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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 - alla quale sono riuniti gli appelli nn. 2655/21
e 2720/21 - trattenuta in decisione con ordinanza del giorno 14/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES MA (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
SC LO (c.f. ), unitamente all'Avv. C.F._4
IN TO ( ; C.F._5
APPELLATO
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._6
TO ET (c.f. ); C.F._7
APPELLATO ed appellante (nel giudizio n. 2720/21)
E
(c.f. ), anche quale l.r. della CP_3 C.F._8
(c.f. ), difesa dall'Avv. ANDREOZZI LUCIO (c.f. CP_4 P.IVA_1
), unitamente all'Avv. DI ET ANDREA C.F._9
( ) VIA RODI, 32 00195 ROMA;
C.F._10
APPELLATA ed appellante (nel giudizio n. 2655/21)
r.g. n. 1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14783/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 27/10/2020.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado (R.G. n. 48418/2017) è stato avviato dal Dott. CP_1
a Marsiglia e stituto Italiano di Cultura
[...] Parte_2 Parte_3
(IIC), il quale ha convenuto in giudizio, tra gli altri, , e Controparte_2 Parte_1
Il Dott. chiedeva la condanna in solido dei Controparte_5 CP_1 convenuti per il risarcimento del danno, quantificato in via equitativa, nella misura di €
50.000,00.
L'azione risarcitoria per presunta diffamazione a mezzo stampa si basava su un articolo pubblicato il 30 gennaio 2017 sul periodico on line www.italiannetwork.it
(gestito da ), intitolato “Italiani all'estero – manifestazione a Marsiglia. Pres. CP_4
Iandolo: emigrazione va rispettata. Cons. no a sabotaggio cultura CP_6 italiana”.
Con la sentenza (n. 14783/2020) il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarcitoria. Il Giudice ha ritenuto che le condotte addebitate al — Parte_4 consistenti nell'allontanamento della SIBA dai locali del e nell'avvio di una Parte_5 regolare gara pubblica per l'insegnamento della lingua italiana, disdettando la convenzione con l'Associazione AM CC — non fossero arbitrarie. Tali decisioni erano in realtà derivate dall'obbligo di osservare le direttive impartite dal
Ministero degli Affari Esteri). Pt_6
Il Giudice ha stabilito che i convenuti avrebbero affermato il falso ascrivendo pubblicamente al la responsabilità di decisioni non assunte in via Parte_4 personale, attaccandolo inequivocabilmente. Le espressioni contenute nell'articolo sono state ritenute un'offesa all'onore e alla reputazione personale e professionale del CP_1 diplomatico con un incarico pubblico delicato, e procurano inevitabilmente un ingente danno di immagine alla carica pubblica rivestita.
Il Tribunale ha escluso l'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica. Questo perché la cronaca trova un limite invalicabile nella verità o quantomeno nella verosimiglianza della notizia divulgata. Inoltre, i convenuti non avrebbero
"dedotto o articolato prove atte a dimostrare la veridicità dei comportamenti ascritti al r.g. n. 2 . È stato altresì ravvisato il difetto del limite della continenza, in quanto CP_1
l'esposizione non era oggettiva e le espressioni non erano corrette o erano
"gratuitamente denigratorie".
Sussistevano, pertanto, gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione.
Il danno morale soggettivo è stato liquidato in via equitativa, tenuto conto del contesto territoriale, della diffusività del mezzo on-line e della carica pubblica dell'attore. La somma stabilita è stata di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.. È stata disposta anche la rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.200,00.
I convenuti sono stati condannati in solido tra loro. (Presidente Controparte_2 del COMITES di Marsiglia) e sono stati condannati quali autori delle Parte_1 dichiarazioni (ai sensi dell'art. 57 c.p.), e in quanto Controparte_7 direttore responsabile tenuto a rispondere dei reati commessi con il mezzo della stampa
(ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47 del 1948).
Sintesi dei Motivi di Appello
Tutti gli appellanti chiedono la riforma totale della sentenza e il rigetto della domanda risarcitoria. Tutti hanno chiesto, inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c.) a causa dei gravi motivi di impugnazione e del pregiudizio derivante dalla notifica dell'atto di precetto (ad esempio, per l'importo di € 21.404,21 notificato a e . CP_3 Pt_1
Appello di / CP_3 CP_4
L'appello si concentra sull'assenza di motivazione, sul difetto di legittimazione passiva e sull'erronea valutazione del danno.
• Carenza di Motivazioni ed Errori (Motivi 2.1, 4.1): La sentenza è ritenuta priva di motivazioni logico-giuridiche coerenti e contiene errori palesi, come il riferimento al
" invece che al " nella quantificazione del danno, il che denota una Per_1 CP_1 superficialità del giudicante.
• Difetto di Legittimazione Passiva (Motivi 2.2, 4.2): Viene eccepito il difetto di legittimazione passiva di e , in quanto www.italiannetwork.it non CP_3 CP_4 sarebbe una testata giornalistica, ma un Portale (o bacheca on-line), un mero aggregatore di notizie prodotte da terzi. L'appellante cita la giurisprudenza CEDU
( c. Hungary) per sostenere la neutralità del gestore del link e l'errore del Controparte_8
Tribunale nel condannare a titolo oggettivo.
r.g. n. 3 • Mancanza della Fase del Medium Giornalistico (Motivi 2.3, 4.3): Si sostiene che nella fattispecie è totalmente mancata la fase del medium giornalistico, inteso come intermediario. Poiché l'articolo riportava le dichiarazioni integrali di e CP_2 Pt_1
(soggetti istituzionali), la pubblicazione rientra nel legittimo diritto di cronaca per interviste/dichiarazioni di interesse pubblico, dove non si può esigere dal giornalista un controllo rigoroso sulla verità, poiché l'interesse pubblico a diffondere il pensiero dell'intervistato prevale sulla veridicità del contenuto.
• Erronea Interpretazione dell'Istruttoria (Motivi 2.4, 4.4): Il Giudice avrebbe liquidato l'istruttoria in poche righe e considerato solo i documenti di parte attrice.
L'appellante sostiene che le prove testimoniali ( , ) e CP_9 Tes_1 Tes_2 Tes_3 documentali (interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali) confermavano il clima ostile e le critiche mosse al dimostrando la verosimiglianza dei fatti e la Pt_4 legittimità della critica. Inoltre, il Giudice non ha dato peso all'esito dei procedimenti penali paralleli (che hanno portato all'archiviazione).
• Assenza di Motivazioni su An e NT (Motivi 2.5, 4.5): La sentenza è contestata per la totale assenza di prova sul danno. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa ma necessita di allegazione e prova. La liquidazione equitativa di € 10.000,00 è ritenuta arbitraria. Si evidenzia, inoltre, che l'attore ha assunto un incarico di CP_1 maggiore prestigio a Buenos Aires, smentendo un danno d'immagine o professionale.
Appello di Controparte_2
, Presidente del COM.IT.ES di Marsiglia, chiede l'integrale riforma della
[...] sentenza.
• Sulle Risultanze Istruttorie e la Lesività (Motivo I): Contesta l'assunto del
Tribunale secondo cui le sue dichiarazioni sarebbero state lesive e che il Parte_4 avrebbe operato regolarmente. Afferma che l'istruttoria ha dimostrato il contrario, evidenziando il malcontento dei dipendenti, i disservizi, e le decisioni "discutibili" del come confermato dalle deposizioni dei testimoni ( , CP_1 Tes_3 CP_9 Tes_1
). Tes_2
• Archiviazione Penale: Il Tribunale non ha considerato il decreto di archiviazione penale (R.G. GIP n. 28697/18), che aveva concluso che le condotte erano riconducibili all'alveo del diritto di critica sindacale, poiché erano emerse evidenze documentali di un contrasto e un'anomala serie di richieste di pensionamento/aspettativa.
• Mancanza di Prova del Danno: Sottolinea che non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di una lesione all'onore o alla reputazione (né oggettiva né soggettiva), il r.g. n. 4 nesso di causalità tra le dichiarazioni e i presunti danni. Il danno da diffamazione non è configurabile in re ipsa e necessita di prova rigorosa.
• Applicabilità delle Scriminanti (Motivo II): Le dichiarazioni sono state rese nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali come Presidente del COM.IT.ES, in un contesto di critica politica su temi di interesse pubblico (allontanamento SIBA, licenziamento insegnanti). Le espressioni usate ("decisioni quanto mai sballate"112) sono state mosse da spirito patriottico e non superano il limite della continenza in quanto dirette a criticare l'operato pubblico del Console.
• Condanna in Solido (Motivo III): Chiede la censura della condanna in solido, in quanto non è stata valutata la diversità e l'autonomia delle condotte e delle qualifiche soggettive dei convenuti.
Appello di Parte_1
Consigliere del CGIE, contesta l'erroneità della sentenza.
[...]
• Violazione dei Principi sulla Diffamazione / Diritto di Critica Politica (Motivo
A): Critica il Tribunale per aver ritenuto insussistente il requisito della verità della notizia, escludendo l'esimente del diritto di cronaca e di critica politica. Afferma che l'articolo era volto a portare all'attenzione pubblica la “gestione” del e che le Parte_5 sue dichiarazioni si limitavano a raccontare fatti veri e documentati1. Data l'eminente posizione pubblica del (Console Generale), la latitudine della critica deve essere CP_1 più ampia. Le sue dichiarazioni non erano denigratorie e rientravano nel dibattito politico.
• Violazione degli Artt. 115 e 116 c.p.c. (Motivo B): Lamenta che il Giudice abbia erroneamente ritenuto che i convenuti non avessero fornito prove, omettendo di tenere conto della documentazione (incluse due interrogazioni parlamentari) e delle dichiarazioni testimoniali (come quella del parlamentare , che ha confermato la Tes_3
"particolarità" della situazione a Marsiglia).
• Violazione delle Norme sul Danno (Motivo C): Contesta l'erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale e la liquidazione equitativa. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e necessita di allegazione e prova..., prova che non CP_1 ha fornito. Il ricorso all'equità in assenza di prova è ritenuto errone1.
• Erronea Quantificazione e Condanna in Solido (Motivo D): Contesta l'eccessiva quantificazione del danno in € 10.000,00, ritenuta sproporzionata. Rileva l'errore palese del Giudice nel riferirsi al " anziché al " . Contesta la condanna in Per_1 CP_1 solido, poiché le due espressioni specificamente attribuite a (ad esempio, sul Pt_1
r.g. n. 5 che "non conosce bene il suo ruolo"145) non sono state ritenute diffamatorie in Pt_4 sentenza o sono state male interpretate (il "suo ruolo" si riferiva alla SIBA). Critica anche l'eccessiva liquidazione delle spese legali (€ 7.200,00), calcolate sul disputandum
(€ 50.000,00) anziché sul decisum (€ 10.000,00), in violazione del DM 55/2014.
La difesa del Dott. invoca il rigetto degli appelli proposti da CP_1 Pt_1
e e la piena conferma della sentenza di primo grado. CP_2 CP_5
Di seguito i punti essenziali della posizione dell'appellato.
1. Infondatezza delle Scriminanti (Diritto di Cronaca e Critica)
La difesa di sostiene che gli appellanti non possano invocare l'esimente del CP_1 diritto di cronaca o di critica poiché mancano i requisiti fondamentali stabiliti dalla giurisprudenza6....
• Carenza del Requisito della Verità del Fatto: Il Tribunale ha correttamente rilevato che gli appellanti non hanno provato la verità, la veridicità o la verità putativa delle notizie diffuse..
◦ Inversione dell'Onere della Prova: L'onere di provare la veridicità dei fatti riferiti spettava ai diffamatori (gli appellanti), non al . Parte_4
◦ Fatti Dimostrati Falsi: L'istruttoria ha dimostrato che le condotte attribuite al nell'articolo diffamatorio erano, in realtà, l'adempimento di doveri Parte_4 istituzionali o l'osservanza di direttive impartite dal (Ministero degli Affari Pt_6
Esteri).
▪ L'allontanamento della SIBA (Società Italiana di Beneficienza ed
Assistenza) dai locali consolari avvenne per un ordine specifico del Ministero degli
Esteri, che richiedeva la concessione degli spazi a titolo oneroso e non gratuito, e non per una volontà personale di CP_1
▪ L'interruzione della convenzione con l'Associazione AM CC per i corsi di lingua italiana era dovuta a irregolarità contabili rilevate e all'obbligo di indire una gara pubblica (appalto superiore a €40.000,00) in osservanza del Codice degli
Appalti.
◦ Attacchi Personali e Violazione della Continenza: Le affermazioni contenute nell'articolo—come "sabotaggio cultura italiana", "decisioni quanto mai sballate" e l'accusa di "distruggere gran parte del tessuto sociale italiano"—costituivano attacchi esclusivamente personali all'onore e alla reputazione del come persona, Parte_4
r.g. n. 6 escludendo esplicitamente la critica alle istituzioni o al ... L'articolo mancava CP_10 della necessaria continenza perché conteneva toni suggestivi e denigratori basati su contenuti non veri.
2. Validità e Prova del Danno
La difesa contesta l'eccezione degli appellanti secondo cui non sarebbe stata provata l'effettiva consistenza del pregiudizio subito da CP_1
• Danno Risarcibile: Il Tribunale ha correttamente inquadrato gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale soggettivo).
• Prova per Presunzioni Semplici: La prova del danno a beni immateriali come l'onore e la reputazione può essere data attraverso presunzioni semplici, che possono assurgere anche a unica fonte di convincimento del giudice.
• Corretta Liquidazione Equitativa: il tribunale ha ritenuto provato il danno
(stimato in euro 10.000,00) in base alla carica pubblica ricoperta dall'attore ( Pt_4
a Marsiglia), al contesto territoriale e alla grande diffusione Parte_2 dell'articolo on-line, fattori che rendono il discredito una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto diffamatorio.
3. Responsabilità della ( ) Controparte_11 CP_5
Contrariamente a quanto eccepito da , la difesa ribadisce la CP_3 CP_1 legittimazione passiva e la responsabilità solidale della e di CP_4 [...]
. CP_3
• è una Testata : è una società editoriale con CP_4 CP_11 CP_4 registrazione presso il Tribunale di Roma (n. 87/96), adempimento previsto dalla Legge sulla stampa per i periodici.
• , Direttore Responsabile: è indicata come Direttore Email_1 CP_3
Responsabile sul sito www.italiannetwork.it.
• Non Semplice Aggregatore di Notizie: Il sito non era un "mero aggregatore" né un luogo di pubblicazione "autonoma" del COMITES4546. L'articolo in questione aveva uno stile narrativo tipico del giornalismo, con parti neutre di narrazione e citazioni fra virgolette, dimostrando l'intervento e l'opera professionale della
. CP_12
• Concorso nella Diffamazione: Il sito ha agito come "intermediario" e "cassa di risonanza" delle affermazioni diffamatorie di e , giustificando la condanna Pt_1 CP_2 solidale.
r.g. n. 7 4. Responsabilità Solidale
La difesa ribadisce la legittimità della condanna in solido di tutti i convenuti553.
Le affermazioni attribuibili sia a che a erano di assoluta gravità (ad Pt_1 CP_2 esempio, l'accusa di "molestare tutto lo staff" e di prendere "decisioni quanto mai sballate" con la conseguenza di distruggere il tessuto sociale italiano)28..., giustificando la loro corresponsabilità senza che si possa attribuire un differente grado di responsabilità individuale.
I distinti appelli contro la stessa sentenza - riuniti - sono stati trattenuti in decisione all'udienza del 14/03/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Sui rilievi in punto di valutazione delle prove.
L'affermazione, comune a più appellanti, secondo la quale il primo giudice non avrebbe tenuto conto dell'archiviazione in sede penale (proc. n. 28697/18 R.GIP), provvedimento depositato dall'appellante , non è pertinente. CP_2
Per avvedersene è sufficiente esaminare quel documento che si riferisce a soggetti indagati diversi dagli odierni appellanti e dal quale non si ricava neppure l'accusa posta a base delle indagini.
Sulla sussistenza della diffamazione.
Deve condividersi l'impostazione del tribunale che l'ha ravvisata non già nella critica (o, ancor meglio, nella protesta) ravvisabile nello scritto pubblicato sul sito quanto nell'errore di persona, nel senso che era stato preso di mira il Controparte_13 dott. per via di scelte che non erano frutto di sue iniziative e che rispondevano, CP_1 invece, a direttive ministeriali. L'aver condito quello sfogo male indirizzato con espressioni lesive che attribuivano al intenti non benevoli verso i propri CP_1 connazionali all'estero costituisce senz'altro un'offesa alla reputazione personale e professionale di un funzionario addetto al consolato italiano in Francia.
Per cui le scriminanti invocate dagli appellanti non sono sussistenti, neppure putativamente, dato che nessuno degli appellanti ha specificamente contestato questo passaggio della motivazione della sentenza impugnata: “I convenuti, che hanno sottaciuto nelle dichiarazioni pubbliche rese l'esistenza delle direttive del Pt_6 avrebbero dovuto, vieppiù in virtù delle cariche rivestite rivolgersi nei confronti
r.g. n. 8 dell'Amministrazione del Ministero degli Esteri in Italia, anziché affermare il falso ascrivendo pubblicamente al con disinformazione dei lettori, la Parte_4 responsabilità di decisioni mai assunte in via personale, attaccandolo inequivocabilmente, alludendo alla mancata conoscenza del suo ruolo o del ruolo della
SIBA, ed utilizzando l'espressione “distruggere la cultura italiana” e ”sabotare” la medesima. Espressioni queste ultime che chiaramente attribuito all'attore l'intento, inesistente, di volere danneggiare altri.”.
Non è stato allegato, pertanto, che l'attribuzione al delle scelte CP_1 riconducibili invece a direttive superiori fosse il frutto di un errore scusabile.
Su quell'erronea attribuzione poggiavano, poi, i pesanti giudizi negativi sull'appellato, correttamente apprezzati dal primo giudice.
Proprio quello è il fulcro della diffamazione valorizzato dal tribunale, non certo la generica critica all'operato di un funzionario pubblico.
Sul danno.
Nella determinazione del danno il tribunale ha fatto corretto ricorso ai criteri che guidano la liquidazione equitativa tenuto conto della gravità delle offese, della loro diffusività dato il mezzo impiegato, dell'intensità dell'elemento soggettivo volto a colpire la vittima manipolando informazioni inveritiere in un contesto di generale critica che ha raggiunto il confine dell'invettiva personale.
Non ricorre, pertanto, l'ipotesi del danno in re ipsa prospettata dagli appellanti.
Essere pubblicamente additato come insensibile ai bisogni degli italiani all'estero suona come un'onta per un funzionario che ha proprio il compito di curare il bene dei connazionali in un paese diverso dall' . Di qui l'ovvia compromissione della Pt_2 reputazione della vittima presso un indistinto numero di lettori (lo scritto era diffuso a mezzo internet) e la sofferenza soggettiva che da quell'illecito discende. E' agevole ipotizzare che il pubblico dei lettori interessato a quell'articolo fosse rappresentato proprio dalla comunità italiana in Francia e quindi il danno si era manifestato nel contesto sociale e professionale dell'offeso.
E' in sostanza quanto già argomentato dal primo giudice in adesione al principio secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto r.g. n. 9 danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”. (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 01/02/2024, n. 3013).
Anche l'ammontare del risarcimento (di 10.000 euro) non può ritenersi incongruo se si considera che risulta inferiore al minimo di quello che le tabelle milanesi prevedono per le diffamazioni di modesta gravità (11.750 euro).
La posizione di CP_4
Con riferimento al tema della responsabilità di quale gestore del sito CP_4 internet ove l'articolo era apparso va rilevato che è una società editoriale CP_4 con registrazione presso il Tribunale di Roma (n. 87/96).
Le argomentazioni dell'appellante anche quale legale rappresentante di CP_3
circa l'inapplicabilità della legge sulla stampa per mancanza del “medium CP_4 giornalistico” trascura che il gestore di un sito internet o di un blog è comunque responsabile dei contenuti offensivi che vi compaiono (Cass. pen., sez. V , 21/09/2022 ,
n. 45680; Cas. Civ. , sez. III , 25/08/2014 , n. 18174 ) e non è in discussione che CP_4
[... fosse il gestore del sito .it. Parte_7
Sulle spese.
Non è fondato, infine, il motivo sulle spese che il primo giudice avrebbe liquidato con riferimento ad uno scaglione superiore a quello imposto dal “decisum” di 10.000 a fronte della domanda attorea di 50.000 euro.
Premesso che il tribunale non ha fatto alcun espresso riferimento allo scaglione di valore, l'importo liquidato complessivamente in euro 7.200,00 rientra nei parametri previsti per le cause con valore da 5.201 a 26.000 euro;
la presenza di più parti implica le opportune maggiorazioni del compenso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dei soccombenti al rimborso delle spese di questo giudizio liquidate come nel dispositivo.
.
r.g. n. 10 Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge gli appelli;
b) condanna gli appellanti in solido tra loro al rimborso in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_1
5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 08/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 11