Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 20/09/2024 al n. 1971/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VARINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA C. POMA, 20 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. VARINI ANNAMARIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. GHIZZI Controparte_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA G. CHIASSI 54 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1. I coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separati, fissando la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente e mantenimento della residenza anagrafica presso la madre;
madre e figlia rimarranno a vivere nella casa famigliare di
Pegognaga (MN), via Ugo Sissa n. 31, di proprietà del Dr. Rimola, che viene assegnata alla Sig.ra sino al raggiungimento dell'indipendenza Controparte_1
economica di Il Dr. lascerà la dimora familiare entro il giorno Per_1 Pt_1
31/5/2025 consegnando alla signora le chiavi dell'immobile. La Sig.ra CP_1
provvederà alla volturazione delle utenze domestiche a suo nome entro 15 giorni dal rilascio dell'immobile da parte del Dott. . Eventuali utenze Pt_1
domestiche successivamente conguagliate ma riferibili al periodo di convivenza,
verranno successivamente suddivise al 50%.
3. Con decorrenza dalla data di rilascio dell'immobile adibito a residenza familiare da parte del Dott. , salvo diverso accordo tra le parti, il padre Pt_1
potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita Per_1
da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00, oltre a due giorni infrasettimanali nelle settimane in cui la minore non trascorre il fine settimana con il padre, da individuarsi nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giorno dopo, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con la figlia due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i genitori, in via alternata di anno in anno,
pagina 2 di 5 trascorreranno con la figlia il periodo dal 23 al 30 dicembre o quello dal 31
dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno la domenica di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
4. I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore Per_1
5. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di concorso per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 300,00, con decorrenza dal mese di Per_1
rilascio dell'abitazione coniugale, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat a far tempo dall'anno successivo, assegno da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Il padre provvederà, quindi,
al pagamento nella misura del 100% delle spese mediche, scolastiche,
extrascolastiche e comunque di natura straordinaria riguardanti la minore,
previamente concordate e documentate, così come previste dal Protocollo di
Intesa in data 28/5/2024 in uso presso il Tribunale di Mantova, fatta eccezione per le eventuali spese per baby sitter, che rimarranno interamente a carico della madre. La Sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. CP_1
6. Nessun assegno di mantenimento viene stabilito a carico di un coniuge ed a favore dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7. Il conto corrente bancario n. 516/56960986 acceso presso l'agenzia di
Mantova di Credit Agricole S.p.A. e cointestato ai coniugi verrà estinto entro il
31/05/2025. Prima dell'estinzione di codesto conto corrente e con le somme ivi giacenti verranno saldate le rate rimanenti del mutuo fondiario Rep. n.
3.923 in data 14/5/2015 contratto da entrambi i coniugi con l'allora Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza S.p.A.; laddove il saldo del conto corrente cointestato non fosse sufficiente per il pagamento delle rate del mutuo ancora dovute,
pagina 3 di 5 provvederà per il residuo il Dr. ; laddove il saldo fosse positivo verrà Pt_1
suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
8. I canoni di locazione degli immobili di Motteggiana dal 01/06/2025 verranno percepiti in via esclusiva dalla Sig.ra su proprio conto corrente. CP_1
9. Nel lasciare la casa familiare, il Dr. porterà con sé uno dei quattro Pt_1
televisori presenti in casa, un frigorifero “americano” staccato dalla cucina, un personal computer fisso ed i quadri, beni tutti di sua proprietà; i rimanenti arredi, elettrodomestici ed accessori presenti nell'abitazione, comunque acquistati dal Dr. , rimarranno ivi collocati e non potranno essere Pt_1
rimossi dalla Sig.ra se non previo accordo con il marito. CP_1
10. Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà tra Legali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione inizialmente introdotte in forma contenziosa, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTROVILLARI in data
06/06/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 93, parte II, serie C, anno 2009) alla prima udienza formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta dando atto della consensualizzazione del procedimento.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTROVILLARI, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 93, parte
II, serie C, anno 2009);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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