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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 456/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa o delle parti promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Ronchi dei Legionari, via Monte Cosich n. 37, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
GREGOLET ROSSANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
Canzian d'Isonzo, via Roma n. 95, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CATTARINI RICCARDO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: Per_
- disporre l'affido condiviso ai genitori della minore nata a [...] il [...] - disporre Per_ il collocamento prevalente della minore con la madre nella casa di Ronchi dei Legionari, via Monte
Cosich n. 37, casa (P.T. WEB 66 di Vermegliano c.t. 1 p.c. 1090 fabbricato e corte) che resta altresì assegnata a che ne è anche la proprietaria esclusiva Persona_2
- salvo diversi accordi tra i genitori, stabilire che la minore si intratterrà con il padre a fine settimane alternati, dal venerdì all'uscita di scuola ( nel periodo scolastico ) ovvero dal venerdì alle 17.30 ( d'estate )
1 al martedì mattina successivo riportandola a scuola ( nel periodo scolastico ) oppure a casa della madre alle 8.30 di mattina ( d'estate ); nella settimana successiva, dal lunedì all'uscita di scuola ( nel periodo scolastico ) ovvero dal lunedì alle 17.30 ( d'estate ) al mercoledì mattina successivo riportandola a scuola
( nel periodo scolastico ) oppure a casa della madre alle 8.30 ( d'estate ).
I genitori si autorizzano, per l'ipotesi in cui si sostituiscano l'uno rispetto all'altro in giorni diversi da quelli sopra calendarizzati, per ragioni di indisponibilità dipendente dal lavoro o da ragioni di salute e sempreché non siano disponibili i nonni materni, ad avvalersi dell'ausilio di una baby sitter, con suddivisione a metà del relativo costo.
I genitori riformuleranno di volta in volta il calendario per i giorni in cui la madre sarà assente per trasferte di lavoro, dimodoché, attraverso la formula dei recuperi, sia sempre rispettata la reciproca frequenza mensile con la figlia in percentuale del 60% del tempo la madre e del 40% del tempo il padre.
Stabilire che la minore trascorrerà i periodi delle vacanze scolastiche invernali e pasquali nonché di tutte le altre scolastiche ( ad es. Carnevale ) per pari tempo con ciascuno dei genitori, alternandosi i predetti nella prima ovvero nella seconda parte del periodo.
Nel periodo di Pasqua, la prima parte coinciderà con la domenica di Pasqua. Durante le feste di Natale, ferma l'alternanza di cui sopra, la bambina trascorrerà la vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore rispetto a quello presso il quale si trova.
Stabilire che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, durante l'estate, 4 settimane, di cui 3 anche consecutive, accordandosi i genitori per stabilire il periodo entro il mese di maggio di ciascun anno. Per_
- Stabilire che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto (vitto ed alloggio) di quando la figlia è con ciascuno di essi. Stabilire che ogni altra spesa, anche oltre le previsioni del Protocollo vigente presso il locale Tribunale, sia divisa a metà, e quindi, a titolo esemplificativo: guardaroba ordinario, guardaroba sportivo, libri di testo, tasse, assicurazioni, mensa e cancelleria scolastica, trasporto urbano e extraurbano, gite di istruzione, eventuali insegnanti/corsi di sostegno, centri estivi, soggiorni all'estero in ambito scolastico, attività ed attrezzi sportivi, attività del tempo libero, strumenti musicali, spese di soggiorni e trasferte per motivi sportivi o legati alle attività extrascolastiche, spese di telefonia e delle attività sociali ( per regali, partecipazioni ad eventi … ), per patenti ed abilitazioni, per residenze extra Per_ sede se proseguirà negli studi universitari e vi sarà occorrenza, spese mediche di qualsiasispecie, spese per cure e medicinali, di laboratorio,strumentali …, spese della cura della persona. In ordine a quanto sopra, i genitori si impegnano, sempreché la loro capacità reddituale resti invariata, ad assicurare Per_ a lo stesso tenore di vita avuto in costanza di convivenza, ponendosi peraltro i seguenti criteri direttivi:
a) la spesa per il vestiario ordinario sarà suddivisa a metà tra le parti;
ove la spesa sia particolarmente rilevante rispetto alle possibilità e alla proporzionalità al reddito di entrambe le parti sarà previamente concordata.
2 Per_ b) essi danno il consenso preventivo affinché possa continuare a frequentare due delle attività extrascolastiche che la occupano all'attualità (pattinaggio e musica-pianoforte) ovvero, in sostituzione alle Per_ precedenti, altra per la quale mostri interesse ed attitudine che sia di pari impegno finanziario, dividendo a metà ogni spesa inerente, anche quella per l'abbigliamento e l'attrezzatura necessaria c) attività ulteriori alle precedenti dovranno essere concordate tra i genitori, così come ogni spesa ad esse connessa, con l'intesa che ove venissero stabilite spese non concordate il genitore che le effettua se ne farà carico esclusivo.
Dove per la spesa vi è diritto alla detrazione/ deduzione fiscale, il beneficio sarà ripartito tra i genitori al
50%. L'assegno unico riscosso verrà suddiviso in eguale misura tra le parti. La distribuzione delle spese come sopra concordata siccome quello dell'entrata dell'assegno unico avrà effetto dalla data della fuoriuscita di dalla casa familiare. Il genitore anticipatario delle spese sopra dettagliate avrà Parte_2 diritto di essere rimborsato dall'altro. I genitori provvederanno a rendicontare le spese sostenute ed ai relativi conguagli ogni 3 mesi a mezzo mail a decorrere dalla data indicato al capoverso che precede il presente.
- Dare atto che i genitori si rilasciano il reciproco assenso all'iscrizione della minore sui documenti validi per l'espatrio, con obbligo di reciproca informativa per il caso che si rechino all'estero, tranne che per i trasferimenti transfrontalieri.
- Dare atto che le parti regolano i reciproci rapporti patrimoniali con il riconoscimento di Persona_2 di essere debitrice nei confronti di della somma omnia di € 96.500,00 e con il contestuale Parte_2 riconoscimento di di null'altro avere a pretendere oltre a quanto sopra, a nessun titolo, né Parte_2 per quanto versato per la casa, né per i lavori ivi eseguiti o pagati, né per rimborso delle rate di mutuo, né per ogni altro rapporto bancario, né per restituzioni, né per nessun'altra ragione, anche qui non esplicitata.
Con la presente pattuizione le parti dichiarano di aver definitivamente regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale.
- verserà la somma concordata per € 60.000,00 (euro sessantamila/00 ) al momento della Persona_2 firma del presente accordo a mezzo assegno circolare n. 3307106774-10 tratto sulla Intesa San Paolo in data 3 febbraio 2025 intestato a il quale, con la sottoscrizione del ricorso congiunto, anche Parte_2 quietanza il ricevimento della predetta somma. Contestualmente alla consegna dell'assegno circolare rilascerà la casa familiare di Ronchi dei Legionari, via Monte Cosich n. 37 e dunque Parte_2 consegnerà le chiavi di essa a dichiara di aver già liberato la casa di ogni suo Persona_2 Parte_2 personale effetto e dei beni mobili che le parti hanno concordato di attribuire a lui.
I residui € 36.500,00, improduttivi di interessi, saranno corrisposti in tre annualità successive, con scadenza al 5 febbraio 2026, 5 febbraio 2027 e 5 febbraio 2028 ciascuna di € 12.166,66. I versamenti avverranno con bonifico secondo le coordinate bancarie che vorrà indicare. Parte_2
- Ogni disposizione sopra prevista avrà effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/02/2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2 intrapreso una relazione nel corso della quale è nata a [...] in data [...], hanno Persona_3 chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 14/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa, come sopra riportati.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 456/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa o delle parti promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Ronchi dei Legionari, via Monte Cosich n. 37, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
GREGOLET ROSSANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
Canzian d'Isonzo, via Roma n. 95, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CATTARINI RICCARDO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: Per_
- disporre l'affido condiviso ai genitori della minore nata a [...] il [...] - disporre Per_ il collocamento prevalente della minore con la madre nella casa di Ronchi dei Legionari, via Monte
Cosich n. 37, casa (P.T. WEB 66 di Vermegliano c.t. 1 p.c. 1090 fabbricato e corte) che resta altresì assegnata a che ne è anche la proprietaria esclusiva Persona_2
- salvo diversi accordi tra i genitori, stabilire che la minore si intratterrà con il padre a fine settimane alternati, dal venerdì all'uscita di scuola ( nel periodo scolastico ) ovvero dal venerdì alle 17.30 ( d'estate )
1 al martedì mattina successivo riportandola a scuola ( nel periodo scolastico ) oppure a casa della madre alle 8.30 di mattina ( d'estate ); nella settimana successiva, dal lunedì all'uscita di scuola ( nel periodo scolastico ) ovvero dal lunedì alle 17.30 ( d'estate ) al mercoledì mattina successivo riportandola a scuola
( nel periodo scolastico ) oppure a casa della madre alle 8.30 ( d'estate ).
I genitori si autorizzano, per l'ipotesi in cui si sostituiscano l'uno rispetto all'altro in giorni diversi da quelli sopra calendarizzati, per ragioni di indisponibilità dipendente dal lavoro o da ragioni di salute e sempreché non siano disponibili i nonni materni, ad avvalersi dell'ausilio di una baby sitter, con suddivisione a metà del relativo costo.
I genitori riformuleranno di volta in volta il calendario per i giorni in cui la madre sarà assente per trasferte di lavoro, dimodoché, attraverso la formula dei recuperi, sia sempre rispettata la reciproca frequenza mensile con la figlia in percentuale del 60% del tempo la madre e del 40% del tempo il padre.
Stabilire che la minore trascorrerà i periodi delle vacanze scolastiche invernali e pasquali nonché di tutte le altre scolastiche ( ad es. Carnevale ) per pari tempo con ciascuno dei genitori, alternandosi i predetti nella prima ovvero nella seconda parte del periodo.
Nel periodo di Pasqua, la prima parte coinciderà con la domenica di Pasqua. Durante le feste di Natale, ferma l'alternanza di cui sopra, la bambina trascorrerà la vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore rispetto a quello presso il quale si trova.
Stabilire che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, durante l'estate, 4 settimane, di cui 3 anche consecutive, accordandosi i genitori per stabilire il periodo entro il mese di maggio di ciascun anno. Per_
- Stabilire che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto (vitto ed alloggio) di quando la figlia è con ciascuno di essi. Stabilire che ogni altra spesa, anche oltre le previsioni del Protocollo vigente presso il locale Tribunale, sia divisa a metà, e quindi, a titolo esemplificativo: guardaroba ordinario, guardaroba sportivo, libri di testo, tasse, assicurazioni, mensa e cancelleria scolastica, trasporto urbano e extraurbano, gite di istruzione, eventuali insegnanti/corsi di sostegno, centri estivi, soggiorni all'estero in ambito scolastico, attività ed attrezzi sportivi, attività del tempo libero, strumenti musicali, spese di soggiorni e trasferte per motivi sportivi o legati alle attività extrascolastiche, spese di telefonia e delle attività sociali ( per regali, partecipazioni ad eventi … ), per patenti ed abilitazioni, per residenze extra Per_ sede se proseguirà negli studi universitari e vi sarà occorrenza, spese mediche di qualsiasispecie, spese per cure e medicinali, di laboratorio,strumentali …, spese della cura della persona. In ordine a quanto sopra, i genitori si impegnano, sempreché la loro capacità reddituale resti invariata, ad assicurare Per_ a lo stesso tenore di vita avuto in costanza di convivenza, ponendosi peraltro i seguenti criteri direttivi:
a) la spesa per il vestiario ordinario sarà suddivisa a metà tra le parti;
ove la spesa sia particolarmente rilevante rispetto alle possibilità e alla proporzionalità al reddito di entrambe le parti sarà previamente concordata.
2 Per_ b) essi danno il consenso preventivo affinché possa continuare a frequentare due delle attività extrascolastiche che la occupano all'attualità (pattinaggio e musica-pianoforte) ovvero, in sostituzione alle Per_ precedenti, altra per la quale mostri interesse ed attitudine che sia di pari impegno finanziario, dividendo a metà ogni spesa inerente, anche quella per l'abbigliamento e l'attrezzatura necessaria c) attività ulteriori alle precedenti dovranno essere concordate tra i genitori, così come ogni spesa ad esse connessa, con l'intesa che ove venissero stabilite spese non concordate il genitore che le effettua se ne farà carico esclusivo.
Dove per la spesa vi è diritto alla detrazione/ deduzione fiscale, il beneficio sarà ripartito tra i genitori al
50%. L'assegno unico riscosso verrà suddiviso in eguale misura tra le parti. La distribuzione delle spese come sopra concordata siccome quello dell'entrata dell'assegno unico avrà effetto dalla data della fuoriuscita di dalla casa familiare. Il genitore anticipatario delle spese sopra dettagliate avrà Parte_2 diritto di essere rimborsato dall'altro. I genitori provvederanno a rendicontare le spese sostenute ed ai relativi conguagli ogni 3 mesi a mezzo mail a decorrere dalla data indicato al capoverso che precede il presente.
- Dare atto che i genitori si rilasciano il reciproco assenso all'iscrizione della minore sui documenti validi per l'espatrio, con obbligo di reciproca informativa per il caso che si rechino all'estero, tranne che per i trasferimenti transfrontalieri.
- Dare atto che le parti regolano i reciproci rapporti patrimoniali con il riconoscimento di Persona_2 di essere debitrice nei confronti di della somma omnia di € 96.500,00 e con il contestuale Parte_2 riconoscimento di di null'altro avere a pretendere oltre a quanto sopra, a nessun titolo, né Parte_2 per quanto versato per la casa, né per i lavori ivi eseguiti o pagati, né per rimborso delle rate di mutuo, né per ogni altro rapporto bancario, né per restituzioni, né per nessun'altra ragione, anche qui non esplicitata.
Con la presente pattuizione le parti dichiarano di aver definitivamente regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale.
- verserà la somma concordata per € 60.000,00 (euro sessantamila/00 ) al momento della Persona_2 firma del presente accordo a mezzo assegno circolare n. 3307106774-10 tratto sulla Intesa San Paolo in data 3 febbraio 2025 intestato a il quale, con la sottoscrizione del ricorso congiunto, anche Parte_2 quietanza il ricevimento della predetta somma. Contestualmente alla consegna dell'assegno circolare rilascerà la casa familiare di Ronchi dei Legionari, via Monte Cosich n. 37 e dunque Parte_2 consegnerà le chiavi di essa a dichiara di aver già liberato la casa di ogni suo Persona_2 Parte_2 personale effetto e dei beni mobili che le parti hanno concordato di attribuire a lui.
I residui € 36.500,00, improduttivi di interessi, saranno corrisposti in tre annualità successive, con scadenza al 5 febbraio 2026, 5 febbraio 2027 e 5 febbraio 2028 ciascuna di € 12.166,66. I versamenti avverranno con bonifico secondo le coordinate bancarie che vorrà indicare. Parte_2
- Ogni disposizione sopra prevista avrà effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/02/2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2 intrapreso una relazione nel corso della quale è nata a [...] in data [...], hanno Persona_3 chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 14/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa, come sopra riportati.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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