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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 5 giugno 2025.
E' presente per parte opposta l'avv. Guidomaria Tacchi. Nessuno compare per l'opponente. L'avv.
Tacchi insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. la ditta “ (C.F. e P. I.V.A. Parte_1
) si opponeva al precetto notificatole da parte di , nata in [...] P.IVA_1 Controparte_1 ed ivi residente, con il quale quest'ultima intimava all'odierna opponente di consegnarle n. 20 box per cani su misura, a suo tempo ordinati e pagati, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il precetto si fondava sul preteso inadempimento dell'odierna opponente all'obbligo, stipulato in sede di mediazione, della stessa di fornire all'odierna intimante n. 20 box, già pagati dalla stessa, in due tranches. Tale obbligo non era rispettato, onde il precetto.
L'opposizione si fonda sovra diversi punti: in primo luogo l'opponente lamenta la nullità assoluta del titolo esecutivo, in ragione del preteso mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.
8-bis D. Lgs.
28/2010 e in ragione della pretesa erroneità riguardo alla firma del Presidente del Tribunale. In secondo luogo osserva che l'inadempimento preteso da controparte è stato temporaneo e dovuto a cause estranee alla volontà di esso debitore. Concludeva per la declaratoria, previa sospensione, della nullità e inefficacia del titolo azionato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in primo luogo la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Perugia. Contestava quindi le eccezioni di nullità e quelle fondate sul citato art. 8-bis D. Lgs. 28/2010, osservando infine l'infondatezza delle eccezioni riguardo alla pretesa temporaneità e involontarietà dell'inadempimento. Concludeva preliminarmente per la pronuncia di incompetenza di questo Tribunale e in subordine per il rigetto dell'istanza di sospensione e il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e con condanna ex art.
96 c.p.c.
1 Alla prima udienza il Giudice si riservava e quindi, a scioglimento della riserva, rigettava l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta, formulando in appresso proposta conciliativa, che alla successiva udienza non veniva accolta dalle parti. Il Giudice rinviava quindi la causa per la precisazione delle conclusioni e infine all'udienza odierna per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e note spese.
Preliminarmente si richiamano, riguardo all'eccepita incompetenza per territorio, gli argomenti di cui alla propria Ordinanza del 24/10/2024, ritenendo la stessa eccezione infondata e rigettandola.
Nel merito si osserva che, riguardo alla pretesa nullità del titolo esecutivo ex art. 1418 c.c., non si ravvisa, in primo luogo, la mancanza di alcun elemento tale da importare la nullità dell'accordo. Riguardo alla più specifica contestazione sull'art. 8-bis e 12 D. Lgs. n. 28/2010 si osserva che lo stesso accordo reca la data del 28 giugno 2022, laddove la modifica normativa richiedente la firma digitale dello stesso è entrata in vigore soltanto per gli atti sottoscritti con decorrenza dal 28 febbraio 2023, giusta l'art. 7 del D. Lgs. n. 149/2022 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis di cui ora si discute.
Di conseguenza, dovendo ritenersi in vigore la precedente normativa, l'eccezione di parte opponente deve essere rigettata. Deve, infine, ritenersi infondata anche l'eccezione riguardante l'art. 12 del citato Decreto, in quanto anche nella sua precedente formulazione risulta rispettato il suo contenuto, avendo il Presidente del Tribunale di Perugia, luogo dove deve avere esecuzione l'obbligazione di consegna di cui al precetto, correttamente emesso l'omologa prodotta dalla stessa parte opponente con il suo doc. n. 5.
Passando ora all'esame dell'altra contestazione, ossia della sostanziale assenza dell'inadempimento, si rileva l'inconsistenza giuridica degli argomenti sollevati da parte opponente, essendo da un lato l'aumento dei costi rientrante nella normale dinamica contrattuale e non previsto espressamente nell'accordo e, dall'altro lato, essendo la pretesa infermità dell'opponente intervenuta successivamente allo scadere dell'obbligo di consegna e in ogni caso temporanea e non di ostacolo per l'opponente al fine di rivolgersi ai suoi dipendenti o a terzi per la consegna. In sintesi, gli argomenti svolti non integrano la fattispecie dell'impossibilità della prestazione per fatto non imputabile al debitore.
Di conseguenza l'opposizione andrà rigettata, dovendosi condannare parte opponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta. Non potrà, per contro, trovare accoglimento la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto non sufficientemente provata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2 2) Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 5 giugno 2025.
E' presente per parte opposta l'avv. Guidomaria Tacchi. Nessuno compare per l'opponente. L'avv.
Tacchi insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. la ditta “ (C.F. e P. I.V.A. Parte_1
) si opponeva al precetto notificatole da parte di , nata in [...] P.IVA_1 Controparte_1 ed ivi residente, con il quale quest'ultima intimava all'odierna opponente di consegnarle n. 20 box per cani su misura, a suo tempo ordinati e pagati, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il precetto si fondava sul preteso inadempimento dell'odierna opponente all'obbligo, stipulato in sede di mediazione, della stessa di fornire all'odierna intimante n. 20 box, già pagati dalla stessa, in due tranches. Tale obbligo non era rispettato, onde il precetto.
L'opposizione si fonda sovra diversi punti: in primo luogo l'opponente lamenta la nullità assoluta del titolo esecutivo, in ragione del preteso mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.
8-bis D. Lgs.
28/2010 e in ragione della pretesa erroneità riguardo alla firma del Presidente del Tribunale. In secondo luogo osserva che l'inadempimento preteso da controparte è stato temporaneo e dovuto a cause estranee alla volontà di esso debitore. Concludeva per la declaratoria, previa sospensione, della nullità e inefficacia del titolo azionato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in primo luogo la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Perugia. Contestava quindi le eccezioni di nullità e quelle fondate sul citato art. 8-bis D. Lgs. 28/2010, osservando infine l'infondatezza delle eccezioni riguardo alla pretesa temporaneità e involontarietà dell'inadempimento. Concludeva preliminarmente per la pronuncia di incompetenza di questo Tribunale e in subordine per il rigetto dell'istanza di sospensione e il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e con condanna ex art.
96 c.p.c.
1 Alla prima udienza il Giudice si riservava e quindi, a scioglimento della riserva, rigettava l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta, formulando in appresso proposta conciliativa, che alla successiva udienza non veniva accolta dalle parti. Il Giudice rinviava quindi la causa per la precisazione delle conclusioni e infine all'udienza odierna per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e note spese.
Preliminarmente si richiamano, riguardo all'eccepita incompetenza per territorio, gli argomenti di cui alla propria Ordinanza del 24/10/2024, ritenendo la stessa eccezione infondata e rigettandola.
Nel merito si osserva che, riguardo alla pretesa nullità del titolo esecutivo ex art. 1418 c.c., non si ravvisa, in primo luogo, la mancanza di alcun elemento tale da importare la nullità dell'accordo. Riguardo alla più specifica contestazione sull'art. 8-bis e 12 D. Lgs. n. 28/2010 si osserva che lo stesso accordo reca la data del 28 giugno 2022, laddove la modifica normativa richiedente la firma digitale dello stesso è entrata in vigore soltanto per gli atti sottoscritti con decorrenza dal 28 febbraio 2023, giusta l'art. 7 del D. Lgs. n. 149/2022 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis di cui ora si discute.
Di conseguenza, dovendo ritenersi in vigore la precedente normativa, l'eccezione di parte opponente deve essere rigettata. Deve, infine, ritenersi infondata anche l'eccezione riguardante l'art. 12 del citato Decreto, in quanto anche nella sua precedente formulazione risulta rispettato il suo contenuto, avendo il Presidente del Tribunale di Perugia, luogo dove deve avere esecuzione l'obbligazione di consegna di cui al precetto, correttamente emesso l'omologa prodotta dalla stessa parte opponente con il suo doc. n. 5.
Passando ora all'esame dell'altra contestazione, ossia della sostanziale assenza dell'inadempimento, si rileva l'inconsistenza giuridica degli argomenti sollevati da parte opponente, essendo da un lato l'aumento dei costi rientrante nella normale dinamica contrattuale e non previsto espressamente nell'accordo e, dall'altro lato, essendo la pretesa infermità dell'opponente intervenuta successivamente allo scadere dell'obbligo di consegna e in ogni caso temporanea e non di ostacolo per l'opponente al fine di rivolgersi ai suoi dipendenti o a terzi per la consegna. In sintesi, gli argomenti svolti non integrano la fattispecie dell'impossibilità della prestazione per fatto non imputabile al debitore.
Di conseguenza l'opposizione andrà rigettata, dovendosi condannare parte opponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta. Non potrà, per contro, trovare accoglimento la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto non sufficientemente provata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2 2) Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.
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