Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
03.04.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con motivazione contestuale e nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c., ult. co. ultimo periodo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1225/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Luca Parte_1
Maria Maranca
ricorrente
E
Controparte_1
, con sede legale in Roma, in persona del
[...]
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Italo Casagranda e Annamaria Corcione resistente
OGGETTO: infortunio – percentuale invalidità
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 23.05.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' , innanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato che, in relazione alla malattia di cui è affetto (già riconosciuta dall' di natura professionale, ovvero “Anchilosi CP_1
di invalidità non è più aderente alle sue condizioni fisiche attuali stante l'aggravarsi del quadro anatomo-patologico; chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi un tasso di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica pari complessivamente al 11%, od una percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia, a seguito della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio; insisteva, infine, per la condanna dell' alla corresponsione delle dovute provvidenze CP_1
economiche, oltre interessi e refusione delle spese di lite con distrazione.
In data 08.08.2024, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto.
Il Giudice disponeva CTU medico-legale e nominata la dott.ssa alla quale veniva posto il seguente quesito: “Dica il Persona_1
CTU, esaminati gli atti e le certificazioni mediche, visitato il periziando e compiuto ogni altro atto che reputi opportuno per
l'espletamento dell'incarico, quale sia il grado di danno permanente residuato in capo al ricorrente e la decorrenza in esito all'infortunio subito in data 02.08.2021 (per il quale l' già CP_1
riconosceva un grado di inabilità permanente del 6% e poi del
7%)”.
All'esito dell'udienza del 03.04.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta – esaminati gli scritti pervenuti, definiva il giudizio con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento.
***
Pacificamente, il ricorrente, nel periodo in cui era alle dipendenze come operaio qualificato V livello CCNL Alimentari Industria della ditta Giaguaro s.p.a., in data 02.08.2021, durante l'orario lavorativo, subiva un infortunio al piede sinistro che gli provocava un forte trauma da schiacciamento, per il quale l' CP_1
riconosceva un danno permanente del 6% (doc. 8 fasc. ricorrente), aumentata al 7% per effetto dell'accertato aggravamento delle condizioni del lavoratore (doc. 20 fasc. ricorrente).
Tuttavia, come ben evidenziato dalla relazione del CTU (a cui si fa espresso rinvio e che deve intendersi qui integralmente trasfusa), il quadro patologico attuale del ricorrente è peggiorato e pertanto la percentuale riconosciutagli dall' in data 08.11.2023 non CP_1
appare aderente con il quadro menomativo.
Lo specialista nominato ha chiaramente affermato che “Il Sig.
a seguito dell'infortunio occorso in data 2.8.2021 Parte_1
ebbe a riportare un trauma da schiacciamento del piede sinistro con ferita lacero contusa regione dorsale, frattura della testa del I° metatarso e frattura medio basale della falange prossimale del II° dito [...] Il quadro clinico obiettivato in sede di visita conferma il persistere di algo disfunzionalità piede sinistro al carico, che avviene con zoppia ed approccio preferenziale sul lato esterno.
Tale condizione prospetta il riconoscimento di un danno biologico con riferimento al D.L. 38/2000 nella misura del 9%”.
Nulla osta, pertanto, al riconoscimento al ricorrente delle provvidenze economiche di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, rectius, all'adeguamento dell'indennizzo capitale in precedenza corrisposto alla nuova percentuale del 9%, con decorrenza dell'indennizzo dovuto dall' dal primo giorno del mese CP_1
successivo a quello di presentazione della domanda di aggravamento (22.09.2023 – doc.19 ricorso) ed interessi dal
121esimo giorno. In proposito, si ritiene che tale debba essere la decorrenza perché desumibile dalla mancata contestazione degli esiti della CTU da parte dei consulenti di parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quelle di CTU si pongono a carico dell e si CP_1
liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- dichiara pari al 9% il grado di inabilità complessivo derivato dall'infortunio/malattia per cui è causa;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente le nuove CP_1
provvidenze economiche di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000
(parametrate al nuovo grado di invalidità come appurato dal CTU), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di aggravamento, oltre interessi legali dal 121esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- condanna l' a pagare le spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.800,00, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario;
pone a carico dell' le spese di CTU CP_1
che si liquidano con separato decreto.
Così deciso in Bergamo, il 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta