tempestivamente contestata, è risultata del tutto priva di un minimo riscontro probatorio.
Anche l'asserita esistenza di un “nuovo accordo”, modificativo del precedente, con il quale le parti avrebbero pattuito la sospensione dei versamenti, oltreché generico, nonché specificatamente contestato, è risultato privo di un minimo supporto probatorio all'esito dell'istruttoria.
Le suddette eccezioni, rispettivamente inerenti l'adempimento parziale del credito azionato, e la variazione degli accordi precedentemente presi, pur nella loro genericità, rappresentano un'implicita ammissione in ordine all'esistenza del credito originariamente concesso, all'entità dell'importo residualmente dovuto (non risultando corrisposte somme ulteriori rispetto a quelle indicate dall'attore), ed in merito al rapporto sottostante, nei termini prospettati in citazione.
Questo giudice, pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, nei termini sopra chiariti, alla situazione processuale esposta, ritiene provata l'esistenza e l'entità del credito azionato dall'attore con l'atto di citazione. Parte_1
Per ragioni di chiarezza espositiva deve rilevarsi come l'esistenza e l'entità del prestito personale n. 065/93301143 ottenuto dall'attore, pari all'importo della somma prestata alla figlia convenuta, risulta dimostrato dalla produzione del contratto indicato come allegato n. 1 nell'atto di citazione (non contestato), mentre la successiva apertura del conto corrente cointestato n. 70632969, e la modalità di utilizzo dedotta in citazione, risulta documentato dalla produzione n. 2 di parte attrice (non contestata), e la consegna alla convenuta della carta di debito e della carta di credito inerente tale conto risulta documentato dall'allegazione di parte attrice n. 3 e n. 4 (parimenti non contestate).
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda attorea dovrà pertanto essere accolta, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, come quantificate in dispositivo (tenendo conto del valore della causa, e della non complessità dell'istruttoria svolta).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così decide:
➢ Condanna a corrispondere la somma di € 15.468,47 in favore dell'attore CP_1
oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della Parte_1 domanda al saldo, a titolo di rimborso integrale del finanziamento accertato. pagina 4 di 5 ➢ Condanna la signora al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio in favore dell'attore nella misura di euro 4.237,00, Parte_1 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Oristano, 19 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Paolo Antonio Aru
pagina 5 di 5