Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8283/2024 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.12.2024 dai coniugi:
(C.F. ) nata ad Ambato (Ecuador) in [...] C.F._1
data 31.12.1990
e
(C.F. nato a [...]ù) in data Parte_2 C.F._2
15.08.1981 entrambi rappresentati dall'Avv. Stefano Canciani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 09.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge rinuncia a pretendere dall'altro alcunché a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. In particolare: il Signor è Parte_2
assunto in qualità di operaio presso La Bolognese, via Giovanni Pesci n.1, DE NO
(retribuzione mensile di euro 1.700, salve variazioni in base ai periodi di lavoro ed agli straordinari); la Signora è assunta in qualità di operaia presso Comifar via Fratelli di Parte_1
Dio n.2 TE Milanese (retribuzione mensile di euro 1.400 salve variazioni in base ai periodi di lavoro ed agli straordinari).
DE NO – Comune DE NO, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo stipulato presso Credit Agricole in data 03/07/19 per l'importo di euro 68.000,00 (mutuo la cui rata mensile viene addebitata sul conto corrente n [...]; cfr. doc. 5
– piano di rimborso mutuo), gli odierni RE hanno convenuto di metterla in vendita avvalendosi dell'Agenzia Tecnocasa, sita a DE NO via Rotondi n.3, Agenzia la cui intermediazione ha già portato proprio nel mese di dicembre 2024 alla conclusione della vendita dell'immobile realizzando un incasso di euro 126.000,00 accreditato sul conto Credit Agricole, incasso che, al netto dell'estinzione nel mutuo e delle spese condominiali, verrà ripartito nell'eventuale residuo tra i RE.
4) Nelle more della liberazione della casa coniugale che dovrà avvenire con il corrente anno i
RE proseguiranno nel condividere gli spazi della stessa, nel reciproco rispetto e nella condivisa consapevolezza del loro status di separati.
Una volta liberato l'immobile, i RE individueranno delle soluzioni abitative comunque nelle vicinanze dell'attuale casa coniugale, così da preservare la quotidianità dei minori e garantire le modalità di accudimento infra concordate. Nell'immediato e qualora le tempistiche per individuare una nuova soluzione lo rendessero necessario, la NT, d'accordo con il NT, si è comunque già organizzata per stabilirsi temporaneamente con i minori presso la casa dei suoi genitori che già quotidianamente garantiscono aiuto per i figli.
5) I coniugi concordano per un affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini della loro residenza ai fini anagrafici.
6) I coniugi tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici e ludici dei minori, hanno studiato e concordato il seguente calendario organizzativo:
a) fine settimana alternati con il papà dal venerdì sera alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna entro le 20.30 dopo aver cenato;
b) a settimane alterne la mamma si occupa di accompagnare i minori a scuola, mentre del recupero se ne occupa il papà, il quale, nei due pomeriggi (martedì e giovedì) di allenamento calcistico di si occuperà di accompagnarlo, lasciando nel tempo a ciò utile presso l'abitazione dei Per_1 Per_2 nonni materni;
i minori verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna entro le ore 20.30;
c) a settimane alterne la mamma si occupa di recuperare i minori da scuola, dove al mattino verranno accompagnati dai nonni materni, fermo l'impegno paterno di occuparsi di nelle due giornate Per_1
di allenamento calcistico.
Resta inteso che ciascun genitore nel tempo trascorso coi minori si occuperà di affiancarli nell'affrontare i compiti assegnati. 7) La calendarizzazione dei pernotti prenderà avvio non appena i RE avranno individuato autonome soluzioni abitative, fermo il fatto che in considerazione degli impegni lavorativi paterni
(che al mattino non ha modo di occuparsi dell'accompagnamento a scuola dei minori), i RE concordano che i minori condividano di base con il papà i pernotti nel fine settimana di sua competenza.
8) Gli orari di recupero dei minori o le giornate riservate al papà potranno subire variazioni qualora i minori siano invitati a feste di compleanno o coinvolti in altro impegno. Nel qual caso le parti avranno cura di preannunciare l'impegno con 48 ore di anticipo così da organizzarsi reciprocamente e il papà recupererà i minori dove si trovano (festa di compagni, amichetti, ecc.) o converrà un mutamento di calendario.
9) Durante il periodo estivo di sospensione scolastica e di permanenza dei minori a DE
NO le parti manterranno l'organizzazione “base” di calendario (cfr supra punto 6) con la sola variazione che accompagnamenti e recuperi seguiranno gli orari di oratorio o centri estivi frequentati dai minori su comune accordo delle parti.
10) Resta inteso che nei giorni di propria spettanza ciascun genitore si occuperà di accompagnare i minori anche agli impegni assunti nel loro interesse, siano di natura sanitaria, scolastica, sportiva o ludica.
11) Durante le vacanze natalizie e sempre salvi diversi e migliori accordi concertati tra i genitori, i minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro genitore la giornata di Natale
(25.12); nelle restanti giornate i genitori concorderanno il relativo calendario di alternanza in base ai rispettivi impegni di lavoro o comunque in adesione al calendario osservato durante l'anno. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con i minori la giornata del 31.12 e altrettanto quella del
6.1. Ai fini dell'alternanza in parola le parti convengono sin d'ora che, in caso di mancato accordo, negli anni dispari la priorità nella scelta spetti alla mamma e negli anni pari al papà. Tale priorità andrà esercitata entro il 30 novembre di ogni anno. In difetto, verrà persa e dunque l'altro genitore
(cui in quell'anno non sarebbe spettata la priorità) sarà libero di esprimere la sua preferenza.
12) Quanto alle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà alternativamente con i minori il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dal mattino (indicativamente dalle ore 10.00) con rientro a casa dei minori dalla mamma dopo cena o, se possibile, pernotto dei minori preso il papà che li riaccompagnerà al mattino entro le 10 presso la mamma.
La relativa alternanza verrà stabilita dai genitori entro il 30 gennaio di ciascun anno e in caso di disaccordo tra le parti varrà il criterio in base al quale la priorità della scelta spetterà alla mamma negli anni dispari e al papà in quelli pari. 13) Quanto al periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà coi minori due settimane anche non consecutive. In caso di mancato accordo circa l'individuazione dei rispettivi periodi di vacanza da trascorrere coi minori si applicherà il criterio dell'alternanza e dunque negli anni dispari la priorità nella scelta del periodo spetterà alla mamma, negli anni pari al papà. Tale priorità andrà esercitata entro il 31 maggio dell'anno in questione;
in difetto il genitore cui sarebbe spettata perderà la priorità che dunque passerà all'altro che potrà liberamente individuare le sue vacanze. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola e in caso di permanenza dei minori presso la casa di residenza, si manterrà la consueta alternanza di calendario, ferma l'intesa dei genitori di far vivere, collaborando in accompagnamenti e recuperi, ai minori l'esperienza di centri estivi / oratori, concordemente individuati.
I genitori si comunicheranno gli indirizzi e i recapiti telefonici delle rispettive località e strutture in cui trascorreranno le ferie estive coi minori.
14) Resta intesa la possibilità per ciascun genitore in occasione di Ponti o comunque di giornate di sospensione delle attività scolastiche di organizzare dei soggiorni di svago / vacanza con i figli con l'accorgimento di preavvisare l'altro genitore almeno 10 giorni prima di tale intenzione e di comunicare con precisione la destinazione.
15) Entrambi i genitori si dichiarano disponibili a modificare l'organizzazione del calendario ideato in caso di imprevisti o impegni sopravvenuti che le parti avranno premura di comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore, preavviso che dovrà essere rispettato anche al fine di consentire all'altro genitore (cui viene richiesta la sostituzione / modifica di calendario) di organizzarsi.
Qualora il preavviso di 48 ore sia rispettato, il genitore cui viene richiesta la sostituzione / modifica di calendario dovrà acconsentirla, salvo che abbia già assunto impegni non modificabili
(documentabili).
Preavvisi inferiori legittimeranno il rifiuto dell'altro genitore di consentire la modifica del calendario eventualmente richiestagli.
16) I RE concordano che in relazione a compleanni /cerimonie ai relativi festeggiamenti proveranno a prendervi entrambi parte;
ove ciò non sia possibile si applicherà il criterio dell'alternanza anni pari / anni dispari sopra descritto.
17) In deroga a tutto quanto sopra, nel caso si verifichino indisposizioni dei minori e/o scioperi scolastici e/o qualunque altra ragione giustificata da comprovate e impellenti necessità dei minori che impediscano loro di andare a scuola, i genitori si impegnano reciprocamente a rendersi disponibili, a prescindere dalla giornata, nel loro accudimento.
18) I RE si impegnano, nei momenti trascorsi con i figli, a rendersi sempre raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore in caso di necessità e a consentire anche uno spazio di video chiamata, tendenzialmente (e comunque previo preavviso) nella fascia oraria dalle 19:30 alle 20:30.
I contatti telefonici avverranno utilizzando i dispositivi telefonici dei genitori.
19) I RE concordano che la responsabilità genitoriale rispetto ai figli venga esercitata da entrambi. Essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per i minori incluse quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale, alle attività sportive, ai corsi extra scolastici, tenendo conto, considerata l'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i minori con sé, ferma l'intesa e l'impegno a comunicare all'altro genitore episodi importanti per l'educazione ed i bisogni dei figli, nonché a confrontarsi comunque preventivamente.
20) I RE concordano che il papà concorra al mantenimento ordinario dei minori mediante versamento entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la NT gli fornirà con apposita comunicazione scritta, di un importo mensile complessivo di euro 500=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra assegno in favore dei minori;
tali spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così distinguersi:
= SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
- Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
= SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO:
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: - Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini di consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
- Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
21) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Con specifico riferimento alle modalità di richiesta e prestazione del consenso, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 300,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
22) I RE concordano che l'assegno unico venga ripartito al 50% tra le Parti e, per il momento, venga accreditato sul conto corrente tra di essi cointestato ed esistente presso Ing Direct Banca online n. [...]CC0010793763. Quindi nel prosieguo i RE rivaluteranno il mantenimento del conto in parola.
23) I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto in relazione alla casa coniugale, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro (anche a favore di terzi). Con riferimento all'altro (oltre a quello presso Ing Direct Banca) rapporto bancario cointestato trai RE ([...] presso Banca Credit Agricole via Mecenate Milano) i coniugi sono già d'accordo di mantenerlo in essere ancora per il tempo necessario a sistemare talune operazioni;
nel contempo ciascuno dei RE si premurerà di aprire un proprio e distinto conto corrente, ripartendo al 50% la liquidità presente sul conto ad oggi comune. Resta inteso che eventuali rimborsi Irpef che dovessero originare da precedenti dichiarazioni dei redditi congiunte dovranno essere attribuiti per la quota di competenza a ciascun coniuge personalmente. Parimenti, gli odierni RE ripartiranno in esatta misura le detrazioni per figli a carico.
24) Gli odierni RE hanno in dotazione la seguente vettura: Ford C Max EX970CG intestata a (madre della NT) e, come secondo proprietario al Persona_3
NT che, in accordo con la NT nonchè tra le condizioni funzionali al raggiungimento del presente accordo, lascerà la vettura in parola intestata alla sola suocera.
25) I Signori e si impegnano ad esprimere Parte_1 Parte_2
reciproco assenso e consenso al rilascio e rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio dei figli.
26) I Signori Signori e si impegnano a Parte_1 Parte_2
rispettare e tutelare le rispettive figure genitoriali, soprattutto in presenza dei figli minori.
27) I Signori e si impegnano Parte_1 Parte_2 reciprocamente a prevedere l'inserimento di futuri nuovi compagni con la gradualità e l'accortezza necessarie a tutelare il benessere dei figli, evitando il verificarsi di qualsivoglia tipo di ingerenza e/o travalicamento dei ruoli genitoriali verso i minori.
In questa ottica, i genitori si impegnano a far conoscere e frequentare eventuali futuri compagni ai minori solo e esclusivamente nel momento in cui saranno divenuti presenze connotate da stabilità.
28) I RE dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio e nelle note scritte in sostituzione di udienza ritrascritte.
29) Le spese di giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
GLI ODIERNI RICORRENTI [...]
Contr SCIOGLIMENTO MATRIMONIO Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per la cui regolamentazione (del divorzio) chiedono che:
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MONZA premessi gli incombenti di legge, ottenuta occorrendo ulteriore conferma del persistere della volontà
e determinazione dei coniugi di divorziare per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato nel Comune di Bresso, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i RE continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Confermare, per quanto necessario e di ragione, tutte le condizioni di separazione, nessuna esclusa, come sopra riportate e rassegnate (e non ritrascritte qui di seguito esclusivamente per non appesantire il testo) e come omologate da Codesto Ill.mo Tribunale.
4) Spese di giudizio integralmente compensate fra le Parti RE le quali confermano altresì la loro (dei RE) rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio conforme alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio e nelle note scritte in sostituzione di udienza ritrascritte.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Bresso in data
15.12.2018;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bresso per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 36, parte I, anno 2018);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti