Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
24619 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano , all'udienza del 10 aprile 2025 tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
, nato a [...] il [...] (CF: ) e residente a [...], difeso e rappresentato dall'avv. Marcellino Simeone del Foro di Napoli
(CF: ), con Studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A 7 scala a) CodiceFiscale_2 ove dichiara di eleggere domicilio, in virtù di procura in calce (PEC:
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C O N T R O
Part l' (cod. fisc. 78 75 05 87) in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. dall'Avv. Persona_1
Amodio Marzocchella (P.E.C. t – cod. fisc. Email_2
), ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli CodiceFiscale_3 alla Via De Gasperi, 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data
15.10.2024 era notificata a mezzo posta all'opponente un atto di < violazione dell'articolo 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito dalla legge 11 novembre 1983 (per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta
(art. 16 L. 24.11.1981 n. 689) per inadempienze relative al periodo 2018>> CP_2
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463/1983, presuntivamente riferito a omessi versamenti previdenziali relativi all'anno 2018, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa.
Chiedeva: “1) Preliminarmente, ex art. 5 Dlgs 150/2011, disponga la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza;
2) In accoglimento del ricorso, dichiari illegittima Ordinanza – ingiunzione n. OI-
001992897 impugnata e l'annulli per i motivi esposti;
3) Regolamentazione delle spese, secondo soccombenza e con attribuzione.”
L'Inos si costituiva tempestivamente resistendo in toto alla domanda ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di
Santa Maria CApuavetere Chiedeva, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 10/04/2025 parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza formulata da parte resistente. .
La causa veniva decisa all'odierna udienza, esaminate le note di trattazione scritta, mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente e ritualmente sollevata dalla società convenuta in memoria di costituzione.
Con l'ordinanza 30579/2024, pubblicata il 27 novembre 2024 la Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 D.Lgs. n. 150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione.
Inoltre, hanno osservato gli nell'ipotesi di violazione consistita nell'omesso pagamento di Parte_2 contributi, vale la regola dell'art. 1182, co. 3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, CP_ quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell' . CP_ CP_ Nel caso in esame l procedente e creditore è l di Caserta. Pertanto la competenza
è del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE. davanti al quale, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, deve essere riassunto il giudizio.
2 La presente pronuncia di natura preliminare risulta assorbente rispetto a quella su tutte le domande formulate dalle parti.
Anche in considerazione del tenore della pronuncia stessa, di natura esclusivamente processuale, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Carla Sarno, definitivamente pronunciando,, contrariis reiectis così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di SANTA
MARIA CAPUA VETERE. in funzione di giudice del lavoro;
b) rimette le parti innanzi a detto giudice e fissa alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione;
c) compensa le spese
Napoli, 10/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Gaia Majorano
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