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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 460/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso del 6.6.2022 da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Aldo Tagliente, in forza di procura generale alle liti per notaio rep 80974/21569 Per_1 del 23.7.2015, elettivamente domiciliato presso l' Parte_2 in Venezia, Dorsoduro 3500/D
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Fornaciari giusta mandato CP_1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Ca' di Cozzi 12
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 11/2022 pubblicata il 19.1.2022
IN PUNTO : differenze retributive per svolgimento mansioni superiori
Conclusioni: Per l'appellante: “in riforma della sentenza n.11/2022 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro a. rigettarsi tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti dell' perché infondate Pt_1 in fatto e diritto;
b. in via subordinata riformarsi il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle differenze retributive, defalcando l'importo delle somme riconosciute a titolo di indennità di ente, come da conteggi già prodotti dall' in primo grado;
Pt_1
c. compensarsi le spese di primo grado;
d. Vittoria di spese del gravame””
1 Per l'appellato: “”in ragione di quanto sopra argomentato in fatto e diritto, respingersi il ricorso d'appello proposto dall' perché infondato in fatto e diritto, confermandosi la Pt_1 sentenza di primo grado a favore della parte appellata. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forf., Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato il diritto di alla corresponsione delle differenze retributive maturate in relazione alle CP_1 superiori mansioni di categoria C1, svolte dal novembre 2010 sino al deposito del ricorso (12.6.2019) e, per l'effetto, tenuto conto della prescrizione dei crediti anteriori al luglio 2012, ha condannato l' al pagamento delle differenze retributive spettanti (pari ad € Pt_1
7.337,13 ) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo nonché delle spese di lite
2. Il primo giudice, ricostruite in fatto le vicende di causa e rilevato che tra le stesse parti e per la medesima questione (con riferimento al periodo sino al dicembre 2010) era intervenuta sentenza del Tribunale di Verona n. 406/2014 confermata con sentenza della Corte di Appello di Venezia ha richiamato (come altri precedenti della Corte di Appello veneziana) le declaratorie contrattuali relative alle macro aree B e C individuando la differenza essenziale tra le due posizioni nel fatto che il dipendente di area B è in grado di gestire e gestisce singole fasi della linea produttiva e risolve varianze elementari che richiedono conoscenze basi di cultura d'impresa, mentre il dipendente di area C opera strutturalmente nel processo produttivo, risolvendo i problemi e gestendo le varianze attraverso l'impiego di una cultura di impresa di livello superiore. In ragione delle deposizioni rese dai testi he avevano Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 confermato che anche successivamente al periodo riconosciuto nella sentenza n. 406/2014 il veva continuato a svolgere le medesime mansioni arricchendosi dal giugno 2013 CP_1 allorquando il ricorrente era stato incaricato di occuparsi delle pratiche di malattia e maternità anche per la sede di Verona e della formazione per i colleghi della sede di Verona
e della collega doveva ritenersi accertato lo svolgimento da parte del ricorrente Tes_1 in maniera prevalente di mansioni tipiche del superiore livello C1.
Considerata la intervenuta prescrizione delle differenze retributive maturate anteriormente al luglio 2012 (tenuto conto che la nota interruttiva formulata all' dal difensore del Pt_1 ricorrente era datata 4.7.2017) ha riconosciuto dovute le differenze maturate dal luglio 2012 sino al deposito del ricorso.
3. L' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona con tre motivi. Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di appello, insistendo per la conferma della CP_1 sentenza impugnata;
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 24 aprile 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'istituto appellante, con il primo motivo, rilevato che avverso la sentenza della Corte di
Appello di Venezia relativa al periodo 2010/2014 pendeva giudizio in SA (e non era passata in giudicato come invece affermato dal Tribunale in parte motiva), ha contestato la valutazione e la interpretazione del primo giudice avuto riguardo alle prove testimoniali
2 precisando che le mansioni svolte dal rientravano nell'inquadramento in area B in CP_1 ragione della disciplina collettiva che aveva introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale in macro aree;
ha evidenziato come la progressione di carriera all'interno dell'area doveva comunque palesare l'acquisizione di un certo livello di esperienza maturato nella posizione immediatamente inferiore nonché l'acquisizione di determinate competenze professionali oltre che di responsabilità ed autonomie operative. Sulla base delle declaratorie proprie delle diverse aree di appartenenza del lavoratore e diversamente dai rilievi del primo giudice, ha rimarcato come l'elemento distintivo le categorie B e C è dato dal grado di responsabilità nell'area C che non si rinviene nell'area B e dalla descrizione delle mansioni del dipendente non era possibile ricondurre CP_1 detta attività nella area C che presuppone l'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo e di guida.
Né era possibile differenziare le due aree solo in base al processo produttivo data la molteplicità dei procedimenti svolti dall' nelle sue innumerevoli attività. CP_2
Nella sentenza impugnata non erano stari valorizzati in alcun modo gli elementi di prova testimoniale che escludevano la fondatezza della avversa pretesa e dai quali non emergeva una vera assunzione di responsabilità sui processi seguiti dal momento che il in CP_1 primo luogo era stato affiancato a più riprese dalla collega (inquadrata nel livello Tes_1
B3) e che il fatto che il lavoratore avesse acquisito una esperienza tale da essere considerato un punto di riferimento in materia di indennità di maternità per i colleghi e per gli utenti esterni non costituiva elemento sufficiente per il riconoscimento di mansioni superiori.
Il funzionario di Area C deve possedere elevate conoscenze e capacità decisionali in situazioni di complessità, tali da orientare il proprio contributo professionale alla ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico dei risultati e della qualità, alla circolarità delle informazioni, alla gestione, integrazione e facilitazione di processo. I dipendenti appartenenti all'area B sono chiamati a svolgere compiti istruttori di tipo spiccatamente amministrativo con l'acquisizione e la verifica dei dati e l'inserimento di questi mediante utilizzo di procedure informatiche standardizzate e di applicativi che li elaborano nonché con la predisposizione di provvedimenti finali da sottoporre alla firma del funzionario responsabile. Il poteva gestire solo l'ordinario, nell'ambito di procedure standardizzate, ed aveva CP_1 necessità di rapportarsi con il responsabile del processo;
le pratiche erano controllate prima della firma e della attività del settore rispondeva il responsabile del processo;
l'attività di sportello era una attività di prima informazione, limitata a fornire informazioni in base all'utenza che poteva essere ascoltata in un arco temporale piuttosto limitato. Con altro motivo ha contestato gli importi riconosciuti dalla sentenza di primo grado laddove la decisione aveva inserito nei conteggi il calcolo della indennità di ente, prestazione avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e riconosciuta in ragione dell'area di appartenenza/inquadramento a prescindere dalle mansioni svolte. Ha poi censurato la decisione nella parte in cui aveva condannato l' al pagamento delle Pt_1 spese di lite pur avendo il ricorrente rinunziato a parte delle proprie pretese ed avendo accolto il Tribunale solo parzialmente le richieste avanzate in primo grado (in ragione della eccezione di prescrizione sollevata dall' ) sicchè le spese del primo giudizio, pur a CP_2 fronte della soccombenza parziale dell'Ente, andavano compensate.
6. L'appellato richiamate le deposizioni rese dai testi in primo grado, ha evidenziato CP_3 come l'istruttoria aveva confermato che l'appellato si occupava di tutte le fasi del processo assegnatogli sia da un punto di vista normativo che di analisi ed organizzativo;
inoltre condivideva il proprio lavoro con colleghi di area C svolgendo le medesime mansioni in completa autonomia seguendo dall'inizio alla fine il ciclo completo del processo affidatogli (prestazioni di maternità e di malattia) svolgendo anche attività di consulenza allo sportello
(circostanza che presuppone una conoscenza generale di tutti i prodotti trattati nel settore di competenza).
3 Ha richiamato i numerosi precedenti della Corte di Appello di Venezia pronunciatasi sulla questione.
Sulla asserita errata valutazione dei conteggi per aver il primo giudice riconosciuto la indennità di ente, ha richiamato precedenti del Supremo Collegio (Cass. 11841/2018,
18812/2018) e della stessa Corte di Appello di Venezia secondo la quale il fatto che l'importo sia variabile in ragione dell'area di appartenenza induce a ritenere che tale indennità sia modulata anche in ragione delle diverse mansioni e responsabilità connesse ai compiti tipici delle diverse aree. Riguardo alla doglianza relativa alla condanna dell' alle spese di lite del giudizio di CP_2 primo grado nonostante la soccombenza solo parziale dell'Ente, ha rilevato la assoluta congruità della liquidazione operata dal Tribunale con la compensazione di ¼ e che la prescrizione delle prestazioni, richieste dall' nei cinque anni dalla notificazione del Pt_1 ricorso introduttivo, è stata accolta dal giudice con data diversa, facendola decorrere come richiesto dal ricorrente, dalla lettera di interruzione dei termini del 7.7.2016.
7. L'appello è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito rappresentate
8. Avuto riguardo al giudizio di cassazione richiamato dall' (avverso la sentenza della Pt_1
Corte di Appello di Venezia n. 175/2018 che aveva riconosciuto con riferimento al periodo precedente al 2010 lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello C1 e le relative differenze retributive), è intervenuta sentenza n. 17518/2024 del 25.6.2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione.
9. Quanto alle differenze retributive in relazione al superiore inquadramento, il Tribunale risulta aver fatto corretto uso dei criteri individuati dalla giurisprudenza in tema di riconoscimento della qualifica superiore, avendo sviluppato la motivazione decisionale attraverso l'accertamento e la individuazione in fatto delle attività lavorative svolte in concreto, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del c.d. “criterio trifasico" non richiede, peraltro, che il Giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
10. Nel merito la questione oggetto di causa è stata ripetutamente affrontata da questa Corte che ha riconosciuto lo svolgimento delle superiori mansioni di livello C1 per il dipendente che provvede autonomamente alla completa istruzione delle pratiche, alla acquisizione della documentazione necessaria alla predisposizione delle note informative, ai contatti con gli altri uffici competenti rispondendone direttamente nei confronti del Dirigente responsabile del settore. L' non ha mosso specifiche contestazioni riguardo alle mansioni ed ai compiti che il Pt_1 ha precisato di aver svolto (come dettagliatamente descritte ed indicate nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio e nella memoria di costituzione in appello) così ammettendone l'effettivo svolgimento, limitandosi a dedurre che lo stesso si era occupato solo di alcune fasi dei processi non potendosi con ciò ritenere realizzato il presupposto per l'inquadramento nell'area C, mancando in capo all'odierno appellato quei requisiti che consentivano di inquadrare la attività svolta nel livello C1 atteso che il seguiva CP_1 procedure standardizzate con compiti limitati alla gestione delle prestazioni di maternità, senza alcuna autonomia e senza sottoscrivere gli atti (che venivano sottoposti a verifica da parte del responsabile del settore), non si rapportava con la dirigenza, non aveva responsabilità se non per la parte di lavoro a lui affidata, senza nessuna responsabilità organizzativa, di gestione delle risorse e di ottimizzazione dei processi.
4 10.1 In ordine alla interpretazione delle declaratorie contrattuali che impone di ascrivere le mansioni svolte al livello C1, non vi è ragione di discostarsi dal precedente orientamento, espresso in numerose controversie analoghe, tra le quali le sentenze n. 175/2018, 780/2012,
782/2012, 786/2012, nonché 715/2017, 653/2017, 195/2019, 548/2019 e 229/2020, alle quali si rinvia ex art 118 disp. att. c.p.c. Basti osservare che dalla lettura comparativa delle declaratorie risulta che la distinzione fondamentale tra l'Area C e l'Area B secondo le definizioni del CCNL Enti Pubblici non economici ratione temporis applicabile, è da individuare nel fatto che il personale della categoria superiore (che opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgerne tutte le fasi, secondo la declaratoria dell'Area C) ha la “capacità di gestire e regolare i processi di produzione;
attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità”, ha “la capacità di gestire le varianze del processo in funzione del cliente, ha l'attitudine alla cooperazione e all'integrazione del gruppo” sulla base di conoscenze approfondite (secondo la definizione di conoscenze ed attitudinali della posizione C1 posta dal CCNL per il personale degli enti pubblici non economici), invece il dipendente dell'Area B è strutturalmente inserito nel processo produttivo svolgendone singole fasi o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima, o svolge servizi interni, con conoscenze di base delle normative che regolano l'attività dell'Istituto e del processo di pertinenza. Secondo le previsioni del Contratto collettivo integrativo ratione temporis applicabile, maggiormente ancorato alla realtà lavorativa del dipendente, nell'Area C sono individuati i profili professionali riferiti a “personale in possesso di competenze integrate che opera strutturalmente nel processo produttivo…impegnato in posizioni di staff”, mentre nell'Area B i profili professionali riferiti a “personale collocato nello sviluppo delle attività di singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite”.
10.2 L'istruttoria svolta in primo grado ha confermato che il è stato addetto al CP_1 processo delle prestazioni di maternità e malattia seguendone in autonomia, dall'inizio alla fine, tutte le fasi e le attività con la conseguenziale ascrivibilità delle mansioni svolte nel profilo C1.
Il teste ha precisato che “A Caprino ho sempre lavorato nel settore Testimone_5 prestazioni a sostegno del reddito, mi sono occupata di vari prodotti, disoccupazione, gestione fiscale delle prestazioni, formulari esteri. Quando io sono arrivata in agenzia c'era già il ricorrente che si occupava di indennità di malattia, maternità, formulari esteri. Io lo ho affiancato in talune pratiche della maternità, si trattava di pratiche già istruite dal ricorrente e io le portavo avanti. Lui comunque era il referente per il prodotto malattia e maternità, lui gestiva integralmente tali prodotti anche per quanto riguarda le consulenze allo sportello e telefoniche, consulenze con il patronati, aveva una conoscenza molto approfondita di tali prodotti ed era un punto di riferimento anche per colleghi della sede di Verona o di altre agenzie. Questa situazione si è protratta da allora sino ad oggi. Attualmente la responsabile dell'agenzia di Caprino è la dott.ssa
, da circa due o tre anni, in precedenza il responsabile era il dott. Il Per_2 Tes_2 responsabile dell'agenzia faceva affidamento sull'autonomia del ricorrente nella gestione delle pratiche che lui seguiva e non mi sembra che i provvedimenti all'esito del procedimento dovessero essere firmati. Penso che solo i provvedimenti di respinta fossero firmati dal responsabile dell'agenzia. Per quanto mi riguarda il ricorrente ha fatto formazione nei miei confronti per quanto riguarda le pratiche dell'indennità di maternità e penso che abbia fatto degli incontri di formazione con colleghi della sede di Verona, anche perché ad un certo punto la collega di Verona che seguiva queste pratiche è andata in pensione. Il ricorrente ha invece seguito sempre lui in maniera esclusiva le pratiche dell'indennità di malattia.
5 Il ruolo di referente di cui ho parlato per quanto riguarda il ricorrente non mi risultava da un organigramma o provvedimento formale, ma io l'ho visto sempre gestire in autonomia questi prodotti e ha sempre dimostrato una competenza globale su tali prodotti. Il ricorrente si è sempre occupato solo lui delle indennità di malattia e la stessa cosa era per la maternità fatta eccezione per i periodi in cui l'ho affiancato io. Da circa 4 anni è stato nominato in Agenzia il collega come coordinatore dell'Area Tes_6 B e cioè dei dipendenti dell'Agenzia che sono inquadrati nell'Area B. Nelle prestazioni a sostegno del reddito siamo inquadrati in Area B io, e poi CP_1 Persona_3 c'è e che sono in Area C, La collega è stata assunta da Tes_6 Testimone_7 Tes_8 circa un anno e mezzo. Io come il ricorrente abbiamo continuato a gestire le nostre pratiche come facevamo prima
e quindi per quello che io vedo il cambiamento è stato solo formale. Il collega egue Tes_6 la disoccupazione, reddito di cittadinanza ed altre prestazioni previste per l'emergenza
Covid. Per quanto riguarda i prodotti malattia e maternità il ricorrente continua a seguirli in autonomia come faceva prima, infatti il collega non mi risulta avere esperienza Tes_6 in questo tipo di prodotti e, quando arriva qualcuno allo sportello che chiede informazioni su tali prodotti, coinvolge il collega Tes_6 CP_1
I provvedimenti di respinta escono con il nome e la firma elettronica del responsabile dell'agenzia.”” Così la teste (con livello C4): “”A Caprino svolgevo attività di sportello Testimone_9 per le prestazioni a sostegno del reddito e nei giorni in cui non ero allo sportello mi occupavo di ANF, disoccupazione, congedo straordinario ex lege 388, permessi legge 104/92, convenzione – Inail Pt_1
Il ricorrente si occupava di malattia, maternità, bonus bebé, premio nascita. Allo sportello lui veniva coinvolto quando venivano fatte richieste particolari come su malattie internazionali, surroghe, visite fiscali, Io mi rivolgevo a lui per eventuali consulenze su malattia e maternità anche perché c'è stato un periodo in cui l'agenzia ha trattato queste pratiche anche per la sede di Verona e quindi gli utenti venivano mandati da Verona a Caprino e quindi cercavamo di risolvere subito i loro problemi. Questo è avvenuto dopo che era andata via da Verona la collega _3
, che si occupava di tali pratiche. La gestione delle pratiche di Verona è durata
[...] parecchio tempo, ma non ricordo con precisione quanto. Nell'ufficio ognuno di noi si gestiva le pratiche che seguiva e non c'era un responsabile dell'ufficio, sopra di noi c'era solo il responsabile dell'agenzia. Poi è stato nominato un coordinatore dell'Area B,
che è arrivato da Verona, ma era una cosa solo formale poiché lui conosceva bene Tes_6 solo la materia della disoccupazione, ma non conosceva le prestazioni di maternità e malattia e quindi si rivolgeva a per avere chiarimenti e informazioni su tali CP_1 pratiche. Il ricorrente ha continuato ad occuparsi delle pratiche di maternità e malattia come faceva prima anche dopo che è arrivato come coordinatore. Non ricordo chi Tes_6 si occupava di recupero prestazioni indebite.
Il ricorrente ha fatto formazione presso la sede di Verona su malattia e maternità e ha fatto formazione nei confronti di che lo ha affiancato per una piccola parte Testimone_5 delle sue pratiche e cioè quelle che non richiedevano istruttoria (maternità a conguaglio).”” Il teste ha così riferito: “”Il ricorrente a Caprino era assegnato alle Testimone_10 prestazioni di malattia e maternità nell'ufficio prestazioni a sostegno del reddito. Il ricorrente era assegnato a tali prestazioni in via continuativa. La collega in più Tes_1 periodi ha collaborato con il ricorrente per le prestazioni della maternità. Il ricorrente faceva anche front office a supporto della sportelleria per eventuali quesiti da parte dei cittadini, patronati, professionisti su malattia e maternità.
Il ricorrente si occupava della predisposizione delle pratiche relative al pagamento diretto delle prestazioni inserendo i dati ricavati dall'istanza inserita nel software dell'istituto e ricavando anche taluni dati dagli archivi (come per es. i dati relativi all'aspetto Pt_1
6 contributivo qualora utile), il ricorrente predisponeva il fascicolo delle pratiche e mi sottoponeva il provvedimento per la firma che io apponevo sul cartaceo. Se non c'erano problematiche particolari io firmavo i provvedimenti anche perché si trattava in genere di pratiche standard cioè seguivano uno schema predefinito. Se c'erano dei problemi ci confrontavamo e poi comunque la decisione ultima spettava a me anche perché il responsabile del procedimento e del provvedimento coincide con la persona del responsabile dell'agenzia. L'organico dell'agenzia è stato variabile, ci sono stati periodi in cui erano anche 15-16 dipendenti e poi ci sono stati alcuni trasferimenti presso la sede di Verona che hanno determinato la riduzione dell'organico. All'ufficio prestazioni c'erano Tes_6 CP_1
e allo sportello C'erano degli aspetti della Tes_1 Per_3 Per_4 Testimone_9 malattia e maternità (convenzione – Inail, permessi 104, congedo straordinario legge Pt_1
388, visite di controllo, recupero indebiti e procedimenti surrogatorie) che non venivano seguiti dal ricorrente ma da altri colleghi. Il ricorrente aveva gestito i procedimenti surrogatori sino al 2012 e poi il prodotto è stato trattato presso la sede di Verona. Nell'ufficio prestazioni a sostegno del reddito una parte importante era la disoccupazione, tenuto conto della stagionalità dei lavoratori della zona e quindi vi erano 3 o 4 colleghi addetti a tali prestazioni. Nell'ufficio ciascuno seguiva determinate tipologie di pratiche e non c'era interscambiabilità tra i colleghi. Il ricorrente non è mai stato nominato come referente delle prestazioni di cui si occupava anche se era noto che lui si occupava di queste pratiche, la responsabilità era sempre in capo al responsabile dell'agenzia. Il ricorrente ha fatto delle attività di formazione per i colleghi presso la sede di Verona al termine di un periodo, tra il 2013 e 2015, in cui era stata affidata in sussidiarietà alla nostra agenzia la gestione di pratiche, mi sembra solo della maternità, ad esclusione della gestione separata. Non so dire in cosa consistesse questa attività di formazione che era gestita dalla sede.”” Il teste ha precisato: “”Il ricorrente è arrivato all'agenzia più o meno nello Testimone_11 stesso periodo e anche lui operava nello stesso settore e si occupava e si occupa ancora di indennità di maternità. Infatti ancora adesso, se ho bisogno di qualche consiglio o chiarimento sulle pratiche dell'indennità di maternità, chiamo lui se non trovo altri colleghi disponibili in sede. Io mi sono sempre occupata di indennità di disoccupazione. Il ricorrente ha sempre gestito lui integralmente il prodotto dell'indennità e cioè si occupava della pratica dalla istruttoria sino alla liquidazione e anche di eventuali ricalcoli o riesami (per es. se una domanda era stata inizialmente respinta). Il ricorrente gestiva in autonomia la procedura di istruttoria e liquidazione e si confrontava con il responsabile solo in caso di problemi particolari. Lui faceva anche attività di sportello nel senso che dava consulenza agli utenti ed anche al patronato. Per un certo periodo il ricorrente è stato affiancato dalla collega che mi sembra si occupasse della maternità delle lavoratrici Testimone_5 autonome. La non aveva esperienza in questo tipo di prestazioni, e ne sono a Tes_1 conoscenza perché le, prima di allora, lavorava con me alle indennità di disoccupazione, e la materia della maternità le è stata insegnata dal ricorrente. Il ricorrente, stando a Caprino, si occupava anche delle pratiche della indennità di maternità della sede di Verona dopo che la collega era andata in pensione, Parte_3 penso nel 2013, e questa cosa è andata avanti anche dopo che io sono passata alla sede di
Verona. Se ero di turno allo sportello e capitava un utente con quesiti o problemi sulla maternità io lo chiamavo per avere informazioni oppure gli presentavo il caso e lui lo risolveva. Per un certo periodo le pratiche della maternità di Verona sono state tolte al ricorrente e assegnate ad una collega di San Bonifacio, Persona_5 attualmente responsabile della Agenzia di San Bonifacio. Nel 2019 con l'arrivo di nuovi dipendenti presso la sede il prodotto è stato assegnato ad altri colleghi e quindi ci sono meno occasioni per interpellare il ricorrente anche se poi c'è stato un periodo di assenza per maternità della collega a cui è stato assegnato il prodotto.
In momenti di difficoltà io mi sono rivolta al ricorrente.
7 Quando io sono passata a Verona il responsabile degli ammortizzatori sociali presso la sede di Verona era il dott. . Il dott. on aveva conoscenze specifiche Parte_4 Tes_6 sul prodotto dell'indennità di maternità e quindi non era un punto di riferimento per questo tipo di prestazioni. In quel periodo le pratiche di Verona erano comunque assegnate al ricorrente e lui le gestiva in autonomia come quelle di Caprino. Comunque non ho memoria che ci siano stati problemi nella gestione delle pratiche da parte del ricorrente. Il settore degli ammortizzatori sociali viene denominato “linea di prodotto e servizio ammortizzatori sociali”. Nella linea di prodotto ci sono moltissimi prodotti come per es. l'Indennità di disoccupazione agricola e non agricola, indennità di malattia, di maternità, cassa integrazione, bonus bebè, asilo nido, premio alla nascita, indennità Covid, reddito di cittadinanza, rimpatrio salme, donazione sangue, assegni nucleo familiare. In uno sportello ammortizzatori sociali potrebbe essere fatte richieste su tutti questi prodotti. In genere ciascuno è specializzato in uno più prodotti e sugli altri ha una conoscenza generica. Il ricorrente sino a quando io sono stata a Caprino si è occupato solo della indennità di maternità e dello sportello e anche da quando io sono passata a Verona, per quanto io ne sapevo. Il responsabile del procedimento è sempre il responsabile di Agenzia.””
10.3 Le emergenze istruttorie, dunque, richiamate anche nella parte motiva della sentenza impugnata, hanno puntualmente individuato gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C nei compiti e nelle mansioni svolte dal nel rispetto CP_1 delle previsioni di cui al CCNL 2006-2009 applicabile alla fattispecie, attività caratterizzate da un lato nella capacità di assicurare il "presidio di importanti e diversi processi", gestendoli "sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza", dall'altro nella "capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati".
11. Rispetto alla doglianza di cui al secondo motivo con la quale l'Ente appellante ha lamentato la erroneità dei conteggi per essere stato riconosciuto il diritto alla percezione della “indennità di ente” si richiama, anxche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. Cass. 17511/2024 (con rinvio a Cass 33135/2019) secondo la quale “”l'indennità di ente della quale si controverte è stata introdotta dall'art. 26 del CCNL per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 9.10.2003 (Cass. n. 16019/2018). Tale disposizione al comma 2 così prevede: "L'indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità". Secondo la previsione contrattuale, tale indennità costituisce dunque compenso fisso e continuativo nell'erogazione.
Questa Corte ha già affermato che non osta al carattere fisso e continuativo che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni anche se le medesime e la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici quindi intrinsecamente incerto (Cass. n. 6768/2016).
La sentenza impugnata, che ha individuato l'indennità di ente quale componente del trattamento economico, è dunque conforme a tali principi””.
12. Avuto riguardo al motivo di appello con il quale l' ha censurato la sentenza nella Pt_1 parte in cui, nonostante la domanda proposta dal fosse stata accolta solo CP_1 parzialmente (in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze antecedenti al luglio 2011), ha ugualmente condannato l' alla rifusione delle spese CP_2 di lite anziché compensarle, deve osservarsi che a parte il fatto che comunque le spese di lite sono state compensate nella misura di ¼, l' convenuto, seppure in misura CP_2 inferiore rispetto al petitum iniziale in ragione dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, è risultato soccombente rispetto alle pretese economiche vantate dal CP_1
8 (di cui ne ha sempre contestato la spettanza per infondatezza ed insussistenza dei presupposti).
Questa Corte ritiene, pertanto, di confermare la statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite (per la cui liquidazione il Tribunale ha tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso).
13. Al rigetto dell'appello consegue che, per il principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 secondo la fascia di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 nella misura dei minimi essendo state trattate questioni ripetutamente esaminate da questa Corte e senza che siano state sviluppate nel presente giudizio argomentazioni nuove o diverse.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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