Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 18/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 18/2024 RG LAVORO promossa da:
(già , P.I. , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover CP_3 del Foro di Trento (C.F. , pec: CodiceFiscale_1
, nonché, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, dall'avv. Gennaro Romano del Foro di Trento (C.F.
, pec: , ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Valcanover sito in Trento, Via
Grazioli n. 31, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato, assistito e CP_4 C.F._3 difeso dall'Avv. Federico Partele del foro di Treviso, c.f. , C.F._4
pagina 1 di 22
Crespano, P.le Martiri del Grappa n. 6, come da mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare:
a) disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione ovvero dell'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti di cui in narrativa anche “inaudita altera parte” ex art. 373 c.p.c. e 431 c.p.c.; b) in subordine e comunque successivamente fissarsi un'udienza ad “hoc” camerale per la trattazione della richiesta sospensiva.
In via principale: dichiarare nulla la sentenza impugnata per assenza di motivazione;
In via subordinata: in riforma della sentenza n. 11 del 26.03.2024 del Tribunale di Rovereto –
Sezione Lavoro, Dott. Michele Cuccaro, resa nel proc. sub R.G. 56/2023, notificata in data 30.03.2024, in accoglimento del presente ricorso in appello, rigettarsi integralmente le domande formulate con il ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Rovereto di data 24.05.2023 iscritto a ruolo sub RG
56/2023 perché infondate per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via istruttoria: (omissis).
DI PARTE APPELLATA:
Ogni domanda ed eccezione ex adverso rejetta:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 22 - Respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, poiché infondata, difettandone i presupposti di legge.
NEL MERITO:
Rigettare l'appello per le causali di cui in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga sussistente il litisconsorzio necessario con l' , dichiararsi la nullità parziale della sentenza CP_5 impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, avuto riguardo al solo capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento dei contributi, previa separazione della domanda contributiva da quella d'accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, in ordine alla domanda d'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis).
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 29.4.2024, la società , già ha CP_1 Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado n. 11 d.d. 26.3.2024 del Tribunale di Rovereto, emessa nel procedimento n. RG 56/23 Lav, con la quale, previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con nel periodo 01.05.2021-07.01.2022 , era stata condannata al CP_4 pagamento della somma di € 3.372,58 a titolo di differenze dovute per TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale del lavoratore in relazione al medesimo periodo. Chiedeva che venisse pronunciata la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione e,
pagina 3 di 22 in via subordinata, il rigetto integrale delle domande formulate da CP_4
poiché infondate per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
[...]
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti sono comparse all'udienza del 12.12.2024 e la Corte ha deciso la causa dando pubblica lettura del dispositivo trascritto in calce.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20- si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass.3126/21.
1. Difetto assoluto di motivazione: motivazione inesistente – apparente.
L'appellante, preliminarmente, rileva la nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione o motivazione apparente. La censura è infondata: ritiene la Corte che il Giudice, con indiscutibile sinteticità, ha illustrato in modo sufficientemente comprensibile le ragioni della decisione e i fatti posti a fondamento della stessa, richiamando il contenuto della giurisprudenza in materia e dell'attività istruttoria svolta con riferimento alla natura dell'attività prestata da in favore dell'appellante e al suo inserimento CP_4 nell'organizzazione aziendale.
*
2. Insussistenza dei presupposti necessari a qualificare come subordinato il rapporto intercorso fra le parti.
pagina 4 di 22 Secondo questo Collegio, la critica formulata può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1 A sostegno del secondo motivo d'appello, la società allega che il rapporto di lavoro, intercorso per meno di nove mesi tra maggio 2021 e gennaio 2022 con l'appellato aveva natura autonoma e che tale inquadramento non sarebbe mai stato posto in discussione tra le parti. A infatti, che già collaborava da CP_4 tempo con sarebbe stato affidato in totale autonomia, il compito di CP_3 ideare e gestire la rete di vendita e ogni aspetto della parte commerciale dell'azienda, che avrebbe gestito quale consulente. In particolare, non sarebbe mai stata intavolata una trattativa finalizzata all'inquadramento di quale lavoratore subordinato;
egli non avrebbe CP_4 lavorato in maniera esclusiva per la società, essendo, in costanza di rapporto, titolare di altre due imprese commerciali in forma societaria, e avendo fondato un'ulteriore impresa in diretta concorrenza con prima e CP_2 CP_1 poi;
non avrebbe mai osservato un orario di lavoro, non avrebbe avuto un ufficio personale e non avrebbe mai dovuto giustificarsi per ritardi o assenza. In altri termini, non sarebbe stato assoggettato al potere gerarchico e di eterodirezione del datore di lavoro. Nemmeno sussisterebbero elementi indicatori della subordinazione, c.d. sussidiari.
2.2 La critica mossa dall'appellante al capo di sentenza impugnato, rende opportuna la preliminare ricognizione del contesto normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale. Alla luce della nozione di subordinazione delineata dall'art. 2094 cod.civ. (“E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”) la causa del contratto di lavoro subordinato è costituita dallo scambio tra la prestazione di lavoro “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (costituente oggetto di un'obbligazione di facere) e il pagamento della retribuzione (costituente oggetto di un'obbligazione di dare).
pagina 5 di 22 Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. 15.2.2023, n. 47878; Cass. 30.8.2022, n. 25508; Cass. 2.9.2021, n.
23816; Cass. 23.1.2020, n. 1555; Cass. 18.5.2018, n. 12335; Cass. 10.4.2017 n.
9173; Cass. 19.2.2016, n. 3303; Cass. 8.4.2015, n. 7024; Cass. 21.10.2014, n.
22289; Cass. 19.8.2013, n. 19199; Cass. 16.5.2013, n. 11930; Cass. 20.8.2012, n.
14573), la fattispecie della subordinazione si perfeziona, in primo luogo – esaminando la norma ex art. 2094 cod. civ. attraverso il classico metodo dogmatico fondato sulla sussunzione per identità (con valorizzazione soprattutto della locuzione “sotto la direzione dell'imprenditore”, in collegamento alla previsione ex art. 2104 co.2 cod. civ., secondo cui il prestatore “deve… osservare le disposizioni per l'esecuzione…del lavoro…impartite dall'imprenditore…”) – allorquando sia presente l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente subordinazione intesa come vincolo di natura personale, che si esplica sulle modalità di esecuzione della prestazione e non già sul solo risultato da essa prodotto.
Tuttavia, ad avviso della stessa giurisprudenza (come emerge dalle pronunce appena ricordate), questa situazione non costituisce l'unico presupposto che consente di ricondurre l'esecuzione di prestazioni di lavoro nell'area del lavoro subordinato.
Infatti, facendo applicazione anche del “metodo tipologico funzionale che ricostruisce il sillogismo giudiziario (comunque giuridicamente imposto dagli artt. 101 co. 2 Cost. e dall'art. 113 cod. proc. civ.) secondo la sussunzione per equivalenza”, la Suprema Corte individua alcune circostanze (quali la continuità della prestazione, la sua localizzazione, l'osservanza di un orario, la cadenza e la commisurazione a ore o a cottimo della retribuzione, l'incidenza del rischio economico, l'inesistenza di una struttura organizzativa in capo al prestatore di lavoro, l'utilizzo da parte del prestatore delle attrezzature nella disponibilità del datore), tratte dal mondo materiale quali aspetti caratterizzanti la figura socialtipica di lavoratore subordinato e riconducibili alla fattispecie normativa della subordinazione, ricostruita alla luce non solo della definizione ex art. 2094
pagina 6 di 22 cod. civ., ma dell'intera disciplina del lavoro subordinato, in quanto costituenti elementi equivalenti, sotto il profilo delle esigenze di tutela soddisfatte dal diritto positivo, a quelli considerati dal legislatore, di cui rappresentano, secondo una felice espressione dottrinale, le “varianti di senso”.
Si tratta di circostanze che assurgono a meri indici sintomatici della subordinazione nel senso che ai fini qualificatori non assume rilievo decisivo né la presenza (per affermare la subordinazione), né l'assenza di ciascuna (per negarla), ma esse vanno considerate complessivamente attraverso un giudizio di sintesi (cfr. sul punto Cass. sez. Lav. ord. n. 7587 del 27.03.2018).
Sussistono incertezze (in parte chiarite, quanto meno ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, con l'art. 2 co.1 d.lgs. 25.6.2015, n. 81 in tema di collaborazionietero-organizzate) in ordine alla circostanza consistente nell'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo dell'imprenditore che si realizza esplicitamente mediante l'imposizione unilaterale di direttive (contenenti regole e non ordini specifici) o anche solo implicitamente mediante l'inserimento del prestatore nella struttura produttiva del datore. Infatti, secondo autorevoli orientamenti dottrinali (che hanno trovato riscontri anche nella giurisprudenza – ex multis Cass. 9.4.2004, n. 6983; Cass. 17.7.2003,
n.11203; Cass. 20.6.2003, n. 9900; più di recente Cass. 10.4.2017, n. 9173 ha ritenuto che la “subordinazione [va] intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro”; Cass. 4.3.2015, n. 4346 ha statuito che “un pieno inserimento del lavoratore nell'attività di impresa comporta la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato”) l'assoggettamento al potere organizzativo unilaterale del datore costituisce un elemento sufficiente a perfezionare la subordinazione (a tal fine viene valorizzata la locuzione “alle dipendenze” contenuta nell' art. 2094 cod. civ. in collegamento alla previsione ex art. 2104 co.2 cod.civ., secondo cui il prestatore “deve… osservare le disposizioni… per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore”); secondo altri, invece, rappresenta soltanto un, pur significativo, indice sintomatico nell'accezione più sopra precisata.
pagina 7 di 22 Ad avviso di Corte cost. 5.2.1996, n. 30 (rel. il rapporto di lavoro Per_1 subordinato è caratterizzato da una “doppia alienità”: l'alienità rispetto all'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce e l'alienità rispetto al risultato che è prodotto dalla prestazione.
Sebbene, di per sé, non assuma rilievo decisivo il contenuto della prestazione dedotta nell'obbligazione assunta dal lavoratore in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può, a seconda delle modalità del suo svolgimento, essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato sia di un rapporto di lavoro autonomo (ex multis Cass. 3.11.2021, n. 31410; Cass. 2.11.2021, n.
231138; Cass. 10.6.2021, n. 16377;) – vi è ormai concordia nel ritenere (Cass.
24.10.2022, n. 31279; Cass. 3.11.2021, n. 31410; Cass. 22.2.2021, n. 4699; Cass.
14.7.2020, n. 14975; Cass. 6.7.2020, n. 13909; Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass.
11.7.2018, n. 18262; . Cass. 10.4.2017 n. 9173;) che la verifica circa l'esistenza o meno del vincolo della subordinazione vada condotta dal giudice di merito con riguardo alla “specificità dell'incarico” conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione in quanto l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, nonché gli indici sintomatici della subordinazione e l'inserimento nell'organizzazione aziendale assumono aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza professionale delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita.
In particolare, in presenza di prestazioni di natura intellettuale o comunque di contenuto complesso, oppure, all'opposto, di prestazioni estremamente elementari, ripetitive e predeterminate nelle sue modalità di esecuzione, può accadere che il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo non risulti, in quel determinato contesto, significativo ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato.
In ordine alle ipotesi del primo tipo, cui, in tutta evidenza, è riconducibile la vicenda oggetto della presente controversia, assume rilievo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.1.2023, n. 1851; Cass. 15.11.2022,
n. 33652; Cass. 22.4.2022, n. 12919; Cass. 24.2.2022, n. 6129; Cass. 5.11.2021,
n. 32180; Cass. 3.11.2020, n. 24391; Cass. 2.5.2019, n. 5436;), secondo cui, ai pagina 8 di 22 fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, le quali mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli dell'inserimento nell'organizzazione aziendale determinante il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'inerenza al ciclo produttivo, della collaborazione con gli altri addetti alla stessa impresa, della continuità delle prestazioni, del vincolo di orario, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Rimane, invece, ferma l'opinione della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente, Cass. 13.2.2023, n. 4345; Cass. 15.7.2022, n. 22387; Cass. 30.11.2021,
n. 37952; Cass. 24.7.2020, n. 15922; Cass. 1.3.2018, n. 4884;), secondo cui, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto:
• da un lato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, giacché la dichiarazione negoziale rimane comunque un elemento rilevante nella ricostruzione del contenuto del rapporto, senza che possa essere stralciata quando si tratti di interpretare il precetto contrattuale;
in particolare, allorquando le parti contraenti abbiano dichiarato di voler escludere la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso, soltanto se si dimostri in concreto la ricorrenza dell'elemento della subordinazione nelle accezioni più sopra ricordate (Cass. S.U.
28.10.1998, n. 107289; Cass. 24.8.2021, n. 23324; Cass. 5.7.2021, n.
18943; Cass. 25.6.2020, n. 12707; Cass. 25.2.2019, n. 5418;); tuttavia occorre anche considerare che la genuinità e l'attendibilità del nomen iuris attribuito al contratto è certamente influenzata dalle condizioni socioeconomiche delle parti in quanto un contraente, se si trova in una pagina 9 di 22 posizione di debolezza rispetto all'altro, potrebbe essere stato indotto ad accettare una qualificazione del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi il posto di lavoro (Cass. 30.8.2022, n. 25508; Cass. 24.8.2021,
n. 23324; Cass. 5.7.2021, n. 18943; Cass. 26.6.2020, n. 12871);
• dall'altro lato, il concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento assume comunque una rilevanza primaria e decisiva, stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti a esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà e dovendo tenersi conto, sul piano dell'interpretazione della volontà negoziale delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1362 co.2 cod.civ., di talché il giudice di merito, cui compete dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente – rispetto al nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto – al comportamento tenuto dalle parti stesse nell'attuazione del rapporto.
2.3 Considerati i principi di diritto sopra riassunti, la Corte ritiene di procedere all'esame della vicenda muovendo dalle allegazioni delle parti, dall'esame dell'istruttoria orale svolta e del materiale probatorio depositato. Il giudizio riguarda l'accertamento della natura del rapporto instaurato tra CP_4
e , poi , di cui era legale rappresentante CP_2 CP_1 CP_3 nel periodo maggio 2021-gennaio 2022, che si colloca in continuità con quello intercorso tra e LA NC (poi ) e oggetto di separato e CP_4 CP_2 autonomo accertamento.
2.4 Secondo la censura dell'appellante, che nega la sussistenza della subordinazione, tra le parti si sarebbe costituito un rapporto di collaborazione avente ad oggetto la gestione commerciale della società, per la quale si CP_4 occupava della predisposizione della rete di vendita (che coordinava per mezzo pagina 10 di 22 di una propria squadra di venditori) e delle scelte di strategia commerciale, provvedendo a organizzare eventi promozionali e vendite nonché determinare i prezzi, anche interfacciandosi direttamente con la società LA International, detentrice del brand il cui titolare conosceva da prima CP_2 CP_6 CP_4 della collaborazione con LA IA NC2 .
La Corte osserva che, effettivamente, tanto si può evincere sia dalla mail datata
26.04.2019 e indirizzata da a (CEO & CP_3 Parte_2
Partner, HYLA International GmbH & Co), nella quale il primo conferma la presenza a proprio fianco di come un suo collaboratore che si CP_4 sarebbe occupato di gestire la parte commerciale dell'azienda3 e come tale viene apprezzato da che già lo conosceva4. CP_6 2 Interrogatorio libero udienza 26.10.2023: “…Il ER mi fu presentato dalla stessa azienda CP_3 madre, nella figura del suo vice- presidente;
io decisi di affidare al ricorrente tutta la parte Parte_2 commerciale, tenuto conto della sua esperienza così come mi era sta5a descritta dal inizialmente il CP_6 ricorrente aveva altri impegni, ed è questo il motivo per cui egli mi faceva delle semplici fatture di consulenza, dal momento che, per l'appunto, aveva altre attività. Non è vero che io ricercassi un direttore commerciale;
a me serviva semplicemente un soggetto che potesse farmi crescere dal punto di vista del fatturato;
effettivamente all'inizio egli mi consegnava le fatture relative alla sua attività di consulenza;
all'inizio del 2019, il ricorrente mi disse che doveva fare delle modifiche alla partita IVA, dal momento che non poteva proseguire con quella tipologia di fatturazione;
io rimasi in attesa di capire, anche col suo commercialista, come sistemare la cosa dal punto di vista fiscale, fermo restando che io continuai a versargli, a cadenza periodica ed a seconda anche delle necessità del ricorrente , dei bonifici sul suo conto corrente;
verificando le date die bonifici, è agevole comprendere come i pagamenti non fossero a scadenza fissa, bensì con le modalità prima riferite…” 3 cfr. doc. 5 in atti: “Buongiorno ti ringrazio per la mail. In questi giorni ti vedo impegnato Pt_2 oltreoceano con i colleghi americani che mi sembra di capire in forte espansione e questo è anche di grande stimolo per noi nel lavoro di crescita che ogni giorno stiamo portando avanti sempre più convinti, sapendo di avere alle spalle una grande azienda sempre più solida. (…) Personalmente in questi mesi sono molto concentrato, assieme al fondamentale contributo di con cui CP_4 condivido ogni singola strategia, a creare i presupposti per consolidare una struttura commerciale che possa essere duratura nel tempo. Stiamo facendo continui investimenti (per i quali non vogliamo chiedere alcun aiuto specifico) per sostenere la crescita che, nei numeri anche se ancora piccoli (dipende ovviamente da chi e come vengono guardati), è evidente ed occorre solamente consolidarla per poi potenziarla continuamente. (…) La strada per moltiplicare i risultati già positivi è quella di lavorare in team, competente per ogni singolo aspetto strategico, da quello amministrativo a quello commerciale e di marketing. Per questo motivo io e CP_4 abbiamo scelto di collaborare assieme e tu stesso hai sempre sostenuto l'importanza di questa sinergia: la grande esperienza di in ambito commerciale e di marketing con il supporto della mia gestione CP_4 amministrativa ed io aggiungo anche, con il tempo, l'innesto di eventuali altre figure di grande spessore ed CP_ esperienza che potranno ancora di più dare valore al gruppo e quindi al brand . Siamo solo all'inizio di una grande avventura che, se gestita con la massima serenità, non potrà che portare ad CP_ ottenere risultati mai avuti prima con in questo paese. Io ed abbiamo le idee molto chiare sul fatto CP_4
pagina 11 di 22 Sia dalle dichiarazioni rese da all'udienza del 16.01.2024: Parte_2
“…corrisponde al vero che nella tarda primavera del 2018 io presentati al il dicendogli che era un soggetto che aveva esperienza ed era CP_3 CP_4 già stato in;
il accolse il mio suggerimento e fu effettuato un CP_2 CP_3 incontro tra i due, non ricordo se la prima volta anche alla mia presenza;
io non presi minimamente parte alle trattive tra i due… io avevo a che fare sia con che con per quanto riguarda il settore commerciale mi CP_4 CP_3 rapportavo principalmente col sig. …è vero, tuttavia la promessa del CP_4 non fu mantenuta, nel senso che le macchine vendute furono molte meno Pt_3
(…) nel periodo in questione mi recavo a Rovereto ed incontravo e CP_3 circa 3-4 volte all'anno; inoltre incontravo gli stessi in occasione delle CP_4 riunioni – non più di una o due all'anno - di a livello nazionale, che CP_2 potevano avvenire in varie città italiane.
Lo stesso in sede di interrogatorio libero, il 26.10.2023 afferma “… Il CP_4 sig. mi comunicò all'inizio del 2021 che avrebbe fatto una nuova srl;
in CP_3 concreto i rapporti partirono con l'aprile 2021; il mio impegno presso la nuova società, che mantenne sempre la stessa sede, andò avanti sino al gennaio 2022.
Non notai differenze di sorta rispetto al pregresso periodo con;
CP_2 notavo, invece, una maggiore pressione da parte del per quanto CP_3 riguarda l'aumento del fatturato che avrei dovuto fare;
anche gli impegni per me erano maggiori, dal momento che non mi dovevo occupare più del solo Nord
IA, ma di tutto il territorio nazionale;
dovevo quindi sviluppare anche la parte del centro sud;
anche in questa sede gli ribadii la mia intenzione di ottenere un contratto quale direttore commerciale dipendente, ma il mi CP_3
che questo obiettivo si possa raggiungere. Questa lunga ma opportuna premessa era anche per rispondere alla tua giusta domanda, ti confermo quindi che il Vostro riferimento non sarò solo io ma anche e, a seconda CP_4 del tipo di comunicazione, commerciale o amministrativa, risponderà chi di competenza con entrambi sempre in copia. (…). CP_ 4 La risposta di (CEO & Partner, HYLA International GmbH & Co): “Ciao , grazie per il Parte_2 messaggio (…). Perciò vedo ad come tuo socio in e come un Importatore. Perciò sul ranking, CP_4 CP_2 quando e spero presto ci sarete nuovamente, metteremo a Credo che molti Controparte_7 saranno felice di vedere nuovamente il nome in un ranking internazionale. (…)”. CP_4
pagina 12 di 22 propose un semplice contratto di incaricato alle vendite a domicilio, che io mi rifiutai di sottoscrivere;
c'era un compenso ben pattuito pari ad € 5.000 mensili, che era già stato pattuito precedentemente nell'ottobre 2020, otre ad un 5% sul fatturato annuo dell'azienda. (…)”.
Dall'interrogatorio libero di emerge: “…In pieno periodo Covid CP_3 abbiamo avuto tre mesi di chiusura totale senza pressochè fatturato;
le cose andarono pian piano migliorando;
io mettevo sempre il a conoscenza CP_4 delle mie scelte aziendali ed era mia intenzione convertire la NC in srl, proprio al fine di avere una maggiore tutela;
mi era necessario costituire allo scopo una nuova società, dal momento che altrimenti avrei dovuto pagare tutti i debiti della società personale, debiti che in quel momento non ero in grado di coprire;
ad ottobre 2020 decisi quindi di costituire mantenendo, Controparte_2 ovviamente, un'identica operatività; dovetti quindi gradualmente sostituire i vari contratti dei venditori e dei dipendenti;
ufficialmente iniziali il tutto col gennaio
2021; ribadisco come il ricorrente fosse pienamente a conoscenza della srl e della mancanza di qualsivoglia modifica nelle modalità operative rispetto al passato. Come nel passato, io diedi al ricorrente piena delega nell'organizzazione della rete commerciale e le decisioni relative a premi, eventi, meeting era pur sempre del ricorrente;
ad aprile 2021, alla presenza anche del fu semplicemente programmata una maggiore crescita da lì CP_6
a fine anno, individuando anche dei numeri precisi;
il fatturato in effetti crebbe sino al luglio 2021; una leggera flessione si ebbe con agosto 2021; questo portò alla famosa data del 15/11/2021, allorquando io chiesi la presenza di tutti i dipendenti e del ed in cui spiegai la criticità della situazione;
diede CP_4 quindi la possibilità al ricorrente di diventare, come da lui sempre richiesto, distributore, dandogli qualche giorno di tempo per darmi una risposta;
ciò porto ad uno screzio tra di noi e intervenne per cercare di mediare tra noi CP_6 individuando una soluzione di compromesso;
io interruppi i pagamenti a partire da inizio novembre 2021, dal momento che avevo già pagato acconti in misura superiore a quello che poteva essere il dovuto a quella data…”.
pagina 13 di 22 Quindi, aveva iniziato a collaborare con come consulente CP_4 CP_3 commerciale già con LA NC e ancor prima, in virtù della sua esperienza, mantenendo negli stessi periodi la qualifica di imprenditore in qualità di titolare di una propria azienda, la Pro-Aqua Group Srl, costituita nel 2007 e della quale è amministratore unico dal 2008.
Peraltro, già in precedenza, risultava essere stato amministratore unico CP_4 della dal 2006 al 2007, anno della cessazione dell'attività, Controparte_2 mentre nel 2016, invece, la sua compagna aveva costituito la CP_8 CP_9
della quale era anche amministratrice, inattiva dal 2019 e cessata nel 2023
[...] per fallimento.
Tutte queste società avevano oggetto sociale sostanzialmente coincidente e si occupavano della creazione di reti di vendita (anche per conto di terzi) e della commercializzazione anche porta a porta di elettrodomestici, apparecchi per la pulizia e la sanificazione dell'area, prodotti tessili e mobili per la casa etc.5
2.5 Alla luce dell'inquadramento complessivo che precede, vanno ora considerate le prove orali poste dal primo Giudice a fondamento della decisione. Quanto all'attività svolta per (prima ), va evidenziato CP_1 CP_2 che si è trattato della prosecuzione della medesima collaborazione in essere con
LA NC (cfr. procedimento n. 17/2024).
I testi, introdotti da parte ricorrente , hanno reso identiche CP_4 dichiarazioni nei due giudizi in primo grado (n.56/2023 e n. 55/2023 Tribunale di Rovereto).Dalle loro testimonianze, come riportate in nota, risultano confermati il ruolo e il contenuto dell'attività di (cfr. CP_4 Parte_4
.
[...] Persona_2 Persona_3
pagina 14 di 22 Il primo Giudice, tuttavia, non ha considerato un profilo di rilevante contraddizione tra quanto dichiarato da e le deposizioni di e Per_7 Parte_4
più precisamente, non ha rilevato il contrasto tra la puntuale e identica Per_4 descrizione di e dell'assenza di autonomia decisionale ed Parte_4 Per_4 organizzativa in capo a e quanto, al contrario, dichiarato da sul CP_4 Per_7
informava di incentivi che potevano essere riconosciuti quella settimana e ci dava elementi formativi sul nostro lavoro come ad es. simulazioni di demo, approccio verso il cliente e cose similari (…).Il seguiva noi CP_4 addetti alle vendite a livello di formazione, sia seguendoci personalmente nel corso della nostra attività, sia telefonicamente, sia a mezzo di videochiamate nel periodo Covid;
in detto periodo, in particolare, il ricorrente è stato colui che ha tenuto unita a rete vendita, stante l'impossibilità di incontrarsi personalmente. Il mio riferimento in relazione all'attività di promozione di vendite era esclusivamente il ricorrente , nel senso che io non avevo accesso diretto al personalmente non mi è mai capitata l'esigenza di discostarmi dal listino CP_3 fornito alla forza vendita;
neppure vi sono stati nel mio caso problemi circa la consegna del prodotto;
esso consisteva principalmente nel LA EST, prodotto per la depurazione dell'aria; con l'aggiunta di altri accessori detto prodotto serviva anche per la pulizia della casa o degli uffici;
tradizionalmente il nostro prodotto veniva venduto a privati;
con l'avvento del Covid vi è stata l'aggiunta come nostro target di clientela anche delle attività commerciali;
è stato introdotto un prodotto per la depurazione dell'aria, integrandolo anche con degli igienizzanti (…). IO ho lavorato solo per LA NC e srl;
non ho mai lavorato per Il passaggio da CP_1 LA NC a è avvenuto nel 2021; personalmente ho aperto la partita IVA nell'aprile 2021 e mi è stato CP_2 dato dal un ruolo di responsabile di zona del Friuli, con un gruppo di persone che io seguivo;
fu il CP_3 ER che, vista la mia crescita a livello professionale e personale, decise di proporre al la mia CP_3
“promozione”; faccio presente come nel 2018 io fossi part time senza partita Iva;
nel 2019 decisi di lavorare a tempo pieno, ma sempre come lavoratrice occasionale s senza partita iva;
solo dall'aprile 2021 aprii la partita IVA, in considerazione del ruolo diverso che avevo”. 7 teste “…io sono stato presentato a dal ricorrente;
ci trovammo ed io presso Per_4 CP_3 CP_3 un centro commerciale se non ricordo male di S.Martino Buonalbergo e da lì intrapresi l'attività di promozione dei prodotti;
fu il a propormi il compenso. … Io sentivo il ricorrente telefonicamente quasi CP_2 CP_3 tutti i giorni, chiedendogli ad es. dei consigli inerenti al lavoro ed al settore commerciale;
io sentivo allo stesso modo anche il sia in ufficio che telefonicamente;
anche col mi confrontavo sull'andamento CP_3 CP_3 delle dimostrazioni e delle vendite e su altre questioni di lavoro;
io mi riferivo maggiormente al direttore commerciale che al titolare, dal momento che vi erano ruoli ben definiti in azienda… Sono a conoscenza del fatto che ad un certo punto si passò da LA NC a per me il cambiamento è consistito nel fatto che CP_2 ricevevo il compenso da un IBAN bancario diverso rispetto a quello precedente;
per il resto è restato tutto uguale;
detto passaggio da società personale a società di capitali risale all'aprile 2021.”. 8 teste “…Per quanto riguarda il discorso organizzativo-commerciale io prendevo ordini dal sig. Per_7 CP_4 dal non ricevevo ordini diretti, ma venivo solo a conoscenza – per il tramite del ricorrente - delle CP_3 decisioni che erano prese a livello aziendale. Oltre a me come incaricati alle vendite c'erano circa 6/7 persone;
l'ufficio era situato a Rovereto, ove ci si recava per le esigenze strettamente legate al lavoro, es. riunioni, corsi di formazione, ecc. Dette riunioni erano dirette dal ricorrente;
occasionalmente vedevo il che però interveniva di CP_3 passaggio ovvero veniva interpellato per questioni legate, ad es., all'organizzazione di meeting o cose di questo tipo. I prezzi ci venivano comunicati dal ricorrente, ad es. in occasione dei cambi di listino;
lo stesso ricorrente ci forniva la relativa documentazione cartacea (listini, brochure, ecc.)”.
pagina 15 di 22 punto9 . Anche10 ha ricordato che fino alla fine del 2021 riceveva Parte_5 ordini e direttive dal e non da CP_4 CP_3
Il Primo Giudice, quindi, non ha considerato, sul piano della valutazione dell'attendibilità, che i testi e sono passati da di Parte_4 Per_4 CP_2
a collaborare con la nuova società costituita da , CP_3 Persona_8 compagna di in data 01.03.2022, denominata LA.it SRL e tale CP_4 collocazione avevano anche all'epoca della loro escussione11: “In definitiva, già 9 Così : “Per qualsiasi cosa il nostro punto di riferimento era il ER;
egli non aveva però potere Per_4 decisionale, giacchè l'ultima parola spettava al Il assisteva alle riunioni assieme al ER CP_3 CP_3 ed alla forza vendita;
assieme si decideva come effettuare le dimostrazioni, il piano commerciale;
tutti insieme proponevamo, ad es. il prezzo di listino da inserire nel catalogo;
a tale aspetto partecipavamo in misura paritaria sia noi forza vendita, sia il ricorrente;
era poi il a stabilire nel corso della stessa riunione il CP_3 prezzo di listino così come emerso all'esito della riunione tra noi tutti.Quest'ultimo, ad es., decideva il prezzo di vendita, i listini, gli incentivi, le fiere, i centri commerciali, ecc. Così Bampi: “Dette riunioni erano dirette dal ricorrente;
occasionalmente vedevo il che però CP_3 interveniva di passaggio ovvero veniva interpellato per questioni legate, ad es., all'organizzazione di meeting o cose di questo tipo. I prezzi ci venivano comunicati dal ricorrente, ad es. in occasione dei cambi di listino;
lo stesso ricorrente ci forniva la relativa documentazione cartacea (listini, brochure, ecc.). 10 “…Una volta iniziato a lavorare presso l'ufficio di Rovereto, via del Garda, io prendevo le direttive dal ricorrente;
io non partecipavo alle riunioni, se non ad un paio di meeting: quanto agli incontri in videoconferenza, non partecipavo direttamente anche se sapevo che erano tenuti visto che gli stessi venivano tenuti in ufficio mentre io mi trovavo al front office. La si occupava del marketing ed inoltre formava i CP_8 consulenti;
io seguivo in parte anche le sue direttive. …Verso fine dicembre 2021 il mi chiese di CP_3 spostarmi presso il secondo ufficio del da quel momento io, quindi, non ricevetti più le direttive dal CP_3 ER o dalla bensì direttamente dal ” (verbale udienza 30.11.2024). CP_8 CP_10 11 Così riferisce : “…Nel gennaio 2022 l'azienda fu chiusa da un giorno all'altro su Testimone_1 decisione del il quale si limitò ad inviare una mail a tutti noi addetti alle vendite, dicendoci che CP_3 l'ufficio veniva chiuso e che il ricorrente non era più il direttore commerciale e che avrebbe dovuto restituire le chiavi dell'ufficio e la macchina;
io vissi la cosa come un vero e proprio fulmine a ciel sereno e rimasi molto spiazzata della decisione, anche perché l'azienda andava molto bene, erano le cresciute le vendite e la rete vendita. Nessuno mi aveva in qualche modo preavvertito di questo possibile epilogo e neppure vi fu una riunione che avesse anticipato la cosa;
ribadisco come io venni a conoscenza della decisione in questione solo attraverso la mail di cui ho appena riferito, che ricevetti se non ricordo male il 7 gennaio 2022. Io mi trovai, quindi, senza lavoro e dovetti industriarmi per cercarne un altro;
successivamente la sig.ra compagna del Persona_8 ricorrente , costituì la ditta LA.it; io fui contattata solo dalla citata la quale mi propose di continuare CP_8 questo nostro rapporto di collaborazione, che riguardava sempre i depuratori ad aria;
in concreto io quindi continuai a vendere lo stesso prodotto a partire dall'aprile/maggio 2022; fu aperto un nuovo ufficio a Riva del
Garda, presso il quale erano presenti la titolare;
faccio presente come io conoscessi la sin dal Persona_8 2018 come compagna del ricorrente;
nel 2021 la fu inserita in col ruolo di impiegata addetta
CP_8 CP_2 principalmente al settore fiere ed ai colloqui con i nuovi venditori;
le mie occasioni di conoscenza con la
CP_8 furono principalmente legate alla partecipazione alle fiere;
la era poi un mio riferimento in relazione agli
CP_8 aspetti del colloquio con i clienti, delle telefonate con gli stessi, nell'approccio in fase di Demo;
in definitiva, già prima del mio passaggio ad LA.it, la era un mio punto di riferimento assieme al ER. Posso dire che
CP_8 il mio passaggio ad LA.it poteva e può ritenersi come “automatico” in considerazione del rapporto che si era
pagina 16 di 22 prima del mio passaggio ad LA.it, la era un mio punto di riferimento CP_8 assieme al Posso dire che il mio passaggio ad LA.it poteva e può CP_4 ritenersi come “automatico” in considerazione del rapporto che si era creato”.
all'epoca introdotto in LA NC da stesso, riferisce che: Persona_4 CP_4
“Nel gennaio 2022 fui avvisato dal a mezzo e-mail che il non CP_3 CP_4 era più il direttore commerciale (…) feci quindi le mie valutazioni e decisi di continuare a fare il venditore presso altra azienda di nome LA.it srl;
fu
compagna del ricorrente a propormi di lavorare presso Persona_8
LA.it, proponendo in vendita gli stessi prodotti di prima. Io già conoscevo la in quanto impiegata di LA NC e di (…) escludo che il CP_8 CP_2 ricorrente ebbe mai a parlarmi della possibilità di lavorare presso LA.it; fu sempre e solo la a parlarmi di questo;
ciò risale a metà febbraio 2022 CP_8 circa, nel corso di un colloquio avvenuto presso un bar vicino alla casa della a Riva del Garda;
io decisi di accettare la proposta della che mi CP_8 CP_8 propose condizioni contrattuali simili a quelle che io prima godevo presso LA IA NC e srl, anzi migliori;
in particolare mi propose un miglioramento del compenso variabile legato alle vendite”. Non si può quindi escludere che questi testi, es collaboratori fuoriusciti da CP_2
(prima SNC) per passare a lavorare per LA.it, con e
[...] CP_8 CP_4 potessero essere condizionati da tale rapporto e avessero interesse a rendere dichiarazioni favorevoli all'assetto proprietario della nuova società, della quale erano dipendenti, arrecando pregiudizio di LA NC (poi ) di CP_2
creato. In LA.it , il mio riferimento è divenuto la col ER ho mantenuto contatti solo a livello
CP_8 personale, ma il mio riferimento dal punto di vista lavorativo è divenuto la sola ritengo che ER e
CP_8 si confrontassero a livello personale, ma il ER non aveva ai miei occhi alcun ruolo operativo
CP_8 CP_ all'interno di .it. La prima volta che mi venne offerto di passare ad LA.it risale a poco tempo prima dell'apertura del nuovo ufficio di Riva del Garda;
ritengo che la me ne parlò per la prima volta verso febbraio/marzo 2022…”
CP_8 Così “…Nel gennaio 2022 fui avvisato dal a mezzo e-mail che il non era più il Persona_4 CP_3 CP_4 direttore commerciale;
al momento mi trovai un po' spaesato;
feci quindi le mie valutazioni e decisi di continuare a fare il venditore presso altra azienda di nome LA.it srl;
fu compagna del Persona_8 ricorrente, a propormi di lavorare presso LA.it, proponendo in vendita gli stessi prodotti di prima. Io già conoscevo la in quanto impiegata di LA NC e di come addetta al lato commerciale delle fiere;
CP_8 CP_2 escludo che il ricorrente ebbe mai a parlarmi della possibilità di lavorare presso LA.it; fu sempre e solo la a parlarmi di questo;
ciò risale a metà febbraio 2022 circa, nel corso di un colloquio avvenuto presso un
CP_8 bar vicino alla casa della a Riva del Garda;
io decisi di accettare la proposta della ce mi propose
CP_8 CP_8 condizioni contrattuali simili a quelle che io prima godevo presso LA IA NC e srl, anzi migliori;
in particolare mi propose un miglioramento del compenso variabile legato alle vendite…”
pagina 17 di 22 Di essa, del resto la neocostituita LA.it srl era diretta concorrente e a Persona_9 tale proposito sono illuminanti le dichiarazioni di “…Corrisponde al CP_6 vero che in occasione della trasferta in Francia io ebbi a fare vedere al CP_3 una mail inviatami dal nella quale quest'ultimo si proponeva quale CP_4 importatore per l' dei prodotti (…) Corrisponde al vero che il CP_2 CP_2 CP_4 assieme alla sua compagna di nome chiese ad LA Persona_8
International ed ottenne lo possibilità di essere importatore per l'IA dei prodotti . Per_10
2.6 In conclusione, non possono considerarsi attendibili le testimonianze di e ai fini dell'accertamento della sussistenza degli elementi Parte_4 Per_4 propri della subordinazione e il quadro probatorio che emerge dalla descrizione resa dai testi escussi, delinea una figura di lavoratore del tutto avulsa da quella socialtipica del dipendente parte debole del rapporto, assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, “con conseguente subordinazione intesa come vincolo di natura personale, che si esplica sulle modalità di esecuzione della prestazione e non già sul solo risultato da essa prodotto”. finché collaborava con l'appellante, aveva una propria autorevolezza che CP_4 gli derivava dall'essere già stato presente sulla piazza commerciale, dall'aver già venduto i prodotti del marchio LA International e dall'essere sponsorizzato da CEO della LA international sede europea, che ben ne conosceva CP_6
l'abilità. Inoltre, nello stesso tempo, era anche un imprenditore, come si è visto, con realtà societarie attive a lui direttamente o indirettamente riconducibili, e mentre operava per la distribuzione dei prodotti importati da con LA NC, CP_3 ha costituito un proprio gruppo di venditori13, collaboratori che in lui CP_4
pagina 18 di 22 riconoscevano la figura di riferimento attraverso i quali, di fatto, è riuscito ad accaparrarsi per la costituenda LA.it srl, anche il mercato dell'appellata (cfr. doc. 25 mail 13.12.2021 e doc. 29 Mail 07.01.2022 Weger- Persona_11
LA international).
Il rapporto tra e non appariva affatto gerarchicamente CP_3 CP_4 organizzato con l'esercizio da parte del primo di un potere di eterodirezione, vigilanza e controllo sul secondo e nessun elemento, in tal senso, anche solo indiziario è emerso dai documenti di causa o dalle prove orali, qui riesaminate con le avvertenze di cui si è detto circa l'attendibilità dei testi.
Lo stesso riferisce di una sorta di riconoscimento paritario del ruolo di CP_6
e con riferimento alla gestione dell'azienda: “…nel periodo in CP_4 CP_3 questione mi recavo a Rovereto ed incontravo e ER circa 3-4 volte CP_3 all'anno; inoltre incontravo gli stessi in occasione delle riunioni – non più di una o due all'anno - di a livello nazionale, che potevano avvenire in CP_2 varie città italiane” dich. verbale ud. 16.01.2024).
Non vi è, cenno di ordini o direttive rivolte da e e quando i testi CP_3 CP_4 menzionano la presenza di (come, ad esempio, la sua partecipazione a CP_3 qualche riunione) cadono in evidente contraddizione con la descrizione, che essi stessi rendono, del ruolo centrale e autoreferenziale di in azienda e che CP_4 mal si concilia con il carattere della subordinazione.
Neppure è risultato comprovato che rendesse conto a della sua CP_4 CP_3 presenza fisica presso gli uffici o la sede dell'azienda o altrove: non è stato infatti allegato che avesse vincolo d'orario né che dovesse richiedere autorizzazione per suoi spostamenti o fruire di ferie né che comunicasse i propri periodi di assenza.
Né è stato allegatol'esercizio del potere disciplinare da parte di con la CP_3 formulazione di contestazioni o l'irrogazione di sanzioni, nemmeno per condotte di all'evidenza gravi, nei confronti di o dell'azienda, che, in un CP_4 CP_3
senza partita iva;
solo dall'aprile 2021 aprii la partita IVA, in considerazione del ruolo diverso che avevo”; dich. teste . Parte_4
pagina 19 di 22 rapporto di lavoro dipendente, sarebbero state considerate una palese insubordinazione o slealtà14.
In ultima analisi, ritiene questa Corte che tra e vi fosse un CP_4 CP_3 rapporto di collaborazione, nel quale ciascuno rivestiva un ruolo ben distinto e riconoscibile per i dipendenti, per gli addetti alla vendita (i c.d. “consulenti” di cui al doc. 44 fasc. appellante) e per gli interlocutori esterni.
La direzione commerciale era gestita in modo autonomo solo da che a tal CP_4 fine aveva organizzato una rete di collaboratori, con i quali ha incrementato gli affari della società appellante e che facevano riferimento unicamente al lui prima in (già SNC), poi nella neocostituita LA.it srl della compagna CP_2
società attraverso la quale da marzo 2022 ha intrapreso Persona_8 CP_4
l'attività di distribuzione in concorrenza con . CP_2
Esplicativo della natura del rapporto di collaborazione è il contenuto della mail
(doc. 17 fasc. primo grado appellante) inviata da a CP_4 CP_3
“Oggetto: comunicazione per definire collaborazione Data: mercoledì 6 gennaio 2021 17:42:58
Ciao , siamo sempre alle solite ogni mese trovo una novità in merito alle CP_3 spese …. Non ho bisogno di avere un partner che si lamenta solo delle sue perdite e quindi non ho intenzione di fatturare ed avere sempre da discutere per cazzate. Dal primo di febbraio dopo una riunione con i miei collaboratori di fiducia e con chi dovrà fare la società, non è mia intenzione di continuare a collaborare con ma di poter fare la nostra azienda di distribuzione o CP_2 importazione di per una zona o per l'IA. Nel caso i prezzi proposti da CP_2 parte tua siano chiaramente non idonei mi dovrò proporre come distributore in una zona per a LA International. Aspetto una mail con i prezzi di CP_2 acquisto di Hyal Est con e senza Ventus e entro e non oltre l'8 gennaio Per_12
14 Cfr. file audio della riunione avvenuta il 15.11.2021 tra con la partecipazione di Controparte_7 Pt_6
“Stai rischiando grosso! Tu mi dai i listini subito e io ti dico se voglio fare il distributore. Non mi
[...] prendere per i coglioni perché veramente non ho problemi a spaccarti il culo. Hai capito? Veramente che ti mando all'ospedale. Il prezzo me lo dici oggi. Siediti e dimmi il prezzo. Tu mi dici oggi le condizioni”; “Adesso ti siedi e a me spieghi personalmente cosa cazzo fai domani perché c'è di mezzo le mie persone e il sottoscritto non le tue persone, perché di te non gliene fotte un cazzo a nessuno!”.
pagina 20 di 22 2021.Per quanto riguardo i ricambi e i prodotti di consumo l'eventuale ricarico…”.
2.7 In questo quadro, appare del tutto superflua l'indagine sull'esistenza di eventuali indici sussidiari, che, comunque, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta negativa. Premesso che esse potrebbero risultare solamente sintomatiche della subordinazione15, nessuna di quelle tradizionalmente enucleate dalla giurisprudenza (come l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il coordinamento da parte del datore di lavoro, la continuità delle prestazioni, il vincolo di orario, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita,
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) per quanto fin qui esposto, risulta comprovata.
Quanto ai compensi, va dato atto che in primo grado, dopo aver CP_4 riconosciuto di aver ricevuto per il 2021, a mezzo bonifici bancari, con cadenze e importi variabili, la somma complessiva di € 56.295,50 (cfr. doc. 79 prodotto in primo grado), aveva rivendicato un ulteriore credito per differenze provvigionali e per mensilità non corrisposte. La convenuta, invece, aveva eccepito di aver versato più di quanto dovuto e aveva svolto domanda riconvenzionale subordinata e condizionata di ripetizione.
Il primo Giudice ha rigettato entrambe le domande: su questi capi della decisione si è formato il giudicato, non essendo stato introdotto dalle parti alcun motivo d'appello in via incidentale nè in via riconvenzionale.
pagina 21 di 22 Ciò detto, osserva la Corte che non vi è prova che le somme versate siano state parametrate alle ore di lavoro svolte nè che si trattasse di compenso fisso: è, infatti, pacifico che il compenso contemplava una parte fissa e una a percentuale
(5%) sul fatturato realizzato dalla società appellante, grazie alla rete di vendita organizzata e implementata da Infine, può dirsi assodato che, nel solo CP_4 periodo in esame (otto mesi dal 1.05.2021 al 7.01.2022), ha percepito CP_4 quanto dallo stesso riconosciuto e pari a € 56.295,50, compenso che è di gran lunga superiore alla retribuzione di qualunque lavoratore dipendente anche di elevato inquadramento, come constatato pure dal primo Giudice.
*
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata va integralmente riformata, con il rigetto delle domande introdotte da nei confronti della CP_4 società appellante, perché risultate prive di fondamento.
La soccombenza comporta altresì la condanna di alla rifusione in CP_4 favore di controparte delle spese del giudizio, con riliquidazione anche di quelle di primo grado, che, tenuto conto della complessità della causa e applicati i parametri ministeriali vigenti, vengono indicate in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 11/2024 del Tribunale di Rovereto GDL, pubblicata il 26.03.2024 rigetta tutte le domande proposte da;
CP_4
Condanna a rifondere a le spese del CP_4 CP_1 giudizio, liquidate, quanto al primo grado in € 6.000,00 e quanto al secondo grado in € 5.000,00 oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15% e accessori di legge.
Trento, 12.12.2024
Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La variazione della denominazione da in è avvenuta con atto pubblico in data Controparte_2 CP_1 01.02.2022, cfr. doc. 86 fasc. primo grado. CP_4 5 cfr. Visure Camerali sub doc. 1-2-3 6 teste : “…quando egli è giunto, fu presentato da parte del sig. come il direttore Parte_4 CP_3 commerciale […] si tratta se non ricordo male del settembre 2018; peraltro prima della presentazione di persona, il mi aveva avvertito telefonicamente che sarebbe arrivata questa nuova persona in qualità di CP_3 direttore commerciale, di cui lui aveva grande stima in quanto persona conosciuta nel campo… In concreto il ricorrente iniziò il lavoro subito dopo, dapprima all'interno del centro direzionale Nero Cubo e, successivamente, nel nuovo ufficio di via del Garda qui a Rovereto. Agli incontri settimanali di Conegliano partecipavano in genere 7/8 persone;
il ricorrente era sempre presente ed oltre a lui gli altri addetti alle vendite tra cui io, , ed altri addetti alle vendite di cui al Persona_4 Persona_5 Persona_6 momento mi sfugge il nome….Dette riunioni erano di formazione e di informazione, nel senso che il ricorrente ci 12 Ancora dalle dichiarazioni di “… il non mi fece alcuna proposta di continuare a lavorare Per_4 CP_3 per , pur avendo continuato nell'attività di vendita dei medesimi prodotti di prima. In buona sostanza CP_2 col siamo stati fino al marzo 2023 concorrenti, dal momento che vendevamo gli stessi prodotti legati CP_3 alla depurazione dell'aria”. 13 “…Il passaggio da LA NC a è avvenuto nel 2021 (… ) faccio presente come nel 2018 io fossi part CP_2 time senza partita Iva;
nel 2019 decisi di lavorare a tempo pieno, ma sempre come lavoratrice occasionale e 15 Per cui ai fini qualificatori non assume rilievo decisivo né la presenza (per affermare la subordinazione), né
l'assenza di ciascuna (per negarla), ma vanno considerate complessivamente attraverso un giudizio di sintesi .In proposito basti pensare alla previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa, la quale costituisce estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata, per sua natura, in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare (Cass. 9.12.2002, n. 17534; Cass. 5.12.1988, n. CP_1 CP_1 6616; Corte Appello Milano 10.8.2022, s Corte Appello Milano 2.7.2019, s CP_12 CP_14CP_1 CP_ Trib. Frosinone, 2.3.2023, F.E. vs. Trib. Roma, 6.12.2019, s ). CP_17