Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 437/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. LO MUZIO PARIDE Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
BRUNETTI DANILO, rappresentato e difeso dall'Avv. LA GATTA CP_2
CARMELINA nonchè Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIORGIO PATRIZIA e dall'Avv.
[...]
CANGIANO ANTONELLA
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 28.11.2023 il Tribunale di Bari, nel contraddittorio con l' , l' e l' Controparte_1 CP_2 Controparte_3
[...]
, accoglieva in parte l'opposizione proposta da con
[...] Parte_1
ricorso depositato in data 11.4.2022, avverso le intimazioni di pagamento nn.
014.2022.9003998985.000, notificata in data 22.03.2022, e n.
014.2022.9002923021.000, notificata in data 30.03.2022, il tutto limitatamente alle
(sottostanti) cartelle (ed avvisi di addebito) di natura previdenziale.
Infatti, il Tribunale Ebbene, riteneva che il debito relativo alle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito oggetto delle intimazioni suddette risultava prescritto
“limitatamente all'avviso n. 014.2005.0012478076.000, avente ad oggetto sanzioni ex L. 689/81, anno di riferimento 2001 2003, di € 9.736,09, Ente creditore
[...]
di , notificato in data 15.04.2005, atteso che come Parte_2 CP_3
evidenziato dall'Agenzia il primo atto interruttivo della prescrizione è l'AVI n.
01420159029013385000, notificato in data 20.01.2016, dunque, ben oltre il termine di cinque anni”.
“Mentre, sono dovute le restanti poste atteso che, per quanto riguarda le altre cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, la prescrizione è stata validamente interrotta dalle relative intimazioni in atti notificate personalmente al sig. quale Parte_1
destinatario (cfr. AVI n. 01420149006093051000, notificato in data 15.03.2014; AVI
n. 01420159029013385000, notificato in data 20.01.2016; AVI n.
01420189007541351000, notificato in data 15.06.2018)”.
Con ricorso depositato il 28.5.2024 il proponeva appello, rilevando come Parte_1
- per una serie di titoli (cartelle ed avvisi di addebito) meglio indicati alle pagg. 14 e ss. dell'atto di gravame - l aveva prodotto in atti unicamente le ricevute di CP_1
spedizione ma non anche le ricevute di consegna, il che aveva comportato la prescrizione dei crediti ivi racchiusi.
L' e l' resistevano e quest'ultima proponeva, a sua CP_3 Controparte_1
volta, gravame incidentale avverso la parte di motivazione (v. sopra) che aveva ritenuto come prescritto il credito racchiuso nell'avviso n. 014.2005.0012478076.000, avente ad oggetto sanzioni ex L. 689/81, anno di riferimento 2001-2003, evidenziando all'uopo che esso era stato oggetto di un giudizio di opposizione
2 definito con sentenza (di rigetto dell'opposizione), passata in giudicato (v. sentenza n.
41, emessa dal Tribunale di Ginosa in data 17.01.2006).
L'appello principale del è infondato. Parte_1
1.In relazione alle intimazioni di pagamento nn. 014.2022.9003998985.000, notificata in data 22.03.2022 e nn. 01420229002923021.000 notificata il 30.3.2022, come detto sopra, lamenta l'appellante l'omesso rilievo della nullità/inesistenza della notifica degli atti prodromici e, segnatamente:
1.1 con riferimento alla cartella n. 014.2005.0012478076.000, avente ad oggetto sanzioni ex L. 689/81, anno di riferimento 2001, di € 9.736,09, assertivamente notificata in data 15.04.2005, ha prodotto una relata da cui emerge che l'atto è CP_4
stato consegnato nelle mani di un soggetto terzo: si lamenta che non ha CP_4
prodotto la raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c., con cui avrebbe dovuto comunicare al contribuente l'avventa consegna dell'atto a soggetto diverso, e soprattutto non ha prodotto la copia delle relative ricevute di spedizione e consegna di tale raccomandata”.
1.2 Vi è però (v. Cass. n. 16488 del 2016) che, per quanto riguarda le modalità di consegna del plico, quando l'amministrazione finanziaria si avvalga della consegna
(non già a mezzo di ufficiale giudiziario) ma, come nella specie, con plico raccomandato così come consentito dal terzo comma dell'articolo 16 d.lgs. 546/92, le modalità di consegna e ricezione dell'atto da parte del destinatario esulano dalla disciplina dell'art.7 1.890/82, norma qui sostanzialmente invocata da parte ricorrente.
In conseguenza di ciò, non era nella specie necessario che l'agente postale inviasse al destinatario l'avviso di avvenuta consegna mediante lettera raccomandata (art.7, u.c. cit.); né potevano essergli richieste ricerche di sorta sulla reperibilità del destinatario.
Deve pertanto farsi qui applicazione di quanto affermato da Cass. n. 1906 del
29/01/2008 (in termini, Cass. 25616 del 17/12/2010), secondo cui ove la parte appellante decida di notificare avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del
3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso – qui giammai proposta - la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare" (ancora vedasi Cass. n. 19795 del 2018).
1.3 Sul punto, in ogni caso l , ovvero il soggetto titolare del relativo CP_3
credito, costituendosi in giudizio in questa sede, ha rappresentato di aver proceduto al discarico delle suddette somme dal ruolo (invero per ragioni non meglio appurate), per cui è cessata ogni materia del contendere al riguardo, anche, dunque, in relazione al gravame incidentale dell' che afferiva la dichiarata Controparte_5
prescrizione in merito a detta cartella;
2. con riferimento alla cartella n. 014.2010.0112565492.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 1998, di € 40.161,96, come riconosce lo CP_4
stesso appellante principale (pag. 13 appello) ha prodotto la relata della cartella notificata in data 06.10.2010; seguono le intimazioni interruttive di cui ha dato atto il primo giudice (cfr. AVI n. 01420149006093051000, notificato in data 15.03.2014, afferente unicamente la predetta cartella - AVI n. 01420159029013385000, notificato in data 20.01.2016; AVI n. 01420189007541351000, notificato in data 15.06.2018);
3. con riferimento alla cartella n. 014.2011.0096864853.000, avente ad oggetto sanzioni ex L. 689/81 (trattasi nello specifico, come documentato dall' , CP_3
delle spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Bari – sez. Lavoro con la sentenza n.
16208/2010 per cui siamo al cospetto pacificamente di una prescrizione decennale), di € 2.233,05, notificata in data 28.12.2011, ha prodotto una relata da cui CP_4
4 emerge che l'atto è stato consegnato nelle mani di un familiare convivente (sul punto v. quanto già detto al punto 1 che precede); seguono le intimazioni interruttive di cui ha dato atto il primo giudice (AVI n. 01420159029013385000, notificato in data 20.01.2016; AVI n. 01420189007541351000, notificato in data 15.06.2018);
4. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2011.2000817856.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 2006 – 2010, di € 3.617,18, in tesi notificato in data 11.10.2011, ha prodotto unicamente la ricevuta di CP_4
spedizione di una raccomandata, ma non ha prodotto la ricevuta di consegna della medesima raccomandata (peraltro manca finanche un timbro di spedizione).
Cass. n. 31845/2022: il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato.
5. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2012.0003264266.000 avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 2009 – 2012, di € 3.485,80, in tesi notificato in data 09.08.2012, si registra la medesima situazione di cui al punto che precede;
6. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2012.0007252552.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 1992, di € 39.098,85, in tesi notificato in data 04.01.2013, stessa situazione di cui al punto 4 che precede;
5 7. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2012.0007252653.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 1996, di € 77.350,09 in tesi notificato in data 04.01.2013, stessa situazione di cui al punto 4;
8. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2012.0008306583.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 1983 - 1986, di € 49.151,48, in tesi notificato in data 31.01.2013, stessa situazione di cui al punto 4;
9. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2013.0005190258.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 2010 - 2012, di € 4.067,77, in tesi notificato in data 21.01.2014, stessa situazione di cui al punto 4;
10. con riferimento all'avviso di addebito n. 314.2014.0003082979.000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno di riferimento 2011 - 2013, di € 4.049,91, in tesi notificato in data 20.09.2014, stessa situazione di cui al punto 4.
Quanto poi agli ulteriori atti interruttivi valorizzati dal primo giudice (AVI n.
01420159029013385000, notificato in data 20.01.2016; AVI n.
01420189007541351000, notificato in data 15.06.2018), essi – attesa la completezza dei dati ivi riportati (con l'analitica riproduzione del contenuto delle varie cartelle(avvisi di addebito presupposti) - si prestavano a giustificare un'opposizione recuperatoria a far data dal dì delle due rispettive notifiche di cui sopra (v. Cass. n.
24506/2016: nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale
6 rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
In termini, v. anche da ultimo Cass. n. 7156/2023 che conclude rilevando come, nel caso in scrutinio, “l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella” (non notificata o irregolarmente notificata) “è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine” (ovvero quello di 40 giorni rispetto alla successiva intimazione regolarmente notificata).
Va da sé che per i titoli dai nn. 4 in poi, (tutti) ricompresi nelle intimazioni:
AVI n. 01420159029013385000, notificato in data 20.01.2016 ed AVI n.
01420189007541351000, notificato in data 15.06.2018 (cui si riconnettono le due intimazioni per cui è causa come detto notificate in data 22 – 30.3.2022), il avrebbe dovuto proporre, a suo tempo, entro i prescritti 40 giorni, la Parte_1
cennata opposizione “recuperatoria” per far valere la prescrizione fino a quel momento maturata, cosa che non è stata fatta, con la conseguenza che in sostanza - in questa sede - l'istante avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente decorsa a far data dal 15.6.2018 (rispetto alla quale però sono tempestivamente intervenute le intimazioni infraquinquennali oggetto di causa).
L'appello dev'essere dunque integralmente disatteso come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell CP_6
e dell' e vanno liquidate come da dispositivo, mentre possono
[...] CP_2
essere compensate tra il e l' alla luce della sopravvenuta Parte_1 CP_3
cessazione della materia del contendere (tra l'altro non risultano chiarite dalle parti le ragioni del sopravvenuto discarico della cartella di cui sopra).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 28.5.2024 avverso la sentenza resa in data 28.11.2023 dal Tribunale di Bari, quale giudice del lavoro, nonché sull'appello incidentale
7 proposto dall , nei confronti del Controparte_1 Parte_1
dell' e dell' , così provvede: Controparte_3 CP_2
rigetta l'appello principale;
in riforma dell'impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere sull'appello incidentale afferente la cartella n. 014.2005.0012478076.000; compensa le spese del grado tra ed;
Parte_1 CP_3
condanna l'appellante principale al pagamento, delle spese del presente grado del giudizio in favore dell' e dell che si liquidano in ragione di € 5.000,00 CP_2 CP_1
cadauno oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario dell' CP_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 17/03/2025
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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