Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1990, n. 381
Articolo 3
Versione
2 gennaio 1991
Art. 4. 1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sara' calcolata per ogni annualita' e liquidata in somma unica deducendo dal totale a debito le eccedenze a credito liquidate per singole annualita' e gli interessi versati per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Nella stessa istanza il contribuente deve specificare se intende pagare in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di rateizzazione, l'importo residuo dovuto sara' iscritto in ruoli suppletivi riscuotibili in numero di rate non superiore a venti e di importo unitario non inferiore a 2 milioni con applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 .
2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette dara' notizia al contribuente dell'avvenuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sara' rimborsata ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , e gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica saranno dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello in cui cade la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i contribuenti sono ammessi ad integrare, ad ogni effetto, le dichiarazioni presentate con l'ammontare delle mance percepite e non dichiarate. L'integrazione sara' effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale le dichiarazioni sono state presentate; in essa debbono essere indicati i seguenti elementi:
a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;
b) estremi delle dichiarazioni presentate;
c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.
4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920 , e' il seguente:
"Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi). - Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.
Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi".
- Il testo dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente:
"Art. 21 (Interessi per prolungata rateazione). - Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
- Il testo dell'art. 41 dello stesso D.P.R. n. 602/1973 , come modificato dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920 , e' il seguente:
"Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del redito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell' art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36- bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".
- Il testo dell'art. 44 del ripetuto D.P.R. n. 602/1973 , come modificato dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920 , e' il seguente:
"Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".
- Il testo dell' art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte".
Entrata in vigore il 2 gennaio 1991
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