Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5306/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5306/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Coratelli, C.F._2 il secondo, dall'avv. Francesca Fait, tutte procuratrici domiciliatarie;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.02.2025.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 13.12.2024 e Parte_1 Pt_2
esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 28.12.2000 e che dalla loro
[...] unione nascevano i figli (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) e (di anni 15); - che, con sentenza parziale depositata il Per_2
13.12.2021, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ai genitori e collocato con Per_2 prevalenza presso la residenza della madre in Muro Leccese alla via Leonardo da
Vinci;
2) Il sig. terrà con sé il figlio minore con i seguenti tempi e modalità di Pt_2 frequentazione: lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10 nel periodo extrascolastico) sino alla mattina seguente allorquando lo riporterà a scuola (in periodo extrascolastico alla madre entro le ore 10,00) e a fine settimana alterni dal sabato mattina all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 10 nel periodo extrascolastico) sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (in periodo extrascolastico alla madre entro le ore 10); la madre si dichiara disponibile a prelevare il minore ove possibile e in caso di motivata impossibilità del padre a riaccompagnarlo presso la casa della genitrice;
laddove il sig. non possa esercitare il diritto di tenere con sé il Pt_2
1
durante la Pasqua trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 3 giorni dal venerdì alla domenica o dal lunedì al mercoledì; durante il periodo estivo il minore starà con il padre dal giorno 1 al giorno 10 sia di luglio sia di agosto negli anni pari e dall'11 al 20 di ciascuno dei suddetti mesi negli anni dispari i primi dieci giorni di luglio e di agosto negli anni pari e dal 10 al 20 di ciascuno dei suddetti mesi negli anni dispari;
la madre terrà con sé il minore i primi dieci giorni di luglio e agosto negli anni dispari e dal 11 al 20 di ciascuno dei suddetti mesi negli anni pari: durante detti periodi consecutivi il calendario ordinario verrà sospeso.
3) , figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, vivrà a Per_1 settimane alterne con il padre e con la madre sicché ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia. Entrambi i genitori invece saranno tenuti a contribuire alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della ragazza nella misura del 50% ciascuno secondo le disposizioni contenute nel Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Lecce, ultima stesura;
4) Il sig. quale genitore non collocatario, verserà come contributo al Pt_2 mantenimento del figlio la somma mensile di € 375,00 Per_2
(trecentosettantacinque) da valutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese oltre alla Pt_1 partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo le disposizioni del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Lecce, ultima stesura;
5) Le parti danno atto che non vi sono obblighi di assegno tra loro poiché essi provvedono al loro mantenimento con mezzi propri;
6) I signori e sin da ora prestano il loro reciproco consenso per sé Pt_2 Pt_1 stessi e per il figlio minore al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 7) L'assegno Unico sarà percepito dai genitori al 50% come per legge;
8) Gli accordi contenuti nel presente avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso;
9) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate;
Con decreto del 09.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 04.02.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2
e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
2 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 28.12.2000, è intervenuta separazione personale dichiarata dal
Tribunale di Lecce con sentenza parziale depositata il 13.12.2021.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, oltre ad essere rispettose del principio alla bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 13.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Muro Leccese il
28.12.2000 da nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (Atto n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2000), alle
[...] condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muro Leccese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 11.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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