Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1458 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Florio, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta (CE), alla via F. Ricciardi, n. 51
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Remaggio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Sasso in Napoli (NA), alla via Toledo, n. 156
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/05/24, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.2360/23 del Tribunale di Santa che aveva rigettato la sua Controparte_2 domanda volta a far accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria C del CCNL “Enti locali”, con la qualifica di istruttore amministrativo, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive dal 2008, con compensazione delle spese di lite.
L'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui aveva ritenuto le mansioni svolte per il periodo dal 2008 al 2013 presso l'Ufficio TIA sovrapponibili
la trasmissione degli atti prodotti agli interessati tramite notifica;
l'invio dei ruoli alla società di riscossione;
la relazione con il pubblico interessato in merito alla discussione degli atti prodotti e la sottoscrizione dei singoli atti di riconoscimento degli sgravi o la conferma della bollettazione).
L'appellante ha, pertanto, chiesto alla Corte adita di accertare l'espletamento, fin dal gennaio 2007, di mansioni superiori riconducibili alla categoria C del CCNL applicabile - in luogo del livello B a lui attribuito - e, per l'effetto, di condannare il al pagamento delle relative differenze CP_1 Controparte_1 retributive per il periodo dal 2008 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con vittorie di spese.
Si è costituito il che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato per le ragioni espresse in memoria.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità sopra dette e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che è coperta da giudicato, in quanto non impugnata dal lavoratore, la statuizione dell'impugnata sentenza che ha dichiarato la prescrizione in ordine al periodo anteriore all'1/02/2008.
Oggetto del presente grado di giudizio è, dunque, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori di istruttore amministrativo da parte del riconducibili alla categoria C del CCNL di Pt_1 riferimento, con riguardo al periodo successivo all'1.2.2008, e del conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive.
In relazione a tale periodo, non coperto da prescrizione, la domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie trova applicazione l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il quale, al comma 3, statuisce che “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Ai sensi del quinto comma del predetto articolo, “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, fermo restando tuttavia che “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (art. 52 co. 1).
Se, da un lato, l'art. 52, co. 1 e co. 5, impedisce di attribuire rilievo alla realtà effettuale ai fini dell'inquadramento in una qualifica diversa da quella di provenienza, dall'altro è espressamente introdotta una tutela patrimoniale, cioè l'attribuzione della "differenza di trattamento economico" proprio della qualifica superiore di fatto rivestita.
Costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui “in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ora riprodotto nell'art. 32 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (nello stesso senso, con specifico riferimento alle mansioni superiori svolte con continuità negli enti locali in relazione al carattere eccezionale e temporaneo della facoltà di cui all'art. 151 comma 3 bis su richiamato, Sez. L, Sentenza n. 21477 del 2008)” (Cass. sent. n. 8884 del 2015).
Tanto premesso, deve altresì evidenziarsi che ciò di cui si discute in questa sede non è la correttezza dell'inquadramento del lavoratore, quanto piuttosto lo svolgimento di mansioni asseritamente superiori.
Sul punto giova richiamare l'insegnamento dei giudici di legittimità i quali hanno da tempo affermato che, in ambito di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e, quindi, dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte.
Il giudice, dunque, deve effettuare il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda.
La Corte di legittimità, in materia, ha statuito: “In via conclusiva e sempre in linea generale ritiene il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che - come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare - al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass. Sez. Lav. n. 15855/2024).
Applicando siffatti principi alla fattispecie che ci occupa ed alla luce delle risultanze istruttorie del primo grado, reputa questo Collegio che correttamente è stata disattesa la domanda attorea, non essendo emersi elementi univoci che inducano a ritenere che le mansioni svolte dall'appellante dal 2008 in poi siano riconducibili nell'ambito del profilo economico C del CCNL Enti Locali, risultando viceversa pienamente compatibili con il profilo B formalmente attribuito all'istante, come già affermato dal Tribunale.
Ed invero, sulla questione controversa il teste Testimone_1 escusso all'udienza del 22/02/2023, ha dichiarato: “ADR: nell'ambito del servizio TIA abbiamo creato dei cicli di lavoro, e lui ha lavorato allo sportello al pubblico, valutando e smistando le richieste degli utenti;
andando oltre le proprie mansioni, avendo una particolare attitudine, ha spesso collaborato con l'ufficio, nel senso, per esempio, che suggeriva al soluzioni da adottare;
Pt_3 si occupava degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento;
ADR: non ricordo che abbia mai sostituito il responsabile del servizio TIA;
ADR: immagino che nell'ambito dei propri compiti abbia provveduto a portare i ruoli esecutivi all'agente della riscossione;
ADR: so che e avevano la delega per le funzioni di Per_1 Pt_2 Stato Civile;
ADR: so che per un periodo, su ordine di servizio del Sindaco, anche il ha avuto la delega delle funzioni di Stato Pt_1 Civile”.
Il teste escusso all'udienza del 23/01/2023, ha, Testimone_2 invece, dichiarato di non saper riferire sulle mansioni espletate dall'impugnante quando fu trasferito all'ufficio Tributi (cfr. verbale udienza del 23/01/2023, ove si legge “fino al 2007 il ricorrente ha svolto queste mansioni, quando poi è stato trasferito all'ufficio Tributi, che non era di mia competenza, per cui nulla so dire in merito.”).
Dunque, da quanto dichiarato dai testi non è emersa la prova che l'odierno appellante abbia svolto, in maniera prevalente e con l'assunzione delle connesse responsabilità, le mansioni proprie dell'istruttore amministrativo per il periodo oggetto di causa, consistenti, secondo la declaratoria contrattuale del profilo C,
“nello svolgimento di attività istruttorie nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando la raccolta, elaborazione ed analisi dei dati nel rispetto delle procedure e adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo”.
Vero è che, come dedotto dall'appellante nell'atto di gravame, le dichiarazioni del teste di parte resistente, - il Testimone_1 quale riferiva che il andava “oltre le proprie mansioni”-, Pt_1 confermano l'espletamento, da parte sua, anche di attività proprie del profilo superiore di istruttore amministrativo;
nondimeno, il teste ha escluso che l'appellante agisse nella qualità di responsabile dei procedimenti assegnati (“non ricordo che abbia mai sostituito il responsabile del servizio TIA”).
Tale responsabilità, infatti, come emerge dalla documentazione in atti, faceva capo a C/5, Istruttore Parte_4 Amministrativo responsabile dei procedimenti riguardante la T.I.A. (tariffa igiene ambientale), individuato come responsabile dei procedimenti dal Funzionario Responsabile del Servizio con provvedimento prot.1043 del 13/06/2008, mentre nessun rilievo può essere dato alla tardiva e generica allegazione contenuta nell'atto di appello che il era stato coordinatore solo per un beve Pt_3 periodo.
Dalla prova documentale emerge, inoltre, solo un'attività lavorativa limitata ad alcuni sgravi in materia TIA e/o a comunicazioni alla società di riscossione incaricata dal Comune di Controparte_1
Sicché, non risulta provato che le mansioni affidate all'appellante siano state svolte con prevalenza nonché con autonomia ed assunzione di responsabilità.
A differenti conclusioni, peraltro, non induce la documentazione prodotta dal ricorrente- odierno appellante - vale a dire l'attestato di servizio del 28.01.2013 (all. 6) in cui il Funzionario responsabile "attesta che il sig. è stato Pt_2 Parte_1 assegnato al settore dal 2007 Ufficio Tributi-Tia ed ha svolto con competenza e professionalità, compiti e funzioni di natura amministrativa, più precisamente, dalle attività di accertamento fino al compimento delle stesse ed in particolare: 1) Redazione degli atti di competenza dell'Ufficio Tributi;
2) Trasmissione degli atti prodotti agli interessati tramite notifica;
3) Invio dei ruoli alla società di riscossione;
4) Relazione con il pubblico interessato in merito alla discussione degli atti prodotti e sottoscrizione, nella qualità di responsabile dei procedimenti assegnati, dei singoli atti di riconoscimento degli sgravi o conferma della bollettazione di cui sopra.”
Trattasi, invero, di documentazione irrilevante ai fini del riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori, come invocate dall'appellante, in quanto se, da un lato, comprova lo svolgimento di fatto, da parte del anche di funzioni Pt_1 riconducibili al livello C del CCNL di categoria, dall'altro è inidonea a dimostrare che le attività di fatto svolte abbiano le caratteristiche proprie delle attività cui sono demandati i lavoratori appartenenti alla categoria C, con le connesse responsabilità.
Difetta, pertanto, la prova della sussistenza dei presupposti che consentirebbero di ricondurre, seppur solo a fini economici, le mansioni svolte dal ricorrente nella categoria C, risultando, viceversa, alla luce delle emergenze istruttorie, corretto l'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro in cat. B, in cui rientrano “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili, relazioni organizzative interne ed esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, relazioni con gli utenti di natura diretta”, etc..
Per tali ragioni il gravame non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado, in considerazione della natura delle questioni trattate, restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 27/5/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente