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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
e , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 Parte_2
FO elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montevarchi, viale A. Diaz 158
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Agata Nasini elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 65
e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Guido Monaco n. 72
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio e Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 deducendo in fatto che: gli attori hanno stipulato con e il Controparte_4 CP_5 contratto di mutuo n. 035/00119947 del 29.9.2003 per un importo di euro 125.000,00 e il contratto di mutuo n. 035190022188 del 11.11.2005 di euro 245.000,00; con le somme mutuate, hanno dovuto acquistare i titoli emessi dalla Banca per un totale di euro 20.852,40; in relazione al primo mutuo, parte mutuataria ha già restituito la somma di euro 153.259,39; mentre, rispetto al secondo contratto ha corrisposto la somma di euro 209.821,23; nonostante la corresponsione di tali somme, gli attori, in data pagina 1 di 13 3.03.2022, hanno ricevuto una missiva con la quale in qualità di incaricata alla Controparte_3 riscossione dalla cessionaria del credito, intimava loro il pagamento di euro Controparte_2
243.210,26.
Tanto premesso in fatto, e hanno preliminarmente contestato la Parte_3 Parte_2 sussistenza della titolarità del credito in capo a nel merito, hanno chiesto accertarsi la Controparte_2 nullità dei contratti di mutuo n. 035/00119947 e n. 035190022188, posto che: tali finanziamenti sono stati in parte concessi per l'acquisto di titoli emessi dalla Banca, in violazione dell'art. 2358 c.c.; i contratti non indicano il regime di capitalizzazione del piano di rimborso, semplice o composto, e la modalità di sviluppo del piano, alla francese o all'italiana ed effettivamente risulta l'applicazione del regime composto;
i contratti non riportano l'ISC contrattuale.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dai sig.ri e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_4 rigettare integralmente tutte le domande da questi ultimi svolte nei confronti della Banca;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: - rigettare la richiesta di parte attrice di CTU tecnico- contabile, in quanto meramente esplorativa, per tutti i motivi sopra riportati. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115/02, così come modificato dalla L. n. 183/11, si dichiara che con il presente atto non si propongono domande riconvenzionali, non si modificano le domande già proposte, non si chiamano terzi in causa, e pertanto da ciò non consegue un aumento di valore della causa pari ad € 243.210,26=.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato le pretese di parte attrice, eccependo che: i contratti di mutuo non sono stati finalizzati all'acquisto di azioni/obbligazioni dalla banca emittente;
tutte le condizioni essenziali dei contratti sono state pattuite in forma scritta e sono legittime. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dai sig.ri e e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande da Parte_1 Parte_4 questi ultimi svolte nei confronti della Banca;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: - rigettare la richiesta di parte attrice di CTU tecnico-contabile, in quanto meramente esplorativa, per tutti i motivi sopra riportati. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115/02, così come modificato dalla L. n. 183/11, si dichiara che con il presente atto non si propongono domande riconvenzionali, non si modificano le domande già proposte, non si chiamano terzi in causa, e pertanto da ciò non consegue un aumento di valore della causa pari ad € 243.210,26=.”
Si è altresì costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 Controparte_3 quale ha dedotto di essere titolare del credito vantato nei confronti degli attori;
ha rilevato altresì che pagina 2 di 13 non sussistono profili di illegittimità dei contratti essendo state pattuite validamente tutte le condizioni economiche applicate. Sulla scorta di tali eccezioni, ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa, in subordine, nell'inconcessa ipotesi in cui il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti, tenuto conto anche dell'eccepita prescrizione, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della somma di €. 216.617,44 con riferimento al finanziamento erogato in forza del contratto di mutuo dell'11.11.2005 ed €. 15.918,00 con riferimento a quello erogato in forza del contratto di mutuo del 29.09.2003 in favore di ovvero a CP_2 quella maggiore e/o minore somma ritenuta dovuta e/o provata e/o ritenuta di giustizia, in ulteriore subordine ove il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione somme ovvero di compensazione formulate dagli attori dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa, comunque condannare gli CP_2 attori per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o che deriveranno dalla temerarietà dell'azione ex adverso proposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
La causa è stata istruita sono documentalmente.
All'udienza del 22.09.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co c.p.c.
e hanno così concluso: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, Parte_3 Parte_2 contrariis reiectus, - accertare e dichiarare la carenza di titolarità/ legittimazione attiva della soc. e conseguentemente di;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti CP_2 Controparte_3 di mutuo indicati in parte in narrativa ed allegati al presente atto per illiceità degli stessi essendo stati erogati per l'acquisto, in parte, di titoli emessi dalla stessa conseguentemente condannare CP_4 quest'ultima alla restituzione di tutte le somme incassate. - In ogni caso accertare e dichiarare che i finanziamenti / contratti di mutui indicati nella parte in narrativa ed allegati al presente atto di citazione sono stati integralmente saldati degli odierni attori e che nessuna somma è dovuta a controparte. - In subordine, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi illegittimi, per l'effetto condannare controparte alla restituzione di euro 101.164,04 e/o nella diversa somma che risulterà di giustizia al termine del presente giudizio. - In ulteriore subordine, compensare l'eventuale somma ancora dovuta dagli odierni attori in forza di detti contratti di mutuo con la somma che risulterà da restituire agli odierni attori per applicazione di interessi illegittimi, ovvero la somma di euro 101.164,04, e/o diversa somma che risulterà di giustizia e/o venga stabilito il giusto dare/avere”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, Controparte_1 contariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dai sig.ri e e, per Parte_1 Parte_4
l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande da questi ultimi svolte nei confronti della Banca;
pagina 3 di 13 In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: - rigettare la richiesta di parte attrice di CTU tecnico-contabile, in quanto meramente esplorativa, per tutti i motivi sopra riportati.
Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge” .
ha concluso come segue: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi Controparte_2 respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa, in subordine, nell'inconcessa ipotesi in cui il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti, tenuto conto anche dell'eccepita prescrizione, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della somma di €. 216.617,44 con riferimento al finanziamento erogato in forza del contratto di mutuo dell'11.11.2005 ed €. 15.918,00 con riferimento a quello erogato in forza del contratto di mutuo del 29.09.2003 in favore di
[...] ovvero a quella maggiore e/o minore somma ritenuta dovuta e/o provata e/o ritenuta di CP_2 giustizia, in ulteriore subordine ove il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione somme ovvero di compensazione formulate dagli attori dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa, comunque CP_2 condannare gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o che deriveranno dalla temerarietà dell'azione ex adverso proposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a Controparte_2 sollevata da parte attrice.
Nella prospettazione di e non ha adeguatamente Parte_3 Parte_2 Controparte_2 provato di essere l'attuale titolare del credito, non avendo mai esibito il contratto di cessione con il quale le avrebbe ceduto il credito. Controparte_1
L'eccezione non coglie nel segno.
Occorre ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
La Suprema Corte (n. 17944/2023) ha nettamente distinto l'ipotesi in cui il debitore, senza contestare l'esistenza del contratto di cessione, eccepisca il difetto di prova dell'inclusione del proprio debito, dal caso in cui venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione. In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle pagina 4 di 13 caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione, bensì l'inclusione del credito nell'ambito della cessione intervenuta tra e Controparte_1 Controparte_2
Tanto premesso, ha prodotto in giudizio l'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta CP_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 148 del 14.12.2021, in cui si legge che: “ la società società unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano Controparte_2
(TV), Italia (La “Cessionaria”), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, ,codice Controparte_1 fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA P.IVA_1
(La “Cedente”), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_2 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_1 finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Baca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati identficativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti
pagina 5 di 13 internet www.intesanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopra-menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo
. Email_1
L'avviso di cessione contiene pertanto indicazioni precise circa le caratteristiche dei crediti oggetto di trasferimento, né è specificamente contestato da parte attrice che i crediti oggetto di causa presentino tali caratteristiche concrete;
inoltre, parte attrice non ha dedotto che i crediti non sono compresi nella lista messa a disposizione sul sito internet della cedente indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta.
ha prodotto altresì, oltre ad entrambi i contratti di mutuo, la dichiarazione proveniente dalla CP_2 società cedente con la quale si conferma che i crediti derivanti dai due contratti di Controparte_1 mutuo oggetto di causa sono stati oggetto di cessione in favore della (doc. 5) ed ha CP_2 dimostrato di essere in possesso di entrambi i contratti.
Infine Intesa San Paolo s.p.a., nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., ha espressamente dichiarato di avere ceduto i crediti per cui è causa in favore di Controparte_2
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità dei crediti da parte di Controparte_2
Venendo adesso al merito della controversia, occorre esaminare il motivo di doglianza con cui parte attrice ha dedotto la nullità dei contratti di mutuo perché concessi in parte per l'acquisto di titoli emessi dalla Banca, in violazione dell'art. 2358 c.c.
Il motivo è infondato.
Invero, i contratti n. 035/00119947 e n. 035190022188 sono dei contratti di mutuo fondiario ex art. 38 TUB e ss., stipulati da e al fine di acquistare e realizzare degli Parte_3 Parte_2 immobili (cfr. doc. 1 e 2 di parte attrice).
Nell'atto introduttivo parte attrice non ha allegato gli elementi fattuali sulla base dei quali poter evincere che tra contratti di mutuo e acquisto delle azioni della società mutuante da parte dei mutuatari vi fosse un collegamento, limitandosi ad asserire che una parte degli importi mutuati era stato destinato all'acquisto di azioni emesse dalla stessa società mutuante senza nemmeno dedurre quando l'acquisto sarebbe avvenuto;
ulteriori specificazioni non sono state fornite nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.
Solo in sede di note conclusive autorizzate parte attrice ha rilevato come dagli estratti conto prodotti con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. si evince che gli attori hanno acquistato azioni della società mutuataria in data 1.10.2003 e 30.06.2005.
In primo luogo, deve pertanto essere rilevato come le allegazioni sul punto siano state formulate tardivamente da parte degli attori.
Nel merito la domanda risulta comunque infondata. Per quanto concerne il primo dei contratti di mutuo
– quello del 29.09.2003 - occorre rilevare che dalla lettura del contratto si evince che i mutuatari avevano già acquistato azioni della società mutuante prima della stipula del contratto e che la qualità di pagina 6 di 13 soci è piuttosto finalizzata a far conseguire ai mutuatari “condizioni particolarmente vantaggiose” in virtù dell'acquisto delle quote sociali comunque già avvenuto.
Per quanto concerne il contratto di mutuo dell'11.11.2005 va rilevato come anche dall'estratto conto prodotto da parte attrice emerga che l'acquisto delle azioni sia di molto precedente (30.06.2005) rispetto alla stipula del contratto.
Inoltre, va rilevato come per l'acquisto delle azioni i mutuatari abbiano versato un importo estremamente esiguo rispetto all'ammontare degli importi oggetto dei due contratti di mutuo.
Per entrambi i contratti, dunque, non è stato provato da parte attrice che l'importo mutuato sia stato destinato all'acquisto delle azioni della società mutuante.
e hanno inoltre lamentato l'indeterminatezza del piano di Parte_3 Parte_2 ammortamento e del regime finanziario applicati ai contratti di mutuo.
Il motivo è privo di fondamento.
In primo luogo va rilevato come la mancata indicazione della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario non comporti la nullità del contratto di mutuo.
In ogni caso, per quanto concerne il contratto del 29.09.2003 Il piano di ammortamento allegato al contratto sotto la lettera B (doc 11 , riporta l'ammontare della rata costante, pari ad Euro CP_2
5.113,14 per le prime n. 2 rate e pari ad Euro 5.383,14 per le ulteriori rate. Inoltre, all'art 2 del contratto è fatto espresso richiamo alla determinazione delle rate contenute nel piano di ammortamento.
Con riferimento al contratto di mutuo dell'11.11.2005 (doc. 12 si evidenzia che nell'atto di CP_2 ammortamento del 28.11.2007 (doc 9 , richiamato agli art 2 e 3 del contratto, le parti hanno CP_2 convenuto che il piano di ammortamento delle somme erogate sia strutturato con ”il metodo alla francese”, come emerge anche dall'allegato “A” (piano di ammortamento) e pattuito il regime finanziario in capitalizzazione semplice.
Va rilevato che “l]'ammortamento c.d. “alla francese” […] è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore. In base a tale tipologia di ammortamento il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato. La legge dell'interesse composto, che permette il verificarsi della “catena di uguaglianze” appena citata, non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi pagina 7 di 13 contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate [… ,] ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo. L'ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico» (Corte d'appello di Firenze n. 2214 del 2023 in motivazione;
n. 1266 del 2023 in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 127 del 2023 in motivazione).
In altri termini, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, la struttura dell'ammortamento a rate costanti, cosiddetto “alla francese”, è caratterizzato dalla previsione, quale modalità di adempimento, del versamento a scadenze predeterminate di rate di identico importo, ma composte da quote di successione delle rate: mentre in quelle iniziali la quota relativa agli interessi è preponderante rispetto a quella imputata al capitale ancora da restituire, col susseguirsi delle rate, il rapporto tra le due componenti si inverte perché proprio la graduale diminuzione del capitale da rimborsare, avvenuta in conseguenza dei pagamenti periodicamente effettuati, genera interessi di importo minore (Cass. n. 34677 del 2022 e Cass. n. 14166 del 2021). La pattuizione di tale modalità di rimborso ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni, ovvero quella di restituzione della somma ricevuta ex art. 1813 c.c. e quella di corresponsione degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815 c.c., obbligazioni che, nonostante siano riunite in un'unica rata, e versate contestualmente, mantengono comunque la loro autonomia (cfr. sul punto Cass. n. 11400 del 2014). “Relativamente a tale tipologia di finanziamenti, caratterizzati dal rimborso con il versamento di rate costanti, va inoltre rilevato che la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito al debito residuo per capitale e che, dalla differenza tra tale importo e il totale della rata, in cui gli interessi sono incorporati, viene determinata la quota di capitale da rimborsare con riferimento a ogni periodo di ammortamento;
ne consegue che, proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quale che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini, l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria richiamati nell'atto di appello, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati” (Corte d'appello di Firenze n. 2214 del 2023; n. 1447 del 2023, in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 1624 del 2023, in motivazione). pagina 8 di 13 L'esclusione del fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di merito (oltre che dal Tribunale adito, limitatamente a quella d'Appello, ancora, tra le più recenti, Corte d'appello di Firenze n. 1450 del 2023, n. 1414 del 2023 e n. 498 del 2023, tutte in motivazione, nonché Corte d'appello di Lecce-Taranto n. 157 del 2023, Corte d'appello di Campobasso n. 124 del 2023, Corte d'appello di Venezia n. 2955 del 2021, Corte d'appello di Perugia n. 33 del 2021, Corte d'appello di Torino n. 487 del 2020, Corte d'appello di Napoli n. 772 del 2020 e Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020: tutte in massima) e trova conforto anche in quella di legittimità, che ha recentemente confermato che il sistema di ammortamento alla francese non configura un fenomeno anatocistico “in quanto gli interessi venivano calcolati sul residuo e non sull'intero” (Cass. n. 9237 del 2020, in motivazione) e ha giudicato logica la motivazione secondo cui “detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata” (Cass. n. 16221 del 2022, in motivazione).
Come già rilevato, parte attrice rileva altresì la mancata pattuizione e specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento e quindi dell'applicazione di interesse composto.
Tuttavia, in consonanza con la giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze, ritiene il Tribunale che, una volta escluso il fenomeno anatocistico, la mancata specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento non comporti alcuna indeterminatezza della pattuizione, ben potendo il contraente desumere espressamente, in quanto specificamente indicati, l'ammontare delle rate che avrebbe dovuto restituire, l'importo oggetto di mutuo, il costo del credito (interessi e commissioni) e l'importo totale da restituire al mutuante. In sostanza, non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, “perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” (Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020, cit., in motivazione).
Recentemente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15130/24 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Analogo principio è stato recentemente affermato anche per i mutui a tasso variabile: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente pagina 9 di 13 calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. 7382/25).
Nel caso che ci occupa, è indubbio che i contratti di mutuo e il successivo atto integrativo specificano l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse pattuito;
le condizioni economiche essenziali sono pertanto determinate.
Par Infine, parte attrice ha dedotto la mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo del 2003 e l'erronea indicazione nel contratto del 2005.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è l'indice del costo complessivo di un finanziamento e il suo calcolo è equivalente a quello del TAEG (Tasso Annuo Par Effettivo Globale). Si parla di TAEG per i contratti credito al consumo, mentre si parla di per gli altri contratti di finanziamento.
I contratti di credito al consumo sono quelli disciplinati dal capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario. Il nuovo testo dell'art. 121 Tub –nel dettare tutte le definizioni rilevanti ai fini della applicazione delle norme suindicate- chiarisce che sono considerati contratti di credito quelli con cui
“un finanziatore concede ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. La stessa disposizione, alla lettera m), definisce il Tasso annuo effettivo globale o TAEG come il “costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”, precisando che in esso sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, di stabilire le relative modalità di calcolo.
Uno spartiacque importante nella disciplina dei contratti di credito al consumo è rappresentato dal 18 settembre 2010.
Fino al 18 settembre 2010 trovava applicazione la originaria disciplina del TUB e, in particolare, il previgente testo dell'art. 124 TUB, in base al quale i contratti di credito al consumo – ai quali si applicavano i commi 1 e 3 dell'art. 117 TUB - dovevano indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG.
pagina 10 di 13 I commi 4 e 5 del previgente testo dell'art. 124 TUB stabilivano che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei Bot annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
la scadenza del credito è a trenta mesi;
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
Tale disciplina è stata innovata a decorrere dal 19 settembre 2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato, con effetto dall'11 giugno 2010 la dir. 87/102/CEE.
Il capo II del Titolo VI del Tub contiene sempre la disciplina dei contratti di credito al consumo, ma diverse disposizioni sono state modificate.
Ed infatti, il contenuto dei contratti di credito al consumo è disciplinato dall'art. 125 bis, il quale stabilisce che “i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti”. Il secondo comma precisa che a tali contratti “si applicano i commi 2, 3 e 6 dell'art. 117 TUB”. Il comma 5 del citato articolo 125 bis stabilisce che “nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”, mentre il successivo comma 6 sanziona con la nullità le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Anche nella nuova disciplina, poi, è prevista l'applicazione di un tasso sostitutivo nei casi di nullità o assenza delle relative clausole contrattuali (Taeg equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), con la precisazione che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Fuori dall'ambito del credito al consumo si parla invece di Isc.
L'Isc è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
La Banca d'Italia ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25 luglio 2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi (in data 29 luglio 2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l'ISC nei contratti di pagina 11 di 13 mutuo e di finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il TAEG.
Sicché, è innanzitutto necessario verificare la data di stipulazione del contratto e la tipologia alla quale lo stesso appartiene, al fine di verificare se rientra o meno nell'ambito di applicazione del capo II del Titolo VI del TUB e, cioè, se possa considerarsi un contratto di credito al consumo. Come si è già detto, infatti, solo per i contratti di credito al consumo può parlarsi di Taeg e può trovare applicazione l'art. 125 bis TUB (e prima l'art. 124 nel testo previgente), mentre negli altri casi si parla di Isc e trova applicazione la delibera CICR del 4.3.2003.
Come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione e come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 4597/23).
In motivazione si legge “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui Pt_6 disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di pagina 12 di 13 Par causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Tanto premesso, occorre osservare che il contratto di mutuo n. 035/00119947 è stato stipulato il 29.09.2003 e quindi antecedentemente al 1.10.2003, data di entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia con il quale è stata data attuazione alla deliberazione CICR del 4.3.2003 che ha istituito l' Pt_5
Nel contratto di mutuo si dà espressamente atto che la parte mutuataria non è qualificabile come consumatore, né parte attrice ha allegato o sostenuto il contrario nei propri scritti difensivi.
Par Quanto invece al contratto di mutuo n. 035190022188, occorre osservare che l' è stato indicato in contratto come pari al 4,08% e qualora fosse difforme da quello effettivo, la conseguenza non sarebbe quella dell'applicazione dei tassi sostitutivi per le ragioni sopra indicate;
allo stesso tempo va rilevato Par che non è stato allegato che a causa dell'erronea indicazione dell' è derivato un danno per gli attori.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, devono essere respinte le domande proposte da Pt_3
e
[...] Parte_2
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo ex dm 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale effettivamente espletata (52.000,00 – 260.000,00 parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e Parte_3 Parte_2
- condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 Parte_2 [...]
e di che si liquidano per ciascuna parte in euro 7.052,00, oltre Controparte_1 Controparte_2 rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 20/10/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
e , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 Parte_2
FO elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montevarchi, viale A. Diaz 158
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Agata Nasini elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 65
e per essa la mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Guido Monaco n. 72
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio e Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 deducendo in fatto che: gli attori hanno stipulato con e il Controparte_4 CP_5 contratto di mutuo n. 035/00119947 del 29.9.2003 per un importo di euro 125.000,00 e il contratto di mutuo n. 035190022188 del 11.11.2005 di euro 245.000,00; con le somme mutuate, hanno dovuto acquistare i titoli emessi dalla Banca per un totale di euro 20.852,40; in relazione al primo mutuo, parte mutuataria ha già restituito la somma di euro 153.259,39; mentre, rispetto al secondo contratto ha corrisposto la somma di euro 209.821,23; nonostante la corresponsione di tali somme, gli attori, in data pagina 1 di 13 3.03.2022, hanno ricevuto una missiva con la quale in qualità di incaricata alla Controparte_3 riscossione dalla cessionaria del credito, intimava loro il pagamento di euro Controparte_2
243.210,26.
Tanto premesso in fatto, e hanno preliminarmente contestato la Parte_3 Parte_2 sussistenza della titolarità del credito in capo a nel merito, hanno chiesto accertarsi la Controparte_2 nullità dei contratti di mutuo n. 035/00119947 e n. 035190022188, posto che: tali finanziamenti sono stati in parte concessi per l'acquisto di titoli emessi dalla Banca, in violazione dell'art. 2358 c.c.; i contratti non indicano il regime di capitalizzazione del piano di rimborso, semplice o composto, e la modalità di sviluppo del piano, alla francese o all'italiana ed effettivamente risulta l'applicazione del regime composto;
i contratti non riportano l'ISC contrattuale.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dai sig.ri e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_4 rigettare integralmente tutte le domande da questi ultimi svolte nei confronti della Banca;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: - rigettare la richiesta di parte attrice di CTU tecnico- contabile, in quanto meramente esplorativa, per tutti i motivi sopra riportati. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115/02, così come modificato dalla L. n. 183/11, si dichiara che con il presente atto non si propongono domande riconvenzionali, non si modificano le domande già proposte, non si chiamano terzi in causa, e pertanto da ciò non consegue un aumento di valore della causa pari ad € 243.210,26=.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato le pretese di parte attrice, eccependo che: i contratti di mutuo non sono stati finalizzati all'acquisto di azioni/obbligazioni dalla banca emittente;
tutte le condizioni essenziali dei contratti sono state pattuite in forma scritta e sono legittime. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dai sig.ri e e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande da Parte_1 Parte_4 questi ultimi svolte nei confronti della Banca;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: - rigettare la richiesta di parte attrice di CTU tecnico-contabile, in quanto meramente esplorativa, per tutti i motivi sopra riportati. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115/02, così come modificato dalla L. n. 183/11, si dichiara che con il presente atto non si propongono domande riconvenzionali, non si modificano le domande già proposte, non si chiamano terzi in causa, e pertanto da ciò non consegue un aumento di valore della causa pari ad € 243.210,26=.”
Si è altresì costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 Controparte_3 quale ha dedotto di essere titolare del credito vantato nei confronti degli attori;
ha rilevato altresì che pagina 2 di 13 non sussistono profili di illegittimità dei contratti essendo state pattuite validamente tutte le condizioni economiche applicate. Sulla scorta di tali eccezioni, ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa, in subordine, nell'inconcessa ipotesi in cui il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti, tenuto conto anche dell'eccepita prescrizione, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della somma di €. 216.617,44 con riferimento al finanziamento erogato in forza del contratto di mutuo dell'11.11.2005 ed €. 15.918,00 con riferimento a quello erogato in forza del contratto di mutuo del 29.09.2003 in favore di ovvero a CP_2 quella maggiore e/o minore somma ritenuta dovuta e/o provata e/o ritenuta di giustizia, in ulteriore subordine ove il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione somme ovvero di compensazione formulate dagli attori dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa, comunque condannare gli CP_2 attori per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o che deriveranno dalla temerarietà dell'azione ex adverso proposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
La causa è stata istruita sono documentalmente.
All'udienza del 22.09.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co c.p.c.
e hanno così concluso: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, Parte_3 Parte_2 contrariis reiectus, - accertare e dichiarare la carenza di titolarità/ legittimazione attiva della soc. e conseguentemente di;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti CP_2 Controparte_3 di mutuo indicati in parte in narrativa ed allegati al presente atto per illiceità degli stessi essendo stati erogati per l'acquisto, in parte, di titoli emessi dalla stessa conseguentemente condannare CP_4 quest'ultima alla restituzione di tutte le somme incassate. - In ogni caso accertare e dichiarare che i finanziamenti / contratti di mutui indicati nella parte in narrativa ed allegati al presente atto di citazione sono stati integralmente saldati degli odierni attori e che nessuna somma è dovuta a controparte. - In subordine, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi illegittimi, per l'effetto condannare controparte alla restituzione di euro 101.164,04 e/o nella diversa somma che risulterà di giustizia al termine del presente giudizio. - In ulteriore subordine, compensare l'eventuale somma ancora dovuta dagli odierni attori in forza di detti contratti di mutuo con la somma che risulterà da restituire agli odierni attori per applicazione di interessi illegittimi, ovvero la somma di euro 101.164,04, e/o diversa somma che risulterà di giustizia e/o venga stabilito il giusto dare/avere”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, Controparte_1 contariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dai sig.ri e e, per Parte_1 Parte_4
l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande da questi ultimi svolte nei confronti della Banca;
pagina 3 di 13 In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: - rigettare la richiesta di parte attrice di CTU tecnico-contabile, in quanto meramente esplorativa, per tutti i motivi sopra riportati.
Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge” .
ha concluso come segue: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi Controparte_2 respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa, in subordine, nell'inconcessa ipotesi in cui il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti, tenuto conto anche dell'eccepita prescrizione, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della somma di €. 216.617,44 con riferimento al finanziamento erogato in forza del contratto di mutuo dell'11.11.2005 ed €. 15.918,00 con riferimento a quello erogato in forza del contratto di mutuo del 29.09.2003 in favore di
[...] ovvero a quella maggiore e/o minore somma ritenuta dovuta e/o provata e/o ritenuta di CP_2 giustizia, in ulteriore subordine ove il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione somme ovvero di compensazione formulate dagli attori dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa, comunque CP_2 condannare gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o che deriveranno dalla temerarietà dell'azione ex adverso proposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a Controparte_2 sollevata da parte attrice.
Nella prospettazione di e non ha adeguatamente Parte_3 Parte_2 Controparte_2 provato di essere l'attuale titolare del credito, non avendo mai esibito il contratto di cessione con il quale le avrebbe ceduto il credito. Controparte_1
L'eccezione non coglie nel segno.
Occorre ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
La Suprema Corte (n. 17944/2023) ha nettamente distinto l'ipotesi in cui il debitore, senza contestare l'esistenza del contratto di cessione, eccepisca il difetto di prova dell'inclusione del proprio debito, dal caso in cui venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione. In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle pagina 4 di 13 caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione, bensì l'inclusione del credito nell'ambito della cessione intervenuta tra e Controparte_1 Controparte_2
Tanto premesso, ha prodotto in giudizio l'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta CP_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 148 del 14.12.2021, in cui si legge che: “ la società società unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano Controparte_2
(TV), Italia (La “Cessionaria”), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, ,codice Controparte_1 fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA P.IVA_1
(La “Cedente”), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_2 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_1 finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Baca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati identficativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti
pagina 5 di 13 internet www.intesanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopra-menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo
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L'avviso di cessione contiene pertanto indicazioni precise circa le caratteristiche dei crediti oggetto di trasferimento, né è specificamente contestato da parte attrice che i crediti oggetto di causa presentino tali caratteristiche concrete;
inoltre, parte attrice non ha dedotto che i crediti non sono compresi nella lista messa a disposizione sul sito internet della cedente indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta.
ha prodotto altresì, oltre ad entrambi i contratti di mutuo, la dichiarazione proveniente dalla CP_2 società cedente con la quale si conferma che i crediti derivanti dai due contratti di Controparte_1 mutuo oggetto di causa sono stati oggetto di cessione in favore della (doc. 5) ed ha CP_2 dimostrato di essere in possesso di entrambi i contratti.
Infine Intesa San Paolo s.p.a., nella memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., ha espressamente dichiarato di avere ceduto i crediti per cui è causa in favore di Controparte_2
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità dei crediti da parte di Controparte_2
Venendo adesso al merito della controversia, occorre esaminare il motivo di doglianza con cui parte attrice ha dedotto la nullità dei contratti di mutuo perché concessi in parte per l'acquisto di titoli emessi dalla Banca, in violazione dell'art. 2358 c.c.
Il motivo è infondato.
Invero, i contratti n. 035/00119947 e n. 035190022188 sono dei contratti di mutuo fondiario ex art. 38 TUB e ss., stipulati da e al fine di acquistare e realizzare degli Parte_3 Parte_2 immobili (cfr. doc. 1 e 2 di parte attrice).
Nell'atto introduttivo parte attrice non ha allegato gli elementi fattuali sulla base dei quali poter evincere che tra contratti di mutuo e acquisto delle azioni della società mutuante da parte dei mutuatari vi fosse un collegamento, limitandosi ad asserire che una parte degli importi mutuati era stato destinato all'acquisto di azioni emesse dalla stessa società mutuante senza nemmeno dedurre quando l'acquisto sarebbe avvenuto;
ulteriori specificazioni non sono state fornite nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.
Solo in sede di note conclusive autorizzate parte attrice ha rilevato come dagli estratti conto prodotti con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. si evince che gli attori hanno acquistato azioni della società mutuataria in data 1.10.2003 e 30.06.2005.
In primo luogo, deve pertanto essere rilevato come le allegazioni sul punto siano state formulate tardivamente da parte degli attori.
Nel merito la domanda risulta comunque infondata. Per quanto concerne il primo dei contratti di mutuo
– quello del 29.09.2003 - occorre rilevare che dalla lettura del contratto si evince che i mutuatari avevano già acquistato azioni della società mutuante prima della stipula del contratto e che la qualità di pagina 6 di 13 soci è piuttosto finalizzata a far conseguire ai mutuatari “condizioni particolarmente vantaggiose” in virtù dell'acquisto delle quote sociali comunque già avvenuto.
Per quanto concerne il contratto di mutuo dell'11.11.2005 va rilevato come anche dall'estratto conto prodotto da parte attrice emerga che l'acquisto delle azioni sia di molto precedente (30.06.2005) rispetto alla stipula del contratto.
Inoltre, va rilevato come per l'acquisto delle azioni i mutuatari abbiano versato un importo estremamente esiguo rispetto all'ammontare degli importi oggetto dei due contratti di mutuo.
Per entrambi i contratti, dunque, non è stato provato da parte attrice che l'importo mutuato sia stato destinato all'acquisto delle azioni della società mutuante.
e hanno inoltre lamentato l'indeterminatezza del piano di Parte_3 Parte_2 ammortamento e del regime finanziario applicati ai contratti di mutuo.
Il motivo è privo di fondamento.
In primo luogo va rilevato come la mancata indicazione della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario non comporti la nullità del contratto di mutuo.
In ogni caso, per quanto concerne il contratto del 29.09.2003 Il piano di ammortamento allegato al contratto sotto la lettera B (doc 11 , riporta l'ammontare della rata costante, pari ad Euro CP_2
5.113,14 per le prime n. 2 rate e pari ad Euro 5.383,14 per le ulteriori rate. Inoltre, all'art 2 del contratto è fatto espresso richiamo alla determinazione delle rate contenute nel piano di ammortamento.
Con riferimento al contratto di mutuo dell'11.11.2005 (doc. 12 si evidenzia che nell'atto di CP_2 ammortamento del 28.11.2007 (doc 9 , richiamato agli art 2 e 3 del contratto, le parti hanno CP_2 convenuto che il piano di ammortamento delle somme erogate sia strutturato con ”il metodo alla francese”, come emerge anche dall'allegato “A” (piano di ammortamento) e pattuito il regime finanziario in capitalizzazione semplice.
Va rilevato che “l]'ammortamento c.d. “alla francese” […] è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore. In base a tale tipologia di ammortamento il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato. La legge dell'interesse composto, che permette il verificarsi della “catena di uguaglianze” appena citata, non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi pagina 7 di 13 contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate [… ,] ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo. L'ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico» (Corte d'appello di Firenze n. 2214 del 2023 in motivazione;
n. 1266 del 2023 in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 127 del 2023 in motivazione).
In altri termini, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, la struttura dell'ammortamento a rate costanti, cosiddetto “alla francese”, è caratterizzato dalla previsione, quale modalità di adempimento, del versamento a scadenze predeterminate di rate di identico importo, ma composte da quote di successione delle rate: mentre in quelle iniziali la quota relativa agli interessi è preponderante rispetto a quella imputata al capitale ancora da restituire, col susseguirsi delle rate, il rapporto tra le due componenti si inverte perché proprio la graduale diminuzione del capitale da rimborsare, avvenuta in conseguenza dei pagamenti periodicamente effettuati, genera interessi di importo minore (Cass. n. 34677 del 2022 e Cass. n. 14166 del 2021). La pattuizione di tale modalità di rimborso ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni, ovvero quella di restituzione della somma ricevuta ex art. 1813 c.c. e quella di corresponsione degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815 c.c., obbligazioni che, nonostante siano riunite in un'unica rata, e versate contestualmente, mantengono comunque la loro autonomia (cfr. sul punto Cass. n. 11400 del 2014). “Relativamente a tale tipologia di finanziamenti, caratterizzati dal rimborso con il versamento di rate costanti, va inoltre rilevato che la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito al debito residuo per capitale e che, dalla differenza tra tale importo e il totale della rata, in cui gli interessi sono incorporati, viene determinata la quota di capitale da rimborsare con riferimento a ogni periodo di ammortamento;
ne consegue che, proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quale che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini, l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria richiamati nell'atto di appello, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati” (Corte d'appello di Firenze n. 2214 del 2023; n. 1447 del 2023, in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 1624 del 2023, in motivazione). pagina 8 di 13 L'esclusione del fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di merito (oltre che dal Tribunale adito, limitatamente a quella d'Appello, ancora, tra le più recenti, Corte d'appello di Firenze n. 1450 del 2023, n. 1414 del 2023 e n. 498 del 2023, tutte in motivazione, nonché Corte d'appello di Lecce-Taranto n. 157 del 2023, Corte d'appello di Campobasso n. 124 del 2023, Corte d'appello di Venezia n. 2955 del 2021, Corte d'appello di Perugia n. 33 del 2021, Corte d'appello di Torino n. 487 del 2020, Corte d'appello di Napoli n. 772 del 2020 e Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020: tutte in massima) e trova conforto anche in quella di legittimità, che ha recentemente confermato che il sistema di ammortamento alla francese non configura un fenomeno anatocistico “in quanto gli interessi venivano calcolati sul residuo e non sull'intero” (Cass. n. 9237 del 2020, in motivazione) e ha giudicato logica la motivazione secondo cui “detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata” (Cass. n. 16221 del 2022, in motivazione).
Come già rilevato, parte attrice rileva altresì la mancata pattuizione e specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento e quindi dell'applicazione di interesse composto.
Tuttavia, in consonanza con la giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze, ritiene il Tribunale che, una volta escluso il fenomeno anatocistico, la mancata specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento non comporti alcuna indeterminatezza della pattuizione, ben potendo il contraente desumere espressamente, in quanto specificamente indicati, l'ammontare delle rate che avrebbe dovuto restituire, l'importo oggetto di mutuo, il costo del credito (interessi e commissioni) e l'importo totale da restituire al mutuante. In sostanza, non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, “perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” (Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020, cit., in motivazione).
Recentemente anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15130/24 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Analogo principio è stato recentemente affermato anche per i mutui a tasso variabile: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente pagina 9 di 13 calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. 7382/25).
Nel caso che ci occupa, è indubbio che i contratti di mutuo e il successivo atto integrativo specificano l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse pattuito;
le condizioni economiche essenziali sono pertanto determinate.
Par Infine, parte attrice ha dedotto la mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo del 2003 e l'erronea indicazione nel contratto del 2005.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è l'indice del costo complessivo di un finanziamento e il suo calcolo è equivalente a quello del TAEG (Tasso Annuo Par Effettivo Globale). Si parla di TAEG per i contratti credito al consumo, mentre si parla di per gli altri contratti di finanziamento.
I contratti di credito al consumo sono quelli disciplinati dal capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario. Il nuovo testo dell'art. 121 Tub –nel dettare tutte le definizioni rilevanti ai fini della applicazione delle norme suindicate- chiarisce che sono considerati contratti di credito quelli con cui
“un finanziatore concede ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. La stessa disposizione, alla lettera m), definisce il Tasso annuo effettivo globale o TAEG come il “costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”, precisando che in esso sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, di stabilire le relative modalità di calcolo.
Uno spartiacque importante nella disciplina dei contratti di credito al consumo è rappresentato dal 18 settembre 2010.
Fino al 18 settembre 2010 trovava applicazione la originaria disciplina del TUB e, in particolare, il previgente testo dell'art. 124 TUB, in base al quale i contratti di credito al consumo – ai quali si applicavano i commi 1 e 3 dell'art. 117 TUB - dovevano indicare: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG.
pagina 10 di 13 I commi 4 e 5 del previgente testo dell'art. 124 TUB stabilivano che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei Bot annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
la scadenza del credito è a trenta mesi;
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
Tale disciplina è stata innovata a decorrere dal 19 settembre 2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato, con effetto dall'11 giugno 2010 la dir. 87/102/CEE.
Il capo II del Titolo VI del Tub contiene sempre la disciplina dei contratti di credito al consumo, ma diverse disposizioni sono state modificate.
Ed infatti, il contenuto dei contratti di credito al consumo è disciplinato dall'art. 125 bis, il quale stabilisce che “i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti”. Il secondo comma precisa che a tali contratti “si applicano i commi 2, 3 e 6 dell'art. 117 TUB”. Il comma 5 del citato articolo 125 bis stabilisce che “nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”, mentre il successivo comma 6 sanziona con la nullità le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Anche nella nuova disciplina, poi, è prevista l'applicazione di un tasso sostitutivo nei casi di nullità o assenza delle relative clausole contrattuali (Taeg equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), con la precisazione che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Fuori dall'ambito del credito al consumo si parla invece di Isc.
L'Isc è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
La Banca d'Italia ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25 luglio 2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi (in data 29 luglio 2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l'ISC nei contratti di pagina 11 di 13 mutuo e di finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il TAEG.
Sicché, è innanzitutto necessario verificare la data di stipulazione del contratto e la tipologia alla quale lo stesso appartiene, al fine di verificare se rientra o meno nell'ambito di applicazione del capo II del Titolo VI del TUB e, cioè, se possa considerarsi un contratto di credito al consumo. Come si è già detto, infatti, solo per i contratti di credito al consumo può parlarsi di Taeg e può trovare applicazione l'art. 125 bis TUB (e prima l'art. 124 nel testo previgente), mentre negli altri casi si parla di Isc e trova applicazione la delibera CICR del 4.3.2003.
Come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione e come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 4597/23).
In motivazione si legge “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui Pt_6 disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di pagina 12 di 13 Par causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Tanto premesso, occorre osservare che il contratto di mutuo n. 035/00119947 è stato stipulato il 29.09.2003 e quindi antecedentemente al 1.10.2003, data di entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia con il quale è stata data attuazione alla deliberazione CICR del 4.3.2003 che ha istituito l' Pt_5
Nel contratto di mutuo si dà espressamente atto che la parte mutuataria non è qualificabile come consumatore, né parte attrice ha allegato o sostenuto il contrario nei propri scritti difensivi.
Par Quanto invece al contratto di mutuo n. 035190022188, occorre osservare che l' è stato indicato in contratto come pari al 4,08% e qualora fosse difforme da quello effettivo, la conseguenza non sarebbe quella dell'applicazione dei tassi sostitutivi per le ragioni sopra indicate;
allo stesso tempo va rilevato Par che non è stato allegato che a causa dell'erronea indicazione dell' è derivato un danno per gli attori.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, devono essere respinte le domande proposte da Pt_3
e
[...] Parte_2
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo ex dm 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale effettivamente espletata (52.000,00 – 260.000,00 parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e Parte_3 Parte_2
- condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 Parte_2 [...]
e di che si liquidano per ciascuna parte in euro 7.052,00, oltre Controparte_1 Controparte_2 rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 20/10/2025
Il Giudice Marina Rossi
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