Articolo 38 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 37Articolo 39
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1 agosto 1931
Art. 38.

Il Ministro per l'educazione nazionale puo' trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, su proposto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931